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35.2000.43 ΓÇó Appeal struck off after settlement approval
35.2000.43Altro tribunale22 gen 2001Dismissed
The Canton of Ticino social insurance court dealt with an appeal in accident insurance. Before judgment, the parties concluded a settlement providing for payment of home care expenses retroactively and prospectively, with the insurer also undertaking to re-examine future assistance needs if the insured person's health worsens. The appellant waived any further claims and consented to striking the case from the docket. The court held that the dispute had become moot, approved the settlement, struck the case off, charged no court fee, and placed the costs on the State.
Settlement in pending social-insurance proceedings; mootness and discontinuance of the case. Where the parties reach a comprehensive settlement that fully resolves the disputed claims, the appeal loses its object and the court may strike the matter from the docket and homologate the agreement. Approval presupposes that the settlement was submitted to the court and appears capable of execution; costs may be allocated to the State, with no court fee charged, depending on the circumstances of the discontinuance (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2000.43
Data decisione, Autorità: 22.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2000.00043
MM/gm
Lugano 22 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 23 maggio 2000 interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 25 febbraio 2000 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 19 giugno 2000 della parte convenuta;
rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" 1) A decorrere dal 1.1.1998 __________ riconosce un fabbisogno di 5 ore giornaliere per cure mediche e paramediche in ragione di fr. 35.-- all'ora fino al 31.8.2000, data a partire dalla quale il diploma dell'infermiera polacca Signora __________ è stato parificato a quello svizzero. Dal 1.9.2000 al 31.12.2000 l'importo in questione viene aumentato a fr. 52.--.
L'importo si traduce in franchi 40'399.-- come al seguente conteggio:
1.1.1998 - 31.12.2000: 365 giorni per 3 anni a fr. 35.-- Fr. 38'325.--
fr. 52 - fr. 35 = fr. 17 per 122 giorni (dal 1.9.2000 al
31.12.2000) fr. 2'074.--
fr. 40'399.--
Dal 1.1.2001 l'importo giornaliero sarà di fr 52.-- all'ora per 5 ore al giorno.
Se lo stato di salute dell'assicurato dovesse in futuro peggiorare in modo temporaneo o duraturo sulla base di comprovati certificati medici, l'__________ si impegna a esaminare di volta in volta se ricorrono le premesse per riconoscere un'adeguata assistenza legata al futuro stato di salute.
Il ricorrente si dichiara soddisfatto, rinuncia a ogni ulteriore pretesa e autorizza lo stralcio dai ruoli della lite.
Eventuali spese di causa a carico dell'__________, ritenuta liquidata in separata sede ogni questione di ripetibili.
La presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata in giudizio per l'omologazione e lo stralcio della lite ad opera dell'__________.
Dato quanto precede le parti si dichiarano fuori causa.
(e meglio come alla transazione inviata in data 19 gennaio 2001 al Tribunale dall'avv. __________);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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