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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.50
Data decisione, Autorità:
06.09.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00050
grw/nh
Lugano
6 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2000 di
__________,
contro
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
- Con atto
22 giugno 2000 __________ ha chiesto l'intervento dello scrivente TCA chiedendo
la condanna dell'__________ al "risarcimento dei danni fisici e morali che
già mi aveva tolto quello che mi spettava e mi aveva pagato anche la
menomazione al 50%".
A
sostegno della sua richiesta, egli ha, in particolare, affermato quanto segue:
"
… Dopo essere stato ricoverato per ben tre volte
all'ospedale un dottore riuscì a stabilire che era la protesi che mi faceva
queste infezioni allora mi rispediscono a __________ dove mi rifanno la protesi
e guarda guarda mi fanno la protesi che due anni fa il signor __________ mi
aveva consigliato.
Morale della favola è che se mi facevano subito
questa protesi che adesso porto e che va benissimo, non mi provoca nessun
genere di dolore e posso camminare come se niente fosse mai successo.
Signori tutto questo se la __________ di
__________ non volesse risparmiare circa mille fr. questa è circa la differenza
del prezzo di una protesi e l'altra.
Io non avrei sofferto per ben 2 anni tutti questi
dolori non avrei mai dovuto andare all'ospedale e non avrei passato quello che
ho passato io. Che ripeto non auguro neanche al mio peggior nemico. … "
(I)
- Con
risposta 20.7.000 l'__________ ha, dapprima, fatto l'istoriato del caso
riguardante il qui ricorrente nel seguente modo:
"
… Il 3.11.1996 l'assicurato si trovava
nell'appartamento di una donna sposata a letto con lei.
Sorpreso dal prematuro rientro del marito, per fuggire, si gettò
intenzionalmente dal balcone procurandosi ferite tali alla gamba destra da
comportare l'amputazione (doc. _). …" (III)
Relativamente
alle prestazioni erogate, l'__________ ha affermato quanto segue:
" …
Con decisione 24.3.1997 l'__________ ridusse le prestazioni in denaro nella
misura del 50% ex art. 39 LAINF per atto temerario (doc. _).
Questa decisione crebbe in giudicato.
Con decisione 4.3.1999 l'__________ assegnò una rendita di
invalidità del 25% a decorrere dal 1.2.1999 e un'indennità per menomazione
all'integrità del 45% (doc. _).
In sede di opposizione del 22.3.1999 (doc. ) l'assicurato fu
peritato a __________ da parte della divisione medica il 6.5.1999 e sulla base
di questa perizia l'_________ revocò la decisione di rendita del 4.3.1999
continuando a corrispondere al proprio assicurato le piene prestazioni di
legge e cioè spese di cura e indennità giornaliera del 100%, (doc. _) ritenendo
così evasa l'opposizione del 22.3.1999. Avendo ripristinato la totale
inabilità lavorativa dopo il 1.12.98 (v. doc. _) ha pertanto fatto stato una
totale inabilità lavorativa fino al 1.2.1999 inizio della rendita (doc. _).
Presentiamo in merito a testimonianza di quanto precede l'ultimo
conteggio dell'indennità giornaliera del gennaio 2000 (doc. _).
Dopo questa data l'__________ versa al proprio assicurato solo
degli acconti (doc. _) perchè deve versare la differenza oltre il minimo
d'esistenza all'Ufficio esecuzioni del Canton __________ (doc. _).
A tempo debito l'__________ riconvocherà il proprio assicurato per
una nuova visita di chiusura in vista di emanare poi una nuova decisione di
rendita contro la quale l'assicurato potrà, se lo ritiene, fare opposizione.
…
Stesso discorso vale per le spese di cura dove mai venne
rilasciata alcuna decisione con rimedio giuridico.
Le lamentele che il ricorrente apporta con il suo ricorso in tema
di protesi sono ingiustificate. La prima protesi fu pagata il 28.8.1997 (doc.
). La richiesta di una seconda protesi di cui al preventivo 14.8.98 (doc. )
fu respinta dall'________ che ritenne allora sufficiente la modifica di fr.
622.05 (doc. _).
Il 13.5.1998 l'__________ assume i costi di una seconda protesi
per fr. 3'422.25 (doc. _).
Furono successivamente pagate 2 altre fatture per modifiche, ecc.
per rispettivi fr. 792.30 (doc. _) e fr. 26'081.60 (doc. _). … " (III)
-
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
-
Per
costante giurisprudenza, possono, per principio, essere sottoposti all'esame
del giudice solo i rapporti giuridici sui quali l'amministrazione competente si
sia pronunciata mediante una decisione vincolante. L'oggetto impugnato è quindi
definito dalla decisione medesima. Viceversa, qualora non sia stata resa una
decisione, non esiste oggetto impugnato e nessun giudizio di merito può essere
emanato (DTF 110 V 51 consid. 3b e sentenze ivi citate; DTF 122 V 36 consid.
2a; SVR 1997 UV81, p. 294; STFA 12.10.1998 in
re G.; STCA 4 maggio 1992 in re G. V., STCA 24
ottobre 1991 in re N.G., STCA 3.9.1998 in re C.).
-
Il ricorso
va, dunque, dichiarato, in assenza di una decisione impugnabile (art 106
LAINF), irricevibile.
Irricevibile
per mancanza di competenza ratione materiae è, invece, la richiesta di condanna
dell'__________ all'indennizzo di un preteso torto morale a causa di un
altrettanto preteso rifiuto ingiustificato dell'Istituto a fornirgli le
necessarie protesi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
e l'azione di risarcimento sono irricevibili.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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