Denial-of-justice appeal struck off as moot

35.1999.86Altro tribunale9 mar 2001Other

Sintesi

In an accident-insurance denial-of-justice complaint, the Ticino Cantonal Insurance Court found that the insurer had meanwhile issued the formal decision requested by the appellant. The case therefore became moot and was struck off the docket. The court also ordered that no court fees or expenses be charged, while the respondent must pay CHF 2,000 in party compensation to the appellant. The respondent had previously requested a suspension of the case, and both sides later agreed to dismissal after the formal decision was filed.

Regest

Art. 106 cpv. 2 LAINF; mootness of a denial-of-justice complaint after issuance of the requested formal decision. Where the administrative authority or insurer issues the decision sought in proceedings for denial of justice, the appeal loses its object and must be removed from the docket. In such circumstances, the court may terminate the proceedings without a merits ruling and regulate costs and party compensation according to the outcome of the procedural situation, including where the respondent's conduct occasioned the filing and the matter is resolved only after the action was brought.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 35.1999.86

Data decisione, Autorità: 09.03.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00086

MM/fz

Lugano 9 marzo 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso per denegata giustizia del 5 agosto 1999 interposto da

__________,

rappr. da: avv. __________,

contro

__________,

rappr. da: avv. __________,

in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che il ricorso è stato inoltrato ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LAINF, poiché l'assicuratore convenuto ritardava nell'emanazione della richiesta decisione formale;

richiamata l'ordinanza 9 agosto 1999 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta di causa (cfr. Doc. II);

visto lo scritto 16 dicembre 1999 col quale il Tribunale ha assegnato alla convenuta un ultimo termine perentorio di 20 giorni per presentare la risposta di causa (cfr. Doc. V);

richiamato lo scritto 20 gennaio 2000 dell'avv. __________ che postula a nome della Mobiliare la sospensione della causa (cfr. Doc. XI);

visto lo scritto 5 marzo 2001 col quale l'avv. __________ ha trasmesso al TCA copia della decisione formale 27 febbraio 2001 della __________ e postula, quindi, lo stralcio della causa (cfr. Doc. XXIV);

rilevato che con lettera 7 marzo 2001 l'avv. __________ comunica il proprio assenso allo stralcio della causa e postula l'assegnazione di adeguate ripetibili (cfr. Doc. XXV);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;

  1. non si percepiscono né tasse né spese;

la __________ verserà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili;

intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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