AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.21
Data decisione, Autorità:
16.07.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00021
mm/sc
Lugano
16
luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 1999 di
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 3 dicembre 1998 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. __________ __________, alle
dipendenze, sin dal 1984, della ditta __________ __________ SA di __________ in
qualità di manovale-autista, é rimasto vittima di numerosi infortuni - 29
maggio 1985, 16 gennaio 1986, ottobre 1993, 20 novembre 1995 e 23 agosto 1996 -
interessanti diverse parti del corpo.
Tutti i casi sono stati
assunti __________, che ha pure regolarmente versato le prestazioni
assicurative.
1.2. Con decisione formale 1°
dicembre 1997, l’Istituto assicuratore - sentito il parere del proprio medico
di circondario - ha negato ad __________ __________ tanto il diritto alla
rendita d’invalidità quanto quello all’indennità per menomazione dell’integrità
(doc. __________ - inc. __________ II).
1.3. Con opposizione 9 dicembre
1997/30 gennaio 1998, l’assicurato, rappresentato dal Sindacato ____, ha
sostenuto che i postumi infortunistici lamentati causerebbero uno scapito di
rendimento d’almeno il 25% nella sua originaria attività lavorativa. Egli ha,
inoltre, postulato l’esecuzione d’ulteriori accertamenti specialistici, allo
scopo di chiarire l’eziologia dei disturbi al rachide lombare (doc. __________-
inc. __________ II).
1.4. Dopo aver interpellato il dottor
__________, attivo presso la Divisione medica a __________, __________ é
parzialmente ritornato sui suoi passi, nel senso che, con decisione formale 24
ottobre 1998, ha assegnato ad __________ __________ una rendita d’invalidità
del 15% a contare dal 1° aprile 1997 (doc. __________- inc. __________ II).
1.5. Avverso quest’ultima
decisione formale, l’assicurato, sempre patrocinato dal __________I, ha
interposto opposizione, pretendendo, sulla base di una perizia medica di parte,
il riconoscimento di una rendita d’invalidità e di un’IMI, d’entità
indeterminata (doc. __________- inc. __________ II).
1.6. Con l’impugnata decisione 3
dicembre 1998, __________ ha, da un lato, dichiarato irricevibile la pretesa
tendente ad ottenere l’IMI e, dall’altro, respinto nel merito l’opposizione
presentata dall’assicurato (doc. __________- inc. __________ II).
1.7. Con tempestivo ricorso
__________ __________ ha chiesto il riconoscimento di una rendita d’invalidità
del 35% nonché di un’indennità per menomazione dell’integrità di uguale grado
(I).
A supporto delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente ha prodotto un referto redatto dal dottor
__________ (doc. E), sul cui contenuto si discuterà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto.
1.8. __________, in risposta, ha
postulato un’integrale reiezione del gravame (III). Circa le argomentazioni
sviluppate dall’assicuratore LAINF convenuto a sostegno delle proprie tesi si
dirà successivamente.
in diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Preliminarmente - prima
d’affrontare la problematica riguardante il grado d’invalidità - questa Corte
ritiene di doversi chinare sulla questione a sapere se i disturbi alla schiena
di cui soffre __________ __________ sono o meno di competenza __________.
2.3. Disturbi alla schiena:
causalità con gli infortuni assicurati?
2.3.1. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative
sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non
professionale e di malattie professionali.
2.3.2. Giusta l’art. 10 LAINF,
l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio e, se parzialmente
o totalmente incapace al lavoro, all’indennità giornaliera in forza dell’art.
16 LAINF.
Inoltre, a norma dell’art.
18 LAINF, l’assicurato invalido a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita
d’invalidità.
2.3.3. Va comunque ricordato che
presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità,
morte).
Questo presupposto è da considerarsi
adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il
danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato
nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una
condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr.
pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
2.3.4. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente
il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le
prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992,
p. 51 - 53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto
di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici
consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche
per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.).
2.3.5. Ritornando al caso di specie,
dalle tavole processuali emerge che __________ __________ - durante il periodo
maggio 1985-novembre 1995 - é rimasto vittima di ben tre infortuni interessanti
il rachide lombare.
Il primo evento traumatico
ha avuto luogo il 29 maggio 1985: l’assicurato é scivolato dentro uno scavo,
riportando una contusione a livello lombare (doc. __________ e 2 - inc.
__________ III). __________ __________ - che ha beneficiato di semplici cure
conservative - ha presentato un’inabilità lavorativa totale dal 29 maggio al 23
giugno 1985 e parziale dal 24 al 30 giugno 1985 (doc. __________ - inc.
__________ III). A contare dal 1° luglio 1985, il caso ha potuto essere chiuso
senza alcun postumo residuale.
In data 16 gennaio 1986,
l’insorgente é rimasto vittima di una caduta sul cantiere, a seguito della
quale si é procurato, nuovamente, una contusione lombare (doc. 2 - inc.
__________ IV). Vista la modesta entità del danno lamentato, l’assicurato é
stato dichiarato totalmente abile al lavoro dal proprio medico curante già a
decorrere dal 28 gennaio 1986 (doc. __________ - inc. __________ IV).
L’ultimo infortunio alla
schiena risale al 20 novembre 1995, allorquando __________ __________ ha urtato
il rachide lombo-sacrale contro un furgone che stava scaricando (doc.
__________ e 9 - inc. __________ V). Il ricorrente ha potuto riprendere ad
esercitare il proprio lavoro a far tempo dal 4 dicembre 1995 (doc. __________ e
__________- inc. __________ V).
Improvvisamente,
nell’ottobre 1997, l’insorgente ha informato __________ circa l’apparizione di
disturbi alla schiena (doc. __________- inc. __________ II), e ciò sebbene il
suo medico curante, solo qualche giorno prima, non ne avesse fatto la benché
minima menzione (cfr. doc. __________ - inc. __________ II: certificato
24.9.1997 del dottor __________ __________ __________, in cui si riferisce
soltanto di una “riacutizzazione iperalgica al braccio ed alla spalla
destra ...”).
In data 18 novembre 1997,
__________ __________ é così stato sottoposto, da parte __________, a degli
accertamenti radiologici riguardanti il rachide lombare, accertamenti che hanno
permesso d’evidenziare, segnatamente, uno stato dopo malattia di Scheuermann a
livello del passaggio toraco-lombare ed una riduzione dell’interspazio L5-S1
per discopatia condrotica (doc. __________ - inc. __________ II).
In occasione della visita
medica di chiusura del 18 novembre 1997, il medico di circondario __________I,
il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, ha confermato la presenza di una
“... lieve lombalgia su base di un morbo di Scheuermann toraco-lombare” (doc.
__________ - inc. __________ II), sottolineandone la natura squisitamente
morbosa.
Prima di procedere all’emanazione
della decisione 24 agosto 1998 - dando così seguito alla richiesta formulata
dall’assicurato in sede d’opposizione (cfr. doc. __________ - inc. __________
II) - l’Istituto assicuratore convenuto ha sottoposto l’intera fattispecie alla
propria Divisione medica a __________ e, specificatamente, al dottor
__________, spec. FMH in chirurgia.
Queste le sue
considerazioni in merito all’eziologia dei disturbi alla schiena di cui soffre
__________ __________:
" Der Versicherte erlitt 1985
und 1986 je eine lumbale Kontusion mit Arbeitsniederlegung von einem Monat respektive
10 Tagen.
Am 20.11.1995 erlitt
der Versicherte eine lumbosakrale Kontusion, welche eine volle Arbeitsniederlegung
für 10 Tage erforderte, danach konnte der Versicherte seinem angestammten Beruf
wieder uneingeschränkt nachgehen.
Anlässlich der kreisärztlichen
Untersuchung vom 18.11.1997 durch Dr. __________ klagte der Versicherte über ständige
Schmerzen im Lumbalbereich.
Die Röntgenaufnahmen
vom 18.11.1997, angefertigt im Studio di diagnostica per immagini FMH, Dr.
__________ in Bellinzona zeigen keine traumatisch bedingten Veränderungen sondern
Residuen einer durchgemachten Scheuermann'schen Erkrankung sowie leichtere osteochondrotische
Veränderungen, insbesondere im Bewegungssegment L5/S1.
Es stellt sich nun die
Frage, ob die geklagten Lumbalgien mit kaum eingeschränkter Beweglichkeit auf die
drei Unfälle mit Kontusion der Lendenwirbelsäule respektive des lumbosakralen Überganges
zurückzuführen sind.
Das unfallmedizinische
Ärzteteam der __________ hat im Jahre 1994 eine Zusammenstellung der gängigen Lehrmeinung
bezüglich Prellung, Verstauchung oder Zerrung der Wirbelsäule gemacht, aus welcher
klar hervorgeht, dass nach solchen Verletzungen in der Regel 6 Monate bzw. bei degenerativen
Veränderungen spätestens ein Jahr nach dem Unfall der Zustand der Wirbelsäule soweit
wieder hergestellt ist, wie er auch dann wäre, wenn sich der Unfall niemals ereignet
hätte, was einem Status quo sine entspricht; diese Lehrmeinung wird von verschiedensten
Wirbelsäulenexperten aus der Schweiz und dem Ausland untermauert, was im beiliegenden
Text nachgelesen werden kann.
Man kann also sagen,
dass aufgrund radiologisch fehlender Traumaresiduen im November 1997, also 2 Jahre
nach der letzten lumbalen Kontusion, die vom Versicherten geklagten Lumbalgien mit
allergrösster Wahrscheinlichkeit nicht mehr als unfallkausal anzusehen sind.
(...)" (doc. 55)
Il ricorrente, da parte
sua, non ha esplicitamente contestato il parere manifestato dagli specialisti
consultati __________. Tuttavia - nella misura in cui egli ha affermato che,
nella valutazione dell’esigibilità lavorativa, occorre considerare pure i noti
disturbi alla schiena - appare evidente il fatto che non condivida
l’apprezzamento espresso dai dottori __________ e __________.
Tutto ben considerato,
questo TCA ritiene che l’opinione dei medici __________ possa validamente
costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si
riveli necessario procedere ad ulteriori provvedimenti probatori.
Al proposito, va
ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio
1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del
25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.
274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 p. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid.
2b).
Come poc’anzi detto, il
TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere
medico, non ha in concreto motivi per scostarsi dalle conclusioni degli
specialisti interpellati dall'assicuratore LAINF convenuto.
Da un lato, occorre
infatti rilevare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF
122 V 157ss., 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile
1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 p. 30ss.; cfr., pure, DTF 123 V 175ss., in cui il
TFA ha riconosciuto l’indipendenza e l’imparzialità dei periti dei centri
medici d’accertamento dell’AI).
Il TFA, nella DTF 122 V
157ss., ha poi precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere
dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da
parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni.
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio,
consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali
fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne
dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze
severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico è determinante il fatto che il rapporto
per quel che concerne i punti litigiosi sia completo, si basi su uno studio
esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato
consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle
relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni
dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 191ss.).
Realizzate queste
condizioni - come è il caso in concreto - i pareri redatti dai medici
__________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi
unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l’assicurato
(cfr. STFA 2.7.1996 in re A. M.; STFA 10.9.1998 in re R.).
D’altro canto, così come pertinentemente
osservato __________ in sede di risposta (III, p. 4), non può essere ignorato
che l’apprezzamento espresso dal dottor __________ é conforme alla dottrina
medica, a mente della quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al
dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito al
più tardi 6 mesi, rispettivamente un anno (in presenza di patologie
degenerative), dopo l’evento traumatico, come se l’infortunio non fosse mai
sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär-Kiener, Traumatismes vertébraux, in
Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., articolo in cui viene
illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica
dominante in materia di traumi vertebrali).
Del resto, la succitata
tesi dottrinale é addirittura stata fatta propria dalla giurisprudenza
federale, secondo la quale, conformemente all’esperienza acquisita in materia
di medicina infortunistica, l’aggravamento significativo e, pertanto, durevole
di un’affezione degenerativa preesistente al rachide vertebrale causato da un
infortunio, é dimostrato soltanto qualora gli accertamenti radiologici abbiano
permesso di mettere in evidenza una compressione delle vertebre, così come
l’apparizione oppure l’ingrandimento di lesioni dopo trauma (STFA 31 dicembre
1997 in re L. consid. 4c, 4 settembre 1995 in re M. consid. 4a, ambedue non
pubblicate; cfr., pure, STFA 6 giugno 1997 in re C. inedita, in cui il TFA ha
ricordato che il genere di trauma riportato dall’assicurato - si trattava di
una contusione/distorsione del rachide lombare in presenza di lesioni
degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti
dopo alcuni mesi).
Come precedentemente
illustrato, gli infortuni alla schiena, di cui __________ __________ rimase
vittima nel passato, si sono rivelati essere di modesta entità, prova ne sia il
fatto che gli stessi si sono risolti - senza alcun postumo residuale -
in brevissimo tempo, grazie all’applicazione di semplici trattamenti
conservativi (leggi, analgesici - cfr. inc. __________ I, IV e V). Appare,
pertanto, altamente inverosimile che i disturbi ora lamentati dal ricorrente al
rachide lombare, si trovino in una relazione di causalità naturale con l’uno o
con l’altro dei noti eventi traumatici.
La documentazione medica
versata agli atti - segnatamente la relazione 22 ottobre 1998 del dottor
__________ (doc. E) - non può essere di alcun soccorso al ricorrente, nella
misura in cui non viene affatto affrontata la questione della causalità.
Ora, assodato che fra le lombalgie
di cui soffre __________ __________ e gli infortuni 29 maggio 1985, 16 gennaio
1986, rispettivamente, 20 novembre 1995, non esiste un nesso di causalità
naturale perlomeno probabile, lo scrivente TCA può senz’altro esimersi
dall’esaminare la questione dell’adeguatezza del nesso causale (cfr. DTF 117 V
361 consid. 5a e 382 consid. 4a).
Se ne deduce che l’esigibilità
lavorativa dev’essere valutata facendo riferimento esclusivamente ai postumi
infortunistici al ginocchio sinistro ed al braccio destro.
2.4. Rendita d’invalidità
2.4.1. Definizione dell'invalidità
L'art. 4 LAI definisce
l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso concetto vale
negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello stesso senso va
letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è
presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente
o per un periodo rilevante."
Due sono dunque di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci
per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché il danno alla
salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
Tuttavia, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni
rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione attuale
che nelle altre relativamente confacenti.
La valutazione della
ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece
all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità, evento di
natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133;
STFA 30.6.1994 in re P.).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica
del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi
sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha ancora
recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in
un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato
può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la
sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid.
4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 cit consid 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p.90
consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più
un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di
guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per
valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato
di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M. non pubbl.). Ci si
discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (RAMI 1993 p.
97ss, consid 5b; 4a, b).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.4.3. In concreto, vi é da rilevare
che, nell’aprile 1994, __________ __________, per il tramite del suo l’ex
datore di lavoro, ha annunciato __________ l’insorgere di disturbi al braccio
destro, disturbi fatti risalire ad un infortunio occorsogli nell’ottobre 1993.
L’esame clinico ha
permesso di mettere in luce, lungo il tendine bicipitale, “... una massa dura
della dimensione di una piccola noce modicamente dolente alla pressione ...”,
interpretata quale possibile “... calcificazione di una vecchia rottura del
tendine bicipitale ...” (doc. __________- inc. __________ I).
A livello terapeutico,
l’assicurato si é sottoposto ad un ciclo di ultrasuoni (doc. __________ - inc.
__________ I) e ad uno di elettroterapia (doc. __________- inc. __________ I).
A notare ancora che - per
sua esplicita ammissione - l’assicurato, malgrado la presenza della succitata
patologia, ha “... sempre potuto lavorare normalmente come autista-tuttofare”
(doc__________- inc. __________ I; cfr., pure, doc. __________).
Nell’agosto 1996, __________
__________ é rimasto vittima di una scivolata, nel scendere le scale di casa,
riportando un trauma contusivo al ginocchio ed alla spalla sinistri (doc.
__________ - inc. __________ II).
Il 26 settembre 1996, egli
é stato sottoposto ad un’artroscopia del ginocchio sinistro, eseguita dal
dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ciò che ha permesso di
diagnosticare “... una lacerazione a lembo lussata del III medio e posteriore
del menisco mediale” (doc. __________ - inc. __________ II).
In data 23 ottobre 1996,
l’assicurato é stato nuovamente visitato dal dottor __________, il quale ha
constatato una migliorata situazione e suggerito l’esecuzione di alcune sedute
di fisioterapia riabilitativa, terminate le quali - sempre secondo il summenzionato
specialista - __________ __________ avrebbe potuto essere in grado di
riprendere la propria attività in misura completa (doc. __________- inc.
__________ II).
In realtà, la ripresa
lavorativa ha dovuto essere posticipata, a fronte delle risultanze di una
risonanza magnetica, esame che ha posto in evidenza una lesione residuale al
corno posteriore del menisco mediale ed una lesione del legamento crociato
anteriore (doc. __________- inc. __________ II). Quest’ultima patologia é stata
ulteriormente investigata attraverso un’artroscopia diagnostica, effettuata
sempre dal dottor __________, il quale ha potuto accertare unicamente una
leggera degenerazione della faccia caudale del menisco a livello del III medio
nonché una modica sfregiatura del menisco laterale senza importanza clinica (cfr.
doc. __________- inc. __________ II).
In occasione della visita
di controllo 18 febbraio 1997, il dottor __________ ha proposto una chiusura
definitiva del caso, eseguite alcune sedute di fisioterapia (doc. __________-
inc. __________ II). Analoga opinione é stata, peraltro, espressa dal medico di
circondario __________, il quale, in data 26 marzo 1997, ha dichiarato
__________ __________ abile al lavoro al 50% dal 1° aprile 1997 e in misura
totale dal 21 aprile 1997 (doc. __________- inc. __________ II).
In data 16 ottobre 1997,
ha avuto finalmente luogo la visita medica di chiusura. Così il dottor
__________ ha descritto lo status clinico e radiologico del braccio destro,
rispettivamente, del ginocchio sinistro:
" (...) Braccio destro
Si nota un braccio
destro dove il muscolo bicipitale è più piccolo
che a sinistra.
Le dimensioni del
muscolo bicipitale sono 8 x 8 cm a destra, e
12 x 12,5 cm a
sinistra.
Il ventre del
bicipite è lievemente sceso a destra.
Il paziente può
estendere e piegare il gomito destro e sinistro in misura completa. Anche la
pro‑ e supinazione dell'avambraccio vanno in modo completo. Forza di prensione
buona.
Circonferenze des. sin.
braccio, 15 cm
sopra olecrano 29,5 cm 29 cm
avambraccio, 10 cm
sotto olecrano 27,5 cm 27 cm
polso 17
cm 17,5 cm
mano metacarpea,
linea intermedia 21,5 cm 21,5 cm
Non ci sono segni
di risparmio del braccio destro in un paziente destrimane.
Ginocchio
sinistro
Si trova un
ginocchio sinistro che è minimamente gonfio.
Il paziente cammina
sulla punta dei piedi e sui talloni e può
accovacciarsi.
Esame del paziente
in posizione sdraiata e supina,
evidenzia un
ginocchio sinistro con una stabilità e mobilità completa.
Non dolore alla iperpressione
della rotula.
Non dolore alla
palpazione della rima articolare mediale e laterale.
Funzione
ginocchia des. sin.
estensione/flessione 0-0-145° 0-0-135°
Circonferenze des. sin.
coscia, 20 cm sopra
rima articolare 49 cm 50 cm
ginocchio 37
cm 38 cm
gamba, 15 cm sotto
rima articolare 32 cm 31 cm
caviglia 20
cm 20 cm
La documentazione
radiologica del ginocchio sinistro e ginocchio destro del 24.9.1997 fa vedere
un lieve raccorciamento dello spazio articolare mediale. Non ci sono segni di
artrosi femoro‑patellare rispettivamente segni di artrosi femoro-tibiale.
(...)" (doc. 41).
per poi esprimersi
riguardo all’esigibilità lavorativa:
" (...) Il paziente per gli
esiti al braccio destro e al ginocchio sinistro è senz'altro in grado di
lavorare in misura completa sia come autista che come magazziniere.
E' possibile che a
causa della lieve diminuzione della forza al
braccio destro egli
si stanchi un po' più facilmente.
La stessa
osservazione vale per la gamba sinistra se l'assicurato
dovesse
continuamente salire e scendere le scale o camminare di rado su terreno
sconnesso.
Questi fattori non
dovrebbero però causare un abbassamento del rendimento. (...)" (doc. 41)
Il summenzionato medico di
circondario __________ ha avuto modo di ulteriormente precisare il suo
apprezzamento riguardante l’esigibilità lavorativa, in occasione della visita
del 18 novembre 1997:
" (...) L'assicurato per
gli esiti al braccio destro e al ginocchio sinistro rispettivamente per i 3
piccoli infortuni della schiena del 1985, del 1986 e del 1995, è ancora oggi in
grado di lavorare in misura completa coma autista e come magazziniere.
A causa della lieve
diminuzione della forza al braccio destro e a
causa dei disturbi
al ginocchio sinistro l'assicurato si stancherà
maggiormente nel
suo lavoro quale autista rispettivamente magazziniere.
Questo non dovrebbe
però causare un abbassamento del rendimento.
L'assicurato è in
grado di sollevare e portare spesso pesi fino a 5
kg e anche da 5 kg
fino a 10 kg fino ai fianchi.
Può spesso portare
pesi da 10 fino a 25 kg fino ai fianchi.
Talvolta può anche
portare pesi da 25 fino a 45 kg fino ai fianchi.
Di rado è in grado
di portare pesi maggiori di 45 kg fino ai fianchi.
Può spesso portare
pesi fino e oltre 5 kg fino e sopra il petto.
Può molto spesso
fare maneggio di attrezzi di leggera e media entità
e talvolta anche di
pesante entità.
Di rado può anche
fare il maneggio di attrezzi molto pesanti.
Può molto spesso
fare lavori sopra la testa con anche rotazione.
Può molto spesso
fare lavori in posizione seduta e inclinata in
avanti, molto
spesso fare lavori in piedi e inclinata in avanti e
talvolta anche fare
lavori inginocchiato e accovacciato.
Può molto spesso
camminare fino a 50 metri e camminare oltre 50 metri.
Può talvolta anche
camminare per lunghi tragitti e camminare su terreno accidentato.
Può molto spesso
salire scale.
Può talvolta anche
salire scale a pioli.
Nel mestiere di
camionista rispettivamente magazziniere gli impedimenti dovuti ai disturbi al
braccio destro rispettivamente al ginocchio sinistro sono tali che
l'assicurato complessivamente dovrebbe
fare pause aggiunte
di 5 minuti per ogni ora lavorativa." (doc. __________)
Proprio sulla base delle
suesposte indicazioni di carattere medico, l’Istituto assicuratore convenuto ha
deciso di negare ad_______ _______ il diritto di percepire la rendita
d’invalidità (doc. __- inc. _ II).
Così come già indicato al consid.
2.3.5., __________, dando seguito ad un esplicita sollecitazione
dell’assicurato, ha chiesto alla propria Divisione medica di voler procedere ad
una rivalutazione della fattispecie. In quest’ottica, il dottor __________ ha
preso posizione - non soltanto sulla natura dei disturbi lombari lamentati
dall’insorgente - ma pure in merito all’incidenza sulla capacità lavorativa dei
postumi infortunistici al braccio destro ed al ginocchio sinistro:
" (...) Zu berücksichtigen sind
hierbei Residuen einer von der __________ anerkannten im Oktober 1993 erlittenen
Bicepssehnenruptur rechts und einer von der __________ anerkannten Kniegelenksdistorsion
links vom August 1996 mit Teilmeniskektomie medial im September 1996 und diagnostischer
Arthroskopie im Januar 1997.
Was den rechten Oberarm
anbelangt, so geht aus den Untersuchungsbefunden des Kreisarztes Dr. __________
vom 16.10.1997 und des Versicherungsmediziners und Chirurgen Dr. __________ aus
Varese vom 9.12.1997 hervor, dass der Musculus biceps rechts gegenüber links etwas
verkleinert ist und dass die Kraft bei Flexion und Supination des rechten Vorderarmes
fast um die Hälfte vermindert ist gegenüber links. Die Kraft in den Händen und
in den Schultern ist uneingeschränkt, die Beweglichkeit der rechten Schulter ist
lediglich für die Rotation um einen Drittel eingeschränkt, die Elevation und Abduktion
ist uneingeschränkt, auch die Ellbogenbeweglichkeit sowie die Pro‑ und Supination
sind uneingeschränkt.
Aufgrund dieser Befunde
hat der versicherte Rechtshänder also Mühe bei Tätigkeiten, welche eine kraftvolle
oder leichte aber ständige Supination bedürfen oder beim häufigen Tragen von Lasten
über 20 kg auf Taillenhöhe bedingen.
Wenn man nun die vom
Versicherten anlässlich der Unterredung vom 28.1.1997 aufgezählten von ihm im Betrieb
durchgeführten Tätigkeiten berücksichtigt, nämlich Lieferwagenfahrer, Kranführer,
Baggerführer, Mechanikerarbeiten und Handlangerarbeiten, so ergeben sich höchstens
eine Einschränkungen bei den Mechanikerarbeiten mit gelegentlich benötigten kräftigen
Drehbewegungen oder bei Handlangerarbeiten mit Heben oder Tragen von Gewichten
über 20 kg, so dass man hier eine Rendementeinbusse 5 % annehmen kann.
Am linken Kniegelenk
besteht ein Status nach Teilmeniskektomie medial am 26.9.1996 und einer erneuten
Arthroskopie am 30.1.1997 wegen einer vermeintlichen erneuten medialen Meniskusläsion
und vorderen Kreuzbandläsion, was jedoch arthroskopisch nicht bestätigt werden konnte.
Die Röntgenbilder vom 24.9.1997 zeigen in beiden Kniegelenken einen Varustyp ohne
arthrotische Veränderungen. Was die Untersuchungsbefunde von Dr. __________ und
Dr. __________ anbelangt, so zeigt sich eine gute Beinmuskulatur, das Kniegelenk
ist geringgradigst geschwollen jedoch ohne Erguss, stabiler Bandapparat, leichtes
Flexionsdefizit gegenüber rechts von 10 bis 20, Angabe einer Druckdolenz im Bereiche
des medialen Kniegelenkspaltes und am oberen Patellapool, die Gangarten sind problemlos
und hinkfrei möglich.
Mit diesen Befunden
hat der Versicherte Mühe beim ständigen Gehen auf unebenem Gelände, sowie bei Arbeiten,
bei denen er stets nur stehen oder gehen muss und bei Tätigkeiten, die er kniend
verrichten muss oder bei denen er vorwiegend Lasten über 20 kg tragen sollte.
Wenn man wiederum die
Tätigkeiten heranzieht, welche von ihm gefordert wurden, so hat er hierbei keinerlei
Einschränkungen als Lieferwagenfahrer, Kranführer oder Baggerführer, höchstens
bei längerdauernden Mechanikerarbeiten in der Hocke oder im Knien sowie bei Handlangerarbeiten
mit Gehen auf unebenem Gelände und Tragen von schwereren Lasten, so dass man hier
also sagen kann, dass eine Rendementeinbusse von 5 bis 10 % besteht.
Aufgrund meiner Ausführungen
geht hervor, dass bei den vor der Kündigung geforderten Tätigkeiten eine Rendementeinbusse
von 10 bis 15 % besteht, 5 % zurückgehend auf den Unfall von 1993 und 5 bis 10
% zurückgehend auf den Unfall von 1996. Im weiteren ist zu sagen, dass Arbeiten
in der Industrie, mit vor allem sitzender Tätigkeit jedoch auch wechselbelastender
Tätigkeit, mit Bearbeitung von leichteren Werkstücken ohne Erfordernis ständiger
Rotationsbewequngen des rechten Armes, sowie Kontroll‑ und Überwachungsaufgaben,
ganztägig mit vollem Rendement zumutbar wären." (doc. 55)
Il dottor __________ si é,
quindi, parzialmente distanziato dall’apprezzamento espresso dal dottor
__________, riconoscendo l’esistenza di uno scapito di rendimento di modesta
entità, del 10/15%, nell’attività originariamente esercitata dal ricorrente (5%
a carico dell’infortunio dell’ottobre 1993 e 5/10% a carico di quello
dell’agosto 1996).
2.4.4. Con il proprio gravame,
__________ __________ pretende di non essere più in grado di svolgere la sua
abituale professione, donde la necessità di fare riferimento al mercato
generale del lavoro.
Tale sua convinzione
sarebbe supportata dal dottor __________, spec. in medicina legale e delle
assicurazioni, autore di due relazioni peritali private (cfr. doc. __________ -
inc. __________ II e doc. E).
Nel primo referto, datato
18 dicembre 1997, il dottor __________ ha, segnatamente, affermato che il suo
paziente presenta un’inabilità lavorativa del 25%, che si traduce in
un’incapacità lucrativa del 35/40% (doc. __________- inc. __________ II).
Nel rapporto 22 ottobre
1998, il summenzionato specialista é, invece, giunto alla conclusione che
__________ __________ é da ritenere inabile al lavoro, e quindi al guadagno,
nella misura del 60% circa (doc. E).
Tanto in sede d’impugnata
decisione su opposizione (doc. __________ - inc. __________ II) quanto in sede
di risposta di causa (III), l’assicuratore-infortuni convenuto si é premurato
di sottolineare lo scarso valore probante dei referti redatti dal dottor
__________.
Ora, tale parere non può
che essere fatto proprio dallo scrivente TCA.
Risulta, difatti, assai
difficile comprendere le ragioni per cui lo specialista consultato privatamente
dall’assicurato abbia, a distanza di una diecina di mesi, valutato in maniera
così diversa il grado dell’inabilità lavorativa presentata dal suo paziente
(l’inabilità é, in effetti, passata dal 25 al 60%), ponendo mente al fatto che,
nel frattempo, non era subentrato il benché minimo peggioramento, se é vero che
lo status del braccio destro e del ginocchio sinistro descritto nel dicembre
1997 é perfettamente sovrapponibile a quello constatato in occasione della
visita del 10 ottobre 1998 (cfr. doc. 53, p. 2 e doc. E, p. 2).
Un’altra incongruenza, seppur
meno evidente rispetto a quella testé illustrata, concerne il limite di carico
del braccio destro: nel referto 18 dicembre 1997, si legge che l’assicurato non
può trasportare pesi superiori ai 15 kg al di sopra della cintura -
apprezzamento condiviso, in grandi linee, pure dal dottor __________ - mentre,
in quello datato 22 ottobre 1998, i chili sono curiosamente diventati soltanto 5,
senza alcuna logica spiegazione.
Del resto - anche volendo
fare astrazione dalle suesposte contraddizioni - le considerazioni manifestate
dal dottor Biasetti non potrebbero, comunque, costituire da supporto probatorio
al giudizio che questa Corte é chiamata a provare, nella misura in cui, allo
scopo di valutare l’inabilità lavorativa, sono pure stati erroneamente
ritenuti (cfr. consid. 2.3.5. in fine) i disturbi a livello del rachide
lombare, causa d’importanti limitazioni funzionali, perlomeno prestando fede a
quanto asserito dal succitato sanitario.
Pur senza poterli definire
inattendibili - anche se, indubbiamente, vi sono degli indizi che vanno in
questa direzione - si deve ammettere che i rapporti stilati dal dottor
__________ manifestamente non hanno il necessario valore probante richiesto per
vagliare la lite (cfr. DTF 122 V 160 consid. 1c e riferimenti ivi menzionati).
In siffatte condizioni, il
TCA non trova motivi che gli impongano di scostarsi dalle conclusioni a cui é
giunto __________ né che gli impongano l’esecuzione di ulteriori atti
istruttori (cfr., per una valutazione anticipata delle prove: RCC 1986 pag. 202
consid. 2 d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13
febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza
TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2°
ed., pag. 274; RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; DTF 106 Ia 162 consid. 2 b).
Pertanto, nella misura in cui ad __________ __________ é stata assegnata una
rendita d’invalidità del 15%, l’impugnata decisione dell’Istituto assicuratore
convenuto merita senz’altro tutela da parte di questo TCA.
2.5. Indennità per
menomazione dell’integrità
2.5.1. Fondandosi sull’apprezzamento
16 ottobre 1997 del suo medico di circondario (doc. __________- inc. __________
II), __________, con decisione formale 1° dicembre 1997, ha rifiutato
d’assegnare ad __________ __________ l’indennità per menomazione
dell’integrità, “... in quanto non é risultata nessuna menomazione durevole e
importante all’integrità fisica o mentale” (cfr. doc. __________- inc.
__________ II).
Con l’opposizione 9
dicembre 1997/30 gennaio 1998, l’assicurato ha sì contestato la suddetta
decisione formale, tuttavia soltanto nella misura in cui gli é stato negato il
diritto alla rendita d’invalidità. Nessuna censura é, per contro, stata
sollevata riguardo al rifiuto di versare l’IMI (cfr. doc. __________- inc.
__________ II).
In data 24 agosto 1998,
l’Istituto assicuratore convenuto ha provveduto ad emanare una nuova decisione
formale, la quale ha modificato quella datata 1° dicembre 1997, limitatamente
alla questione riguardante il diritto alla rendita d’invalidità (doc.
__________- inc. __________ II).
Avverso quest’ultima
decisione, __________ __________ ha interposto opposizione, pretendendo il
riconoscimento tanto di una rendita d’invalidità quanto di un’IMI, senza
specificarne l’entità (doc. __________- inc. __________ II).
Alla luce di quanto
precede, é a ragione che __________ ha dichiarato irricevibile la pretesa
tendente ad ottenere l’indennità per menomazione dell’integrità (doc.
__________- inc. __________ II), in quanto, su questo preciso punto, la
decisione formale 1° dicembre 1997 é chiaramente cresciuta in giudicato (cfr.
DTF 119 V 347).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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