AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.30
Data decisione, Autorità:
17.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00030
mm
Lugano
17 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 10 gennaio 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
aprile 1991, __________ - all'epoca gerente dell'Albergo __________, ambedue a
__________ - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale,
riportando un trauma distorsivo del tipo "colpo di frusta" al rachide
cervicale.
Il caso è
stato assunto __________, che assicurava l'infortunata facoltativamente contro
gli infortuni.
1.2. Alla
chiusura del caso - sentito il parere del proprio medico di fiducia, il dottor
__________ (cfr. doc. ) - l'_________, con decisione formale del 13 ottobre
1994, ha posto __________ al beneficio di un'indennità per menomazione
dell'integrità del 35% (cfr. doc. _).
La
summenzionata decisione formale è, nel frattempo, cresciuta in giudicato
incontestata (cfr. doc. _).
1.3. Fondandosi
sulle risultanze di una perizia contabile allestita dal fiduciario __________
(doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 6 giugno 1997 ha negato all'assicurata
il diritto ad una rendita d'invalidità, giacché essa "… non patisce
nessuna riduzione della capacità di guadagno in relazione con l'infortunio del
27 aprile 1991" (doc. _).
A
seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto
dell'assicurata (cfr. doc. ), l'_________, in data 10 gennaio 2000, ha
parzialmente modificato il contenuto della sua prima decisione, nel senso che a
__________ è stata riconosciuta una rendita d'invalidità dell'8% a far tempo
dal 1° settembre 1994 (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 5 aprile 2000, __________, sempre patrocinata dall'avv.
__________, ha chiesto che la __________ venga condannata ad accordarle una
rendita d'invalidità del 50% a decorrere dal 1° settembre 1994 (cfr. I, p. 5).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
L'________ ha liquidato correttamente tutte le
spettanze dell'assicurata per le diverse polizze inerenti il sinistro, compreso
il pagamento dell'indennizzo cresciuto in giudicato attribuito per menomazione
all'integrità fisica, con un grado identificato del 35%.
Rimane sospesa e da sempre discussa e in questa
sede giudizialmente contestata la problematica dell'erogazione di una rendita
d'invalidità che l'assicuratore, per le ragioni esposte nella decisione su
opposizione oggetto di questo ricorso, valuta nella misura dell'8% con effetto
- settembre 1994 e ciò con riferimento all'esito di due perizie contabili
fatte allestire dalle parti.
La proposta dell'assicuratore di far capo a un
ulteriore referto peritale congiunto non è stata accettata dall'assicurata, la
quale opta piuttosto per un giudizio che sarà espresso da questo Tribunale
esaurita la procedura istruttoria.
Questo ricorso, data la pratica AI tuttora in
corso, potrebbe anche avere carattere cautelativo: a suo tempo era stato
suggerito all'__________ di far attendere l'emanazione della sua decisione sino
alla definizione della pratica AI, la cui istruttoria avrebbe evidentemente
fornito tutti gli elementi necessari per chiarire il caso. L'assicuratore LAINF
ha però preferito promuovere la decisione su opposizione, contro la quale
forzatamente occorre presentare ricorso.
L'assicurata è dal 1. aprile 1999 alle dipendente
della __________ nella misura del 50%, non potendo svolgere maggior attività
lavorativa per motivi legati al suo stato di salute.
Di ciò fanno fede, al di là del contratto di
lavoro, i diversi certificati medici agli atti e dei quali brevemente si
ricorda:
-
la perizia 3 marzo 1993 allestita dal Dr. __________ per
l'__________ __________, nella quale sono elencati a pagina n. 9 i reperti
consistenti in:
-
persistenti occipito-cervico-scapolo
brachialgie des.
capogiri - vertigini con episodi del tipo deliquiale = sincopi
neuro-funzionali
-
vuoti di memoria
-
diminuzione della facoltà di
concentrazione
-
sensazione di smarrimento e di
disorientamento
-
obnubilamenti della vista
-
depressività - ansietà - iperemotività
alterazione del carattere e del comportamento con perdita dell'interesse e
dell'iniziativa (apatia-abulia)
difficoltà e anche impossibilità di fare calcoli matematici e più
precisamente i "conti dei clienti"
A pagina n. 7 del proprio referto peritale, il
Dr. __________ riferiva dell'apparente stabilizzazione delle condizioni
post-infortunistiche e del fatto che le stesse non sarebbero più state
suscettibili di notevoli miglioramenti anche con la prosecuzione delle cure;
-
il certificato medico 19 maggio 1993 del Dr. __________ che dà
atto di una capacità lavorativa del 50%, rilevando come la nevralgia occipitale
destra post-traumatica sia un'affezione molto resistente alle cure con tendenza
a recidivare;
-
la perizia 8 agosto 1994 del Dr. __________ , nella quale si
rileva un'inabilità lavorativa nella misura del 75% dal 23 dicembre 1993, con
possibilità di diminuirla essenzialmente però sotto forma di atti di presenza
della durata di 4/5 ore giornaliere (cfr. perizia Dr. __________, pagina n. 4,
sub. "capacità lavorativa" e "impedimenti-esigibilità");
-
il certificato medico 11 maggio 1998 del Dr. __________, con il
quale si attesta una incapacità al lavoro nella misura del 50% come esercente
e, a quel momento, anche in altre professioni, inabilità dell'80% in qualità di
casalinga;
-
il rapporto medico 8 ottobre 1999 allestito dal Dr. __________
all'intenzione dell'AI, nel quale vi si conferma il grado d'incapacità
lavorativa nella misura del 50% con una diagnosi di "Sindrome
cervico-cefalica cronica: stato dopo incidente d'auto con trauma distorsivo
della colonna cervicale il 27.4.91. Sindrome ansioso depressiva. Sindrome
lombocertebrale recidivante: osteocondrosi L5-S1, vertebra lombosacrale di
transizione con emisacralizzazione di L5".
Tutto ciò dimostra come, dal profilo medico, la
situazione della qui ricorrente si sia da tempo stabilizzata, con conseguenze
importanti sulla sua capacità lavorativa e quindi di guadagno.
L'assicurata deve pertanto essere messa al
beneficio di una rendita d'invalidità, principio sul quale anche l'assicuratore
LAINF è d'accordo, ma in misura assai maggiore rispetto all'8% previsto nella
decisione impugnata." (I).
1.5. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
1.6. In corso di
causa, questa Corte ha proceduto a richiamare dall'UAI l'incarto riguardante
l'insorgente (cfr. VI e VIII).
In data
18 dicembre 2000, l'UAI ha trasmesso al TCA copia del rapporto relativo
all'inchiesta economica del 27 novembre 2000 (cfr. IX 1).
Alle
parti è stata accordata la facoltà di formulare delle osservazioni (cfr. X).
ha, da parte sua, evidenziato il fatto che l'assicurazione per l'invalidità
parrebbe orientata ad affidare al __________ il mandato d'allestire una perizia
medica. Essa ha quindi auspicato che "… questo atto istruttorio avvenga
per conto dell'AI, rispettivamente che il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni nomini un perito …" (XI).
Da
informazioni assunte dal TCA direttamente presso l'UAI, l'allestimento della
perizia non dovrebbe avere luogo prima dell'aprile/maggio 2002.
in
diritto
2.1. L'oggetto della
lite è circoscritto al grado dell'invalidità presentata da __________ 2.2. L'invalidità
è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Così
l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1°
gennaio 1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle
assicurazioni sociali.
In questo
senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "E' considerato invalido chi è
presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o
per un periodo rilevante".
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra
il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente accurati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un quadro esatto degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti.
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.3. In concreto,
dalle tavole processuali, segnatamente dal doc. _ nonché dal rapporto relativo
all'inchiesta economica esperita dall'UAI (cfr. IX 1), emerge che, al momento
in cui rimase vittima dell'infortunio dell'aprile 1991, __________ gestiva due
esercizi pubblici, l'Albergo __________, con delle mansioni prevalentemente
amministrative ed organizzative.
Nel
luglio 1992, l'assicurata ha ceduto a terzi la gestione del Garni __________.
Con
decisione formale del 6 giugno 1997, la __________ ha negato alla ricorrente il
diritto ad una rendita d'invalidità, fondandosi sulle risultanze di una perizia
economica allestita dallo Studio fiduciario e di consulenza __________, il
quale - procedendo ad un raffronto della media delle cifre d'affari nette (dove
per "nette" si intende al netto delle cifre d'affari generate dai
pernottamenti dei richiedenti l'asilo) realizzate nel corso del periodo
1988-1990, con le cifre d'affari nette effettivamente conseguite durante gli
anni 1991-1994 (cfr. doc. _, allegato E) - era pervenuto alla conclusione che
"… dalla contabilità non è stata riscontrata alcuna perdita di guadagno in
seguito all'infortunio accaduto alla signora __________ " (cfr. doc. _, p.
8 in fine):
"
… Conclusione
Sulla base delle descrizioni qui sopra esposte e
degli allegati, risulta che l'Albergo __________, al netto degli introiti da
asilanti, ha avuto un andamento di controtendenza rispetto alla situazione
economica effettiva.
Dall'allegato D traspare infatti che la signora
__________, contrariamente a quello che è successo sul mercato alberghiero in generale,
ha avuto un forte incremento della CA netta nel 1992.
Negli anni seguenti le CA sono effettivamente
diminuite, ma in modo marcatamente minore a quelle della media del mercato
alberghiero (cfr. allegato H), restando comunque superiore alla CA media
1988/90.
Ne consegue che, come evidenziato nell'allegato
D, la signora __________ ha potuto realizzare un maggior margine di
contribuzione rispetto a quello che teoricamente avrebbe potuto conseguire in
base alla congiuntura del periodo in questione.
Maggior CA netta teorica
1991-1994 Fr. 581'177
Maggior costi variabili
teoricamente sopportati 1991-1994 -Fr. 351'906
Maggior margine di
contribuzione teorico Fr. 229'272
=========
Questo risultato è supportato dal fatto che,
anche se non si ponderano le CA nette conseguibili con i dati statistici, ma si
confrontano semplicemente le CA nette effettivamente conseguite con la media
delle CA nette 1988-90, ne consegue che vi è stato un incremento del margine di
contribuzione per il periodo 1991-1994 (cfr. allegato E).
Considerato il periodo di recessione economica
che stiamo vivendo da ormai l'inizio del 1990, sono da ritenere senz'altro più
che soddisfacenti le cifre che è riuscita a conseguire la signora _______"
(doc. _).
Di sicuro
interesse, ai fini del presente giudizio, appaiono tuttavia le premesse
contenute nel rapporto peritale del 9 dicembre 1996, nella misura in cui
vengono chiaramente evidenziati le lacune ed i limiti presentati dalla disamina
eseguita dal fiduciario ____________:
"
PREMESSE
Ho espletato il mandato conferitomi basandomi
principalmente sulla documentazione contabile degli anni 1988-1994 messami a
disposizione __________ di Lugano.
L'albergo __________ tiene, a norma di legge, una
contabilità finanziaria comprendente la presentazione di un bilancio e di un
conto economico a valori soggettivi.
Tali documenti non tengono quindi in
considerazione eventuali costituzioni o scioglimenti di riserve tacite.
Le informazioni che possono essere estrapolate
dalla documentazione in mio possesso sono limitate ed approssimative anche se,
come in precedenza affermato, vengono rispettate le disposizioni legali.
Ciò è dovuto in modo particolare alla procedura
adottata per la tenuta contabile, la quale si basa sulle registrazioni
multiple.
Inoltre la mancanza di continuità nel margine di
contribuzione (cfr. allegato F) non permette considerazioni fondate e sicure,
in modo particolare per ciò che concerne la suddivisione tra ricavi da bar e
ristorante, e ricavi da albergo con i relativi introiti da bar e ristorante.
Ciò in stretta relazione con l' "attività asilanti".
Vista la situazione congiunturale negativa nella
quale è accaduto l'infortunio alla signora __________, ho fatto capo per
l'allestimento del mio referto, alla statistica pubblicata dalla USTAT
"Annuario statistico ticinese" concernente i pernottamenti in
Bellinzona per il periodo dal 1988 al 1994, con il preciso intento di evitare
calcoli meramente teorici, a favore di conclusioni che considerano le tendenze
economiche oggettive del periodo in questione.
Anche se tali statistiche non vengono allestite
in base alle diverse categorie di alberghi, esse forniscono dati significativi
di sicuro interesse.
Purtroppo non esistono dati analoghi concernenti
le cifre d'affari conseguite con bar e ristoranti, così che non può essere
calcolato quanto ha inciso la crisi sugli incassi da queste due attività negli
anni in questione.
Unicamente per il 1995 sono stati raccolti
tramite censimento, le cifre d'affari dei bar e dei ristoranti. Tali informazioni
non sono però ancora a disposizione e non saranno nemmeno molto affidabili a
detta dell'Ufficio di statistica di Bellinzona.
In conclusione, è da tenere presente che,
nonostante l'utilizzo della statistica concernente i pernottamenti copra solo
parzialmente l'attività dell'albergo, i risultati "teoricamente
conseguibili tra il 1991 ed il 1994" calcolati nel presente referto sono
comunque indicativi, in quanto delineano una chiara tendenza
economica-congiunturale di crisi, che ha colpito il settore della ristorazione
e quello alberghiero"
(doc. _,
p. 2s.).
Nel corso
della procedura d'opposizione, __________ ha prodotto una controperizia, sempre
di natura economica, eseguita da __________ della __________, ai termini della
quale l'assicurata avrebbe accusato, durante il periodo 1991-1994, una perdita
di guadagno complessiva pari a fr. 92'630.80 (per rapporto ai risultati
afferenti al periodo 1988-1990):
"
CONCLUSIONE
Pur avvallando le tesi dell'autore della perizia
in merito ad una certa tendenza anticiclica rispetto alla difficile situazione
congiunturale che ha colpito l'albergheria in generale negli anni '90, il caso
in esame deve essere posto nella sua giusta luce valutando teoricamente quella
parte di cifra d'affari che comunque l'albergo avrebbe potuto conseguire in
assenza di asilanti.
Se tale struttura alberghiera avesse quindi
potuto operare in un contesto tradizionale sino agli anni '90 avrebbe avuto un
margine di contribuzione maggiormente elevato, fortemente ridottosi dopo
l'evento assicurato.
Il tutto secondo lo schema contenuto nell'inserto
3:
Variazione cifra
d'affari teoricamente realizzabile 1991/1994 Frs. -242'489.--
Incidenza costi
variabili 1991/1994 Frs. 149'858.20
Perdita di guadagno
effettiva 1991/1994 Frs. -92'630.80
Il fatto che la situazione economica post anni
'90 abbia indicato una serie di margini di contribuzione migliori, nulla ha a
che fare con la perdita di capacità lavorativa della signora __________ che non
ha fatto altro che mettere in pratica tutte quelle misure oggettivamente
attendibili in un periodo di crisi e recessione come quello in cui stiamo
vivendo.
Va pertanto detto che le potenzialità
dell'azienda avrebbero certamente potuto fornire una migliore cifra d'affari e
quindi un utile ipotetico di entità ancora maggiore"
(doc. _,
p. 4s.).
Va
osservato che il perito di parte __________ ha essenzialmente ripreso i dati
contenuti nel rapporto __________, sostenendo tuttavia che invece di
semplicemente defalcare le cifre d'affari realizzate grazie ai pernottamenti
dei richiedenti l'asilo, andrebbe considerato - in loro sostituzione - "…
un certo ammontare di cifra d'affari determinato da potenziali altri utenti
della parte alberghiera, al di fuori appunto da tali asilanti" (cfr. doc.
_, p. 2). Questa teorica cifra d'affari "sostitutiva" è stata stimata
da __________ in fr. 165'000.-- annui e presa in considerazione per stabilire
la cifra d'affari media durante il periodo 1988-1990 (cfr. doc. _, p. 2:
"Prendendo come base i dati reperibili dall'annuario statistico ticinese,
il tasso d'occupazione medio nella zona di __________ si è aggirato attorno al 30%
annuo riferito ad una base di 30 posti letto, ossia 10'950 potenziali
pernottamenti, ossia 3'285 pernottamenti circa. Il numero massimo di pernottamenti
viene poi trasformato in cifra d'affari con un tasso medio per persona di Frs.
50.-- a notte, giungendo ad una correzione teorica di Frs. 165'000.-- annui
arrotondati", nonché la tabella di cui all'inserto 1).
Nel
prosieguo, i due periti di parte hanno ancora avuto modo di confrontare le loro
posizioni - divergenti su diversi aspetti di carattere tecnico, primo fra tutti
quello della collocazione contabile della suevocata cifra d'affari
"sostitutiva" - con sostanziali conseguenze sul risultato finale:
- replica
29.8.1997 di __________:
" Premesso, e non concesso, che i dati proposti dal Signor
__________ sono corretti (tasso d'occupazione, posti letto e tasso medio per
pernottamento), è mio compito attirare l'attenzione su una vista avvenuta nell'allestimento
della contro-perizia. Il concetto secondo il quale la CA degli
"asilanti" deve essere sostituita con una CA teorica, stimata in Frs.
165'000.--, non è stato applicato a tutti i periodi influenzati dall'effetto
"asilanti", e cioè sino all'1.1.92 (cfr. contro-perizia, pag. 2).
Infatti per l'esercizio 1991 non viene inserito quale reddito sostitutivo
l'ammontare di Frs. 165'000.--, come invece effettuato per gli anni
1988-1990." (doc. _);
- duplica
4.2.1998 di __________:
" Questi Frs. 165'000.-- devono però essere considerati
giustamente anche per l'anno 1991 e ciò non limitatamente al calcolo
dell'effettiva perdita di guadagno di cui all'allegato 3 della controperizia,
bensì pure nel contesto della determinazione delle cifre d'affari teoriche
realizzabili che a questo punto si estende anche all'anno 1991, come si rileva
dai nuovi inserti n. 1 e n. 2.
(…).
È inoltre importante
sottolineare che il perito, nella sua osservazione alla controperizia, ha
ritoccato la cifra d'affari soggettiva realizzata nel 1991, includendovi la
cifra d'affari compensatoria; operazione di calcolo questa assolutamente
improponibile dal momento che vi è un generale raffronto tra le cifre d'affari
effettivamente realizzate negli anni post evento infortunistico (91-94) e la
cifra d'affari teoricamente realizzabile sulla base della media di cui
all'inserto 1, a questo punto determinata sugli anni 1988-1991.
Il tutto con la
sovrapposizione dell'anno 1991 utilizzato sia quale anno d'esercizio senza
asilanti e sia quale anno di calcolo per lo scostamento.
Si
ribadisce infine che l'effettiva perdita di guadagno calcolata con le modalità
del perito per il periodo 1991-1994 non tiene sufficientemente in
considerazione quegli ulteriori elementi di calcolo e di correzione relativi ad
esempio ad un ottimo tasso di occupazione riscontrato presso l'esercizio
pubblico (al di sopra della media statistica) nonché del concetto di
"soggettività" legato alla cifra d'affari sulla quale si basano i
calcoli eseguiti." (doc. _).
Finalmente,
in data 13 marzo 1998, ha avuto luogo un incontro fra le parti, alla presenza
dei due periti contabili, con lo scopo di appianare le divergenze.
Qui di
seguito, parte del contenuto del relativo rapporto:
"
(…).
Con __________ viene innanzitutto discusso il
concetto globale sviluppato da __________ in merito agli asilanti che viene
accettato. L'unica differenza (ma non sostanziale) risiede nell'applicazione
della media su 3 anni precedenti l'infortunio (88-90 di fr. 392'681 -
__________i) e quella ritenuta da __________ su 4 anni (88-91 - fr. 400'659)
che consiste in una differenza annua (media) di:
Fr. 8'295.-- ./. fr. 5'253.-- = fr. 3'042.--.
Evidentemente, come anche già accennato da
__________ nella sua lettera del 29.8.97, la cifra d'affari compensatoria di
fr. 165'000.-- DEVE essere considerata ANCHE per l'anno 1991 contrariamente a
quanto calcolato da __________ all'inserto 3 della sua controperizia del
4.2.98.
Ammesso e non concesso che si accetti una media
su 4 anni (88-91) la perdita media annua che la signora __________ verrebbe a
subire ammonterebbe quindi a fr. 8'295.--.
A tal proposito, con il nostro perito, teniamo
per contro a sottolineare che a nostro modo di vedere, ritenuto come
l'infortunio sia avvenuto il 27.4.91, sia più corretto e logico considerare
UNICAMENTE la media dei 3 anni precedenti il sinistro (88-90) SENZA appunto
ritenere l'anno del sinistro.
Lasciando in sospeso questo ultimo particolare
__________ condivide il principio della
nostra calcolazione, ne informa l'avv. ________ e ci fa sapere" (doc. _).
Da notare
che, prima di procedere all'emanazione della decisione su opposizione, la
__________ ha ancora proposto all'assicurata l'allestimento di una superperizia
contabile "… che possa fare chiarezza sulle cifre in discussione"
(cfr. doc. _).
Con
l'impugnata decisione del 10 gennaio 2000, l'assicuratore LAINF convenuto ha
concesso a __________ una rendita d'invalidità dell'8% a far capo dal 1°
settembre 1994, prendendo in considerazione una perdita economica pari a fr.
8'295.-- (cfr. doc. _, p. 2).
2.4. Attentamente
vagliata la documentazione presente all'inserto, questa Corte ritiene di non
poter fondare il proprio giudizio sulle risultanze delle perizie economiche
elaborate, per conto delle parti, dai fiduciari __________ e __________,
contrariamente quindi a quanto preteso dalla ______________.
Basti in
effetti osservare che lo stesso perito interpellato dall'assicuratore infortuni
ha formulato diverse puntuali riserve a proposito dell'attendibilità dei dati
da lui desunti dalla documentazione contabile dell'albergo gestito dalla
ricorrente (cfr. doc. _, p. 2: "Le informazioni che possono essere
estrapolate dalla documentazione in mio possesso sono limitate ed
approssimative, …", "… la mancanza di continuità nel margine di
contribuzione (cfr. allegato F) non permette considerazioni fondate e sicure,
in modo particolare per ciò che concerne la suddivisione tra ricavi da bar e
ristorante, e ricavi da albergo con i relativi introiti da bar e
ristorante" ed ancora, "Purtroppo non esistono dati analoghi
concernenti le cifre d'affari conseguite con bar e ristoranti, così che non
può essere calcolato quanto ha inciso la crisi sugli incassi da queste due
attività negli anni in questione" - sottolineature del redattore).
È
oltremodo pacifico che alla controperizia allestita dal fiduciario __________
non possa certo essere riconosciuta una maggiore affidabilità, nella misura in
cui essa si fonda essenzialmente sui medesimi dati contabili ritenuti dal
collega __________ (fatta eccezione, beninteso, per l'introduzione di una cifra
d'affari puramente teorica in sostituzione di quella realizzata grazie ai
pernottamenti degli "asilanti", ciò che ha finalmente determinato dei
risultati differenti).
In questo
ordine d'idee, alla __________ non può neppure essere di soccorso sostenere che
la decisione di riconoscere a __________ una rendita d'invalidità dell'8%
troverebbe il proprio fondamento in cifre concordate fra i due periti (cfr.
III, p. 6: "Quanto alla perdita economica, dev'essere rilevato che la
Compagnia ha considerato l'importo più favorevole all'interessata vale a dire
fr. 8'295.--, somma questa che, com'è stato anzi ricordato, è stata
accettata anche da __________ in occasione della discussione avuta col perito
__________ " - la sottolineatura è del redattore).
Anche
l'esecuzione di una "superperizia contabile" - proposta
dall'assicuratore convenuto nel corso della procedura d'opposizione (cfr. doc.
_) - non avrebbe verosimilmente permesso di giungere a dei risultati più
affidabili, visto che il vero problema, a prescindere dalle divergenze
d'opinione che sono emerse fra i periti __________ e __________, risiede a
monte, ovverosia nella qualità - limitata ed approssimativa - dei dati che
possono essere desunti dalla documentazione contabile a disposizione.
D'altro
canto, va da sé che l'assicuratore LAINF non può essere condannato a versare
una rendita d'invalidità del 50% come lo pretende __________ (cfr. I, p. 5),
facendo riferimento, segnatamente, alle certificazioni del medico curante
dell'assicurata. Infatti - rammentato che l'invalidità è un concetto
essenzialmente economico - ad una determinata riduzione del rendimento
funzionale non corrisponde necessariamente una perdita di guadagno della
medesima importanza.
2.5. Nel caso
soprattutto dei lavoratori indipendenti, talvolta, si rivela problematico
valutare con attendibilità i redditi ipotetici, in applicazione del metodo
ordinario del raffronto dei redditi e stabilire così il grado d'invalidità.
Infatti,
sovente la contabilità aziendale non offre una base sufficiente per procedere
al raffronto dei redditi, poiché si rivela dfficoltoso stabilire se flessioni
dei profitti sono legate all'invalidità oppure vanno ricondotte ad altri
fattori (alla situazione congiunturale, ad esempio). In questi casi, può
entrare in considerazione l'applicazione di un metodo straordinario di
valutazione.
Dapprima
- analogamente a quanto succede per quegli assicurati che non esercitano
attività lucrativa - si procede ad un confronto delle attività. Si tratta di
determinare la capacità lavorativa ancora esistente per rapporto alle abituali
attività, applicando l’impegno che si può esigere e, successivamente, di
confrontarla con la capacità lavorativa senza invalidità. La differenza
corrisponde al grado dell'inabilità lavorativa. Quest'ultima deve tuttavia
ancora venire vagliata dal profilo economico. Deve insomma essere stabilita
l'incidenza della diminuzione della capacità lavorativa sul risultato globale
dell'azienda. Una certa diminuzione della capacità di rendimento funzionale può
sicuramente comportare, nel caso di una persona attiva, una perdita di guadagno
delle medesime proporzioni, nondimeno ciò non è necessariamente il caso (ad
esempio, va analizzato se, attraverso una riorganizzazione del lavoro in seno
all'azienda, quelle mansioni non confacenti all'assicurato possano venire
assunte dai suoi dipendenti).
La
dottrina appare unanime nel considerare che non vi siano motivi per non
applicare questo metodo straordinario nell'assicurazione contro gli infortuni,
in special modo a coloro che svolgono un'attività indipendente (cfr. A.
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 358; P. Omlin,
Die invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995,
p. 158s.; A.-C. Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p.
264).
2.6. Nel caso di
specie - viste le difficoltà emerse nella determinazione dei redditi ipotetici
da raffrontare (cfr. consid. 2.4.) - occorre ritenere che l'applicazione del
metodo ordinario non consenta di stabilire, con un sufficiente grado
d'affidabilità, il tasso dell'invalidità presentata da __________.
A mente
del TCA, sono quindi realizzati i presupposti per procedere ad un'applicazione
del metodo straordinario di valutazione dell'invalidità (cfr. consid. 2.5.).
Ora, le
informazioni che possono essere estrapolate dalla documentazione presente agli
atti, non permettono a questa Corte di procedere direttamente alla definizione
del grado d'invalidità dell'insorgente secondo il metodo straordinario. Inoltre
l'inchiesta economica esperita dall'UAI, in realtà è ben lungi dall'essere
stata completata, essendo emersa, nel frattempo, la necessità di delucidare la
fattispecie anche da un profilo medico (cfr. IX 1 e consid. 1.6.).
In esito
a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata va annullata e la causa
retrocessa alla , affinché proceda ad un complemento istruttorio
conformemente a quanto indicato al considerando 2.5.. Successivamente,
l'assicuratore LAINF convenuto dovrà emanare una nuova decisione formale,
mediante la quale stabilire il grado dell'invalidità presentata
da___.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
Di
conseguenza, la decisione impugnata é annullata e l’incarto é rinviato alla
__________ affinché, esperito un complemento d'istruttoria conformemente ai
considerandi, renda un nuovo provvedimento.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà all'assicurata fr. 1'300.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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