Division of occupational pension exit benefits after divorce

34.2007.3Altro tribunale15 mag 2007Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Insurance Court, acting on referral from the divorce court, fixed the division of the former husband’s occupational pension exit benefits. It found the marital portion of the benefit to be CHF 209,669.70 and ordered CV 2 to transfer half of that amount, CHF 104,834.85, to AT 1’s vested-benefits account, with compensatory interest from 5 January 2007 until payment. The court also stated that default interest would accrue if payment was late. No court fee was charged, and the costs were placed on the State.

Massima Omnilex

Art. 22, 22a and 25a FZG; Art. 73 BVG; division of vested benefits upon divorce; competence of the divorce-place court. Where the divorce judgment has already fixed the split key, the pension court must ex officio determine and order the transfer of the exit benefit on the basis of the referred file. The divisible amount corresponds to the difference between the exit benefit at dissolution of the marriage and the exit benefit at marriage, with interest added as provided by law; for pre-1995 marriages, Art. 22a FZG governs the calculation. The parties and the pension institutions are parties to the proceedings; absent submissions, the court decides on the file. The transferred vested benefit is to be paid into a vested-benefits arrangement, with compensatory and, if applicable, default interest.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2007.3

Data decisione, Autorità: 15.05.2007, TCA

Titolo: Divisione delle prestazioni d'uscita della previdenza professionale in caso di divorzio.

Raccomandata

Incarto n. 34.2007.3

rg/sc

Lugano 15 maggio 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli l’11/12 gennaio 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

AT 1 rappr. da: RA 1

a

  1. CV 1 1 rappr. da: RA 1
  2. CV 2

in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

considerato in fatto e in diritto

che - con sentenza 1. dicembre 2006, cresciuta in giudicato il 5 gennaio 2007, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________) e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui è stato concordato il diritto della ex moglie alla metà della prestazione d’uscita accumulata dall’ex marito durante il matrimonio;

  • l’11/12 gennaio 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

  • ai fini del calcolo della prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio, il TCA ha richiesto ad entrambi gli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

  • giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

  • l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

  • a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

  • competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

nel caso di specie dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza di matrimonio CV 1 ha accumulato una prestazione di fr. 209'669.70 calcolata in applicazione degli artt. 22 e 22a LFLP e depositata presso la CV 2, la quale, oltre ad operare il conteggio della prestazione da ripartire, ha pure confermato l’attuabilità di una divisione (VIII);

  • gli ex coniugi hanno comunicato la loro adesione a che si proceda ad una divisione del surriferito importo di fr. 209'669.70 (X);

di conseguenza, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a __________ spetta un accredito di fr. 104'834.85;

  • per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

  • la

    somma di fr. 104'834.85, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

    di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

    misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

    tale importo a far tempo dal 5 gennaio 2007 e sino al momento dell'effettivo

    trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

    1. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa
    2. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul conto

    di libero passaggio n. __________ ad essa intestato presso la __________

    (II/2);

  • in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 209'669.70.

2.- E' fatto ordine alla CV 2 (__________) di versare a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso la __________, la somma di fr. 104'834.85 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 5 gennaio 2007.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

occupational pensiondivorcevested benefitsbenefit divisioninterestjurisdictiontransfer ordercourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the TCA was competent to decide the divorce-related pension split and calculate the transferable amount.

Decisione estratta

Yes. The TCA was competent as the court of the divorce place under Art. 25a FZG and Art. 73 BVG.

Motivazione estratta

The divorce court had already determined the split key and referred the matter; the pension division then had to be carried out ex officio on the basis of that key.

Questione giuridica chiave

How much of the former husband's occupational pension exit benefit accrued during the marriage had to be divided.

Decisione estratta

The marital portion subject to division amounted to CHF 209,669.70, and half of that amount, CHF 104,834.85, had to be transferred to the former wife.

Motivazione estratta

The file showed the accumulated benefit during marriage, calculated under Arts. 22 and 22a FZG, and both former spouses accepted the division.

Questione giuridica chiave

Whether the transferred amount had to bear compensatory and default interest.

Decisione estratta

Yes. Compensatory interest was due from 2007-01-05 until transfer, and default interest would apply if payment was not made within 30 days after finality or after a Federal Supreme Court judgment.

Motivazione estratta

The transfer had to follow the rules on vested benefits; interest applies according to the cited regulations and case law.

Questione giuridica chiave

Court costs and fees.

Decisione estratta

No court fee was charged and the costs were borne by the State.

Motivazione estratta

The court ordered the matter without charging justice fees.

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