AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.56
Data decisione, Autorità:
11.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00056
mm/sc
Lugano
11 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 agosto 2000 di
__________,
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 12 maggio 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
in relazione al caso:
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
novembre 1998, __________ - dipendente della Casa per anziani __________ in
qualità di ausiliaria di cura e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli
infortuni presso la __________ - è scivolata mentre stava passando
l'aspirapolvere e, per evitare la caduta, ha effettuato un movimento violento
con tutto il corpo, procurandosi una distorsione al ginocchio sinistro.
Il 1°
dicembre 1998, l'assicurata è stata sottoposta ad un intervento d'artroscopia
presso la Clinica __________ __________ che ha permesso di mettere in luce una
rottura completa del menisco esterno (cfr. doc. _).
1.2. Con
decisione formale 23 febbraio 2000, la __________ ha integralmente negato il
proprio obbligo contributivo, sostenendo, da un lato, che i disturbi al
ginocchio sinistro non erano da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di
legge e, dall’altro, che essi non costituivano una lesione parificata ai
postumi di un infortunio (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dalla __________ (cfr. doc. _) - presso la quale
__________ beneficia, fra l'altro, dell'assicurazione sociale obbligatoria
(cfr. doc. _) - l'assicuratore LAINF, in data 12 maggio 2000, ha
sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 2 agosto 2000, la __________ ha chiesto che a __________
vengano accordate le prestazioni assicurative a causa dell'infortunio
rispettivamente la lesione parificata ad infortunio del 26 novembre 1998 (cfr.
I, p. 13).
Questi,
segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria
pretesa ricorsuale:
"
(…)
- Nel
presente caso l'evento infortunistico ai sensi della norma citata é
rappresentato dal già descritto evento del 26.11.98. La qualifica giuridica
dell'evento in questione viene messa in discussione nel presente caso da parte
dell'assicuratore infortuni, il quale ritiene che nella fattispecie "risulta
evidente, dalla dinamica dell'evento come descritta, che non sussiste il
fattore esterno straordinario (..). Il semplice scivolamento non é infatti
tale."
(vedi decisione su opposizione del 12.5.00, p. 4).
-
In primo
luogo va pertanto determinato, nel caso in questione, se l'evento occorso alla
signora __________ in data 26.11.98 debba essere qualificato come un infortunio
ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF o meno.
-
Nella
fattispecie viene riportata nell'annuncio d'infortunio del 26.11.98
(apparentemente) la seguente dinamica: "Mentre passava l'aspirapolvere
scivolava e per evitare la caduta faceva leva sulla gamba sinistra" (vedi
decisioni del 23.2.00 e del 12.5.00). L'opponente non ha ricevuto finora,
nonostante abbia segnalato il fatto già nell'ambito della procedura
d'opposizione, copia dell'annuncio d'infortunio e non é pertanto in grado di
contestare o confermare le asserzioni della controparte. Una dinamica più
precisa dell'evento in questione viene segnalata ad ogni modo dal Dr.
__________, medico perito dell'assicuratore LAINF, in data 12.7.99 (vedi
perizia 12.7.99, p. 3): Secondo tale versione l'assicurata "stava
lavorando normalmente quando, entrando in una camera, scivola sul tappeto.
Non cade ma, per ristabilirsi, effettua un movimento violento con tutto il
corpo procurandosi una distorsione del ginocchio sinistro. Esso fa subito molto
male e diventa rapidamente gonfio". Tale versione dei fatti
combacia in sostanza anche con le indicazioni meno precise fornite dal Dr.
__________ con certificato medico del 9.12.98: In tale occasione viene
segnalata infatti la seguente dinamica: "la paziente scivolando, si
procura una distorsione al ginocchio sx" (certificato medico LAINF
9.12.98, Punto 2: "Indicazioni del paziente").
-
Le citate
dichiarazioni dell'assicurata concernenti l'evento del 26.11.98 non sono
contraddittorie, motivo per cui appare del tutto superfluo nel caso in
questione richiamarsi alla regola della "dichiarazione della prima
ora". Ciò tanto meno visto che incombe all'assicuratore LAINF
accertare d'ufficio i fatti rilevanti (art. 47 LAINF), cosa che apparentemente
non é stata fatta: stando agli atti in nostro possesso, la signora __________
non é infatti mai stata direttamente interrogata circa la dinamica dell'evento
del 26.11.98.
-
In
base della descrizione dei fatti riportata dal Dr. __________ e confermata in
sostanza anche dalle precedenti dichiarazioni, appare comunque evidente nel
caso in questione che ci troviamo di fronte al caso di "movimento
scoordinato" (sog., "unkoordinierte Bewegung") ai
sensi della prassi e della giurisprudenza in materia di infortuni: Secondo la
dottrina e la prassi va infatti considerato come "fattore esterno"
ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF anche "un cambiamento
di posizione sfavorevole delle singole parti del corpo rispetto alle
altre" (vedi A. BühIer, Der Unfallbegriff, in: Haftpflicht und
Versicherungsrechtstagung 1995, p. 236: "eine aus der eigenen
Körperbewegung hervorgehende nachteilige Veränderung der Lage der einzelnen
Körperteile zueinander"). Da tali movimenti risulta in effetti una
sollecitazione non fisiologica di alcune parti del corpo (muscoli, tendini
etc.). Nel caso del movimento in questione ("movimento violento con
tutto il corpo per ristabilirsi"), tali premesse appaiono senz'altro
date. In modo particolare appare evidente anche una sollecitazione non
fisiologica del ginocchio durante il movimento in questione a causa dello
sforzo risp. del movimento di torsione improvviso ("per evitare la
caduta faceva leva sulla gamba sinistra") nel tentativo nel
tentativo di evitare la caduta risp. di ristabilire l'equilibrio. Per essere
considerati come fattori esterni "straordinari" tali movimenti
devono avvenire in condizioni particolari risp. lo svolgimento del movimento
essere disturbato da qualcosa di inconsueto risp. di non "programmato".
Un evento inconsueto risp. non programmato ai sensi di tale prassi é per
esempio una scivolata o una reazione istintiva per evitare la caduta (vedi
A. Bühler, p. 237 s. con rinvii alla giurisprudenza). Contrariamente a
quanto asserito dalla __________ nella decisione del 12.5.00 sono quindi
dati tutti i presupposti per qualificare l'evento del 26.11.98 come un
infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF: Siamo infatti in presenza
di un movimento scoordinato ("movimento violento di tutto il
corpo") dovuto all'intervento di un fattore inconsueto e non
programmato ("la scivolata risp. la reazione istintiva per evitare la
caduta"). L'evento del 26.11.1998 deve pertanto essere
considerato a tutti gli effetti come un infortunio ai sensi della LAINF.
-
L'assicuratore
infortuni risponde delle conseguenze che hanno un nesso causale e adeguato con
l'avvenimento assicurato (nel presente caso il già più, volte citato evento del
26.11.1998). Per cause nel senso del nesso causale naturale si intendono
"tutte le circostanze senza la cui presenza l'effetto verificatosi va
considerato come non intervenuto nello stesso modo rispettivamente non nello
stesso tempo". Non é percontro necessario che l'avvenimento
infortunistico sia l'unica o la diretta causa dei disturbi accusati.
(DTF 119 V 337, DTF 118 V 289 e DTF 117 V 360). La causalità naturale è
una questione di fatto, sulla quale l'amministrazione (rispettivamente il
giudice) deve decidere secondo il criterio della verosimiglianza preponderante.
La sola possibilità di un nesso causale non è sufficiente per fondare un
diritto alle prestazioni. La causalità non deve percontro essere dimostrata con
assoluta precisione medica (DTF 119 V 338 e DTF 118 V 290). Il Tribunale
Federale delle assicurazioni ritiene d'altro canto, che quando il nesso causale
è stato provato con verosimiglianza preponderante, la responsabilità
dell'assicuratore infortuni cessa unicamente quando è dimostrato che
l'infortunio non è più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute,
quando quest'ultimo insomma è unicamente da attribuire ad altri fattori (RAMI
1994 U 206, p. 326 ss.). Tale situazione é data, quando viene raggiunto lo
stato come esso si presentava prima dell'infortunio (status quo ante) oppure lo
stato, che, a causa del decorso fatidico e naturale di una malattia, si sarebbe
presentato comunque anche in assenza di un evento infortunistico (status quo sine).
Anche tale circostanza deve essere dimostrata secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante. Dato che si tratta di un quesito di fatto che
sopprime il diritto alle prestazioni, l'onere di prova spetta all'assicuratore
infortuni. Lo stesso deve pertanto anche sopportare le conseguenze della
mancata prova se tale circostanza rimane indimostrata (RAMI 1992 Nr. U 142 p.
76 e RAMI 1994 Nr. U 206 p. 328).
-
Nel caso in
questione il rapporto di causa naturale tra l'evento del 26 novembre 1998 e i
disturbi accusati dall'assicurata è stato ammesso ‑ in maniera esplicita
‑ anche dal Dr. __________ in data 12 luglio 1999. Lo stesso Dr.
__________ afferma infatti: "Nel caso particolare il processo
degenerativo del menisco discoideo era sicuramente avviato da tempo ma
non ancora sintomatico quando l'assicurata é scivolata sul tappeto procurandosi
la distorsione. Si può quindi ammettere che è stata la distorsione del
26.11.98 ad aver provocato la rottura del menisco laterale del ginocchio
sinistro nonostante fosse mal formato e sede di alterazioni degenerative
asintomatiche." (vedi perizia Dr. ______ del 21.7.99, p. 7). Dello
stesso avviso sono inoltre anche i medici curanti, Dr. __________, e Dr.
__________, __________, i quali hanno confermano a più riprese con certificati
medici del 9.12.98 (Dr. __________), 4.12.98 (Certificato Clinica __________,
Dr. __________), 22.1.99 e 26.3.99 (Dr. __________) che "si tratta
unicamente di conseguenze d'infortunio" del 26.11.98.
Un
legame causale tra la lacerazione del menisco e l'evento in questione appare
del resto evidente anche tenuto conto del fattore temporale: va ricordato a
tale proposito che l'assicurata ha dichiarato che il ginocchio in questione "fa
subito molto male e diventa rapidamente gonfio" (vedi perizia Dr.
__________ del 12.7.99, p. 3), fatto quest'ultimo che é stato appurato il
giorno seguente anche dal Dr. __________. Non da ultimo va segnalato inoltre
che la stessa __________ ha versato senza indugi e senza riserve a più riprese
le prestazioni assicurative LAINF per le cure mediche del caso senza mettere in
discussione un legame causale con l'evento menzionato.
- In presenza di
un nesso causale naturale tra l'evento in questione e la lesione al menisco,
resta da stabilire unicamente se l'evento in questione é da ritenersi come una "causa
risp. un fattore occasionale" (sog. "Gelegenheitsursache")
come sostenuto dal Dr. __________ nella sua perizia del 29.11.99. Il
"fattore occasionale" é una caso di causalità concorrente. Il
danno alla salute é in effetti causato sia dalla predisposizione
costituzionale dell'assicurato che dal fattore occasionale. Per
quello che concerne le premesse specifiche per il riconoscimento di un "fattore
occasionale" nella giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali
rimandiamo in modo particolare all'articolo di U. Kieser pubblicato nella
rivista AJP/PJA 8/97, p. 1043, di cui ci permettiamo di citare il seguente
estratto in versione originale: "Das Vorliegen einer enisprechenden
Gelegenheitsursache stelIt einen Anwendungsfall der konkurrierenden Kausalität
dar; denn der konkreten Körperschaden ist insoweit sowohl durch eine unfallabhängige
Schadensanlage, als auch durch den hinzutretenden Gelegeheitsfaktor verursacht worden.
Gerade beim behaupteten Vorliegen einer sogennanten Gelegeheitsursache ist besonders
sorofältig zu prüfen, ob die Regeln der soziaIrechtlichen Kausalitätslehre beachtet
wurden. Massgebend ist dabei zunächst, dass eine Gelegenheitsursache nur angenommen
werden kann, wenn die Schadensanlage nachweisbar ausgeprägt ist und leicht auch
durch normale Belastungen des AlItagslebens zur konkret eigentretenen Körperschädigung
führen kann. Die blosse Möglichkeit des Schadenseintrittes durch ein solches
weiteres AlItagsgeschehen reicht nicht aus, um eine Gelegenheitsursache anzunehmen;
vielmehr müssen Gesichtspunkte hinzutreten, welche die Möglichkeit des Schadenseintrittes
auch ohne das tatsächlich vorhandene Element konkretisieren, unbewiesene Hypothesen
reichen hier nicht aus.
Deshalb
muss mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden können, dass
im individuellen Einzelfall der Vorzustand so weit fortgeschritten war und so leicht
ansprechbar war, dass es zur Auslösung des Gesundheitsschadens nur noch ein eines
geringfügigen Anstosses bedurfte, welcher im AlItagsleben ständig vorkommt;
ein solcher Beweis ist nur in Ausnahmefälllen möglich (vgl. zu diesem Gedanken Arnold
Erlenkämper, "Wesentliche Bedingung" und "Gelegenheitsursache"
‑ zum Problem der Ausgrenzung von Unfallfolgen durch den Begriff der Gelegenheitsursache
in der gesetzlichen Unfallversicherung, in: Brennpunkte des Sozialrechts, Herne/Berlin
1997, S. 1 ff.)". Per ammettere un fattore occasionale appare quindi
necessario, nel caso specifico, che l'assicuratore LAINF dimostri ‑ secondo
il criterio della probabilità preponderante ‑ che la degenerazione del
tessuto meniscale del ginocchio sinistro al momento dell'evento in questione
fosse tale da poter causare una rottura del menisco discoideo anche in
occasione di un "banale" movimento risp. di un evento
quotidiano. Una tale prova non é stata fornita sinora dall'assicuratore LAINF.
Nella fattispecie mancano in modo particolare elementi specifici che permettano
di concretizzare il rischio di un danno anche in assenza dell'evento del
26.11.98. La dichiarazione del Dr.______, secondo cui una "rottura avrebbe
potuto verificarsi spontaneamente all'occasione di un piccolo sforzo o di
un movimento banale" appare in effetti come un'ipotesi puramente
teorica. La dimostrazione più lampante di quanto asserito è data in ultima
analisi anche da un confronto con lo stato del ginocchio destro: Lo stesso
infatti pur presentando "molto probabilmente una malformazione
congenita identica del menisco laterale" (vedi perizia Dr. __________
del 12.7.99, p. 8), non presentava ‑ ben oltre un anno dopo l'evento in
questione ‑ segni di una lesione simile o analoga (vedi perizia Dr.
__________ del 12.7.99, p. 4: "senza altri segni di lesione
meniscale" risp. perizia Dr. __________ del 29.11.99, p. 2: "senza
segni evidenti di rottura meniscale"). E' nostra opinione pertanto,
che non si possa parlare, in relazione all'evento del 26.11.98, di un "fattore
occasionale". La patologia preesistente deve quindi essere considerata
sotto l'aspetto del concorso di cause. Per ciò, che concerne l'assicurazione
infortuni, il concorso di cause è disciplinato dall'articolo 36 LAINF, la quale
norma stabilisce che "le prestazioni sanitarie, i rimborsi
delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non
sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza
deII'infortunio".
-
Anche qualora
debba essere negato nella fattispecie un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1
OAINF il caso andrebbe comunque a carico della __________ in qualità di lesione
parificabile a infortunio: L'assicuratore LAINF ritiene infatti a torto che la
lesione in questione "non sia menzionata nell'elenco dell'art. 9.2
OAINF". Ricordiamo infatti che nel caso in questione é stata
diagnosticata a più riprese una "rottura del menisco esterno" (vedi
a proposito rapporto operatorio Dr. __________ del 1. 12.98; certificato medico
d'entrata Clinica __________ del 4.12.98; perizia Dr. __________ del 12.7.99,
p. 7), lesione che rappresenta a tutti gli effetti una lesione corporale parificabile
a infortunio ai sensi art. 9 cpv. 2 lit. c OAINF. Vista la diagnosi posta a più
riprese dai medici curanti e confermata in seguito anche dal Dr. __________,
medico perito della __________, appare pertanto del tutto irrilevante il fatto
che "la rottura del diaframma femorotibiale" non faccia
parte dell'elenco definitivo delle lesioni menzionate dall'art. 9.2.OAINF.
-
Le lesioni
menzionate dall'art. 9 cpv. 2 OAINF sono equiparate all'infortunio anche in assenza
di un fattore esterno straordinario. Questa particolarità é dovuta al fatto
che il tipo di lesione indicata può manifestarsi anche in assenza di un tale
evento, vale a dire in occasione di movimento più o meno banale. Le lesioni
parificate a infortuni vanno a carico dell'assicuratore LAINF a meno che non
venga dimostrato che sono indubbiamente attribuibili a fenomeni
degenerativi o a una malattia. Con questa definizione il legislatore ha voluto
escludere i casi in cui la lesione é chiaramente dovuta a "un processo
patologico o al susseguirsi di microtraumi quotidiani che provocano un continuo
logoramento e alla fine una lesione che necessita di cure" (DTF 114 V
300 ss.).
-
Nella presente
fattispecie le premesse citate non sono date: Da un lato va segnalato che ci
troviamo in presenza di un chiaro e preciso evento improvviso ("movimento
violento con tutto il corpo per ristabilirsi") che ha "provocato
" la lesione in questione, vale a dire la rottura del
menisco laterale. Tale fatto appare evidente in considerazione dalle
ripetute diagnosi e unanimi dichiarazioni dei medici curanti. A tale proposito
rinviamo alle considerazioni già espresse in precedenza (vedi sopra, cons.
III.9).
-
In presenza
di una lesione corporale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lit. c OAINF e di un
evento improvviso che ha provocato tale lesione, resta pertanto solo da
stabilire la causa di tale lesione. In modo particolare va appurato se la
stessa può, essere considerata come una lesione "indubbiamente attribuibile
a fenomeni degenerativi o a una malattia". Già la precedente versione
dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ‑ valida fino al 31.12.97 ‑ conteneva la
stessa formula per le fratture ossee: Quest'ultime erano parificate a
infortunio solo qualora non fossero "indubbiamente attribuibili a una
malattia o a fenomeni degenerativi". Secondo A. Maurer
(Schweizerisches UnfalIversicherungsrecht, Berna 1995, p. 203) "una
malattia va presa in considerazione solo quando essa é chiaramente, vale
a dire senza alcun dubbio, la causa della rottura' ("wird eine
Erkrankung nur berücksichtigt, wenn sie eindeufig, d.h. zweifelsfrei die
Ursache des Bruches bildet"). Il termine "indubbiamente"
nell'art. 9 cpv. 2 OAINF viene quindi interpretato in modo restrittivo da
Maurer, nel senso che la lesione deve essere "senza alcun dubbio" riconducibile
a malattia o degenerazione. Dello stesso parere é anche A. Bühler nel suo
articolo concernente le lesioni parificabili a infortunio (vedi SZS 1996, p. 81
ff.). Bühler é infatti dell'avviso che la natura morbosa risp. patologica della
lesione debba essere dimostrata con certezza e non solo secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante. Una prova in tal senso può essere
ammessa ‑ secondo BühIer ‑ solo qualora non vi possa essere alcun
dubbio che la lesione (risp. la frattura) sia stata causata unicamente e solo
da fattori patologici o degenerativi. Egli giunge pertanto alla conclusione
che una prova in tal senso non é data qualora "un evento
infortunistico sia dimostrato in modo credibile e a quest'ultimo non possa
essere negata senza ombra di dubbio una rilevanza (con‑)causale ‑
se anche debole ‑ per la frattura. ("ein unfalIähnliches Ereignis
glaubwürdig dargetan sei und diesem die Bedeutung einer wenn auch schwachen ‑
Mitursache für die Auslösung der Fraktur nicht zweifelsfrei abgesprochen werden
könne"). Alla stessa stregua viene interpretata la
nuova normativa valida a partire dal 1.1.98 anche da M. Frésard (vedi SBVP, nm.
43 f.): Secondo Frésard infatti la nuova versione dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ‑
che ha semplicemente lo scopo di escludere dall'assicurazione lesioni
esclusivamente d'origine degenerativa ‑ non impedisce la presa a carico
di lesioni che sono dovute in parte a una malattia o una degenerazione.
-
Sulla base
delle argomentazioni espresse appare pertanto chiaro che una lesione
parificabile a infortunio va a carico dell'assicuratore malattie solo qualora
viene dimostrato che la stessa é indubbiamente e unicamente dovuta a malattia o
degenerazione. L'onere di prova in tal senso incombe all'assicuratore LAINF.
Solo un'interpretazione restrittiva della fattispecie appare del resto conforme
alle intenzioni del legislatore "di evitare, a favore
dell'assicurato, la spesso difficile distinzione tra infortunio e malattia' (vedi
DTF 114 V 301 e 123 V 43 ss.).
-
Una prova
concreta che la lesione meniscale del ginocchio destro della signora __________
sia riconducibile unicamente a un processo degenerativo o a una malattia
non é stata fornita sinora dall'assicuratore LAINF il quale si limita a
rinviare alle direttive interne emesse dalla __________ in merito a tale
quesito. Quest'ultime, oltre a non essere in alcun modo vincolanti per un
Tribunale, contengono unicamente delle affermazioni generali e generiche
tendenti a escludere a priori la possibilità di una presa a carico di un certo
tipo di lesione da parte dell'assicuratore LAINF. Esse non tengono inoltre in
nessun modo conto delle particolarità del caso concreto. Va inoltre ribadito
che la possibilità di una rottura del menisco discoideo "all'occasione
di un piccolo sforzo o di un movimento banale come per esempio all'alzarsi
dalla sedia" non può essere addotta come prova per l'origine
degenerativa della lesione, in quanto una lesione parificabile a infortunio,
contrariamente all'infortunio, non richiede alcun evento esterno particolare.
La tesi dell'assicuratore LAINF appare infine problematica anche in
considerazione delle dichiarazioni unanimi dei medici curanti dell'assicurata,
i quali a più riprese hanno confermato che la lesione in questione é unicamente
dovuta a infortunio (vedi certificato medico LAINF Dr. __________ del 9.12.98,
certificato medico d'entrata Clinica __________ del 4.12.98 e certificati
medici Dr. __________ del 22.1.99 e 26.3.99). Tali dichiarazioni non sono del
resto in alcun modo state prese in considerazione dalla __________.
-
In mancanza di
una indubbia prova della natura esclusivamente degenerativa della lesione in
questione, é pertanto la __________ ‑
e non la __________ ‑ a dover fornire le prestazioni assicurative per il
caso in questione." (I)
1.4. La
__________e, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
1.5. In replica,
l'assicuratore malattie ha avuto modo di riconfermarsi nelle proprie
allegazioni e conclusioni (cfr. V).
1.6. Con
ordinanza 11 dicembre 2000 (VI), il TCA ha ordinato una perizia medica a cura
del dottor __________, spec. FMH in chirurgia.
1.7. In data 17
marzo 2001, il dottor __________ ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (X), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per
osservazioni (cfr. XI).
1.8. La
__________ ha preso posizione il 3 aprile 2001 (cfr. XII), mentre la _________,
da parte sua, lo ha fatto in data 9 aprile 2001 (cfr. XIII).
L'assicurata
è invece rimasta silente.
in
diritto
2.1. In primo luogo, si tratta di decidere se l'evento 26
novembre 1998 presenta o meno le caratteristiche di un infortunio ai sensi
dell'art. 9 cpv. 1 OAINF.
2.1.1. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Questa
definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime
da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.;
116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque
sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.1.2. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata
in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
2.1.3. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai
sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli
effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V
283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a; STFA 23.5.1996 in re B.).
2.1.4. In concreto,
nell’annuncio d’infortunio 2 dicembre 1998 l’evento 26 novembre 1998 é stato
così descritto:
"
Mentre passava l'aspirapolvere, scivolava e per
evitare la caduta faceva leva sulla gamba sinistra." (doc. _).
Uno
svolgimento dei fatti sostanzialmente analogo emerge dal certificato medico 9
dicembre 1998 stilato dal dottor __________:
"
La paziente scivolando, si procura una
distorsione al ginocchio sinistro." (doc. _).
Con il
referto 12 luglio 1999, il dottor __________, medico di fiducia della __________,
ha descritto in maniera più puntuale la dinamica dell'evento in questione:
"
Stava lavorando normalmente quando, entrando in
una camera, scivola sul tappeto. Non cade ma, per ristabilirsi, effettua un
movimento violento con tutto il corpo procurandosi una distorsione del
ginocchio sinistro. Esso fa subito molto male e diventa rapidamente
gonfio." (doc. _, p. 3).
2.1.5. Alla luce di
quanto esposto al precedente considerando, non vi é stato l’intervento di un
fattore causale esterno.
Il danno
alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con
altre persone né con oggetti.
Va,
dunque, esaminato se, in concreto, si può ammettere che vi é stato un movimento
scombinato o uno sforzo eccessivo.
L’ipotesi
di uno sforzo manifestamente eccessivo può essere scartata a priori.
Perché
una lesione corporale dovuta ad un movimento scoordinato sia attribuibile ad
infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia
prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori
programma (cfr. R. Garavagno, La cause extraordinaire dans la définition de
l'accident, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 10/1993, p. 33,
n° 17; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, p. 237). È precisamente
nell'imprevedibilità - come ad esempio, il fatto di scivolare, d'inciampare
oppure il movimento istintivo compiuto per evitare una caduta - che risiede il
fattore esterno straordinario (cfr. A. Bühler, op. cit., p. 237 e riferimenti
dottrinali ivi menzionati). In questo ordine d'idee, la Corte federale ha
riconosciuto la straordinarietà di un movimento scoordinato, trattandosi di un
assicurato che è scivolato sul pavimento umido e, per evitare la caduta, si è
aggrappato ad una sbarra (cfr. DTF 44 II 100 consid. 1).
Tutto ben
considerato, questo TCA ritiene che, in concreto, siano senz'altro realizzate
le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere
il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno. In effetti, il
movimento scoordinato del corpo compiuto dall’assicurata,
si è svolto in circostanze esterne manifestamente fuori programma, ossia quale
reazione istintiva per scongiurare il rischio di cadere a terra.
2.2. Perché possa
venire ammesso l'obbligo prestativo dell'assicuratore LAINF è ancora necessario
che fra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale ed adeguata.
2.2.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, infatti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile
ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
2.2.2. Occorre,
inoltre, rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286;
DTF 117 V 365 in fine).
2.2.3. A proposito della
natura dei disturbi al ginocchio sinistro accusati da __________, dalle tavole
processuali emerge che su questa specifica problematica, le
parti hanno espresso delle opinioni fra loro contrastanti.
Allo
scopo di chiarire specificatamente l'aspetto eziologico, lo scrivente TCA ha
ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al dottor
__________, spec. FMH in chirurgia (cfr. VI).
Si dirà
immediatamente che il perito giudiziario - dopo aver ricostruito, in maniera
minuziosa, l'anamnesi dell'assicurata ed averne altrettanto puntualmente
descritto lo status, clinico e radiologico, a livello degli arti inferiori - ha
condiviso appieno la tesi difesa dalla __________ __________, scostandosi
esplicitamente dall'apprezzamento enunciato, a suo tempo, dal medico fiduciario
della __________, il dottor __________ l, spec. FMH in ortopedia e chirurgia
ortopedica (cfr. X, risposta la quesito n. 1 di parte convenuta: "Ich
kann die Meinung von Dr. __________ vom 12 Juli 1999 leider nicht teilen,
v.A. was die Interpretation der Befunde und die Beurteilung der Kausalität
betrifft. (…)" - la sottolineatura è del redattore).
In
effetti - dopo aver posto la diagnosi di "… rezidivierende Läsion des
diskoidalen lateralen Meniskus des linken Knies …" e "… Fibromyalgie
sowohl im Bereich der Wirbelsäule sowie beider Oberschenkel, vorwiegend des operierten
linken, teilweise auch des rechten Oberschenkels" (cfr. X, p. 4) - il
dottor __________ ha affermato che l'evento traumatico del novembre 1998 ha
provocato un sicuro peggioramento direzionale, verosimilmente anche permanente,
di uno stato patologico preesistente (una malattia fibromialgica). Sino ad
oggi, __________ non ha raggiunto lo status quo ante, rispettivamente,
lo status quo sine a margine dell'infortunio assicurato (cfr. X,
risposta ai quesiti n. 2, 3 e 5 di parte ricorrente; cfr., pure, risposta al
quesito n. 4 di parte convenuta).
Prima
d'affrontare la questione concernente la natura dei disturbi accusati da
__________ a livello dell'arto inferiore sinistro, il perito giudiziario ha espresso alcune considerazioni d'ordine generale in
merito alle diagnosi di menisco discoidale, rispettivamente, di fibromialgia:
"
… Der Meniskus discoidalis, Krankheitswert,
pathogene Rolle
In 2-5% der weissen Bevölkerung hat der
äussere Meniskus, die knorpelige Zwischensubstanz des Kniegelenks zwischen
Ober- und Unterschenkelknochen, nicht die Form eines halben Ringes oder einer
Sichel, sondern einer einigermassen planen Scheibe. Diese Erscheinung wird
i.d.R. als Anomalie oder anatomische Variante, kaum je als Missbildung bezeichnet
(1,2,3). Sie ist angeboren, von Geburt an vorhanden und ist meist an beiden
Knien vorhanden.
Sie wird nicht zu den Geburtgebrechen gezählt und
wird in der Verordnung zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung nicht
aufgeführt (4). Meine Rückfrage beim Vertrauensarzt der IV-Stelle des Kt.
Zürich ergab, dass dieser noch nie mit einer Entschädigungsforderung für die
Operation eines diskoidalen Meniskus als Geburtsgebrechens konfrontiert worden
sei. Ein solcher erfüllte nicht die Voraussetzung der "Schwere" resp.
"Erheblichkeit" einer Missbildung, wie dies das Gesetz vorschreibe
(4). Zudem würden ja keine intakten, sondern nur geschädigte Scheibenmenisken
entfernt (Dr. __________ am 7.3.01).
Die pathogene Bedeutung der
Scheibenmenisken hat in den vergangenen Jahrzehnten einen Wandel erfahren. In
den 70er-Jahren vertrat I.S. Smillie in seinem weltbekannten Lehrbuch die
Ansicht, dass komplette, dicke Scheibenmenisken regelmässig degenerieren (3),
und auch ohne Unfallereignis zerreissen. Eine Reihe neuerer Erfahrungen haben
erhebliche Zweifel an dieser Auffassung geweckt:
-
bei den heute häufig durchgeführten
Arthroskopien des Kniegelenks werden immer wieder intakte Scheibenmenisken
angetroffen,die nicht degeneriert sind (1,2,5,6).
-
bei Autopsie von Kniegelenken von Verstorbenen,
die ein Alter über 65 Jahren erreicht hatten, wurden erstaunlich viele
Scheibenmenisken gefunden, die das Leben überdauerten: 5% (7). Dies
übertrifft um ein Vielfaches die Zahl der operierten Scheibenmenisken, da nur
ein Bruchteil aller Menschen am Meniskus operiert werden, und der Anteil der
operierten Scheibemenisken ihrerseits nur 1-5% aller Meniskusoperationen
ausmacht (1,3,6).
Aufgrund dieser Tatsachen findet man in den
neueren kniechirurgischen Monographien regelmässig die Hinweise, dass
diskoidale Menisken
-
Zufallsbefunde darstellen, solange sie
nicht verletzt sind (1,2,4,5)
-
nur Symptome verursachen, wenn sie
Verletzungen oder andere Schäden aufweisen (1,2,5,6,7).
Von einer gesetzmässigen Degeneration ist in
keinem Lehrbuch mehr die Rolle, das nach 1980 publiziert wurde (1,2,5,6). Wie
bei normalen Menisken werden auch bei den diskoidalen verschiedene Rissformen
ebenso beschrieben wie degenerative Veränderungen und Zysten (1,2,5,6,7,8).
In der Literatur habe ich keine Angaben dafür
gefunden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung eines
diskoidaler Meniskus im Verlauf des Lebens einzuschätzen. Ein höheres Risiko
als bei normal gebauten Menisken muss vermutet werden, weil bei den - seltenen
- kindlichen Meniskusverletzungen ungefähr 10mal mehr verletzte
Scheibenmenisken als im - grossen - Material der Erwachsenen vorkommen. Es hält
also ein kleiner Teil der Scheibenmenisken der Belastung des Lebens schon früh
nicht stand. Die Sektionergebnisse am Ende des Lebens lassen anderseits nicht
leugnen, dass ein grosser Teil den Test des Lebens gleichwohl besteht.
(…).
… Die Fibromyalgie
Im Folgenden gebe ich die Schilderung wieder, die
G. Kolarz im neu aufgelegten Lehrbuch "Rheumatologie in Praxis und
Klinik" von W. Miehle, K. Fehr, S. Schattenkirchner und K. Tillmann
(Thieme Stuttgart, 2. Aufl. 2001) auf den Seiten 1272-1277 gegeben hat.
Das Fibromyalgie-Syndrom ist ein den
Rheumatologen bekannter Symtomenkomplex, der sich durch multiple
Muskelschmerzen, Ermüdbarkeit, Schlafstörungen, Druckempfindlichkeit an der
Muskelansatzstelle und durch psychische Veränderungen kennzeichnet. Es wurde in
den 90er-Jahren von der WHO als Diagnose anerkannt und in die ICD-10, die
internationalem Klassifikation von Erkrankungen eingereiht. Für die Patienten
stehen die Muskelschmerzen und der Leistungsabfall im Vordergrund. Diagnostisch
entscheidend ist die ausgesprochene Druckempfindlichkeit der Muskulatur und
ihrer Ansatzstellen an gewissen typischen Punkten am Rumpf und der
Extremitäten. Zusätzliche vegetative, funktionelle evt. hormonelle Störungen
gehören dazu.
Wenn das Syndrom ohne erkennbare Ursache
auftritt, spricht man von einer "primären" Fibromyalgie. Oft wird sie
aber durch eine andere Krankheit (rheumatische Polyarthritis, Aids), aber auch
durch Traumen oder Operation ausgelöst, und dann als "sekundäre"
Fibromyalgie bezeichnet.
Das Vorkommen wurde auf 2-3% der Gesambevölkerung
geschätzt; Frauen werden häufiger befallen als Männer. Die Prognose ist nicht
erfreundlich, eine Besserung wurde höchstens in einem Viertelder Patienten
festgestellt. Die Schwere der Krankheit wird mit jener der rheumatischen
Polyarthritis verglichen. Invaliditäten sind keineswegs selten." (X, 4-7).
Il dottor
__________ ha, quindi, illustrato - con dovizia di argomenti - le ragioni che
lo hanno portato a concludere che, almeno in parte, gli attuali disturbi
costituiscono ancora una naturale conseguenza dell'evento infortunistico 26
novembre 1998:
"a. nach meinem Dafürhalten verursachte
der Unfall vom 26.11.1998 einen akuten frischen Riss des von Geburt an
scheibenförmig angelegten lateralen Meniskus. Im Operationsbericht von Dr.
__________ wird ein kompletter Querriss beschrieben Gegen eine vorbestehende
Degeneration sprechen Folgendes
-
der
Operateur hat keine degenerativen Veränderungen beschrieben
-
die
Patientin war im Moment des Unfalls 35 jährig, genau in der Mitte des
Jahrzehnts, in dem unfallbedingte Meniskusverletzungen am häufigsten auftreten,
während "degenerative" Meniskusverletzungen eine höhere Altersgruppe
betrifft.
-
im
Röntgenbild des Kniegelenks sind im Moment des Unfalls keine Anzeichen einer
degenerativen Erkrankung, d.h. Arthrose sichtbar.
Der schwere und
langwierige postoperative Verlauf erklärt sich einfacher damit, dass der
laterale Scheibenmeniskus ungenügend reseziert worden ist und der Riss
rezidivierte. Dies ist m.E. eine Unfall-, resp. Operationsfolge und durch das
MRI und den Operationsbericht der Schulthess-Klinik belegt.
b. Am Verlauf und den heutige
Beschwerden ist zweifellos auch die vorbestehende Fibromyalgie-Krankheit
beteiligt. Der Unfall vom 26.11.1998 hatte zur Folge, dass sich die Symptome
dieser langwierigen Krankheit auf das verunfallte linke Knie und auf den in der
Folge überlasteten rechten Oberschenkel ausdehnten. Die Polymyalgie hatte sich
vor 1998 lange Jahre auf die obere Wirbelsäule und den Schultergürtel
beschränkt und erlitt durch den Unfall eine richtunggebende Verschlechterung,
die die heutige partielle Invalidität mitverursacht.
c. Eine vorbestehende sichere degenerative Erkrankung des
Scheibenmeniskus ist nicht dokumentiert und nach dem heutigen Stand des
Wissens auch nicht als wahrscheinlich anzunehmen." (X, p. 7).
In
siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca
di fare capo alla valutazione enunciata dal dottor __________, il cui referto
peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro
nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione
(cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui
deve essergli riconosciuta piena forza probante - può senz'altro venir ammessa
l'esistenza di una relazione di causalità naturale (ed adeguata - cfr., a
questo proposito, DTF 118 V 286 e 117 V 365 in fine) fra la lesione del
menisco laterale, rispettivamente i disturbi ancora attualmente accusati al
ginocchio sinistro, e l'infortunio assicurato.
Va
inoltre ricordato che, conformemente ad una costante giurisprudenza, per
ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio
rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute. È
sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato
l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo
senso, una concausa (cfr. DTF 112 V 32 consid. 1a, 115 V 134 consid. 3,
DTF 117 V 376s. consid. 3a; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrecht, SZS 2/1994, p. 101).
Concludendo,
l’impugnata decisione 12 maggio 2000 dev’essere annullata e la causa retrocessa
alla __________ affinché si esprima, all’occorrenza mediante l’emanazione di
una nuova decisione formale, sul diritto a prestazioni a dipendenza dell'evento
infortunistico di cui è rimasta vittima __________
il 26 novembre 1998.
2.3. A titolo abbondanziale,
va rilevato che - anche qualora si fosse esclusa
l'esistenza di un infortunio - la __________, alla luce delle chiare risultanze
peritali, sarebbe stata comunque tenuta ad assumere il caso a titolo di lesione
parificata ai postumi di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF.
2.4. L'art. 20
cpv. 1 LPTCA prevede che la procedura innanzi al TCA è gratuita. Ciò è conforme
al disposto di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LAINF.
Nella DTF
119 V 220ss. - giurisprudenza ulteriormente confermata con la DTF 120 V 494
consid. 3 (cfr., pure, STFA 11.9.1998 in re
INSAI c. Swica [litigio fra assicuratore-infortuni e cassa malati]) - la
nostra Corte federale - esaminati i lavori preparatori - ha stabilito che
l'art. 134 OG, a mente del quale nella procedura di ricorso in materia
d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni assicurative il Tribunale federale
delle assicurazioni non può, di regola, addossare alle parti le spese
processuali, è stato emanato nell'interesse degli assicurati in lite con un
assicuratore sociale. Taluni parlamentari avevano, in effetti, manifestato
il timore che numerosi assicurati, sovente di condizioni modeste, avrebbero
rinunciato a difendere i loro interessi innanzi al TFA in ragione dei costi
della procedura oppure si sarebbero visti costretti a richiedere l'assistenza
giudiziaria (consid. 4b).
Per
contro - prosegue il TFA - qualora la vertenza veda opposti fra di loro due
assicuratori sociali, non vi è ragione alcuna per porli al beneficio di questa
regola di favore (consid. 4c).
Tanto il
messaggio del Consiglio di Stato concernente l'unificazione delle istanze di
ricorso in materia assicurativo-sociale del 17 ottobre 1960 quanto il rapporto
della Commissione della legislazione del 17 marzo 1961, sono silenti riguardo
alla ratio legis dell'art. 20 cpv. 1 LPTCA.
Ciò
nondimeno, questa Corte non vede per quale motivo all'art. 20 cpv. 1 LPTCA -
mera disposizione d'applicazione dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LAINF - debba
venir riconosciuta una ratio legis diversa rispetto a quella
"sviscerata" dalla giurisprudenza federale in relazione all'art. 134
OG (il TCA ha, del resto, già deciso in questo senso nella sentenza 10.1.2000
in re Cassa malati __________ c. __________; cfr., inoltre, S. Leuzinger-Naef,
Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,
Parteischädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht,
SZS 1991, p. 178; Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999, §33 n. 2).
In
conclusione, la __________, parte soccombente nella vertenza che la vede
opposta alla __________dovrà sopportare le spese processuali - in particolare
il costo della perizia giudiziaria (fr. 3'250.--), che fa indubbiamente parte
delle spese processuali (cfr. S. Leuzinger-Naef, op. cit., p. 179) -
quantificate in fr. 3'500.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ L'impugnata
decisione su opposizione è annullata.
§§ È
accertata l’esistenza di un nesso causale naturale ed adeguato fra l’infortunio
26 novembre 1998 ed il danno alla salute lamentato dall’assicurata, così come
ai considerandi.
§§§ La
causa é rinviata alla __________ affinché abbia ad esprimersi, se del caso,
mediante l’emissione di una nuova decisione formale, sul diritto a prestazioni
a dipendenza dell'evento infortunistico assicurato.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia.
Le spese
processuali pari a fr. 3'500.-- sono poste a carico della __________.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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