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Numero d'incarto:
35.1999.7
Data decisione, Autorità:
14.06.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00007
grw/nh
Lugano
14
giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 1999 di
contro
la decisione del 16 dicembre 1998 emanata da
in materia di assicurazione contro gli infortuni
in relazione al caso:
ritenuto, in fatto
1.1. Il 10.4.1998 __________ __________
(__________), muratore presso la __________ __________
e, quindi, obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni presso __________, mentre gettava il calcestruzzo con
l’apposita pompa appoggiata ad una spalla, ha effettuato un movimento brusco.
Cinque giorni dopo tale
evento, l’assicurato si è recato dal medico curante lamentando dolori nella
regione para-dorsale destra.
Il medico ha ordinato una
terapia antalgica ed attestato un’incapacità lavorativa che si è protratta sino
al 17.5.1998.
1.2. __________
ha rifiutato di assumere il caso: secondo l’Istituto non vi era stato
infortunio e non era possibile ravvisare una lesione parificabile ad
infortunio.
1.3. Contro la decisione su
opposizione che confermava il rifiuto, __________,
che assicura __________ __________ contro le malattie, ha interposto
tempestivo ricorso chiedendo che __________
venga condannata “a corrispondere le prestazioni assicurative in relazione
all’evento del 10 aprile 1998” (I).
__________ sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto __________, “tutti gli elementi del concetto
giuridico d'infortunio siano adempiuti” :
" ..Il fatto che il gettare
calcestruzzo su di un muro sia un'attività abituale per un muratore, svoltasi secondo
l’accezione dello stesso assicurato in circostanze normali, nulla muta alla
conclusione secondo cui si è in presenza di un infortunio. Infatti, il signor __________ ha reagito a sproposito, preso alla
sprovvista, ad un improvviso, imprevisto spostamento della pompa all’indietro.
Il movimento del corpo che ha provocato l’affezione si è prodotto in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma: non è
infatti abituale che la pompa, tenuta sulla spalla per poterne dirigere il getto,
si sposti, scivoli, esigendo da colui che la porta un’azione repentina per non
farla cadere in terra e per evitare che il getto di calcestruzzo si diriga
improvvisamente contro gli altri operai o verso terra.” (I pag 3 punto 2)
D’altro canto, la cassa
afferma che “ l’affezione diagnosticata rappresenta uno stiramento muscolare e
costituisce quindi una lesione parificabile ad infortunio ai sensi dell’art 9
cpv 2 lett. e OAINF” (I pag 4).
__________, in risposta, ha postulato la reiezione del gravame
con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative
sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non
professionale e di malattie professionali.
2.3. Secondo l'art. 9 OAINF, per
infortunio si intende l'azione repentina, involontaria e
lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Questa definizione
riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime da dottrina
e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid 2a e rif; 116 V 138
consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque sono gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
"- l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore."
(cfr.
Ghélew/Ramelet/Ritter, "Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents", p. 44-51).
Scopo della definizione è
di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Il legislatore federale ha
dato, per la prima volta la definizione dell'infortunio in un testo di legge
nella LAMal entrata in vigore l'1.1.1996.
Riportando una versione
semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati
all'art 4 cpv 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, l'art 2 cpv 2 LAMal sancisce che é considerato
infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano
da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica
(cfr STFA 23.5.1996 in re B.).
2.5. Si evince dalla nozione
stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art 9 cpv 2 OAINF e ai sensi dell'art 2
cpv 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore
esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale.
Pertanto, é irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni grave o inabituali.
Il fattore esterno é
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid 2b; 118 V 283 consid 2a; RAMI 1993
p. 157ss, consid 2a; STFA 23.5.1996 in re B)).
2.6. La distinzione fra
infortunio e malattia si è rivelata oltremodo problematica nei casi di lesioni
causate unicamente dai movimenti del corpo: il processo lesivo si svolge all'interno,
senza l'intervento di agenti esterni.
L'ipotesi si realizza
essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
In questi casi manca il
più delle volte il fattore causale esterno (il danno è provocato dalla sola
azione del corpo, senza impatto con altre persone, oggetti o con l'ambiente
circostante).
Ebbene, se le lesioni
corporali sono prodotte da movimenti scombinati, incongrui, la giurisprudenza
esigerà perché siano imputabili ad un infortunio che i movimenti incriminati
si siano prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste,
fuori programma. Ad es., la vittima dev'essere inciampata, scivolata, aver
reagito di sproposito, presa alla sprovvista, di fronte ad un improvviso
pericolo.
Se invece si tratta di
sforzi eccessivi si ammetterà l'infortunio solo se lo sforzo supera in modo
vistoso le sollecitazioni alle quali la vittima è normalmente esposta e alle
quali per costituzione, addestramento, ecc. è normalmente in grado di
resistere. In caso contrario le lesioni sono ritenute procedere da malattia.
2.7. In concreto, l’evento occorso
all’assicurato il 10.4.1998 è ben descritto nell’annuncio di infortunio in cui
si legge quanto segue:
" Mentre con altri operai
stavo gettando il calcestruzzo (su un muro in costruzione) con l’ausilio della
pompa. La tenevo appoggiata sulla spalla per meglio orientarla. Quest’ultima,
all’improvviso ha avuto uno spostamento all’indietro, che mi ha costretto ad un
movimento brusco provocandomi lo strappo” (doc 1)
In seguito, l’assicurato
ha nuovamente descritto l’evento nel seguente modo:
" ...
- Come
già dettagliatamente scritto nell'annuncio d'infortunio, stavo gettando (con
altri colleghi) del calcestruzzo armato su un muro in costruzione con l'ausilio
della pompa, appoggiata su una spalla per poterla manovrare meglio. Un
improvviso spostamento all'indietro di quest'ultima mi ha costretto a un brusco
movimento che mi ha poi causato un forte dolore alla schiena che il medico ha
in seguito diagnosticato uno strappo muscolare.... " (doc 3)
Dunque, appare accertato
che la lesione lamentata dell’assicurato è riconducibile ad un “improvviso
spostamento all’indietro” della pompa che questi teneva appoggiata sulla
spalla.
L’assicurato ha risposto
affermativamente alle domande “si è trattato per lei di un’attività abituale?
Si è svolta in condizioni normali?” mentre ha risposto negativamente alla
domanda “E’ successo qualcosa di particolare (scivolamento, caduta, ecc)” (doc
3).
Sulla scorta di queste
dichiarazioni si può concludere quanto segue:
Questo non basta, però,
per concludere all’esistenza o meno di un infortunio.
Determinante, in questo
caso, era accertare se è cosa normale, abituale che la pompa per gettare il calcestruzzo
faccia spostamenti quali quello che ha causato la lesione in questione.
Soprattutto, tale
accertamento appare necessario ritenuto che l'assicurato ha sempre parlato di
un improvviso spostamento all'indietro della pompa. L'utilizzo di tale
aggettivo sembra già escludere il carattere abituale di un tale movimento.
Tale verifica non è stata
fatta: pertanto, non si può non rilevare che, in concreto, l’accertamento dei
fatti è stato lacunoso.
Le risposte date
dall’assicurato alle domande, in particolare la risposta negativa data alla
domanda volta a sapere se non era successo niente di particolare, va
contestualizzata e relativizzata alla luce della descrizione dell’accaduto dove
si parla a chiare lettere di “un improvviso spostamento all’indietro della
pompa” (doc 3).
Certamente, un spostamento
all’indietro potrebbe non avere carattere eccezionale.
Non lo avrebbe,
sicuramente, se si fosse trattato di un movimento abituale, prevedibile di
cui, pertanto, un muratore doveva attendersi il realizzarsi.
Un carattere eccezionale
potrebbe, però, essere attribuito a tale movimento all’indietro a dipendenza
della violenza dello spostamento o della sua non prevedibilità ( cfr RAMI 1991,
pag. 144 consid. 3c in cui il TFA ha giudicato come evento straordinario,
relativamente ad un costruttore di pianoforti, che un pianoforte rotoli via,
imponendo un movimento di torsione non programmato con particolare
sollecitazione della colonna vertebrale; cfr RAMI 1993 53ss consid 3 in cui
l'esistenza di un fattore esterno straordinario é, pure, stata ammessa dal TFA
nel caso di una scivolata - senza caduta - di un lavoratore edile che tentava
di trattenere un pesante tubo da costruzioni che stava per slittare su un
terreno bagnato e leggermente inclinato).
Gli accertamenti esperiti
dall’assicuratore non sono sufficienti a qualificare il movimento all’indietro
della pompa nè in un senso nè nell’altro.
Occorreva verificare
meglio l’accaduto, ritenuto, peraltro, che tale verifica non era difficile da
fare poichè l’assicurato aveva indicato il nome dell’operaio che lavorava con
lui in quel momento ed aveva precisato che pure il capo-cantiere, arrivato sul
posto poco dopo l’accaduto, aveva “preso atto dell’avvenuto” (cfr doc 3).
Non si può, quindi, che
concludere che __________, in concreto,
ha troppo affrettatamente negato l’esistenza di un infortunio affermando,
nella decisione su opposizione, che “un movimento brusco all’indietro non
costituisce, soprattutto per chi è abituato a lavorare su un cantiere, un avvenimento
straordinario. Non si può quindi parlare di movimenti scoordinati ai sensi
della giurisprudenza.” (doc 18).
In conclusione, senza che
sia, per ora, necessario verificare se vi è stata, in concreto, una lesione
parificabile ad infortunio, la decisione impugnata va annullata e la causa va
rinviata __________ affinché proceda al
necessario complemento d'istruzione: spetta, infatti, ad ogni assicuratore
organizzarsi in modo tale da assicurare un'istruzione completa ed adeguata di
ogni caso (RAMI 1985, pag. 196e seg e rif. ivi citati).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione del 16
dicembre 1998 è annullata e l'incarto rinviato __________
affinché proceda ad una nuova istruzione del caso ai sensi dei considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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