AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.66
Data decisione, Autorità:
30.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00066
mm
Lugano
30 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 18 luglio 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 7
dicembre 1999, __________ - assistente di direzione presso la __________ e,
perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ - ha
annunciato a quest'ultima che, citiamo: "Durante le pulizie delle due
abitazioni e a seguito del relativo trasloco delle mie masserizie nella nuova
abitazione, ho accusato forti dolori alla mano ed al braccio destro unitamente
ad un formicolio della mano, ho notato un rigonfiamento generale ed
un'impossibilità motoria" (doc. _).
Accertamenti
successivamente eseguiti hanno permesso di diagnosticare una sindrome del
tunnel carpale a destra (cfr., ad esempio, doc. _),
trattata chirurgicamente con un intervento di decompressione del canale del
carpo e neurolisi del nervo mediano (cfr. doc. _).
Una seconda operazione chirurgica, questa volta di
decompressione del nervo radiale all'altezza dell'arcata di Frohse, è stata
eseguita in data 4 maggio 1999, presso la Clinica __________ (cfr. doc. _).
Considerata
la presenza di persistenti disturbi residuali (cfr. doc. _: "…. dolori
legati ai tendini flessori, in modo particolare delle dita 4,3 e 5 a destra,
dolori al carico e dolori ai flessori dell'avambraccio"), __________, il
17 novembre 1999, si è sottoposta ad un consulto specialistico presso la Clinique
de __________. All'occasione, la dottoressa __________, spec. FMH in chirurgia
della mano, ha diagnosticato molteplici punti dolorosi di tipo fibromialgico
(cfr. doc. _).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, la __________, con decisione
formale 8 maggio 2000, ha negato il proprio obbligo contributivo, sostenendo
fare difetto un infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata
(cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 18 luglio 2000, ha sostanzialmente
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 2 ottobre 2000, __________, sempre patrocinata dall'avv.
__________, ha chiesto che la __________ venga condannata a riconoscere la
propria responsabilità relativamente ai disturbi lamentati all'arto superiore
destro (cfr. I, p. 7).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
In concreto appare invero lapalissiano come il
fatto per la ricorrente di essersi adoperata nel sollevamento di un pesante
carico durante il proprio trasloco, sia da considerarsi quale fattore esterno
straordinario che ha cagionato la lesione all'avambraccio, posto del resto come
tale fatto, e meglio il sollevamento di un peso non faccia all'evidenza parte
del suo lavoro quotidiano, la cui professione e quella di assistente di
direzione.
Una simile sollecitazione costituisce sforzo
eccessivo (Ueberanstrengung) e va quindi equiparato ad un fattore esterno
straordinario, in quanto lo stesso supera chiaramente le sollecitazioni alle
quali la ricorrente è normalmente esposta, specie nella vita professionale e
alle quali per costituzione è in grado normalmente di resistere.
Il fatto che la lesione subita sia da ascrivere
ad un infortunio è comprovato dalla provata inesistenza di una malattia
precedente l'infortunio (doc. _).
Ne discende che, in casu, la tesi della
malattia di cui si prevale l'assicuratore LAINF non convince nella misura in
cui la lesione non è fondata su alterazioni patologiche preesistenti, andate
vieppiù peggiorando con il decorso del tempo, che hanno favorito l'insorgere
delle lesioni in parola.
La malattia preesistente non è stata per nulla
comprovata. L'assicuratore LAINF pretende che si tratti di malattia per pura
esclusione dell'ipotesi di infortunio per carenza di eccezionalità, come a dire
che il pregiudizio subito poteva a suo dire verificarsi, in quelle condizioni,
anche a seguito di un banale sforzo. Ad ogni buon conto non è ammissibile
pretendere l'esclusione dell'infortunio se fondata sulla negazione del
carattere straordinario dell'operazione di sollevamento di un mobile.
Occorre porre mente al fatto che l'elemento
dell'eccezionalità, ossia il carattere straordinario dell'evento lesivo, non è
un criterio generalmente affidabile e può portare, applicato
indiscriminatamente, ad escludere ogni tipo di infortunio.
(…).
Dal profilo della causalità tra evento dannoso e
danno, il nesso causale tra l'infortunio e le sue conseguenze, ovvero le
circostanze senza le quali l'evento pregiudizievole non si sarebbe potuto
verificare, é senz'altro adeguato ritenuto che, secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare
l'effetto prodottosi, sicché il suo verificarsi appare in linea generale
propiziato dall'evento in questione.
Il sollevamento di un mobile da parte della
ricorrente era senza ombra di dubbio fatto idoneo a provocare o favorire
l'effetto prodottosi.
Tuttavia, quand'anche si volesse per denegata
ipotesi ammettere che la ricorrente fosse già costituzionalmente predisposta ad
un simile evento infortunistico, fatto questo peraltro mai eccepito, occorre
osservare che la LAINF non assicura solo persone completamente sane, ma anche
quelle predisposte e quindi meno capaci di superare gli esiti di un infortunio.
Non sarebbe infatti immaginabile e conciliabile
con lo scopo dell'assicurazione sociale contro gli infortuni - che è appunto
quello di coprire in parte il rischio delle conseguenze economiche che possono
risultare dalla diminuzione della capacità di guadagno a seguito di un
infortunio - se si volesse negare la copertura assicurativa a determinate
persone.
Non bisogna perdere di vista che il fatto di
sollevare un eccessivo peso da parte della qui insorta ha avuto un'importanza
primordiale, essenziale nella concatenazione causale, per rapporto ad altre
ipotetiche e non comprovate cause, che si contestano sin d'ora, quali ad
esempio una predisposizione costituzionale.
(…).
Seppur vero che colui che alzando normalmente un
peso durante il proprio lavoro lamenta disturbi alla schiena o che come
sportivo, ha dolori muscolari o articolari dopo particolari sforzi non soffra
di infortunio nell'accezione giuridica del termine, in quanto la sollecitazione
del corpo durante l'espletamento delle proprie mansioni lavorative o l'attività
sportiva è voluta e, di regola, non riveste carattere straordinario, nel caso
di specie occorre operare un'analisi di tipo soggettivo, onde valutare se vi
sia straordinarietà del fattore esterno o meno.
A questo proposito appare pacifico che l'evento
dannoso verificatosi è costitutivo di infortunio essendo state le lesioni
originate da un fattore esterno di natura straordinaria.
Lo spostamento di un mobile all'occasione del
proprio trasloco e a seguito del quale ha immediatamente avvertito lancinanti
dolori alla mano e al braccio destro, non è certo un'operazione che rientra
nelle mansioni quotidiane della ricorrente.
Pertanto lo sforzo da lei effettuato era manifestamente
eccessivo, a fronte anche della sua esile corporatura.
Sarà l'istruttoria a provare in modo
incontrovertibile che la ricorrente si è infortunata secondo le modalità
anzidette.
La "__________" __________, ai
considerandi 4 e 5 della sua decisione, mette chiaramente in dubbio i fatti
narrati dalla ricorrente pretendendo che le prime dichiarazioni sono le più
attendibili, in particolare osservando che la stessa avrebbe notificato il
proprio infortunio in maniera del tutto generica.
Quanto all'affermazione secondo cui "le
dichiarazioni di un assicurato, secondo l'esperienza, sono più imparziali e più
attendibili di esposizioni seguenti", si osserva che già in data
13.10.1998, l'assicurata aveva descritto al suo medico curante signor
_________, l'origine del suo male e meglio l'infortunio a seguito del
sollevamento di un mobile. Quest'ultimo conseguentemente all'infortunio le
aveva prescritto un'inabilità lavorativa pari al 100% (doc. _).
Ad onor del vero, si sottolinea inoltre che se la
ricorrente ha riportato in maniera molto succinta
la descrizione dell'infortunio, va precisato che lo spazio a disposizione per
la descrizione dei fatti non lasciava comunque supporre che bisognasse redigere
un protocollo sull'accaduto.
In merito alle accuse di genericità e all'assenza
di particolari eventi, le stesse appaiono pertanto quanto mai arbitrarie, del
tutto fuori luogo, ritenuto che se effettivamente l'assicuratore avesse
necessitato informazioni più dettagliate non avrebbe dovuto far altro che
richiederle direttamente all'assicurata o ai numerosi testi da lei indicati.
Pretendere solo ora che la descrizione dell'accaduto
non sia stata sufficientemente precisa risulta manifestamente abusivo e non
deve certo andar a discapito della ricorrente, la quale ha comunque precisato
in prosieguo di procedura la propria descrizione dei fatti.
Nella decisione impugnata si rimprovera inoltre
alla ricorrente di non aver notificato per tempo l'infortunio, impedendo di
riflesso l'accertamento dei fatti. Corrisponde al vero che l'assicurata abbia
annunciato il caso solo il 17.12.99. La verità è però che l'annuncio è stato
fatto tempestivamente al datore di lavoro (!), il quale a sua volta non ha
mai provveduto ad annunciare l'infortunio, obbligando la ricorrente a procedere
personalmente. Tale fatto non può certo esserle rimproverato, poiché derivante
da una negligenza da parte del suo datore di lavoro. Tutto questo è comunque
comprovabile.
Ne segue che nemmeno tale censura è ascrivibile
alla ricorrente visto che la stessa ha ripetutamente chiesto al proprio datore
di lavoro che provvedesse alla notifica dell'infortunio, notifica che pensava
fosse finalmente stata fatta.
Tutto ciò ha comportato comprensibili ritardi.
La tesi secondo la quale a causa di questi
ritardi l'assicuratore non avrebbe potuto convenientemente accertare i fatti
non rientra non merita tutela alcuna, considerato che con la notifica di
infortunio la ricorrente aveva notificato la presenza di ben sei testimoni in
grado di riferire sull'accaduto, testimoni che avrebbero potuto tranquillamente
essere sentiti.
Per quanto attiene agli accertamenti medici fatti
esperire dall'assicuratore, gli stessi sono recisamente contestati per i
seguenti motivi e pertanto si chiede già sin d'ora l'assunzione di una perizia
giudiziaria neutra.
Relativamente al "referto medico" della
dottoressa __________, la ricorrente osserva che in quell'occasione, presso la
Clinique chirurgicale di __________, l'assicurata ha avuto solo un colloquio
con la stessa, senza che quest'ultima effettuasse una visita medica
particolare. Mal si comprende perciò come abbia potuto redigere un parere
avendo unicamente sentito parlare l'assicurata e senza aver esperito esami di
sorta.
Ci si chiede invece se non abbia piuttosto
semplicemente ricalcato quanto già espressole dal suo collega e amico Dr. med.
__________.
Infatti, da tenore del "parere" si
evincono piuttosto apprezzamenti e supposizioni del tutto soggettive che
lasciano il tempo che trovano e rasentano il ridicolo.
Non è ammissibile che una dottoressa richiesta e
pagata per rilasciare un parere medico si lasci andare in considerazioni da
telenovela sulla vita privata della paziente.
Il tono della missiva indirizzata all'amico Dott.
__________, al quale si riferisce in maniera del tutto informale, ed i
contenuti espressi la dicono lunga sul valore di un simile "parere
medico" (doc. _).
Per quanto attiene alla
relazione del dott. __________, la stessa è recisamente contestata poiché
evidentemente di parte.
(…).
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui
le citate lesioni corporali non dovessero essere considerate come infortunio,
dovranno giocoforza essere qualificate come lesioni corporali parificate ad
infortunio a norma dell'art. 9 cpv. 2 OAINF.
Orbene, è pacifico che le affezioni patite,
segnatamente la lacerazione dei tendini della mano dell'opponente,
rientrerebbero comunque nel campo d'applicazione del citato disposto normativo,
ragione per cui volenti o nolenti, nell'ipotesi più sfavorevole all'opponente devono essere parificate ad infortunio" (I).
1.4. La __________ , in risposta, ha postulato un'integrale
reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. IV).
in
diritto
2.1. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni
assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio
non professionale e di malattie professionali.
2.2. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Questa
definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime
da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.;
116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore l'1.1.1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che é
considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al
corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute
fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata
in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte".
2.4. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai
sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli
effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale.
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
grave o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V
283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a; STFA 23.5.1996 in re B.).
2.5. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permettere di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il
giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (DTF 114 V 305ss. consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b).
Gli
stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una
lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid.
4b).
2.6. In concreto,
con l'annuncio d'infortunio 7 dicembre 1999 - compilato di proprio pugno -
__________ ha informato l'assicuratore LAINF che, in occasione del trasloco da
__________ a __________, durato dal 12 al 27 settembre 1998, ha accusato forti
dolori alla mano ed al braccio destro, un formicolio della mano, un
rigonfiamento generale e, infine, un'impossibilità motoria (cfr. doc. _).
Chiamata
a precisare la data ed il luogo del preteso evento infortunistico, l'assicurata
ha indicato, citiamo: "… dal 12 al 27 sett. '98, durante il trasloco da
__________ a __________ " rispettivamente, "… __________
-__________: abitazioni" (cfr. doc. _).
Con il
referto 28 dicembre 1999 - relativo alla visita di controllo eseguita il 21
dicembre 1999 - il medico di fiducia della
__________, il dottor __________, così ha descritto le circostanze in cui sono
insorti i disturbi all'arto superiore destro:
"
… si tratta di una paziente la quale, nel mese
di ottobre 1998, presentò dolori all'avambraccio destro dopo aver lavorato nel
trasloco; i disturbi erano caratterizzati da parestesia tipo formicolio palmare
alle dita da I a IV alla mano destra, di minore entità anche a sinistra, con
risvegli notturni" (doc.
_).
Con
scritto 24 febbraio 2000, il patrocinatore dell'assicurata,
ha dichiarato di ritenere che "… il sinistro occorso alla mia assistita,
contrariamente a quanto asserito dal predetto medico, adempia tutti gli estremi
legali dell'infortunio e quindi come tale va trattato" (cfr. doc. _).
In data 8
maggio 2000, l'assicuratore convenuto ha emanato la propria decisione formale,
mediante la quale ha negato che __________ fosse rimasta vittima di un
infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF. Esso ha, in effetti, preteso fare
difetto la repentinità ed il fattore esterno straordinario:
"
L'evento occorso, essendosi prodotto senza che
nulla di particolare si sia verificato, manca di due requisiti fondamentali:
la repentinità e il fattore esterno straordinario.
Il requisito della "repentinità" non è
dato in quanto l'origine dei dolori all'avambraccio destro non può essere
temporalmente fissato in un momento ben definito.
Non definito né tantomeno particolare è l'evento
che ha causato la comparsa della sintomatologia dolorosa che pertanto non può
nemmeno essere imputata al cosiddetto "fattore esterno straordinario"
ai sensi della succitata definizione giuridica di infortunio" (doc. _).
In sede
d'opposizione, l'assicurata ha preteso - per la prima volta - che i disturbi
lamentati sarebbero insorti in occasione del sollevamento di un peso durante il
noto trasloco:
"
Pertanto contrariamente a quanto asserito nella
contestata decisione, l'origine dei dolori è senz'altro riconducibile ad un
fattore esterno straordinario, intervenuto ad un momento preciso, e meglio al
trasloco" (doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Tutto ben considerato, il TCA deve concludere che il
danno alla salute lamentato dalla ricorrente non può essere fatto risalire ad
un infortunio ai sensi di legge.
non è infatti stata in grado di specificare un evento ben preciso interessante
l'arto superiore destro.
A questo
proposito, va ricordato che, nell'annuncio d'infortunio 7 dicembre 1999, essa
ha semplicemente riferito del manifestarsi di disturbi alla mano ed al braccio
destro in occasione del trasloco da __________ a __________, effettuato durante
il periodo 12-27 settembre 1998. L'assicurata non ha però saputo definire né la
data del presunto infortunio (cfr. doc. _: "dal 12 al 27 sett. '98,
durante il trasloco da __________ a __________ " né, tantomeno, il
luogo in cui esso sarebbe sopravvenuto (cfr. doc. _ "… __________:
abitazioni"), ciò che significa,
finalmente, che un avvenimento singolare non ha affatto potuto essere
identificato.
Questo
Tribunale non ignora che, in sede d'opposizione, così come con il proprio
gravame 2 ottobre 2000, l'insorgente ha preteso che il danno alla salute
sarebbe stato provocato da uno sforzo eccessivo compiuto per sollevare un peso.
Ora, è senz'altro usuale che, nel corso di un trasloco, ci si veda costretti a
sollevare dei pesi. Tuttavia, ciò non è sufficiente per ammettere l'esistenza
di un infortunio, giacché, ancora una volta, un evento specifico,
circoscritto nel tempo e nello spazio, che presenti, segnatamente, le
caratteristiche della repentinità e della straordinarietà, non ha potuto essere
posto in luce.
In questo
ordine d'idee, è significativo il fatto che l'avv. __________ non sia andato oltre il sostenere che il preteso
sollevamento é stato effettuato nel corso del trasloco, dunque durante
il periodo 12-27 settembre 1998, senza fornire ulteriori precisazioni.
Questa
Corte é, del resto, giunta ad identica conclusione nella sentenza 9 luglio
1997, pubblicata in RDAT I-1998, p. 327, riguardante una fattispecie per certi
versi analoga a quella ora sub judice: in quell’occasione, si trattava di un
giovane giocatore di hockey su ghiaccio - uno sport in cui i giocatori
notoriamente si scambiano colpi non indifferenti - sofferente di una lesione al
labbro glenoidale anteriore della spalla destra, che non era stato in grado
d’attribuire il danno alla salute lamentato ad un episodio preciso.
Allo
stesso risultato il TCA è giunto nella sentenza inedita 13 gennaio 1999 nella
causa Swica Organizzazione Sanitaria c/ INSAI, concernente un assicurato che, al termine di un allenamento di calcio in
palestra, ha avvertito dei disturbi alla parte interna del ginocchio destro,
rivelatisi poi essere una tendinopatia distale del muscolo semitendinoso e semimembranoso
destro. Egli aveva preteso rammentare di essere caduto e di aver ricevuto
parecchi colpi, senza tuttavia riuscire a specificare un fatto ben preciso
interessante il ginocchio destro (cfr., pure, STFA 30 aprile 1996 in re M. C.,
in cui la Corte federale si è chiesta se è lecito mettere a carico dell'assicuratore-infortuni
lesioni addebitate ad eventi non meglio precisati ed ha lasciato aperta la
questione respingendo il ricorso per un altro motivo).
ha postulato l'audizione testimoniale delle persone enumerate al doc. _. Si
tratta, perlopiù, di parenti che l'aiutarono ad eseguire il noto trasloco.
Da parte
sua, questa Corte può tranquillamente esimersi dal sentire questi presunti
testimoni, nella misura in cui è altamente improbabile che essi siano in grado
di fornire quei ragguagli che neppure la diretta interessata è stata in grado
di fornire.
2.7. L’art. 9
cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF - prevede che se non
attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le
seguenti lesioni corporali, il cui elenco é definitivo, sono equiparate
all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h. lesioni
del timpano.
L'elenco
è esaustivo: esso non può essere fatto oggetto di un'interpretazione estensiva,
in particolare per analogia (DTF 114 V 208ss. consid. 3c; RAMI 1988 p. 372 e
375; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 58; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 202).
La
nozione di lesione parificata ad infortunio persegue lo scopo d’attenuare, in
favore dell’assicurato, il rigore risultante dalla distinzione che il diritto
federale opera fra malattia ed infortunio. Gli assicuratori infortuni LAINF
devono assumersi un rischio che, in ragione della succitata distinzione,
dovrebbe in principio essere coperto dall’assicurazione malattie (SVR 1998
UV22, p. 81s.; DTF 123 V 44 e 45 consid. 2b, 116 V 155 consid. 6c, 114 V 301
consid. 3c; RAMI 1988 U57 p. 373 consid. 4b; A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung,
in SZS 1996, p. 84).
Per
ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale, é sufficiente che
l’evento infortunistico sia parzialmente all’origine del danno alla salute (DTF
123 V 45 consid. 2b, 117 V 360 consid. 4a). D’altro canto, le lesioni enumerate
all’art. 9 cpv. 2 OAINF lett. a-h devono avere avuto una causa esterna, senza
la quale non si può parlare di lesione assimilata ad infortunio (DTF 123 V 45
consid. 2b, 116 V 147s consid. 2c, 114 V 301 consid. 3c; RAMI 1988 U57 p. 373
consid. 4b; Bühler, op. cit., p. 8).
2.8. Nel caso di
specie, i medici che si sono interessati al caso di __________ hanno
diagnosticato - seguendo un mero ordine cronologico - una sindrome del tunnel
carpale a destra (cfr. doc. _), una sindrome del supinatore a destra (cfr. doc.
_), una sospetta sindrome del tunnel carpale con neuropatia sensitivo-motoria
con componente assonale e demielinizzante del nervo mediano destro (cfr. doc.
_), una tendinite dei flessori (cfr. doc. _) e, infine, dei molteplici punti
dolorosi di tipo fibromialgico (cfr. doc. _).
Ora, è
oltremodo pacifico come nessuna delle affezioni poc'anzi citate rientri fra le
diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF e, dunque, possa essere assunta dalla __________ a titolo di
lesione parificata ai postumi d'infortunio.
A notare
che dalla documentazione medica all'inserto non emerge affatto che l'assicurata
abbia lamentato una lacerazione dei tendini della mano, così come da lei
preteso in sede di ricorso (cfr. I, p. 6).
2.9. In esito ai
precedenti considerandi, è a ragione che la __________ ha rifiutato di
corrispondere le prestazioni assicurative a __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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