Division of occupational exit benefits after divorce

34.2006.48Altro tribunale30 nov 2006Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The TCA, acting as the competent divorce-court pension authority, determined the amount to be split between former spouses after a divorce judgment had already fixed a 50/50 division. Based on the parties’ agreement and the pension institution’s confirmation, it ordered CV 2 to transfer CHF 40,260.50 to CV 1. The court also held that compensatory interest runs from 31 August 2006 until payment, and that default interest may accrue if payment is not made after finality. No judicial fee was charged; costs were left to the State.

Massima Omnilex

Art. 22 LFLP; art. 25a LFLP; art. 73 LPP: in divorce-related splitting of occupational exit benefits, the competent court of the place of divorce determines ex officio the amount to be transferred once the divorce judgment has fixed the allocation key. The divisible amount corresponds to one half of the relevant exit benefit differential, and, as a rule, the accrued right must be transferred as vested benefits to a pension institution or vested benefits account/policy, not paid out in cash. Compensatory interest is owed from the relevant valuation date until actual transfer at the statutory minimum rate or, if higher, the debtor institution’s rate; default interest may arise if payment is late after finality (consid. 3-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2006.48

Data decisione, Autorità: 30.11.2006, TCA

Titolo: Divisione delle prestazioni d'uscita a seguito di divorzio.

Raccomandata

Incarto n. 34.2006.48

RG/sc

Lugano 30 novembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 25 settembre 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

  1. AT 1 1 rappr. da: RA 1
  2. AT 2 rappr. da: RA 2

a

  1. CV 1 1 rappr. da: RA 1
  2. CV 2 rappr. da: RA 2

in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

considerato in fatto e in diritto

che - con sentenza 22 agosto 2006, cresciuta in giudicato il 12 settembre 2006, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunciato il divorzio tra AT 1 e CV 1 e deciso una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio;

  • il 21/25 settembre 2006 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

  • ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti, di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

  • giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere cor-risponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

  • l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

  • a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

  • competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

  • in concreto sulla base della documentazione acquisita agli atti (IV, IVbis, V, Vbis, VII/1-4) gli ex coniugi __________ hanno congiuntamente comunicato al TCA di ritenere determinante ai fini della divisione l’importo di fr. 80'521.-- corrispondente alla prestazione d’uscita di spettanza dell’ex marito al 31 agosto 2006 presso la CV 2 (contratto n. __________; ass. n. __________);

  • a suddetto accordo può senz’altro essere prestata adesione, l’attuabilità di una divisione di detto importo essendo del resto stata confermata dall’ente previdenziale interessato (VII/2);

  • stante quanto sopra a favore di CV 1 spetta pertanto un accredito di fr. 40'260.50;

  • per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

  • la

    somma di fr. 40'260.50 unitamente agli interessi compensativi - al tasso

    minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

    misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

    tale importo a far tempo dal 31 agosto 2006 e sino al momento dell'effettivo

    trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

    1. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa
    2. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso

    la CV 2 (contratto n. __________) (V);

  • in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- E' fatto ordine alla CV 2 (contratto n. __________; ass. n. __________) di versare a favore di CV 1 (contratto n. __________) la somma di fr. 40'260.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 31 agosto 2006.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

divorceoccupational pensionexit benefitstransfer amountcompensatory interestcost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

What amount of occupational exit benefits must be transferred following the divorce split?

Decisione estratta

A transfer of CHF 40,260.50 was ordered in favor of CV 1.

Motivazione estratta

The spouses jointly accepted that CHF 80,521 corresponded to the relevant exit benefit of the ex-husband at 31 August 2006; half of that amount is due to CV 1.

Questione giuridica chiave

From when and under which terms must interest be paid on the transferred amount?

Decisione estratta

Compensatory interest is due from 31 August 2006 until actual transfer, at the minimum rate under the applicable ordinances or, if higher, the rate applied by the debtor institution; default interest may follow if payment is late after finality.

Motivazione estratta

The court applied the rules on transfer of vested benefits and the case law on compensatory and default interest in divorce-related pension splitting.

Questione giuridica chiave

Who bears court costs?

Decisione estratta

No court fee was charged and the costs were borne by the State.

Motivazione estratta

The court found no need to levy judicial fees in this matter.

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