AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.26
Data decisione, Autorità:
06.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00026
mm/tf
Lugano
6 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2000 di
__________,
rappr. da: avv.__________,
contro
la decisione del 23 dicembre 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
luglio 1985, __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in
qualità di venditrice e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni
presso la Cassa malati __________ - è rimasta coinvolta in un grave incidente
della circolazione stradale che ha avuto luogo in territorio del Comune di
__________.
A causa
del sinistro, l'assicurata ha riportato una commotio cerebri, una
lussazione dell'anca sinistra, la frattura del piatto tibiale destro, la
frattura della diafisi femorale bilateralmente, un'ematoma retroperitoneale ed
un'infezione al braccio sinistro (cfr. doc. _).
è rimasta degente presso l'Ospedale regionale di __________ durante il periodo
14 luglio-14 settembre 1985, dove è stata sottoposta alle cure del caso.
La Cassa
malati __________ ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente
corrisposto le proprie prestazioni assicurative.
1.2. A far tempo
dal 1° luglio 1986, __________ è stata posta al beneficio di una rendita intera
da parte dell'assicurazione per l'invalidità (cfr. doc. _).
Successivamente
- fallito un tentativo di integrazione professionale nel settore orologiero
(cfr. doc. _) - l'UAI ha fissato il tasso d'invalidità al 50% e, pertanto, ha
riconosciuto all'assicurata una mezza rendita a partire dal 1° maggio 1991, ciò
tenuto conto del fatto che, nel frattempo, __________ aveva iniziato a lavorare
nella misura del 50% quale ausiliaria di cure presso la Casa di riposo
__________ (cfr. doc. _).
1.3. Nel corso
del mese di dicembre 1998, __________ è stata periziata dal dottor __________,
spec. FMH in chirurgia, per conto della __________, assicuratore contro gli
infortuni con cui la Cassa malati __________ ha stipulato, in ossequio all’art.
70 cpv. 2 LAINF, un accordo di collaborazione.
1.4. In data 31
agosto 1999, la Cassa malati __________ ha emanato una decisione formale (cfr.
doc. _) mediante la quale ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di
corta durata a far capo dal 1° ottobre 1990 (fatta eccezione per 1-2 cicli
all'anno di fisioterapia e per gli interventi chirurgici che potrebbero
eventualmente rendersi necessari).
Il
summenzionato atto amministrativo è cresciuto in giudicato incontestato.
1.5. Con
decisione formale 8 settembre 1999, la __________ ha assegnato all'assicurata
una rendita d'invalidità del 15% a contare dal 1° maggio 1991, calcolata su un
guadagno annuo assicurato di fr. 29'250.--, nonché un'indennità per menomazione
dell'integrità del 30%.
All'occasione,
il succitato assicuratore ha pure negato la propria responsabilità
relativamente ai disturbi accusati da __________
alla schiena, difettando una relazione di causalità naturale con
l'evento traumatico assicurato (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata
(cfr. doc. _), la __________, in data 23 dicembre 1999, ha sostanzialmente
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.6. Con
tempestivo ricorso 27 marzo 2000, __________, sempre patrocinata dall'avv.
__________i, ha chiesto che la __________ venga condannata a riconoscerle una
rendita d'invalidità del 52.39% a partire dal 1° maggio 1991.
Essa ha
inoltre postulato il versamento di un interesse di ritardo del 5% (cfr. I, p.
10).
Queste,
in particolare, le considerazioni espresse dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…).
Agli effetti della contestazione della decisione
su opposizione deve anzitutto essere esaminato il problema della causalità fra
le affezioni attualmente lamentate dalla ricorrente e la sua capacità al
guadagno.
Il perito della controparte, dott. __________, a
seguito di un esame approfondito, ha posto al punto 4 del suo referto la
seguente diagnosi:
-
leggera protrusione della testa del femore sinistro con
incipiente coxartrosi dipendente dalla frattura dell'acetabolo e raccorciamento
di un centimetro della gamba;
-
posizione anormale della parte distale del femore sinistro a
seguito della correzione in osteosintesi della frattura femorale sopracondilare,
con tendenza al cedimento indietro del ginocchio;
-
gonartrosi a destra a seguito d'osteosintesi di una frattura
esposta della tibia;
-
dolori cronici alla schiena (cervicalgia e spondilolistesi L5),
precedenti l'infortunio.
A proposito del nesso causale naturale il dott.
__________ ritiene che i disturbi e le alterazioni anatomo-funzionali dell'anca
sinistra e di entrambe le ginocchia sono dovuti esclusivamente all'incidente
del 14 luglio 1985, mentre i dolori dorsali, "mit aller Wahrscheinlichkeit"
non dovrebbero dipendere dall'evento traumatico perché la paziente ne soffriva
già in precedenza; tuttavia il perito aggiunge che questi ultimi provocano alla
paziente attualmente uno scarso disturbo.
Poiché la __________ da questa affermazione del perito deduce che,
escludendo i dolori dorsali, la signora __________ "dovrebbe esercitare
un'attività come ausiliaria industriale, con una posizione piuttosto seduta,
ma accordando la possibilità di poter cambiare questa posizione con pause più
frequenti», è necessario approfondire qui il problema dell'incidenza dei
disturbi dorsali per rapporto alla causalità
Giova anzitutto ricordare che il perito, nell'anamnesi, rileva
bensì che la paziente prima dell'incidente soffriva di dolori sporadici alla
colonna vertebrale (in zona cervicale e lombosacrale), ma che questi disturbi
non si sono accentuati con l'incidente. E' comunque pacifico che il perito non
ha eseguito nessuna indagine radiologica per accertare l'eziologia di questi
disturbi, né ha avuto a disposizione radiografie eseguite in precedenza da
altri colleghi.
Se tuttavia si esamina il rapporto peritale eseguito il 15
dicembre 1988 dal dott. __________, il quale si fondava anche su radiografie
eseguite in funzione del suo esame, dobbiamo constatare che egli ha trovato un
colonna vertebrale nei limiti della norma per l'età e modiche alterazioni fisiologiche.
Non può quindi essere escluso che i postumi dell'incidente, a
lungo andare, a causa della malformazione a livello dell'anca, del raccorciamento
della gamba sinistra e dei cedimenti del ginocchio determinino un influsso
negativo anche sulla colonna vertebrale, percui la causalità naturale anche per
questi disturbi non può essere esclusa nella valutazione della sua incidenza
sulla capacità lavorativa.
- Passando ora all'esame della capacità, rispettivamente
incapacità lavorativa, deve essere sottolineato che il perito della controparte
dott. __________ conclude il punto 7 del suo rapporto giudicando adeguata una
capacità del 50 % in considerazione dei postumi dell'incidente (artrosi del
ginocchio destro, anormale posizione della parte sopraconditare del femore con
ipertensione patologica del ginocchio sinistro e incipiente coxartrosi
sinistra), precisando al punto 7.1. che la ricorrente, nella sua attività di
ausiliaria di cure è obbligata costantemente a reggersi sulle gambe con carico
corporeo supplementare dovuto alla cura dei pazienti anziani, percui, dopo
quattro ore di lavoro, a causa dell'insorgere di dolori, necessita di riposo e
di ricupero, cosicché in futuro non ci si può attendere nessun miglioramento
della situazione, bensì piuttosto un peggioramento a causa dell'aumento
dell'artrosi.
Al punto 7.2. il perito specifica ancora più in modo dettagliato
il suo giudizio, escludendo un'attività in posizione seduta in conseguenza dei
dolori in sede gluteale sinistra (dovuti alla frattura acetabolare) e ai dolori
da immobilizzazione di entrambe le ginocchia, ragione percui egli non vede
altra soluzione praticabile se non quella di un'attività al 50 % in qualità di
ausiliaria di cure, che peraltro la ricorrente svolge con soddisfazione, tanto
più che all'età di 53 anni essa non potrebbe trovare facilmente un lavoro più
adeguato.
E nella sua valutazione incide senz'altro anche la constatazione
che a lungo andare non si può escludere la necessità di una protesi totale
dell'anca e di una protesi del ginocchio destro (punto 8.1. in relazione con il
punto 6), dalle quali deriverebbe sicuramente un'ulteriore difficoltà per la
ricorrente di continuare a svolgere l'attuale attività, ma a maggior ragione
l'impossibilità di dedicarsi a un'altra occupazione in posizione seduta,
proprio per le controindicazioni poste dal perito già con la situazione
attuale.
- Dalle constatazioni e conclusioni peritali che precedono
discende che la decisione impugnata risulta essere manifestamente errata
laddove sostiene che la ricorrente, se non vi fossero i disturbi dorsali,
potrebbe esercitare un'attività come ausiliaria industriale "con una
posizione piuttosto seduta, posizione questa espressamente esclusa al punto
7.2. della perizia, anche se la __________ pretende di rendere compatibile con
la perizia e esigibile da parte della ricorrente questa ipotetica attività,
aggiungendo che la posizione prevalentemente seduta dovrebbe essere intercalata
da "pause più frequenti" (pag. 2).
E, partendo da questa ipotetica affermazione difforme dal giudizio
peritale, la controparte è riuscita anche a tradurre in una percentuale di
riduzione dell'attività totale in ambito industriale le pause che la
ricorrente dovrebbe compiere per poter resistere in questa occupazione, ossia
"15 minuti al termine di ogni ora di lavoro, cioè 90 minuti di pausa (6 x
15') per un tempo effettivo di lavoro di 6 ore e mezza, equivalenti a un pensum
giornaliero di 8 ore" (decisione 8 settembre 1999 a pagina 2), il che
comporterebbe una riduzione della capacità lavorativa (ipotetica) del 18,75 %.
Come abbiamo già avuto modo di esporre nell'opposizione del 7
ottobre 1999 questa costruzione non può assolutamente essere condivisa e non
solo perché in contrasto con il parere del perito dott. ______________ che
ritiene invece esigibile dalla ricorrente soltanto un'attività al 50 %, ossia
di 4 ore, alle quali devono far seguito altrettante ore di riposo e di
ricupero, escludendo comunque tassativamente il lavoro in posizione seduta.
Contrariamente al giudizio del proprio perito, che esclude ogni
altra attività per la ricorrente rispetto a quella attualmente esercitata, la
__________ pretende quindi di attribuirle una capacità dell'81,25 %, invece
del 50 %.
La costruzione teorica ipotizzata dalla __________ è però anche
incompatibile con i ritmi e l'organizzazione del lavoro industriale,
caratterizzato sempre più dalla necessità di poter assicurare una continuità di
produzione e dall'impossibilità di intercalare frequenti e regolari pause di
una certa durata che pregiudichino questa continuità per rapporto anche agli
altri colleghi di lavoro.
D'altra parte, proprio perché estremamente teorica e ipotetica,
l'attività che la __________ riterrebbe esigibile dalla ricorrente non va oltre
una formulazione estremamente generica e pertanto inaccettabile, definita di
"ausiliaria industriale". Se si considera che l'attività industriale
comprende un campo vastissimo di applicazioni, oltretutto sempre più dipendente
dalle macchine se vuoi essere competitivo e redditizio, la soluzione
ipotizzata dalla controparte appare ancora più estranea alla realtà e tale da
non poter essere minimamente presa in considerazione agli effetti del calcolo
della rendita di invalidità spettante alla ricorrente.
E' noto infatti che, per costante dottrina e giurisprudenza,
l'assicuratore LAINF non può limitarsi a prendere in considerazione una teorica
possibilità di lavoro presumibilmente compatibile con il danno alla salute
dipendente dall'infortunio assicurato, ma deve indicare in modo concreto quali
occupazioni il mercato del lavoro offre, tenendo conto delle indicazioni e
controindicazioni che scaturiscono dal danno alla salute che l'assicurato ha
subito in forma permanente.
- L'errata valutazione del danno provocato dall'incidente assicurato
operata dalla __________ si riflette quindi inevitabilmente anche nel calcolo
della perdita di guadagno e della percentuale di invalidità per la fissazione
della rendita permanente.
Nella decisione 8 settembre 1999 la controparte era partita da un
salario annuo per persona valida occupata al 100 % di fr. 37'960.‑ (pag.
2 ultima frase), poiché questo importo costituirebbe il doppio di quanto in
effetti percepiva a quel momento la ricorrente lavorando al 50 % in qualità di
ausiliaria di cure: in effetti fr. 37960.‑ non costituiscono il doppio di
fr. 18'072.‑.
Ma la __________ ha fornito anche un altro dato per accertare il
guadagno di una persona valida completamente: secondo dati forniti da non
meglio precisati enti di Friburgo e Losanna (SIB, rispettivamente FTMH), una
persona impiegata in campo industriale come ausiliaria con mansioni leggere
dovrebbe percepire fr. 44'278.-- annui, ossia fr. 3'406.‑ per 13
mensilità, che vanno però ridotti del 10 %, siccome nel Ticino la media dei
salari è inferiore a quella del resto della Svizzera, ossia fr. 39'850,20.
Ciononostante, per il calcolo della rendita, la __________ prende
come base fr. 37'960.‑, già utilizzando quindi un parametro sfavorevole
all'assicurata.
Anche qualora si volesse accettare questo dato, come abbiamo fatto
nell'opposizione 7 ottobre 1999, il grado di invalidità della ricorrente non è
certamente quello calcolato dalla controparte, sottraendo dallo stesso dato il
salario ipotetico che potrebbe conseguire la signora __________ lavorando come
ausiliaria nel campo industriale con una riduzione del 18,75 %.
La stessa __________ ricorda che il grado di invalidità viene
calcolato facendo il rapporto fra lo stipendio ipotetico quale persona valida
e quello ipotetico/reale come persona invalida (decisione impugnata, pagina
2).
Orbene, come abbiamo sottolineato in precedenza, non è possibile
ritenere che la ricorrente, con i postumi dell'incidente assicurato, possa
venire impiegata come ausiliaria in un non meglio specificato ambito industriale,
lavorando regolarmente all'81,25 %, prevalentemente in posizione seduta,
conseguendo un salario ipotetico di fr. 32'278.‑ annui perché questa
ipotesi contrasta con gli accertamenti peritali voluti dalla stessa controparte
e con le valutazioni espresse dal medesimo perito sull'idoneità della
occupazione realmente svolta, rispettivamente con l'inesigibilità di dedicarsi
ad altre attività lucrative che le sarebbero precluse dagli impedimenti funzionali,
dalla persistenza dei disturbi (che potranno solo peggiorare con il tempo) e
dalla necessità di non restare vincolata a una posizione di lavoro seduta.
In queste condizioni, proprio dalla perizia del dott. __________
si deduce che l'unico termine di paragone praticabile è quello con il salario
realmente percepito dalla ricorrente per un'occupazione al 50%, ossia nella
ottimale situazione di esigibilità, perché questa occupazione le consente di
alterare 4 ore di lavoro a un'altra mezza giornata di riposo e di ricupero.
Ne consegue che la perdita di guadagno annua è di fr. 19'888.‑
(fr. 37'960.‑ meno fr. 18'072.‑) il che comporta un grado di
invalidità del 52,39 %: questo grado sarebbe ancora superiore, se prendessimo
come termine di paragone il salario medio esposto dalla __________, ossia fr.
39'850,20 (54,65 %).
Accettando che la ricorrente nei 12 mesi precedenti la
stabilizzazione dei postumi dell'incidente (1 maggio 1991), dal precedente
datore di lavoro __________ avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di fr.
29'250.‑ e anche prendendo come base un grado di invalidità del 52,39 %
rapportato all'80 % del reddito ipotetico di allora, si ottiene quindi una
rendita annua di fr. 12'259,25, ossia di fr. 1'021,60 al mese che, sommata alla
rendita Al, non raggiunge il limite per un sovrindennizzo (90 % di fr. 29'250.‑
= fr. 26'325.‑).
L'importo della rendita così calcolata deve naturalmente essere
indicizzata secondo le percentuali già indicate dalla __________ che non
abbiamo elementi per ritenere scorrette."
1.7. La
__________, in risposta, ha parzialmente modificato la propria posizione, nel
senso che il tasso d'invalidità presentato da __________ è stato portato al
19%, ciò con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. VIII).
1.8. In data 11
settembre 2000, lo scrivente TCA ha provveduto ad interpellare il dottor
__________, chiedendogli di volersi pronunciare riguardo alla fondatezza, da un
mero profilo medico, della tesi secondo cui __________ potrebbe esercitare
un'attività di tipo ausiliario nel settore industriale, attività da svolgere in
posizione alternata (eretta/seduta), introducendo una pausa di 15 minuti ogni
ora di lavoro (cfr. XIII).
La
risposta del dottor __________ è pervenuta al TCA il 3 ottobre 2000 (cfr. XIV).
Le parti
hanno avuto modo di prendere posizione in merito (cfr. XVIII e XIX).
1.9. In corso di
causa, lo scrivente Tribunale ha provveduto a richiamare dall'UAI l'intero
incarto riguardante __________ (cfr. XXII).
1.10. Il 27 agosto
2001, questa Corte ha chiesto al patrocinatore dell'assicuratore convenuto di
voler giustificare il rifiuto a riconoscere gli interessi di mora, quando la
__________ stessa, nell'ottobre 1998, si era espressa altrimenti a questo
medesimo proposito (cfr. XXIII).
La
risposta dell'avv. __________ reca la data del 28 agosto 2001 (XXIV).
1.11. In data 30
agosto 2001, il TCA ha interpellato la Casa di cura __________, onde conoscere,
segnatamente, il salario mensile/annuo lordo percepito dall'insorgente nel 1999
(cfr. XXVI e XXVII).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite è, in primo luogo, il grado dell'invalidità presentata da
__________.
In
secondo luogo, il TCA dovrà decidere se l'assicurata ha o meno diritto agli
interessi di mora.
2.2. Rendita
d'invalidità
2.2.1. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello
stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato
invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in
modo permanente o per un periodo rilevante".
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il
danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. Commisurazione dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp.
le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF;
RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici (RAMI 1993 pag.
100; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, pag. 99; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
2a ed., pag. 98ss.). L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un
fondamento oggettivo. In particolare, la determinazione dei redditi non deve
fondarsi su ipotesi d'impiego irrealistiche (RAMI 1993 pag. 103; RCC 1991 pag.
332 consid 3b; RCC 1989 pag. 331 consid 4a).
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
ancora avuto modo di confermare che alla perdita di
guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo
eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui
da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994
in re P.).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - e le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
p. 270ss. consid 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della restante capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 cit., consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss., consid.
5a,b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in
re P.).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il
grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età
vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
(cfr., per la
conferma della costituzionalità e della legalità di tale disposto, RAMI 1997 p.
146ss.).
Va, qui,
sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l'assicurato deve compiere
ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V
96 consid. 4c; RAMI 1996, U240, p. 96; SVR 1995 UV35, pag. 106 consid. 5b e
riferimenti).
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M., non
pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.2.3. Nel caso di
specie, l'assicuratore LAINF convenuto, con decisione formale 8 settembre 1999
(cfr. doc. _), ha assegnato a __________ una rendita d'invalidità del 15% a
contare dal 1° maggio 1991 (tasso d'invalidità portato al 19% in sede di
risposta di causa). La __________ ha, in effetti, ritenuto che l'insorgente -
considerati i soli postumi dell'evento traumatico del luglio 1985, interessanti
agli arti inferiori - sarebbe in grado d'esercitare un'attività ausiliaria nel
settore industriale, da svolgere in posizione prevalentemente seduta,
introducendo delle pause di 15 minuti ogni ora allo scopo di consentire il
cambiamento di stazione (cfr. doc. _, p. 2).
La tesi
difesa dalla __________ è avversata dalla ricorrente, la
quale ritiene che essa sarebbe chiaramente contraria alle indicazioni fornite
dal perito dottor __________ e, inoltre, incompatibile "… con i ritmi e
l'organizzazione del lavoro industriale, caratterizzato sempre più dalla
necessità di poter assicurare una continuità di produzione e dall'impossibilità
di intercalare frequenti pause di una certa durata che pregiudichino questa
continuità per rapporto anche agli altri colleghi di lavoro" (cfr. I, p.
7).
Dalle
tavole processuali emerge che, verso la fine del 1998, l'assicuratore infortuni
convenuto ha invitato __________ a sottoporsi ad una visita peritale presso il
dottor __________, spec. FMH in chirurgia.
Con il
relativo referto del 22 dicembre 1998, il dottor __________ ha formulato le seguenti diagnosi:
"
St. nach Polytrauma vom 14.7.1989 mit
- leichter Protusion des Femurkopfes und
beginnender
Coxarthrose links bei St. n. konservativ behandelter Acetabulumfraktur mit daraus
resultierender Beinlängenverkürzung von 1 cm;
-
Rekurvations- (ca. 15°) und Varusfehlstellung (6°) des distalen
linken Femurs bei St. n. Winkelplattenosteosynthese einer suprakondylären Femurfraktur
links mit Tendenz zur schmerzhaften Rückwärtsabkippung des Knies;
-
Gonarthrose rechts bei St. n. Osteosynthese einer offenen
Tibiakopffraktur;
-
chronische Rückenschmerzen (Zervikalgie/Spondylolisthesis L5)
(schon vorbestehend)"
(doc. _).
Rispondendo
ai quesiti n. 5 e 6, il dottor __________ ha avuto modo di discutere la natura
delle affezioni di cui l'assicurata è portatrice. Secondo lo specialista
interpellato dalla __________, alle alterazioni che interessano l'anca sinistra
e le ginocchia va riconosciuta un'eziologia esclusivamente traumatica. Per contro, i disturbi localizzati alla schiena sono
verosimilmente di natura morbosa, siccome già presenti antecedentemente all'infortunio
(cfr. doc. _, p. 4-5).
A questo
punto, va sottolineato come le parti appaiano discordi relativamente alla
questione a sapere se fra i disturbi alla schiena e l'evento infortunistico del
14 luglio 1985 esista o meno un nesso di causalità naturale (cfr. I, p. 4-5 e
VIII, p. 5-6).
Orbene,
questa Corte ritiene che tale questione possa rimanere
insoluta, dato che, secondo il dottor __________, i disturbi dorsali rivestono
un'importanza decisamente marginale rispetto a quelli, di natura traumatica, che
interessano gli arti inferiori, di per sé gravemente invalidanti. Del resto,
non va neppure dimenticato che la valutazione dell'esigibilità lavorativa
espressa dal suddetto chirurgo, lo è stata considerando unicamente le patologie
agli arti inferiori, così come ha pertinentemente osservato la ricorrente (cfr.
I, p. 5-6).
è poi stata riconosciuta abile in misura del 50% nell'attività di ausiliaria di
cure, ossia in quella professione che essa esercita a far tempo ormai dal
settembre 1990:
"
(…).
Seit 24.9.1990 arbeitet sie (bis zum 1.6.1991
100%, anschliessend und dies bis heute 50%) im Casa di Riposo
(Altersheim) "__________ als Hilspflegerin (Monatslohn von ca.
1'600.-- Fr., dazu kommt die IV-Rente von 908.-- Fr. /Mt.).
Die lezten 8 Jahre hat Frau __________ also 50%
an der gleichen Stelle gearbeitet. Eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit traut
sie sich nicht zu.
Ich beurteile eine Arbeitsfähigkeit von 50%
bei den vorliegenden Unfallschäden (Kniearthrose rechts, suprakondyläre Femurfehlstellung
mit pathologischer Hyperextension des linken Knies und beginnender Coxarthrose
links) als adäquat.
7.1 Inwieweit ist die Versicherte dauernd in
ihrem Beruf/Betrieb nicht mehr fähig, zumutbare Arbeit zu verrichten?
50%
Als Hilfspflegerin steht sie dauernd auf den
Beinen mit zusätzlicher körperlicher Angstrengung (Pflege der alten Patienten).
Nach 4 Stunden braucht sie wegen der jetzt auftretenden Schmerzen Ruhe und
Erholung. Eine Besserung der jetzigen Situation ist nicht zu erwarten, eher
eine Verschlechterung (Zunahme der Arthrosen).
(…)"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
D'altro
canto, il dottor __________ ha pure dichiarato che l'assicurata non sarebbe in
grado di svolgere un'attività alternativa, in posizione seduta, a causa dell'insorgere
dei dolori nella zona gluteale sinistra ed alle ginocchia:
"
7.2. Inwieweit ist sie dauernd nicht mehr
fähig, in einer verwandten, ihr (ohne spezielle Eingliederungsmassnahmen)
offenstehenden Tätigkeit zumutbare Arbeit zu verrichten?
Da eine sitzende Tätigkeit wegen der Schmerzen
li gluteal (nach Acetabulum fraktur) und den Immobilisationsschmerzen beider
Knie nicht in Frage kommt, sehe ich keine praktisch durchführbare andere Lösung
als die jetzige 50%ige Tätigkeit als Hilfspflegerin,
welche der Patientin zudem Befriedigung gibt. Mit 53 Jahren wird sie im übrigen
kaum mehr eine andere ihr adäquate Arbeit finden"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
In sede
di risposta di causa, così come era già stato il caso in precedenza, la __________
si è distanziata dalla valutazione enunciata dallo specialista da essa stessa
consultato. In effetti, l'assicuratore convenuto ha sostenuto che __________
sarebbe in grado di meglio valorizzare la sua restante capacità lavorativa
svolgendo un'attività sostitutiva, concretamente "… la professione di ausiliaria
industriale che non richiede nessuna formazione particolare e non deve venir
svolta né sempre in piedi, né sempre in posizione seduta. In tale professione,
l'attività verrebbe svolta in posizione prevalentemente seduta, con la
possibilità per l'assicurata stessa di poter effettuare pause frequenti al
fine di poter spesso cambiare posizione" (cfr. VIII, p. 7).
Lo
scrivente TCA, da parte sua, ha ritenuto necessario interpellare il dottor __________
per chiedergli il proprio parere a proposito della tesi difesa dalla __________
(cfr. XIII). Questa la sua risposta del 27 settembre 2000:
"
(…).
Ho ricevuto la Sua lettera dell'11.09.2000, alla
quale rispondo nel modo seguente:
Un'attività di tipo ausiliario nel settore
industriale, attività da svolgere in posizione alternata (eretta/seduta,
introducendo una pausa di 15 minuti ogni ora di lavoro) è a mio avviso
possibile (ammesso che esista un datore che offra un posto di lavoro con pause
di 15 minuti ogni ora).
Ho convocato la paziente ancora una volta il
25.09.00 e l'ho informata sulla mia presa di posizione in merito e lei mi ha
detto di non riuscire a rimanere seduta per oltre 1/2 ora a causa dei dolori
che insorgono alle ginocchia e all'anca ds"
(XIV - la
sottolineatura è del redattore).
2.2.4. A prescindere
dalla questione a sapere se l'attività proposta dalla __________ sia
effettivamente compatibile, da un punto di vista medico, con gli impedimenti
funzionali che risultano dalle sequele dell'evento infortunistico del luglio
1985 - ciò che la ricorrente continua a contestare (cfr. XVIII: "… non si
può ritenere che egli [il dottor __________, n.d.r.] abbia modificato
quanto espresso al punto 7.2. della perizia 22 dicembre 1998: a quel momento
egli escludeva un'attività in posizione seduta a causa dei dolori in
zona gluteale e a entrambe le ginocchia per cui non restava altra possibilità
che l'attività al 50% nell'occupazione di ausiliaria di cura") - lo
scrivente TCA è del parere che le opportunità di reperire un impiego che
presenti le peculiarità stabilite dall'assicuratore infortuni convenuto, devono
essere considerate irrealistiche.
In
precedenza, si è già detto che, a norma dell'art. 18 cpv. 2 seconda frase
LAINF:
"
il grado d'invalidità è determinato paragonando
il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza
dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del
mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido".
Al
proposito, va rilevato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto
del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina, questa massima
consente di pretendere dalla persona interessata un determinato comportamento,
sebbene ciò possa comportarle degli inconvenienti (cfr. E. Peter, Die Koordination
der Invalidenrente, Zurigo 1997, p. 71 e dottrina ivi menzionata).
Ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve inoltre riferire ad un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una
parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà, di caso in caso,
stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di
guadagno e consentire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in
misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC
1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.
67 consid. 5c). Ciò è inoltre il caso se l'esercizio dell'attività è reso
possibile solo grazie alla collaborazione improbabile di un datore di lavoro
medio (cfr. ZAK 1989, pag. 322 consid. 4a in fine; Th. Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In casu,
il fatto che __________ debba frequentemente alternare la posizione seduta a
quella eretta, non costituisce, di per sé, nulla di eccezionale (cfr. RCC 1980
pag. 482 consid. 2 e STFA 23.3.1998 in re UAI c/ L. P., inedita). Per contro,
decisamente più problematico è l'essere costretta ad introdurre delle pause di
15 minuti ogni ora di lavoro, allo scopo di scaricare gli arti inferiori e,
quindi, evitare l'insorgenza di disturbi a livello gluteale e delle ginocchia.
Tutto ben
considerato, pur collocandosi nell'ipotesi di un mercato del lavoro
equilibrato, questa Corte ritiene che difficilmente un datore di lavoro
accetterebbe d'assumere alle proprie dipendenze una persona che, ogni ora di
lavoro, è costretta ad assentarsi dal proprio posto di lavoro in ragione di ¼
d'ora. Di fatto, l'insorgente potrebbe reperire un simile posto di lavoro
soltanto grazie ad una grande disponibilità (improbabile e comunque
eccezionale) di un datore di lavoro, circostanza
che, del resto, è stata evidenziata anche dallo specialista consultato
dall'assicuratore LAINF (cfr. XIV).
Ora,
siccome il reddito stabilito dalla _____________ non è conseguibile su un
mercato del lavoro equilibrato, non se ne può neppure tenere conto.
In
siffatte condizioni, va senz'altro ammesso che__________, svolgendo l'attività
di ausiliaria di cure nella misura del 50% presso la Casa di riposo __________,
sfrutta in maniera ottimale la sua residua capacità lavorativa. D'altronde,
questa attività - esercitata dalla ricorrente ormai da oltre un decennio (a
partire dal settembre 1990) - è stata dichiarata senz'altro adeguata dal dottor
__________ (cfr. doc. _, p. 6).
2.2.5. Si tratta ora
di determinare il reddito da valido e quello da invalido.
Preliminarmente,
il TCA ricorda che, per costante giurisprudenza (cfr., fra le tante, STCA
17.4.2000 in re R. K., 28.1.2000 in re B. C. e 14.7.1998 in re P. N.),
determinanti sono i redditi realizzabili alla data in cui è stata emanata
l'impugnata decisione (cfr., inoltre, DTF 121 V 366).
In concreto,
l'impugnata decisione é stata emanata il 23 dicembre 1999, ragione per cui
rilevanti, allo scopo di stabilire l'entità della rendita d'invalidità
spettante a __________ sono i redditi da non invalido, rispettivamente da
invalido, conseguibili nel 1999.
2.2.5.1. In sede di
decisione formale 8 settembre 1999, la __________
ha quantificato il reddito da valido in fr. 37'960.--, importo
che dovrebbe corrispondere al salario che l'assicurata percepirebbe qualora
lavorasse a tempo pieno presso la Casa di riposo __________ (cfr. doc. _:
"Avec son activité actuelle elle perçoit, selon vos indications, un salaire
de CHF 18'072.--, se basant sur une activité à 50% et qui correspondrait donc à
un salaire de CHF 37'960.-- pour une activité à 100%. Nous sommes donc d'accord
d'admettre le salaire en tant que personne valide à CHF
37'960.--").
Con la
propria risposta di causa, l'assicuratore ha quantificato il reddito senza
infortunio utilizzando delle basi diverse. In effetti, esso ha considerato il
reddito che, statisticamente, percepirebbe una persona impiegata nel settore
industriale con mansioni leggere (fr. 44'278.--/anno), ridotto del 10% per
tenere conto del "… livello leggermente inferiore degli stipendi e dei
costi nel Cantone Ticino, …" (cfr. VIII, p. 8), giungendo così ad ottenere
un importo di fr. 39'850.20.
Questa
Corte non può condividere il modo di operare della __________.
Determinante,
allo scopo di stabilire il reddito da non invalido, è, di regola, l'attività
che l'assicurato avrebbe esercitato qualora non fosse sopravvenuto
l'infortunio. Quale indizio e punto di partenza per valutare gli sviluppi
professionali senza l'infortunio, s'impone l'attività esercitata al momento
dell'evento traumatico. Vi è, in effetti, la presunzione che l'assicurato, nel
futuro, avrebbe continuato a svolgere quest'ultima. Eccezioni, ovverosia
cambiamenti di professione, devono venire dimostrati secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante. Per ammettere un preteso cambiamento
professionale, la giurisprudenza esige che vi siano degli indizi concreti che
l'assicurato, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio, avrebbe
effettivamente cambiato la propria attività. Questi presupposti potrebbero
essere realizzati se l'attività al momento dell'infortunio rappresentava una
scelta temporanea oppure forzata (cfr. P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 169s. e giurisprudenza ivi menzionata).
In casu,
al momento in cui è sopraggiunto l'infortunio assicurato, __________ era alle
dipendenze della ditta __________ (cfr. doc. ). Dal rapporto 13 ottobre 1989
allestito dall'Ufficio cantonale d'integrazione professionale risulta, fra
l'altro, che il rapporto di lavoro con la summenzionata ditta durava ormai da circa
cinque anni. Da notare che in precedenza l'assicurata aveva già lavorato per
lungo tempo (circa 8 anni) nel settore della ristorazione/vendita al dettaglio
(cfr. doc. : "Ha ripreso l'attività lucrativa dopo il trasferimento in TI
ed ha lavorato per circa 8 anni come commessa in Tea Room e poi per 4 anni alla
pasticceria __________ (________) con mansioni analoghe. Successivamente, è
stata trasferita alla filiale __________ (__________) e adibita al reparto
confezione e decorazione di pacchi (mansione denominata
"imballatrice") dove è stata attiva sino al momento dell'infortunio
(in pratica ha lavorato per circa un anno)").
D'altro
canto, dagli atti all'inserto non emerge il benché minimo indizio concreto che
permetta anche solo di supporre che, senza il danno alla salute, __________
avrebbe cambiato attività, ciò che, del resto, neppure le parti pretendono.
In esito
a quanto precede, é dunque assai probabile che l'assicurata avrebbe continuato
a svolgere l'attività esercitata al momento dell'infortunio, ossia quella di
venditrice/imballatrice. Determinante, ai fini della fissazione del grado
d'invalidità è, pertanto, il reddito che __________ avrebbe percepito
lavorando presso la ditta __________, qualora non fosse rimasta vittima
dell'evento infortunistico del 14 luglio 1985.
Nel 1985,
la ricorrente percepiva un salario annuo lordo di fr. 21'600.-- (cfr. doc. _).
In
ossequio a quanto deciso dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, consid.
3a, il succitato importo va adeguato all'indice dei salari nominali dal 1985
sino al 1999 (cfr. Die Volkswirtschaft, 1/2001, p. 28, tabella B10.3), per cui
si ottiene un reddito da valido pari a fr. 31'917.--.
2.2.5.2. Per quel che
riguarda invece il reddito da invalido, come già stabilito in precedenza,
__________ sfrutta al massimo la sua residua capacità lavorativa lavorando a
metà tempo presso la Casa di riposo __________ in qualità di ausiliaria di cure
(cfr. consid. 2.2.4.).
Il
reddito da essa così realizzato costituisce, in questo senso, il reddito da
invalido.
Secondo
quanto dichiarato dal datore di lavoro, nel 1999, l'insorgente ha percepito un
reddito lordo di fr. 25'067.75, reddito che, peraltro,
corrispondeva al suo effettivo rendimento (cfr. XXVII).
2.2.6. In
applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi, l'importo di fr.
31'917.-- (reddito da valido nel 1999) va confrontato con l'importo di fr.
25'068.-- (reddito da invalido nel 1999). Ne deriva un discapito economico del 21.45%,
in luogo di quello del 15% (portato al 19% con la risposta di causa) stabilito
dalla __________.
Al
riguardo, va ricordato che in una sentenza dell'8 agosto 2001 nella causa E., I
32/00, il TFA ha precisato la sua giurisprudenza nel senso che sia in materia
AI che in materia LAINF, il grado d'invalidità risultante dal raffronto dei
redditi non può essere arrotondato (cfr. consid. 4d).
Ne
consegue che il ricorso di __________ deve essere parzialmente accolto.
2.2.7. Da parte sua,
l'assicurazione per l'invalidità ha posto l'assicurata al beneficio di una
mezza rendita, fondata su un tasso d'invalidità del 50% (cfr. doc. _).
Ora, è
vero che la nozione d'invalidità utilizzata nell'AI corrisponde, di principio,
a quella considerata nell'assicurazione contro gli infortuni (e nell'assicurazione
militare), per cui la valutazione dell'invalidità deve normalmente condurre
allo stesso risultato, quando il danno alla salute è il medesimo (DTF 126 V 291
consid. 2a = Pratique VSI 2001, p. 79ss.; DTF 119 V 470 consid. 2b e
riferimenti ivi menzionati; cfr., pure, DTF 123 V 271 consid. 2a). Nondimeno,
secondo la giurisprudenza del TFA, delle divergenze non possono essere escluse
a priori (cfr. DTF 119 V 471 consid. 2b). In effetti, la valutazione
dell'invalidità operata da un assicuratore sociale non deve essere ritenuta
determinante, se basata su un errore di diritto oppure sull'esercizio
insostenibile di un potere d'apprezzamento (cfr. DTF 126 V 292, consid. 2b;
STFA nella causa E., già citata, consid. 4d).
In casu,
dall'incarto AI si evince che l'assicuratore per l'invalidità - anziché
procedere ad un raffronto dei redditi, come lo prescrive l'art. 28 cpv. 2 LAI -
ha semplicemente considerato che ad un'inabilità lavorativa del 50% nella
professione di ausiliaria di cure presso la Casa di riposo __________,
corrisponde un'incapacità di guadagno di uguale misura.
Al
riguardo, è opportuno ricordare che la giurisprudenza federale ha, più volte,
confermato il principio che, nella determinazione dell’invalidità, non vi è, di
regola, la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute e che occorre basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno
(DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a; RAMI 1991 p. 272 consid. 3b).
Anche nel caso in cui dovessero fare difetto dati economici affidabili, ad
esempio quando l’assicurato ha cessato d’esercitare la propria attività
lucrativa, ciò non esclude, di per sé, l’applicazione del metodo generale del
raffronto dei redditi (RAMI 1998 U62 p. 459 consid. 2; P. Omlin, op. cit., p.
156).
In queste
circostanze, in ossequio ai suevocati dettami giurisprudenziali, questa Corte
non ritiene che la valutazione dell'invalidità effettuata dall'assicurazione
per l'invalidità vincoli l'assicuratore contro gli infortuni (cfr. Plädoyer
1997, no 5 p. 61 consid. 2c; RCC 1987 p. 276 consid. 1a; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung [IVG], p. 21 ad art.
4 LAI).
2.3. Diritto
agli interessi moratori
2.3.1. Con il
proprio gravame, __________ ha chiesto che le venga riconosciuto un interesse
di mora del 5%.
L'assicurata
ha motivato la propria pretesa nel modo seguente:
"
(…).
Il Tribunale federale ha più volte sottolineato
che l'assegnazione di interessi di mora nel campo delle assicurazioni sociali
rappresenta un'eccezione, laddove non sia espressamente previsto da specifiche
norme di legge.
In una sentenza pubblicata in DTF 117 V nr. 48
pag. 351 e segg., esso ha tuttavia precisato la propria giurisprudenza
riconoscendo il diritto ad interessi di mora quando il ritardo nell'erogazione
di prestazioni sia da imputare a un comportamento particolarmente negligente
dell'amministrazione o dell'ente assicurativo.
Come abbiamo avuto modo di sottolineare
all'inizio del ricorso, sono trascorsi ben otto anni dal momento in cui la __________
avrebbe potuto disporre di tutti gli elementi medici e economici per
determinare il diritto a prestazioni della ricorrente e che nessuna valida
giustificazione ha potuto essere addotta per cercare di giustificare questo
enorme ritardo, tanto più quando sono state necessarie numerose sollecitatorie
(talune rimaste anche senza alcuna risposta) per ottenere una decisione: si
tratta quindi, a non averne dubbio, di un caso di inammissibile protrazione
della decisione amministrativa, dalla quale è derivato alla signora __________
un danno economico che non può essere altrimenti compensato se non riconoscendo
gli interessi di mora, tanto sulla rendita arretrata, quanto sull'indennità per
menomazione dell'integrità fisica.
Non bisogna infatti dimenticare che in tutti
questi anni la ricorrente si è vista costretta a far fronte al proprio
sostentamento soltanto con il reddito del lavoro e con la mezza rendita AI,
raggiungendo a malapena il minimo di esistenza, tanto più che, in conseguenza
della ritardata decisione dell'assicuratore LAINF, soltanto quando ha potuto
disporre della decisione LAINF, la __________ ha potuto assegnare alla signora
__________ la rendita fondata sulla LPP: va comunque precisato che la relativa
decisione dovrà essere riveduta a dipendenza della definitiva fissazione del
grado di invalidità dipendente dai postumi infortunistici" (I, p. 9).
L'assicuratore
LAINF convenuto, da parte sua, si è opposto al riconoscimento di interessi di
mora, osservando quanto segue:
"
Nel campo dell'assicurazione sociale nessuna
norma prevede il riconoscimento di interessi di mora sulle prestazioni
assicurative. È pur vero, come sottolineato dalla ricorrente, che in casi del
tutto eccezionali il Tribunale federale riconosce all'assicurato gli interessi
di mora. Trattasi tuttavia di casi in cui l'assicuratore ha commesso atti o
omissioni illeciti e colposi nell'amministrazione!
Al punto "ad 4.-" della presente
risposta si è evidenziato come l'assicuratore, ma anche i periti incaricati di
allestire il rapporto conclusivo, abbiano avuto molte difficoltà a raccogliere
la documentazione medica necessaria"
(VIII, p.
9).
2.3.2. Secondo la
costante giurisprudenza del TFA, nel settore delle assicurazioni sociali, per
principio, non vengono versati interessi di mora, a meno che la legge non lo
preveda espressamente (cfr. DTF 119 V 134, 119 V 79 e 113 V 50 con
riferimenti).
Ad
esempio, per quel che riguarda i contributi AVS, tale obbligo di versamento è
previsto dall’art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, che rimanda all’art. 41bis
(interessi moratori) e all’art. 41ter (interessi compensativi) OAVS (cfr. SVR
1994 AHV Nr. 39 p. 106).
Il motivo
principale di questa regolamentazione risiede nel ruolo che riveste
l’amministrazione. Quale detentrice di un potere pubblico essa ha infatti il
compito di istruire, talvolta lungamente, le richieste di prestazioni e di
applicare obiettivamente il diritto. Imporle, sistematicamente, il versamento
di interessi moratori significherebbe penalizzarla per aver assolto con cura i
propri compiti. Quanto all’assicurato, la regola dell’uguaglianza delle parti,
impone di dispensarlo dal versamento di interessi moratori allorquando egli
difende ciò che ritiene essere un suo diritto (DTF 108 V 15 consid. 2a e 101 V
118 citate in DTF 119 V 133 consid. 3a).
Questo
principio conosce nondimeno delle eccezioni.
In
effetti, la nostra Corte federale ha riconosciuto il diritto ad interessi
moratori allorché si riscontrano “circostanze particolari”.
Queste
circostanze sono state considerate realizzate in presenza di atti od omissioni
illeciti e colposi dell'amministrazione (cfr. DTF 101 V 118 ).
In DTF
108 V 19 consid. 4b (= RCC 1983 p. 156 consid. 4b) l’Alta Corte - dopo avere
confermato la propria prassi - ha aggiunto che per poter attribuire eccezionalmente
interessi moratori in assenza di base legale, oltre all’atto illecito, è ancora
necessario un agire colposo da parte dell’amministrazione (cfr., pure, DTF 117
V 352 consid. 3, 116 V 327).
Il
ritardo nell'applicazione del diritto è illecito se le circostanze che si
trovano all'origine dell'inadeguato prolungamento della procedura, non appaiono
oggettivamente giustificate. Poco importa quali sono le cause del ritardo in
questione. Tuttavia, la sola constatazione di un ritardo oggettivo non è sufficiente:
deve inoltre essere accertata una colpa.
Il TFA ha
rifiutato il versamento generalizzato di interessi per determinati gruppi di
casi (ad esempio, per ritardata giustizia costatata in via giudiziaria). Tale
impostazione è fondata sulla circostanza che nel diritto delle assicurazione
sociali il riconoscimento di interessi moratori è giustificato, come nel
passato, soltanto in via eccezionale e solo in casi isolati che particolarmente
urtano il senso del diritto (DTF 113 V 50 consid. 2a; RCC 1990 pag. 47 consid.
3).
La
situazione giuridica cambierà con la prossima entrata in vigore della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000, la quale, al suo articolo 26, recita:
"
¹I crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente
riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di
breve durata.
²Sempre che l'assicurato si sia pienamente
attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di
mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma la più
presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto".
2.3.3. Nel caso concreto,
nel corso del novembre 1988, la __________ ha
comunicato a __________ d'aver ricevuto, da parte della Cassa malati
, la documentazione relativa all'infortunio del 14 luglio 1985, e ciò
nell'ottica di definire il diritto alle prestazioni di lunga durata. In
quell'occasione, l'assicuratore LAINF ha pure preannunciato all'assicurata una
sua prossima convocazione da parte dell' per l'esecuzione di una
visita peritale (doc. _), ciò che ha effettivamente avuto luogo il 15 febbraio
1989 (cfr. doc. _).
Dal
relativo referto 18 aprile 1989 emerge che, nel frattempo, gli specialisti dell'__________
avevano interpellato il dottor __________ (cfr. doc. _), il quale, da parte
sua, proponeva degli ulteriori provvedimenti terapeutici, concretamente
l'utilizzo di un'ortesi al ginocchio e,
eventualmente, un'osteotomia correttiva del femore sinistro (cfr. doc. _, p.
2).
Ritenendo
che le condizioni di salute di __________ non fossero ancora stabilizzate, la
__________ ha ritornato gli atti all'__________,
competente per l'erogazione delle prestazioni di corta durata (cfr. doc. _).
Risulta
dagli atti che l'assicurata, nel giugno del 1995, ha sollecitato dalla
__________ il versamento d'ulteriori prestazioni (cfr. doc. ). Quest'ultimo
scritto è stato girato all'_________ per competenza (cfr. doc. _).
L'11
gennaio 1996, la __________ ha chiesto a __________ informazioni riguardanti
l'esito delle misure terapeutiche prescritte, a suo tempo, dal dottor
__________ (doc. _). La risposta dell'assicurata reca la data del 17 maggio
1996 (cfr. doc. _).
Con
scritto 22 maggio 1996, la __________ ha comunicato alla ricorrente che la
decisione concernente il diritto alla rendita d'invalidità - peraltro di
competenza della __________ - avrebbe potuto venir presa
solo una volta terminata la cura medica (cfr. doc. _).
In data 4
giugno 1996, __________ ha quindi preso contatto con la __________, richiedendo
un esame del suo diritto a prestazioni (cfr. doc. _).
L'assicuratore
convenuto, il 21 giugno 1996 - dopo conferma della ricezione dell'ulteriore
documentazione della __________ - ha informato l'assicurata circa la necessità
di procedere all'allestimento di una nuova perizia medica (cfr. doc. _).
Dalle
tavole processuali si evince che la __________ ha immediatamente proceduto ad
interpellare il dottor __________ dell'__________, il quale, da parte sua, ha invitato l'assicuratore a
recuperare, segnatamente, la documentazione radiologica (cfr. doc. _). In
quest'ottica, all'inizio del mese di luglio 1996, la __________ ha preso
contatto con i dottori __________ e __________ nonché con l'Ospedale regionale
di _________, senza successo (cfr. doc.). In un secondo tempo, con il dottor
__________, sempre senza successo (cfr. doc. _).
Nel corso
del dicembre 1997, __________ ha conferito mandato all'avv. __________i, il
quale ha provveduto, in più di un'occasione, a sollecitare l'assicuratore LAINF
(cfr. doc. _).
Nel mese
di ottobre 1998, la __________ ha trasmesso al proprio medico di fiducia i
quesiti peritali (cfr. doc. _).
Il dottor
__________ ha consegnato il proprio referto verso la fine di dicembre del 1998
(doc. _).
In data
10 maggio 1999, l'assicuratore infortuni ha emanato una pre-decisione (cfr.
doc. _). La decisione formale è stata intimata l'8 settembre 1999 (cfr. doc.
_), mentre quella su opposizione lo è stata il 23 dicembre 1999 (cfr. doc. _).
Alla
luce della suesposta ricostruzione dei fatti, lo scrivente TCA rileva, quale
constatazione d'ordine generale, che la procedura è stata procrastinata oltre ogni
misura. Già di primo acchito, appare indubbiamente
inusuale che un'assicurata abbia dovuto attendere più di 14 anni
(luglio 1985-dicembre 1999) per finalmente vedere definito il proprio caso, il
quale, da un punto di vista medico, non ha presentato alcun risvolto
eccezionale.
Nondimeno,
a mente di questa Corte - per quel che riguarda il periodo che,
approssimativamente, va dall'aprile 1989 al giugno 1996 - alla __________ non
può essere rimproverata alcuna colpa, di modo che, per questo lasso di tempo
almeno, non entra in linea di conto il versamento d'interessi di mora.
In
effetti, viste le risultanze della visita peritale eseguita nel corso dei primi
mesi del 1989 (cfr. doc. _: "Angesichts dieser Sachlage haben wir zum jetzigen
Zeitpunkt auf die von Ihnen gewünschte Abschlussbegutachtung verzichtet und beschränken
uns auf den hier erstatteten Zwischenbericht. Somit geht dieser Fall in
die Leistungspflicht der _________ Unfallversicherung SHV zurück (Heilkosten, allenfalls
Taggeldleistungen)"), la _______ ha ritenuto che le condizioni poste dall'art.
19 cpv. 1 LAINF per procedere alla chiusura del caso, non fossero ancora
soddisfatte e, pertanto, ha restituito gli atti alla __________, competente per
il versamento delle prestazioni di corta durata. Dagli atti all'inserto risulta
che, da lì in poi, la __________ si è completamente disinteressata della pratica. In effetti, una sua riattivazione ha
avuto luogo soltanto nel corso del gennaio 1996, quando la Cassa malati ha
interpellato __________ per informarsi circa l'esito delle misure terapeutiche
prescritte - nell'ormai lontano 1989 - dal dottor __________.
In
sintesi, considerato come la determinazione delle
prestazioni di lunga durata dipenda dalla chiusura
della cura medica, la totale inerzia della __________ ha, di fatto, impedito
alla __________ di prendere la decisione che le competeva.
Nel
giugno 1996, la __________ - non appena ricevuta, da parte della __________, la
documentazione riguardante l'assicurata - ha predisposto l'esecuzione di una
perizia medica a cura __________ (cfr. doc. _), scelta questa che non presta il
fianco ad alcuna censura, dato che vi era necessariamente da chiarire, in
particolare, la questione dell'esigibilità lavorativa nonché quella della menomazione
all'integrità.
Tuttavia,
prima di ricevere l'impugnata decisione su
opposizione, __________ ha dovuto attendere ben tre anni e mezzo. Vero è
che, così come ricordato dalla stessa __________ in sede di risposta di causa
(cfr. VIII, p. 9s.), vi sono state talune difficoltà nel completare il dossier
radiologico dell'assicurata, nondimeno ciò non può giustificare un simile
ritardo. D'altronde, gli atti all'inserto dimostrano che, al più tardi alla
fine del mese di luglio 1996, tutti i medici interpellati dalla __________
avevano provveduto a rispondere alla sua richiesta (cfr. doc. _).
La verità
è che solo dopo l'intervento dell'avv. __________ - il quale ha comunque dovuto
attendere ben più di nove mesi prima di finalmente ottenere una risposta da parte
dell'assicuratore LAINF convenuto (la prima lettera del patrocinatore data del
2 dicembre 1997 [doc. _], mentre la risposta della __________ è del 16
settembre 1998 [doc. _]) - è stato dato un seguito
alla procedura, come ha del resto riconosciuto la stessa __________ (cfr. doc. _: "Nachdem wir bei den verschiedenen
Aerzten und Spitälern erfolglos nach dem Röntgendossier gesucht hatten, wurde unsere
Akte versehentlich ohne Terminierung abgelegt. Erst als sich der Rechtsanwalt
der Versicherten im Verlauf dieses Jahres bei uns über den Stand dieses Falles erkundigte
wurden wir auf diese Pendenz aufmerksam").
Ricevuti
i quesiti all'inizio di novembre 1998 (cfr. doc. _), il dottor __________ ha
consegnato il proprio referto peritale già verso la fine di dicembre 1998 (cfr.
doc. _).
In data
10 maggio 1999 - dopo tre solleciti (cfr. doc. _) - la __________ ha intimato a
__________ una proposta di decisione formale (doc. _).
La
decisione formale vera e propria è stata emanata l'8 settembre 1999 (doc. _),
quella su opposizione il 23 dicembre 1999 (doc. _).
Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene che l'assicuratore infortuni convenuto abbia
- per sua colpa - inadeguatamente prolungato la procedura, violando in questo
modo l'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. (cfr., fra le tante, DTF 125 V 188 e
riferimenti ivi menzionati, nella quale il TFA ha ricordato che vi è ritardata
giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della
procedura, non appaiono oggettivamente giustificate. Criteri rilevanti sono,
segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il
comportamento dell'interessato). In questo ordine d'idee, non può essere
ignorata la circostanza che la __________ stessa, in uno scritto del 26 ottobre
1998 indirizzato al rappresentante dell'assicurata, aveva esplicitamente
ammesso d'avere indebitamente prolungato la trattazione del caso (cfr. doc. _:
"En date du 24 juin 1996 nous avions mis en route une expertise médicale auprès
du Dr. __________, spécialiste FMH en chirurgie. Cet expert avait par la suite demandé
le dossier radiographique et d'autres documents médicaux (…) et après avoir reçu
des réponses négatives des médecins traitants concernés (…) nous avions malheureusement
rangé ce dossier sans suite. (…). Aussi et malgré que ceci ne soit pas prévu
par la loi, nous allons accorder à Mme __________
un intérêt moratoire (5% par an) sur le prestations rétroactives pour compenser
ce délai indûment encouru" - la sottolineatura è del redattore).
Sono,
quindi, realizzate le condizioni (atto illecito e colpa) poste dalla
giurisprudenza affinché il debitore possa venire condannato al versamento
d'interessi di mora.
Risolta
la questione di principio, va comunque ancora esaminato a partire da quale
momento occorre riconoscere gli interessi di mora.
A questo
TCA appare equo che gli interessi di ritardo vengano versati dal momento in cui
il patrocinatore di __________, ricevuta copia del referto peritale 22 dicembre
1998 del dottor __________, ha implicitamente ingiunto alla __________ di
emanare la decisione di sua competenza, sollecitando una definizione del
diritto alle prestazioni (cfr. scritto 15 marzo
1999 dell'avv. __________ alla __________ - doc. _).
L'assicuratore
LAINF convenuto è quindi tenuto a versare un interesse moratorio a contare dal
15 marzo 1999.
In
assenza di una disposizione legale speciale, il tasso d'interesse è del 5%
all'anno (cfr. art. 104 CO).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione 23.12.1999 è annullata.
§§ La
__________ è condannata a riconoscere a __________ una rendita d'invalidità del
21.45% dal 1° maggio 1991.
2.- È dovuto un
interesse di mora del 5% all'anno a far capo dal 15 marzo 1999.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
verserà all'assicurata l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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