AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.53
Data decisione, Autorità:
12.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00053
mm
Lugano
12 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 luglio 2000 di
__________,
contro
la decisione del 11 aprile 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 15 ottobre 1999, __________ - docente di educazione
fisica presso la Scuola media di __________ - ha annunciato al proprio
assicuratore infortuni, la __________, che, il 1° ottobre 1999, aveva accusato
dei dolori alla spalla destra, al termine di una giornata di lezioni trascorsa,
prevalentemente, sugli anelli oscillanti. Quale lesione, l'assicurato ha
espressamente indicato uno stiramento del muscolo sovraspinato con
coinvolgimento del trapezio (cfr. doc. _).
In data
27 gennaio 2000, il medico curante dell'assicurato, il dottor __________, ha
posto la diagnosi di periartropatia omeroscapolare della spalla destra (cfr.
doc. _).
1.2. Con
decisione formale 9 febbraio 2000, la __________ ha negato il proprio obbligo
contributivo relativamente ai disturbi annunciati da __________, facendo
difetto tanto un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF quanto una
lesione parificata ai postumi d'infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF (doc.
_).
Avverso
la predetta decisione, l'assicurato ha interposto opposizione (doc. _).
1.3. Nell'ambito
della procedura d'opposizione, l'assicuratore LAINF ha provveduto ad
interpellare il dottor __________, chiedendogli di voler precisare "… se
nel corso delle visite mediche effettuate ha potuto verificare l'esistenza di
uno stiramento muscolare o se la diagnosi è stabilizzata ad un "PHS
spalla ds, dolore nella spalla ds" (doc. _).
In data
22 marzo 2000, il medico curante ha dichiarato che il suo paziente soffre di
uno "strappo muscolare M. infraspinatus ds" (doc. _).
1.4. Il 14 aprile
2000, la __________ ha respinto l'opposizione interposta da __________,
ribadendo, in sostanza, il contenuto della sua prima decisione (doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso 11 luglio 2000, l'assicurato ha chiesto che la __________
venga condannata ad assumere il caso annunciatole il 15 ottobre 1999,
osservando, in particolare, quanto segue:
"
2. In risposta ai punti B,C,D
B. Non è vero che la __________. (Sig.
__________) tentò di convenire un incontro con il sottoscritto in data 2.11.99
e che l'assicurato si rifiutò. Come voleva o poteva il Sig. __________ fissare un incontro se, come mi disse, non
era al corrente del caso e non era neppure in possesso dell'annuncio
d'infortunio, tanto da pregarmi di inviargli copia della mia copia? (pto. 1
alleg. 2).
C. Mi sembra che in questo caso mancasse il
fattore esterno straordinario.
D. Anche la seconda diagnosi del 22.3.00 (alleg.
3) parla comunque di lesioni muscolari (muscolo M. infraspinatus):
stiramento o strappo muscolare sono azioni repentine, involontarie e lesive ed
equiparate all'infortunio anche se non dovute a un fattore esterno
straordinario (OAINF art. 9).
Ma poi, come può una specialista in reumatologia
emettere un giudizio o una diagnosi (da me non vista) sulla base di due atti
medici?
È evidente pertanto che la controparte tenti (a
mio parere invano) di dimostrare che la lesione da me subita sia attribuibile a
malattia o a fenomeni degenerativi dell'apparato locomotorio.
L'allegato 4
dovrebbe smentire questa tesi della controparte.
- Sui considerandi E.
E1. Tracciare un chiaro confine tra infortunio e
malattia senza disporre di dati certi ed oggettivi per la controparte non è
possibile.
E2. Già ripetuto precedentemente alla lettera C.
Forse ora, attraverso una descrizione più ampia
dell'evento (pto. 1) anche per la controparte la realtà dei fatti appare più
verosimile.
E3. Si ribadisce nuovamente (pto. 1) che
l'indicazione della "natura della lesione" cioè di stiramento
da me riportata sul formulario-annuncio non fu personale o partorita da
fervida immaginazione bensì esternata dal Dott. __________ quale 1. diagnosi
in occasione della prima visita del 13.10.99.
Mi risulta inoltre che la diagnosi "PHS
spalla ds" cioè dolore alla spalla destra non significa necessariamente
che il soggetto manifesti fenomeni degenerativi (artrosi), tenuto conto anche dell'unicità
dell'evento e che, come confermato dalla Cassa malati __________ (alleg. 4) in precedenza il sottoscritto
non è mai stato in cura per disturbi degenerativi alle spalle.
E4. Sembra chiaro che l'infelice 1. diagnosi
di "PHS" sia il principale appiglio per la controparte che, in
seguito alla formulazione della successiva (non ritrattata) diagnosi, non è
che non possa ma non voglia prendere in considerazione.
E ciò semplicemente perché "PHS spalla
ds" non rientra nell'elenco esaustivo dell'art. 9 cpv. 2 OAINF.
- In conclusione
a) Tenuto conto dello svolgimento dei fatti appare
infelice e quantomeno discutibile la formulazione della 1. diagnosi
del Dott. __________ giunta per di più troppo tardiva (27.1.00).
b) Tale ritardo è comunque da spiegare e
comprendere nell'ottica del grave incidente stradale che aveva coinvolto tempo
prima il dott. __________ che rimase fra la vita e la morte ed ancora adesso
non ha recuperato tutte le sue facoltà. (…).
c) Fin dalla nascita il sottoscritto fu affiliato
presso la cassa malati __________ e ciò fino al 31.12.1999.
Dall'allegato 4 si estrapola che il sottoscritto
non ha mai causato spese per cure riguardanti fenomeni degenerativi fino al
31.12.98. Nel 1999 il sottoscritto non ha mai fatto ricorso alla Cassa malati
__________.
Cade pertanto la tesi della controparte che insistentemente e ripetutamente vogliono
il sottoscritto affetto cioè malato di artrosi, reumatismi,
arteriosclerosi etc.
Fortunatamente, ringraziando Dio, il sottoscritto
ha sempre goduto e gode di ottima salute" (I).
1.6. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se la __________ debba o
meno essere ritenuta responsabile dell'evento 1° ottobre 1999.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
Questa
Corte deve, dapprima, esaminare se, in data 1° ottobre 1999, l’assicurato é o
meno rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge.
2.4. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
Questa
definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime
da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss.; 118 V 283 consid. 2a e
rif.; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
2.6. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai
sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli
effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale.
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
grave o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V
283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a; STFA 23.5.1996 in re B.
2.7. In concreto,
le parti appaiono concordi nel ritenere che l'assicurato,
in data 1° ottobre 1999, non rimase vittima di un infortunio ai sensi dell'art.
9 cpv. 1 OAINF.
Lo
scrivente TCA, da parte sua, non può che fare propria quest'opinione, nella
misura in cui, dalla descrizione dell'evento, così come è stata formulata dall'insorgente, non emerge la presenza di
un fattore esterno straordinario. In particolare, _____________ non ha affatto
preteso d'aver compiuto un movimento scoordinato del corpo, prodottosi in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr.
doc. _).
2.8. L’art. 9
cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF - prevede che se non
attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le
seguenti lesioni corporali, il cui elenco é definitivo, sono equiparate
all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari;
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h. lesioni
del timpano.
L'elenco
è esaustivo: esso non può essere fatto oggetto di un'interpretazione estensiva,
in particolare per analogia (DTF 114 V 208ss. consid. 3c; RAMI 1988 p. 372 e
375; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 58; A. Maurer, op. cit., p. 202).
La
nozione di lesione parificata ad infortunio persegue lo scopo d’attenuare, in
favore dell’assicurato, il rigore risultante dalla distinzione che il diritto
federale opera fra malattia ed infortunio. Gli assicuratori infortuni LAINF
devono assumersi un rischio che, in ragione della succitata distinzione,
dovrebbe in principio essere coperto dall’assicurazione malattie (SVR 1998
UV22, p. 81s.; DTF 123 V 44 e 45 consid. 2b, 116 V 155 consid. 6c, 114 V 301
consid. 3c; RAMI 1988 U57 p. 373 consid. 4b; A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung,
in SZS 1996, p. 84).
Per
ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale, é sufficiente che
l’evento infortunistico sia parzialmente all’origine del danno alla salute (DTF
123 V 45 consid. 2b, 117 V 360 consid. 4a). D’altro canto, le lesioni enumerate
all’art. 9 cpv. 2 OAINF lett. a-h devono avere avuto una causa esterna, senza
la quale non si può parlare di lesione assimilata ad infortunio (DTF 123 V 45 consid.
2b, 116 V 147s consid. 2c, 114 V 301 consid. 3c; RAMI 1988 U57 p. 373 consid.
4b; Bühler, op. cit., p. 87).
Secondo
la dottrina inerente le assicurazioni sociali, l’avverbio “indubbiamente” non é
che l’espressione dell’esigenza generale, a cui é subordinato il diritto a
prestazioni, di un nesso causale naturale fra evento infortunistico e la
lesione compresa nella lista di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF. Il suddetto
presupposto fa difetto qualora una delle lesioni comprese nella lista é
indubbiamente - ovverosia esclusivamente - attribuibile ad una malattia (cfr.
A. Bühler, op. cit., p. 99).
2.9. Ritornando
al caso di specie, la _____________ ha negato il proprio obbligo prestativo,
facendo valere che la diagnosi di periartropatia omeroscapolare, posta dal
dottor ________con certificato 27 gennaio 2000 (doc. _), non rientra fra quelle
esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF.
L'assicuratore
LAINF convenuto si è, altresì, rifiutato di prendere in considerazione la
diagnosi di strappo muscolare a livello dell'infraspinato destro, formulata,
anch'essa, dal medico curante dell'insorgente, in data 22 marzo 2000 (doc. _),
giacché espressa senza aver preliminarmente sottoposto __________ ad indagini
diagnostiche. D'altro canto, "ritenuto pure che
possibile origine dei disturbi dell'assicurato possono essere fenomeni
degenerativi e che non sono dati ulteriori referti diagnostici atti a
suffragare una nuova diagnosi, non si può riconoscere data con il grado della
verosimiglianza preponderante, necessaria nell'ambito
delle assicurazioni sociali, una diagnosi di "strappo muscolare"
…" (cfr. doc. _, p. 3).
Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene che la __________ non abbia posto in atto
tutto quanto era possibile per delucidare
compiutamente l'aspetto eziologico, e ciò contravvenendo al disposto dell'art.
47 cpv. 1 LAINF (cfr., al riguardo, A. Maurer, op. cit., p. 261s.).
In
effetti - pur dovendo decidere su una questione di natura prettamente medica -
agli atti non figura alcuna valutazione medica della fattispecie degna di questo nome: tale non può ovviamente essere
considerata la nota riassuntiva di un colloquio che
avrebbe avuto luogo il 31 marzo 2000, fra una dipendente dell'assicuratore
LAINF convenuto e la dott.ssa __________, reumatologa
presso la Clinica __________ (cfr. doc. _).
2.10. Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all’assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all’assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
Secondo
la più recente giurisprudenza del TFA, comunque, simile rinvio può costituire
un diniego di giustizia in particolare quando, una semplice perizia giudiziaria
o una misura d’istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto (RAMI 1993,
p. 136ss.).
Tale
giurisprudenza é stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, p. 560.
L’autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
é compito dell’assicuratore accertare d’ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet et Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata é - secondo l’autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza (art. 108 cpv. 1 lett. a LAINF) - costi che,
invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno
l’argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all’assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d’altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l’assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
Pertanto,
in concreto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto
rinviato alla __________, affinché abbia a chiarire - sottoponendo la pratica
ad uno specialista di sua fiducia - la natura dei disturbi accusati da
__________ alla spalla destra. Successivamente, l'assicuratore LAINF convenuto
dovrà, se del caso, emanare una nuova decisione formale, mediante la quale
determinarsi in merito al diritto a prestazioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
Di
conseguenza, la decisione impugnata é annullata e l’incarto é rinviato alla
__________ affinché - chiarita l'eziologia dei disturbi lamentati
dall'assicurato alla spalla destra - renda, se del caso, una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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