AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.60
Data decisione, Autorità:
17.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00060
rs/nh
Lugano
17 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 4 aprile 2000 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
settembre 1997 __________ - all'epoca alle dipendenze dell'Impresa di pittura
__________ in qualità di pittore - è rimasto coinvolto in un incidente della
circolazione stradale, riportando una contusione della spalla destra e del
ginocchio destro, escoriazioni varie, nonché una ferita lacero contusa
all'arcata sopraccigliare. Gli esami successivamente esperiti hanno messo in
luce una rottura del sovraspinoso destro.
Il 1°
dicembre 1997 l'infortunato è stato sottoposto ad acromio plastica.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
L'assicurato
ha ripreso il proprio lavoro in misura parziale
1.2. Alla
chiusura del caso - sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr.
doc. _) - l'Istituto assicuratore, con decisione formale 7 gennaio 2000, ha
riconosciuto all'assicurato una rendita d'invalidità del 30% a far tempo dal 1°
settembre 1999 ed un'indennità per menomazione dell'integrità del 10% (cfr.
doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. ), l'_________, in data 4 aprile 2000, ha sostanzialmente ribadito
il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 21 agosto 2000, __________, sempre patrocinato dall'avv.
__________i, ha chiesto che l'assicuratore LAINF venga condannato a
riconoscergli una rendita di invalidità del 40% almeno ed un'IMI non inferiore
al 25% (cfr. doc. _ pag. 5).
Queste,
segnatamente, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…)
- Nel contesto della visita medica di chiusura, a guisa di
ricapitolazione della documentazione medica agli atti, era stato espressamente
accertato che il signor __________ non può sollevare pesi oltre i 15 kg oltre
l'orizzontale. Tale limite è tassativo, come riporta e riconferma il referto
medico della Clinica di Riabilitazione di __________ del 26.5.2000, laddove
accerta che "a partire da 20 kg" accusa forti dolori. Il medesimo
rapporto esplicita in termini chiari che in futuro non potrà sollevare pesi
al di sopra dei 15 kg.
La __________ ha invece ritenuto, alfine di conteggiare il
salario esigibile, una gamma di cinque diverse attività lavorative.
2.1. Di
queste ben tre delle cinque reperite, gli impongono ("talvolta",
quindi in maniera abbastanza ripetuta) di sollevare dei pesi al di sopra dei 15
kg (segnatamente quale operaio presso il __________; quale magazziniere presso
la __________ e quale impiegato autista presso __________).
Ne
discende che detti lavori non risultano essere esigibili.
2.2. Le
due altre attività lavorative proposte, ravvisiamo che pure non sono esigibili.
Quella quale impiegato presso la ______, è nei fatti un lavoro d'ufficio,
quantunque semplice. Il signor __________ ha 52 anni; da sempre ha fatto
l'operaio. Esigere da lui che abbia ad occuparsi quale impiegato d'ufficio non
è ragionevole, ma anzi pare d'acchito quantomeno improponibile e ben poco
esigibile.
L'ultima
(quale impiegato presso la __________) presuppone nei fatti che l'addetto abbia
ad assumersi dei compiti sostanziali di contatto con la clientela, che in
concreto ben difficilmente risultano esigibili dal signor __________. A tale
proposito sarebbe stato opportuno predisporre nei confronti di questi
un'analisi socioeconomica senz'altro più approfondita di quella posta in atto,
che risulta invece palesemente carente, non fosse che per le attività che sono
state ritenute esigibili.
- In concreto il signor __________, presso la ditta ove lavora
(vale a dire la __________, Impresa di pittura), riesce a rendere nella misura
del 50%, circostanza peraltro non contestata, ma addirittura ammessa.
Quand'anche volessimo ritenere il signor __________ abile al
lavoro in uno spettro d'attività più ampio questo dev'essere ritenuto nel
contesto di un'attività leggera quale operaio, che il nostro Tribunale
cantonale delle assicurazioni (poi confermato dal TF) ha ritenuto poter
conteggiare in ordine di un salario lordo annuo di fr. 35'000.- (cfr. Sentenza
del 13.7.1995 in re B., pubblicata in SVR 1996 UV N 55 p. 183 ss.).
Altre attività paiono d'acchito non esigibili, tantomeno
quelle sopra riferite, per i motivi anzidetti.
Il reddito da valido ammonta dunque a fr. 58'336.85, quello da
invalido, secondo i criteri e le argomentazioni sopra esposte, a fr. 35'000.‑‑,
percui il tasso di inabilità al lavoro inteso quale perdita di salario
dev'essere riconosciuta in ordine del 40%.
- Nondimeno la __________, nella propria decisione su opposizione
non ritiene di entrare nel merito della disquisizione, rimettendosi in termini
univoci ai dati da lei raccolti, delle cui lacune si è detto.
Per questo motivo, alla luce di quanto sopra riproposto si
richiede che venga accertato a favore del signor __________ una rendita di
almeno il 40%.
- La decisione oggetto dell'opposizione dispone in termini
espliciti che venga accordata un'indennità per menomazione all'integrità in
ordine del 10%.
L'apprezzamento medico del 20.7.1999, allegato alla
visita medica di chiusura, motiva espressamente il tasso ritenuto paragonando
la patologia di cui soffre il signor __________ ad una periatropatia della
spalla, di iniziale media entità.
Non possiamo condividere tale assunto.
- Il referto medico di cui alla visita medica di chiusura del
20.7.1999, dispone espressamente che vi è una limitazione funzionale al di
sopra dell'orizzontale della spalla destra, del pari che un'ipotrofia (vale a
dire una diminuzione del volume e delle funzioni) muscolare della scapola.
L'analogia con la periatrite (vale a dire l'infiammazione dei
tessuti che circondano un'articolazione), nel caso particolare, anche senza
essere medici, pare insufficiente.
Avantutto si deve ammettere che sussiste una spalla la cui
mobilità è limitata sino all'orizzontale. Sulla scorta della tabella 1.
della __________ in applicazione all'allegato 3 dell'Oainf, ravvisiamo che tale
menomazione comporta un'indennità pari al 15%.
A ciò dev'essere aggiunta la ipotrofia muscolare, che essa (ma
essa sola) riconduciamo ad una periatrite di media gravità, ponendo sullo
stesso piano l'infiammazione dei tessuti dell'articolazione con l'ipotrofia
muscolare, che comporta a sua volta un'indennità per menomazione all'integrità
del 10%.
Per il che l'indennità per menomazione all'integrità che viene
qui richiesta ammonta complessivamente al 25%." (Doc. _)
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).
1.5. Pendente
causa il TCA ha richiesto al Dr. med. __________ se, alla luce della
contestazione concernente la valutazione dell'IMI del 10% da parte del
patrocinatore dell'assicurato manteneva le sue conclusioni e per quali motivi
(cfr. doc. _).
Con
scritto del 30 agosto 2001 il Dr. med. __________ ha confermato il proprio
apprezzamento. Le relative motivazioni verranno esposte in seguito (cfr. doc.
_).
1.6. I doc. _ e _
sono stati sottoposti all'avv. __________, il quale ha comunicato di non avere
particolari osservazioni da muovere al referto del Dr. __________, se non di
riconfermarsi nelle sue conclusioni ricorsuali (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto al grado dell'invalidità e della menomazione
dell'integrità presentate da __________.
2.3. Rendita
d'invalidità
2.3.1. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
2.3.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti,
risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI
1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
ancora avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato
può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la
sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (cfr. RAMI
1991 p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (cfr. RAMI 1991 succitata consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss.,
consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re
P.).
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione
futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe
mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G. I. M., non
pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.3.3. In concreto,
è pacifico che se, da un lato, l'originaria professione di pittore non può più
entrare in linea di conto, in quanto per l'assicurato non è più possibile
svolgerla con rendimento sufficiente (cfr. doc. ; consid. 1.3.),
dall'altro_________ è perfettamente in grado di mettere a frutto la sua
restante capacità lavorativa in un'attività alternativa fisicamente leggera,
che rispetti le limitazioni poste dai medici.
Fondandosi
sulla descrizione degli impedimenti funzionali contenuta nel rapporto relativo
alla visita di chiusura, l'Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto
l'assicurato totalmente abile in attività lavorative quali l'operaio presso il
__________, il magazziniere presso la __________, l'autista presso __________,
l'operaio presso la __________, l'impiegato presso la __________ (cfr. doc. _).
Il
ricorrente contesta tale valutazione, facendo valere che tre delle cinque
attività, e meglio l'impiego quale operaio presso il __________, quale
magazziniere presso la __________ e quale autista presso __________ gli
imporrebbero di sollevare dei pesi al di sopra dei 15 kg a differenza di quanto
indicato nei rapporti medici.
Inoltre
pure le ulteriori due attività non sarebbero esigibili, poiché l'occupazione
quale impiegato presso la __________ è un lavoro d'ufficio, mentre il
ricorrente, che ha 52 anni, ha da sempre fatto l'operaio.
L'occupazione
quale impiegato presso la __________ poi presupporrebbe dei compiti sostanziali
di contatto con la clientela, che esulano dall'esperienza dell'assicurato (cfr.
consid. 1.3.).
Con il
proprio referto del 20 luglio 1999, il dottor __________ ha, puntualmente e
dettagliatamente, illustrato gli impedimenti funzionali che il ricorrente
presenta a dipendenza del danno alla spalla destra. Si tratterebbe, dunque, di
evitare lo svolgimento di mansioni che richiedono un ingaggio prolungato del
braccio al di sopra dell'orizzontale, movimenti continuati e ripetuti di
elevazione fino, rispettivamente al di sopra dell'orizzontale, il sollevamento
di pesi superiori alla quindicina-ventina di chili e l'uso prolungato di
utensili vibranti o contundenti (cfr. doc. _).
Si
osserva che tale apprezzamento emerge pure dalla relazione di dimissione della
__________ del 26 maggio 1999. In particolare è specificato che l'assicurato
accusa una riduzione della funzione della spalla all'elevazione, rotazione
interna ed esterna, atrofia del bicipite. I lavori oltre l'altezza delle spalle
causano dei dolori pungenti. Egli può sollevare per breve tempo degli oggetti
di 15 Kg, a partire da 20 Kg accusa forti dolori (cfr. doc. _).
Questa
Corte non vede motivo alcuno per doversene scostare, non fosse altro per il
fatto che gli impedimenti messi in luce dagli specialisti consultati dall'__________,
sono notoriamente quelli che presenta una persona che ha riportato la lesione
del sovraspinoso destro.
Ora,
raffrontando tali indicazioni con la descrizione di ogni singolo posto di
lavoro designato dall'assicuratore-infortuni (cfr. doc. _), non può essere
condivisa l'opinione secondo cui gli impieghi presso il __________, la
__________ e __________ __________ non sono esigibili da __________. Si tratta,
in effetti, di attività leggere, che non comportano sforzi particolari, né il
sollevamento di pesi oltre i 15-20 Kg, e che sono senz'altro compatibili quindi
con le limitazioni funzionali descritte dal medico di circondario __________.
Per
quanto attiene all'occupazione presso la __________ va precisato che essa
concerne un posto di lavoro in qualità di operaio e non di impiegato come
indicato dal ricorrente (cfr. consid.1.3.; 2.3.3.). I compiti principali
consistono nel riempire e occuparsi della manutenzione dei distributori
automatici di bibite e spuntini, nell'avere contatti con i clienti per reclami
e desideri, nell'ordinare la merce e controllare le relative scadenze, nel
tenere in ordine e pulito il veicolo della ditta (cfr. doc. _).
I
contatti con la clientela non sono dunque l'attività principale e sostanziale
di questo impiego. Inoltre non richiedono di particolari conoscenze o capacità,
poiché il lavoratore non deve trattare con i clienti, bensì unicamente prendere
nota delle loro richieste.
Di
conseguenza anche questo impiego proposto è esigibile dall'assicurato.
2.3.4. Per quanto
concerne invece l'impiego presso la __________ in qualità di impiegato, va
rilevato che esso consiste in lavori d'ufficio, seppur semplici, e dell'uso del
computer per la ripresa di testi, dati, impaginazione (cfr. doc. _).
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza insegnano, in effetti, che da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della
sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del
lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über di Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 105 e giurisprudenza ivi
menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinde- rungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente
d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, SZS 1990, p 255s.).
In questo
ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non
qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano
generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre
attività fisiche. (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
Nella
sentenza non pubblicata del 3 febbraio 1999 in re INSAI c. H. e H. c. INSAI,
prodotta dall’INSAI sub doc. _, la nostra Corte federale ha tuttavia precisato
che, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica intervenuta, il mercato del
lavoro accessibile a questi assicurati non é limitato soltanto a tali attività.
Nell’industria e nell’artigianato, i lavori manuali, che richiedono l’impiego
della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre acquistano
sempre più importanza le funzioni di sorveglianza (RCC 1991, p. 321; STFA
23.5.1995 in re G.; STFA 31.7.1996 in re S.). Anche in questo ambito, vi sono
dunque aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come
pure nel settore delle prestazioni di servizio.
Tenuto
conto della formazione dell'assicurato e della sua esperienza professionale,
questo Tribunale ritiene che effettivamente dal medesimo non si possa esigere
che svolga l'impiego presso la __________.
Tuttavia
ciò è ininfluente ai fini della presente vertenza, in quanto anche considerando
unicamente le rimanenti quattro attività concrete, le quali sono compatibili
con i postumi infortunistici, la media dei salari di tali occupazioni indica
comunque sempre un guadagno di circa fr. 41'000.--, come emerge dal calcolo
effettuato dall'______, che aveva ritenuto anche l'impiego presso la __________
(cfr. doc. _).
2.3.5. L'assicurato
contesta inoltre l’entità del reddito che potrebbe conseguire esercitando delle
attività cosiddette sostitutive (reddito da invalido).
A mente
dell’Istituto assicuratore convenuto, che ha compiuto degli accertamenti presso
alcune aziende del Cantone Ticino (cfr. doc. _ l’insorgente - malgrado i
postumi residuali dell'evento traumatico del settembre 1997 - potrebbe
conseguire, come visto, un reddito annuo ammontante a fr. 41’000.-- circa.
__________,
da parte sua, disapprova tale valutazione e postula, invece, l’applicazione di
un reddito da invalido di fr. 35’000.--.
2.3.6. Per quel che
concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da
manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate,
svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro
equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha
stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag.
183, che il reddito annuo ammonta:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
Lo
scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto,
anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.
M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in
re Y. O. c. H.), per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M. c. H.) e per il 1999
(cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re B. C. c. INSAI).
Nel passato,
questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella
sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una
sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N°
21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che
i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i
risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio
federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.;
Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto
stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag.
55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La
giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata oggetto di una completa verifica da parte del
Tribunale federale delle assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V. B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il
24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle
conclusioni del suo esame:
" 3.-
(…)
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale
ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora
i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono
essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle
statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti
professionali in lite"
(STFA succitata).
La nostra
Corte federale ha pure prolato, di recente, alcune
sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di
fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da
invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione
operata dall'______ sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui
posti di lavoro (DPL).
La prima
di queste pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ M. L. (U181/98) e reca
la data del 22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i
seguenti giudizi: STFA 31.5.2001 in re INSAI c/ S. M. (U286/98), 31.5.2001 in
re INSAI c/ T. M. (U275/98), 31.5.2001 in re INSAI c/ U. M. (U279/98), 11.6.2001
in re INSAI c/ S. M. (U17/99), 11.6.2001 in re INSAI c/ R. S. (U285/98),
19.6.2001 in re INSAI c/ J. M. P. (U 271/98), 21.6.2001 in re M. R. c/ INSAI
(U349/98), 27.6.2001 in re INSAI c/ M. B. (U362/98), 28.6.2001 in re INSAI c/
M. C.-D. C. (U18/99), 2.7.2001 in re INSAI c/ D. F. (U4/99) e, infine, 9.7.2001
in re INSAI c/ A. M. (U142/99), 10.7.2001 in re UAI c/ M.C. e INSAI c/ M.C.
(I442/99 + U256/99), 18.7.2001 in re S.G. c/ INSAI e INSAI c/ S.G. (U154 +
163/99), 19.7.2001 in re INSAI c/ G.T. (U190/99), 27 luglio 2001 in re INSAI c/
G.B. (U 252/99), 31 luglio 2001 in re F.G. (U 311/99).
Sostanzialmente,
il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo aver anche
verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo
ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale
di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino
al limite massimo del 25%:
"
(…).
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo
prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di
quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi
della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al
1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese
da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è
stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in
sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa
stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un
mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in
attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare
riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio
2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i
dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla
valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'_____. L'importo
stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la
retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione
semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--
(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi
della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze
del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato
dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce
all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
merita di essere ristabilita"
(STFA
22.5.2001 in re M. L. c/ INSAI, p. 4ss.).
L'Alta
Corte nelle sentenze menzionate non ha comunque risolto la questione di
principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali
il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF
124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL.
2.3.7. Nel caso di specie, _________ è ancora attivo quale
pittore presso la _____. Tuttavia, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.3.),
l'originaria professione non deve essere considerata in quanto l'assicurato non
sfrutta al meglio la sua capacità di guadagno residua (cfr. DTF 126 V 75
consid. 3 b) aa); doc. ). L'assicurato, infatti, pur lavorando al 100% ha un
rendimento del 50%, per cui lo stipendio percepito (50% di fr. 58'336.85; cfr.
doc. ) è inferiore a quello che potrebbe conseguire nelle attività proposte dall'
(cfr. doc. _).
Quando,
come nel caso presente, non è possibile fondarsi sulla situazione salariale
concreta dell'assicurato, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale,
occorre basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari 1998 (l'ultima edizione disponibile), edita
dall'Ufficio federale di statistica.
Secondo
questo studio, un uomo, esercitando nel 1998 un'attività semplice e ripetitiva
in Svizzera, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo
pari a
fr.
4'268.-- (considerando soltanto il settore privato, visto che __________ non ha
evidentemente accesso a quello pubblico), quindi, riportandolo su 41.9 ore
(cfr., per quest'ultimo aspetto, DTF 126 V 81 consid. 7a), fr. 4'470.--. Per il
1999 - dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA 20.2.2001 in re G. R.) - si raggiunge un
reddito mensile di fr. 4'477.-- oppure di fr. 53'724.-- per l'intero anno
(fr. 4'477.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA 18.2.1999 in re G. B. c/ INSAI, p. 5 consid. 3a).
L'importo
stabilito dall'Istituto assicuratore convenuto
(fr.
41'000.--) appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
salari, quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF
126 V 75, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di
comportare una riduzione del salario statistico fino - realizzate tutte le premesse
- al limite massimo del 25%. (il 75% di fr. 53'724.-- corrisponde a fr.
40'293.--)
2.3.8. Va ancora
rilevato che nelle pronunzie citate al considerando 2.3.6., il TFA ha proceduto
a quantificare il reddito da invalido partendo dal salario mediamente
percepito, a livello nazionale, da un uomo, rispettivamente da una
donna, esercitanti attività semplici e ripetitive nel settore privato (TA1).
A questo
preciso proposito, il TCA, nel recente passato, ha avuto modo d'affermare che
l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera -
quali quelli utilizzati dal TFA - si rivela essere discriminante per gli
assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più
bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è
quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro
Cantone senza il danno alla salute.
In questo
ordine d'idee, questa Corte, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa
N. R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV nr. 35 -
successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA
17.4.2001 in re F. B. c/ INSAI e 22.5.2001 in re T. M. c/ SWICA Assicurazioni
SA) - sentito preliminarmente il parere del direttore dell'Ufficio federale di
statistica, dottor _________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
"
In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha
inviato al dottor ________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno
scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale
delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di
fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare
il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con
problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere
adeguate.
Al riguardo vengono
in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr.
4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare
la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato
che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è
sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato
prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché
no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per
adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. Vbis)
Il dottor _________ ha così risposto in data 14
agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
-
Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo
mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era
di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
-
È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori
dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi.
Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la
stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto
Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera
(settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr.
doc. Vbis).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi
in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla
media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati
statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella
nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per
ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico
dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel
1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si
finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere
ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V
36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I
76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha
per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel
Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton
concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996
UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners
(Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21,
il TCA ha al riguardo precisato:
" La
necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28
settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999
«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati
disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle
condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati
aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la
statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere
l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le
informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la
struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al
lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e
per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati
regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione
dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche
importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia
in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati
pubblicati.
Per i prossimi anni è
inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione,
riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di
informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati
lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre
prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se
si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr.
Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans
ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par
les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes
et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser
sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes"
(…)"
(STCA
succitata - la sottolineatura è del redattore).
Nel
presente caso - per le medesime ragioni
diffusamente indicate nella STCA 4 settembre 2000 in re N. R. - a questa Corte
parrebbe più coerente determinare il reddito ancora esigibile malgrado il danno
alla salute, utilizzando i valori specifici per il Cantone Ticino.
Ora,
applicando i dati salariali che risultano dalla tabella TA14, il reddito annuo
realizzabile da __________ in occupazioni semplici e ripetitive nel settore
privato ticinese ammontava, nel 1999, a fr. 45'462.-- (fr. 3'611.-- : 40
x 41.9 + fr. 6.-- x 12) d'adeguamento all'indice dei salari nominali x 12),
importo che - analogamente a quello che è stato dedotto dalla tabella TA1 (cfr.
consid. 2.3.7.) - dimostra, tenuto sempre conto del
fatto che il salario statistico è suscettibile d'essere ridotto a seconda delle
circostanze del caso concreto, l'attendibilità del reddito di fr. 41'000.--
considerato dall'Istituto assicuratore convenuto (riduzione del reddito di fr.
45'462.-- leggermente inferiore al 10%).
2.3.9. In esito ai
considerandi che precedono, il grado d’invalidità di __________ - determinato
confrontando i fr. 41’000.-- con il reddito che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 58'336.85 (cfr. doc. ), dato
quest'ultimo non contestato dal ricorrente - risulta effettivamente essere del
30%. Di conseguenza, l'impugnata decisione su opposizione dell'_________ deve
essere confermata.
2.4. Indennità
per menomazione dell'integrità
2.4.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il
pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, pag. 121).
2.4.3. Giusta l'art.
36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale
di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo
del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e
sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso
normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà
adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È esclusa la revisione.
2.4.4. L'__________
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989, U71, pag.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.4.5. In concreto,
l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all'assicurato un'indennità per
menomazione dell'integrità del 10%, facendo
riferimento all'apprezzamento enunciato dal medico di circondario, il dottor
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della visita medica
di chiusura 20 luglio 1999, nella quale il medico si è così espresso:
"
REFERTO
Sindrome algica (soggettiva), diminuzione della
forza, rispettivamente della resistenza allo sforzo, limitazione funzionale
algica terminale, ipotrofia muscolare focale emicinto scapolare spalla destra.
VALUTAZIONE
10%.
GIUSTIFICAZIONE
Vedi tabella 1 estratto LAINF edizione INSAI 1990
Quadro clinico complessivo paragonato con una
periatropatia della spalla destra di iniziale media entità." (doc. _)
Nell'ambito
della procedura d'opposizione, __________ ha postulato l'assegnazione di una
IMI del 25% (cfr. doc. _), richiesta confermata pure nell'atto ricorsuale (cfr.
consid. 1.3.).
L'assicurato
critica la valutazione medica del Dr. __________ che assimila la patologia di
cui soffre a una periatropatia della spalla di iniziale media entità.
L'analogia con la periatrite (infiammazione dei tessuti che circondano
un'articolazione) parrebbe insufficiente, visto che il medesimo accusa una
limitazione funzionale della spalla destra e un'ipotrofia (ovvero una
diminuzione del volume e delle funzioni) muscolare della scapola.
Pertanto,
considerando che sussiste una spalla la cui mobilità è limitata sopra
l'orizzontale, sulla scorta della tabella 1. dell'__________, tale menomazione
comporta un'indennità pari al 15%. Inoltre deve essere aggiunta l'ipotrofia
muscolare la quale può essere ricondotta ad una periatrite di media gravità che
comporta un'IMI del 10%. Di conseguenza l'IMI complessiva deve essere di almeno
il 25% (cfr. doc. _ e consid. 1.3.).
Questa
Corte ha sottoposto al dottor __________ le argomentazioni del ricorrente
relative alla valutazione dell'IMI, chiedendogli di specificare se manteneva il
suo giudizio e per quali motivi (cfr. consid. 1.5.).
Il medico
di circondario, il 30 agosto 2001, ha così risposto:
"- Con
riferimento alla tabella 1 estratto LAINF edizione INSAI 1990, quella in vigore
in occasione dell'esame medico‑circondariale di definizione della
pratica, un'IMI del 10% corrisponde a una periartropatia omero‑scapolare
di media entità oppure a una spalla mobile fino a 30° al di sopra dell'orizzontale.
Con riferimento alla tabella 5 dell'estratto LAINF edizione INSAI 1990, questo
stesso valore del 10% corrisponde a un'artrosi della spalla (articolazione
gleno‑omerale) da media a grave entità. Vengono quindi presi in
considerazione l'aspetto algico (dolori a riposo, alla messa in moto e al
movimento), l'aspetto funzionale (diminuzione meccanica dell'ampiezza del
movimento) e la diminuzione della forza, rispettivamente della resistenza agli
sforzi.
- Un'ipotrofia muscolare corrisponde de facto alla diminuzione
del volume e/o del numero di fibre contrattili associata a un aumento del
grasso all'interno di un muscolo. Permettendomi un piccolo inciso, indipendente
dal caso specifico del signor ________, la presenza, rispettivamente l'entità
del tessuto adiposo all'interno di un muscolo permette di trarre delle
considerazioni sulla durata di un determinato processo oppure sul grado di
avanzamento di un'ipotrofia. Oueste ipotrofie possono essere primarie, come per
esempio nel caso di affezioni neurologiche, oppure secondarie in relazione alla
perdita (vedi immobilizzazione gessata) oppure alla diminuzione di una o più
funzioni contemporanee (riduzione dell'ampiezza di un determinato movimento,
diminuzione della forza in seguito per esempio a dolore, decondizionamento,
... ). Concretamente, nel caso in parola, l'ipotrofia muscolare non può quindi
essere considerata quale elemento a sé stante ma rappresenta una conseguenza
diretta e peraltro un segno molto sensibile di un disuso della spalla.
‑ Con riferimento al referto
clinico riscontrato in occasione dell'esame effettuato il 20.7.1999 si può
notare come la spalla destra raggiunga in elevazione 170° (solo 10° meno della
sinistra) e in abduzione 160° (solo 20° in meno rispetto alla sinistra). Ritenuto
per scontato che l'orizzontale rappresenta un angolo di 90°, si può notare come
la mobilità della spalla destra vada ben al di là dell'orizzontale e risulti
essere addirittura superiore ai 30° al di là dell'orizzontale che darebbero
diritto a un'IMI del 10° secondo la tabella 1 estratto LAINF edizione INSAI
1990.
Considerando quindi solo e
isolatamente l'aspetto funzionale, la differenza tra l'ampiezza complessiva del
movimento del braccio destro rispetto al sinistro risulta essere minima, quasi
irrilevante, e non giustificherebbe a sé stesso il versamento di nessuna
indennità per menomazione all'integrità.
‑ Con riferimento alla tabella 5
estratto LAINF edizione INSAI 1990, il valore complessivo del 25% richiesto dal
rappresentante legale del paziente corrisponde addirittura a una spalla
bloccata (artrodesi) oppure al valore massimo indennizzabile per un cattivo
risultato dopo protesi della spalla. Si tratta di scenari apocalittici,
fortunatamente ben distanti dalla realtà effettiva di quanto oggettivabile alla
spalla sinistra del signor ________.
‑ Le sollecitazioni al carico
degli arti superiori essendo significativamente minori rispetto a quelle per
esempio degli arti inferiori e di fronte a una lesione della cuffia dei
rotatori riparata (elemento prognostico favorevole), non vi sono al momento
attuale neppure degli elementi che permettano di prevedere con ragionevole
attendibilità l'ulteriore evoluzione dei postumi infortunistici, al di là di
quanto riconosciuto con il versamento di un'IMI del 10%." (Doc. _)
Il TCA
non ha motivi per non fare proprio l'apprezzamento del dottor __________,
soprattutto dopo le ulteriori precisazioni fornite dal medico al TCA.
Questa
Corte ritiene che la valutazione dell'IMI effettuata dal medico di circondario,
paragonando il quadro clinico del ricorrente a una periatropatia della spalla
destra di iniziale media entità, è corretta, in quanto l'assicurato, benché non
debba essere sottoposto a sforzi eccessivi e a movimenti continuati, è in grado
di alzare il braccio destro ben al di sopra dell'orizzontale (cfr. doc. _; VI;
Tabella 1.2. edizioni INSAI 1990).
Al
ricorrente, che sostiene di avere diritto a un'indennità del 15% visto che
l'uso del braccio destro è limitato sopra l'orizzontale, il TCA segnala peraltro
che l'evocata tabella 1.2. prevede la corresponsione di un'IMI del 15% in
presenza di un impedimento totale del movimento della spalla sopra
l'orizzontale. Ciò che non è il caso di __________.
Tutto ben
considerato, quindi, questa Corte ritiene che il rapporto allestito dal dottor
, medico di fiducia dell' - che rispetta manifestamente le
condizioni poste dal TFA in RAMI 1996 U252, p. 191ss. - possa validamente
costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa.
Va ricordato che, per costante giurisprudenza,
quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC
1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza
TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re
A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Come poc’anzi detto, il TCA, chiamato a
pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in
concreto motivi di scostarsi dalla valutazione enunciata dagli specialisti
consultati dall'assicuratore convenuto, se si considera che, per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re
S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1
CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia
medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in
materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in
linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di
giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però,
essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996
pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re
UAI c. F. non pubbl., ).
Determinante
dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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