AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.57
Data decisione, Autorità:
16.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00057
mm
Lugano
18 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso per denegata
giustizia del 11 agosto 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
gennaio 1997, __________ - alle dipendenze della __________ in qualità
d'impiegata e, perciò, assicurata contro gli infortuni presso la __________ - è
rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale in località
__________.
I medici
del PS dell'Ospedale regionale di __________,
presso il quale l'assicurata si è immediatamente recata, hanno diagnosticato un
colpo di frusta con indurimento della muscolatura paravertebrale a livello della
colonna cervicale (cfr. doc. _).
In data
14 luglio 1997, il suo medico curante, il dottor __________, ha certificato che
la cura medica era da considerare ormai terminata, "con riserva di
riapertura" (cfr. doc. _).
1.2. Con scritto
17 aprile 1998, __________, rappresentata dall'avv. __________, ha informato
l'assicuratore LAINF che, nel frattempo, era sopravvenuta
una riacutizzazione dei disturbi a livello del rachide cervicale, con
irradiazione dei dolori alle spalle, fra le scapole e verso l'ascella sinistra
(cfr. doc. _).
1.3. Durante il
mese di maggio 1999, le parti hanno convenuto d'interpellare il dottor __________, spec.
FMH in neurochirurgia presso la __________ (cfr. doc. _), al quale sono stati
sottoposti alcuni quesiti peritali volti, soprattutto, a chiarire l'aspetto
eziologico del disturbi accusati dall'assicurata (cfr. doc. _).
A notare
che, in data 6 settembre 1999, la __________ ha
comunicato all'avv. __________ di riservarsi la facoltà d'ordinare una
perizia biomeccanica, una volta conosciute le risultanze della perizia del
dottor __________ (cfr. doc. _).
Il perito
ha consegnato il proprio referto nel corso del mese di aprile 2000 (cfr. doc.
_).
1.4. Con scritto
23 maggio 2000, la __________ ha informato il patrocinatore di __________
d'aver, nel frattempo, predisposto una perizia a cura dell'Institut für
____________di __________ (cfr. doc. _).
In data
13 giugno 2000, l'avv. __________ - ritenendo che la fattispecie fosse già
stata sufficientemente chiarita grazie al referto del dottor __________ - ha
chiesto all'assicuratore infortuni di voler emanare una decisione formale entro
il termine del 30 giugno 2000, in difetto di che "… considereremo
l'assenza della decisione quale decisione di rifiuto delle prestazioni"
(cfr. doc. _).
1.5. La perizia
allestita dal Prof. dott. __________ è pervenuta alla __________ verso la fine
del mese di giugno 2000 (cfr. doc. _) e immediatamente trasmessa al
rappresentante dell'assicurata (cfr. doc. _).
1.6. Il 12 luglio
2000, l'avv. __________ ha fissato all'assicuratore
LAINF un nuovo termine entro il quale emanare la pretesa decisione formale,
scadente il 31 luglio 2000 (doc. _).
1.7. Dalle tavole
processuali emerge che la __________ ha interpellato, dapprima il PD
__________, spec. FMH in neurologia (cfr. doc. _) e, successivamente, il dottor
__________, spec. FMH in neurochirurgia (cfr. doc. _), chiedendo loro
l'allestimento di una perizia specialistica.
A notare
che, con scritto 29 settembre 2000, l'assicuratore infortuni ha dato facoltà
all'avv. __________ d'esprimersi in merito alla persona del perito ed ai quesiti sottopostigli (doc. _).
1.8. Con ricorso
per denegata giustizia 11 agosto 2000, __________ ha chiesto che alla
__________ venga fatto obbligo d'emanare una decisione di merito entro 10
giorni (cfr. I, p. 5).
Questi,
in particolare, gli argomenti sollevati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
In sostanza la __________ ritiene di contestare
la perizia del Dr. __________, chiedendo da un lato (e unilateralmente) una
nuova perizia sulla dinamica dell'incidente. Essa dimentica tuttavia che la
perizia del Dr. __________ è stata chiesta di comune accordo in modo che avesse
valore vincolante.
Si osserva comunque che la __________ ora dispone
sia degli elementi medici, come pure degli elementi sulla dinamica
dell'incidente per poter valutare il caso e prendere una decisione in materia.
Rifiutando di farlo per poter far eseguire una "perizia sulla
perizia" del Dr. __________ essa commette diniego di giustizia. Pertanto,
essendo rimaste inevase le richieste di emissione di una decisione formale si
giustifica l'accoglimento del presente ricorso" (cfr. I, p. 5).
1.9. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D. C.).
2.2. In concreto, la questione che si pone è quella di
sapere se la __________ si sia effettivamente rifiutata di procedere
all'emanazione di una decisione, così come pretende la ricorrente, la quale si
lamenta d'essere rimasta vittima di un diniego di giustizia ai sensi dell'art.
106 cpv. 2 LAINF.
2.3. Giusta
l'art. 99 cpv. 1 LAINF, le decisioni degli assicuratori relative alle
prestazioni e alle pretese di notevole importanza o contestate dall'interessato
vanno notificate per scritto. Le decisioni devono essere motivate e indicare il
rimedio giuridico (cpv. 2).
L'art.
105 cpv. 1 LAINF, da parte sua, prevede che le decisioni prolate in virtù della
legge e i conteggi dei premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30
giorni mediante opposizione all'organo decisionale.
A norma
dell'art. 106 cpv. 1 LAINF, l'interessato può adire il competente tribunale
cantonale delle assicurazioni contro le decisioni su opposizione secondo
l'articolo 105 capoverso 1, che non sono impugnabili con ricorso alla
commissione federale di cui all'articolo 109. Il termine di ricorso è di tre
mesi per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative e
di 30 giorni negli altri casi.
Il
ricorso può pure essere interposto se l'assicuratore, malgrado la richiesta
dell'interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione (cpv.
2).
L'art.
106 cpv. 2 LAINF si riferisce al diniego di giustizia formale qualificato, così
come il TFA l'ha stabilito, in più di un'occasione, a proposito dell'art. 30
cpv. 3 vLAMI, giusta il quale il ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni poteva essere interposto anche quando la cassa non aveva emanato
una decisione entro il termine di 30 giorni (cfr. DTF 125 V 118; DTF 112 V 25 consid. 1; RAMI 1989 K803, p. 152s.
consid. 3b).
L'interesse
giuridicamente protetto, in questo caso, è quello d'ottenere una decisione che
possa venire deferita ad un'autorità giudiziaria di ricorso, a prescindere
dalla questione di sapere se, nel merito, il ricorrente sortirà vincente.
A mente
del TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 4 vCost. (cfr., ora, art. 29 cpv. 1 nCost.) è
pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad
emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato,
tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre
circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati).
Irrilevanti
sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per
l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20
consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un inadeguato prolungamento della
procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c
in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la
difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V
188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
A mente
del TFA, infine, il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 108
cpv. 1 lett. a LAINF), è espressione di un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura
amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4).
2.4. Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una
ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente
autorità protrae più del dovuto la trattazione di
un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio
dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata
di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi
Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
2.5. Ritornando
al caso di specie, __________ non pretende affatto che vi sia stata, da parte della______________,
una ritardata giustizia.
Tale
opinione può senz'altro essere fatta propria dallo scrivente TCA.
Vero è
che dall'annuncio di ricaduta 17 aprile 1998 (cfr. doc. _) alla data d'inoltro
del gravame 11 agosto 2000, sono trascorsi circa 28 mesi. Nondimeno -
attentamente esaminate le tavole processuali - non
risulta per nulla che l'assicuratore LAINF convenuto abbia agito in maniera
intempestiva. Si deve, in effetti, porre mente al fatto che, nel frattempo,
sono state ordinate ben due perizie specialistiche, la prima a cura del dottor
__________, spec. FMH in neurochirurgia, la seconda a cura dell'Institut für
__________ di __________, ciò che ha implicato dei tempi d'attesa
relativamente lunghi. In particolare, il dottor __________ ha necessitato di circa
7 mesi per consegnare il proprio referto peritale (lasso di tempo calcolato
a contare dal momento in cui le parti gli hanno trasmesso i quesiti peritali -
cfr. doc. _).
D'altro
canto, si osserva come la procedura si sia ulteriormente protratta siccome il
dossier radiologico riguardante l'insorgente è risultato, per lungo tempo,
incompleto: così come si evince dal doc. _, è soltanto nel corso del luglio del
1999 che la ricorrente ha, per il tramite del proprio patrocinatore, consegnato
alla __________ le radiografie mancanti, malgrado essa fosse stata sollecitata
a scadenze regolari, la prima volta addirittura nel settembre 1998 (cfr.
doc. _).
2.6. L'insorgente
pretende, comunque, essere vittima di un diniego di giustizia, per il fatto che
la __________ - presa visione del referto 12 giugno 2000 allestito dall'Institut
für __________ - ha deciso di sottoporla ad una nuova valutazione peritale,
questa volta presso il dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia, già
__________ del reparto di neurochirurgia presso l'Ospedale cantonale di
__________ (cfr. doc. _).
A mente
dell'assicurata, si tratterebbe qui soltanto di una manovra voluta
dall'assicuratore convenuto allo scopo di procrastinare la definizione della
vertenza, giacché la fattispecie sarebbe già stata sufficientemente chiarita
dalla perizia ______ (cfr. I, p. 4s.).
In
ossequio alla suevocata dottrina e giurisprudenza federale, questa Corte deve
verificare se il fatto che la __________ abbia ordinato l'allestimento di una
nuova perizia, è costitutivo di un abuso (cfr. consid. 2.4.).
Preliminarmente,
va rammentato che, con riferimento al principio inquisitorio ancorato nell'art.
47 cpv. 1 LAINF, all'assicuratore infortuni va riconosciuto un ampio potere
discrezionale nel decidere se e quali prove assumere per delucidare una
determinata fattispecie (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 248). In questo ordine d'idee, trattandosi di misure probatorie,
l'intervento del giudice si giustifica soltanto qualora l'autorità
amministrativa abbia manifestamente superato il proprio potere
discrezionale (cfr. STFA 3.7.1992 in re K. c/ Bernese Assicurazione, consid.
5b, non pubblicata).
In
casu, la lite, nel merito, verte sulla questione di sapere se i disturbi
accusati dall'assicurata, segnatamente, a livello del rachide cervicale,
costituiscono una naturale conseguenza dell'incidente della circolazione del
gennaio 1997.
Trattasi,
pertanto, di una questione di natura prettamente medica.
Nel corso
del mese di settembre 1999, le parti hanno, di un comune accordo, interpellato
il neurochirurgo dottor _____(cfr. doc._). La __________ e, già allora, si era
riservata la facoltà d'ordinare una perizia biomeccanica (cfr. consid. 1.3.).
Lo
specialista, trattandosi della questione, centrale, inerente l'eziologia dei
disturbi lamentati, ha sostenuto, in particolare, che:
"
(…). Es kann heute mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
angenommen werden, dass das therapierefraktäre, partiell invalidisierende cervikale/cervikovertebrale
Syndrom auf den Unfall vom 14.1.1997 zurückzuführt werden kann. Kein vordergründiger
degenerativer Vorzustand - ich darf hier auf die Befunde Dr. __________ vom Jan,
1998 verweisen" (cfr.
doc. _, p. 19)
ed
ancora:
"
Die heutigen Beschwerden werden von der Patientin
vor allem im HWS-Bereich angegeben, im Bereich, wo sich auch eine strukturmässige
Verschlechterung im Verlaufs-MRI objektivieren lässt. Eine anderweitige vermehrte
Krafteinwirkung oder dergleichen wird nicht berichtet, eine unfallfremde Ursache
kann heute wohl ausgeschlossen werden" (doc. _, p. 19).
Conformemente
a quanto preannunciato, l'assicuratore LAINF convenuto, nel maggio 2000, ha
conferito all'Institut für __________ il mandato d'allestire una perizia
biomeccanica. Dal relativo rapporto 12 giugno 2000 emerge che il Prof. dott.
__________ e l'Ing. __________ sono pervenuti a delle conclusioni
diametralmente opposte rispetto a quelle espresse dal dottor __________ (cfr.
doc. _, p. 2 in fine: "Aus biomechanischer und technischer Sicht können wir
die Argumentation von Dr. __________ bezüglich des ca. 7 Monate nach Abschluss
des Falles und 10 Monate nach dem Unfall aufgetretenen Rückfalles mit nun protrahiertem
Verlauf nicht nachvollziehen").
A notare
che i periti zurighesi hanno espressamente ritenuto indicato sottoporre
__________ ad una nuova valutazione medica specialistica, da eseguire alla luce
dell'interpretazione biomeccanica dell'evento traumatico 14 gennaio 1997 da
loro fornita (cfr. doc. _, p. 3).
La
__________ si è, dunque, trovata confrontata a due apprezzamenti contrapposti
fra loro, ragione per cui ha giustamente optato per una nuova perizia medica a
cura del dottor __________. Del resto, quando gli stessi esperti dell'Institut
für __________ - la cui autorevolezza nella specifica materia non può qui
essere messa in discussione - concludono alla necessità di un ulteriore esame
specialistico, all'assicuratore non si può certo rimproverare d'aver avuto un
comportamento abusivo.
Concludendo,
le summenzionate circostanze non consentono di ammettere che la mancata
definizione del caso da parte della __________, sia oggettivamente
ingiustificata.
In
siffatte condizioni, il ricorso 11 agosto 2000 ha da essere senz'altro
respinto.
L'assicuratore
LAINF convenuto è, comunque, invitato a voler emanare la decisione di sua
competenza, non appena in possesso del referto peritale del dottor __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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