AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.58
Data decisione, Autorità:
21.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00058
mm
Lugano
21 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2000 di
__________,
contro
la decisione del 19 maggio 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 16
settembre 1999, __________ - alle dipendenze del dottor __________ in qualità
di donna delle pulizie - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione
stradale in territorio del Comune di __________, riportando una distorsione al
rachide cervicale.
Il caso è
stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Con
decisione formale 6 aprile 2000, l'assicuratore LAINF, sentito il parere del
proprio medico di fiducia, ha dichiarato estinto il diritto ad ulteriori
prestazioni di corta durata. La _________ ha parimenti rifiutato l'assegnazione
di un'indennità per menomazione dell'integrità (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione personalmente interposta dall'assicurata (cfr. doc. _),
l'assicuratore infortuni, in data 19 maggio 2000, ha sostanzialmente ribadito
il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 14 agosto 2000, __________ ha chiesto che la __________
venga condannata ad assumersi i costi d'ulteriori cure mediche "… fino
alla completa guarigione" (cfr. I, p. 2).
1.4. In risposta,
la __________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.5. __________,
in replica, ha chiesto l'erezione di una perizia medica giudiziaria "…
alfine di stabilire se la sottoscritta abbia il diritto o meno alle cure di fisioterapia
e questo anche per stabilire se il mio stato di salute si sia
stabilizzato" (VII).
1.6. In data 3
ottobre 2000, il TCA ha interpellato il dottor __________, specialista a suo
tempo consultato dall'insorgente, onde avere dei
chiarimenti a proposito delle condizioni di salute di __________ (cfr. VIII).
La sua
risposta è pervenuta al TCA il 10 ottobre 2000 ed è immediatamente stata
intimata alle parti per osservazioni (cfr. X).
La
________ ha preso posizione in data 17 ottobre 2000 (XI) mentre l'assicurata è
rimasta silente.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D.
C.).
Nel
merito
2.2. In casu,
la questione che si pone è soltanto quella di sapere se lo stato di salute di
__________ poteva essere considerato stabilizzato oppure se da ulteriori cure
mediche vi era ancora da attendersi un notevole miglioramento del suo stato di
salute.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un notevole miglioramento dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
2.4. In concreto,
__________, nel settembre 1999, è dunque rimasta vittima di un incidente della
circolazione stradale, a seguito del quale ha riportato una distorsione della
colonna cervicale.
Vista la
persistenza dei disturbi - e ciò malgrado le misure terapeutiche predisposte -
l'assicurata, in data 10 gennaio 2000, si è privatamente sottoposta ad una
visita peritale presso il dottor __________, specialista in ortopedia e
traumatologia, il quale è pervenuto alle seguenti conclusioni:
"
__________, in
occasione dell'evento lesivo del 16.09.1999, riportò TRAUMA
DISTORSIVO CERVICALE CON MECCANISMO A "COLPO DI FRUSTA".
Tali lesioni hanno determinato un periodo
d'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni di gg. 30 al 100% e di
gg. 60 al 50%.
Esitano direttamente imputabili alle lesioni de
quo, postumi permanenti, prevalentemente rappresentati da CERVICALGIA,
CEFALEE, TURBE VESTIBOLARI, PARESTESIE e quantificabili globalmente
intorno al 3-4% della totale"
(doc. _).
Nel marzo
2000, l'assicurata ha interpellato il dottor __________, spec. FMH in neurologia,
il quale, all'esame clinico, ha avuto modo di constatare lo status seguente:
"
… Testa e collo: Mobilità cervicale
fortemente ridotta, soprattutto in anteflessione, distanza mento-sterno 9-17
cm. Contrattura muscolare paracervicale e del trapezio ddp fortemente dolente
alla palpazione.
Nervi cranici: Sp.
Riflessi: tendinei medio-vivi agli arti superiori, vivaci
agli arti inferiori simmetrici, plantare in flessione ddp.
Sistema motorio e coordinazione: prove di posizione e
coordinazione sp, forza conservata, leggero impaccio manuale sin. Romberg
stabile, le diverse prove di marcia sono ben eseguite, buono il saltellare su
una gamba.
Sensibilità: leggera ipoestesia/algesia a tutta la mano
sin., altrove sensibilità superficiale e profonda conservate, pallestesia 8/8
ai malleoli, 8/8 anche alla stiloide radiale, senso posturale riconosciuto alla
mano sin.
P. longilinea, 48 kg x 169 cm. Leggera attitudine scoliotica a S
del rachide.
e, successivamente, ha
enunciato il seguente apprezzamento:
" … in
seguito ad una distorsione cervicale per colpo di frusta il 16.9.99 persiste
una sindrome post-traumatica caratterizzata da una moderata sindrome cervicale,
disturbi sensitivi alla mano sin probabilmente di tipo pseudo-radicolare,
all'esame clinico non vi sono segni mielopatici né di compressione radicolare
agli arti superiori. Visto il decorso prolungato senza tendenza al
miglioramento ho richiesto una RM cervicale per escludere patologie discali
traumatiche, prescrivendo fin d'ora una ripresa della fisioterapia che inizialmente
aveva portato un certo beneficio" (doc. _).
In
data 22 marzo 2000, ha avuto luogo una visita di controllo presso il medico
fiduciario della __________, il dottor __________. Dal relativo referto 31
marzo 2000, si possono estrapolare i seguenti passaggi:
"
CONCLUSIONE:
esiti di incidente della circolazione
in data 10 luglio 1997 [recte: 16 settembre 1999], nel quale la paziente ha
subito un trauma di accelerazione alla colonna cervicale di grado 0 secondo
Herdmann e di grado 0 secondo classe Québec dove permangono limitazione
funzionale della colonna cervicale con blocco parziale alla ante-flessione in
assenza di sofferenze neuro-radicolari agli arti superiori.
CAUSALITA':
non sono ravvisabili fattori estranei
all'infortunio che ci occupa.
PROCEDERE:
non sono previste ulteriori terapie,
il caso è da considerare stabilizzato in quanto ulteriori provvedimenti
terapeutici non consentirebbero miglioramenti sensibili della situazione per
cui propongo la definizione del caso.
L'ufficio competente sarà esplicito al
riguardo.
CAPACITA' LAVORATIVA:
dal 30.10.1999 la signora __________
lavora in misura completa.
VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE
ALLA INTEGRITA' FISICA:
base legale articoli 24 e 25 LAINF;
articolo 36 cpv. 3 OAINF
Valutazione: 4%
Secondo pubblicazione medica Suva,
tabella 7.2 causa dolori e limitazione funzionale alla colonna cervicale.
Secondo LAINF stime di valutazione
della menomazione all'integrità fisica inferiori al tasso del 5% non sono
indennizzabili" (doc. _).
Il 3 aprile 2000,
__________ è stata sottoposta ad una risonanza magnetica della colonna
cervicale presso il reparto di radiologia diagnostica dell'Ospedale regionale
di __________, indagine che non ha permesso di mettere in luce alcunché
d'anormale, fatta eccezione per una piccola protrusione paramediana a livello
C5-C6 senza compressione radicolare (cfr. doc. _).
Fondandosi sulle
risultanze della visita fiduciaria eseguita dal dottor __________,
l'assicuratore LAINF convenuto, in data 6 aprile 2000, ha negato il diritto ad
ulteriori prestazioni di cura medica, sostenendo che le condizioni di salute di
__________ sarebbero ormai stabilizzate (cfr. doc. _).
L'assicurata si è
fermamente opposta a tale provvedimento,
pretendendo che la __________ prenda a proprio carico i costi della
fisioterapia prescrittale (cfr. doc. _).
In data 3 ottobre 2000,
questa Corte ha interpellato il dottor __________, al quale è stato chiesto
d'esprimersi, segnatamente, in merito all'indicazione d'ulteriori misure
terapeutiche (cfr. VIII). Queste le risposte fornite dallo specialista in
neurologia:
" - in
occasione della visita del 20.3.00 - tenuto pure conto delle risultanze della
RM del 3.4.00 - lo stato di salute dell'assicurata poteva o meno venir
considerato come stabilizzato?
Risposta: No, il periodo trascorso dall'infortunio (poco
più di 6 mesi) era ancora insufficiente, per sindromi post-traumatiche dopo
distorsioni cervicali una stabilizzazione si ottiene spesso solo dopo 1-2 anni.
- da ulteriori provvedimenti terapeutici vi era o meno da
attendersi un notevole miglioramento delle condizioni di salute di
__________?
Risposta: Si tratta purtroppo di situazioni in cui le
possibilità terapeutiche sono limitate, raramente le misure applicate
permettono un notevole miglioramento dello stato di salute. Per lo più
gli effetti benefici sono di grado leggero-moderato.
- il ciclo di fisioterapia da lei prescritto era o meno destinato
a migliorare notevolmente lo stato di salute dell'assicurata?
Indichi quali ne sono stati, concretamente, gli eventuali benefici
terapeutici?
Risposta: Nel mio rapporto del 21.3.00 notavo come la
fisioterapia avesse portato inizialmente un certo beneficio. Ci si poteva
quindi ragionevolmente aspettare che un nuovo ciclo avrebbe avuto lo stesso
effetto. Non avendo più rivisto la P. non posso dire quale sia stata realmente
l'efficacia di queste misure" (IX).
2.5. Tutto ben considerato, si
deve ritenere che non é affatto stato dimostrato,
con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr. A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 274: “Angemessen sind die mittel
schliesslich nur dann, wenn sie (...) mit ausreichender Wahrscheinlichkeit eine
nahmhafte Besserung erwarten lassen”), che da una ulteriore cura medica, in
particolare da ulteriori cicli di fisioterapia, vi sia da attendersi un
sensibile miglioramento delle condizioni di salute di __________.
Beninteso, nessuno vuole
dubitare del fatto che l'assicurata accusi ancora dei disturbi, tuttavia ciò
non è manifestamente sufficiente per obbligare l'assicuratore LAINF a prendere
a proprio carico ulteriori prestazioni di cura medica. Lo si ripete, in
ossequio all'art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla cura medica cessa dal
momento in cui da essa non vi è più d'attendersi un notevole miglioramento
dello stato di salute, a prescindere dal fatto che l'assicurato presenti
ancora dei disturbi. In questo ordine d'idee, __________ è, quindi,
malvenuta a chiedere che la _______ "… provveda al pagamento di tutte le
spese fino alla completa guarigione" (cfr. I, p. 2 - la
sottolineatura è del redattore).
Vero è che il dottor
__________, in occasione della visita del 20 marzo 2000, ha prescritto
l'esecuzione di un ulteriore ciclo di fisioterapia (cfr. doc. _). Nondimeno, lo
stesso neurologo, interpellato dal TCA, ha dovuto riconoscere che tali misure,
di regola, non conducono ad un notevole miglioramento delle condizioni di
salute del paziente (cfr. IX: "Per lo più gli effetti benefici sono di
grado leggero-moderato" - la sottolineatura è del redattore). A
questo riguardo, non va neppure dimenticato che, nel referto 21 marzo 2000, il
dottor __________ ha fatto stato di un "… decorso prolungato senza
tendenza al miglioramento …" (cfr. doc. _ - la sottolineatura è del
redattore), e ciò malgrado che __________ si fosse già sottoposta a della
fisioterapia.
Alla luce di quanto
precede, l'impugnata decisione su opposizione della __________ merita
senz'altro tutela in questa sede, senza che si riveli peraltro necessario
procedere all'assunzione d'ulteriori mezzi di prova (leggi, perizia medica
giudiziaria). Infatti, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò
costituisca una violazione del diritto di essere sentito (apprezzamento anticipato
delle prove; cfr. DTF 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e rinvii).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve
motivazione, e recare la
firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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