Division of pension assets after divorce

34.2005.80Altro tribunale29 mar 2006Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Following the divorce of AT 1 and CV 1, the Ticino Insurance Court, acting on referral from the divorce court, calculated the husband’s divisible occupational pension. It held that AT 1 had accrued CHF 77,643.35 during the marriage after excluding the vested benefit existing at marriage plus interest. Half of that amount, CHF 38,821.70, had to be transferred by AT 2 to CV 1’s vested-benefit account, with compensatory interest from 12 December 2005 until payment. No court fee was charged; costs were borne by the State.

Massima Omnilex

Art. 22 and 25a LFLP; Art. 142 CC; division of vested benefits after divorce: the court of the place of divorce decides ex officio, upon referral, the amount to be transferred based on the divorce court’s quota allocation. The vested benefit existing at the time of marriage, increased by statutory interest until divorce, is excluded from division; only the balance accrued during marriage is shared. The divisible amount is to be transferred in vested-benefit form, together with compensatory interest from the entry into force of the divorce judgment until payment; default interest may accrue in case of late transfer. Where the case raises no issues of principle, a single judge may decide.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2005.80

Data decisione, Autorità: 29.03.2006, TCA

Titolo: divisione di averi pensionistici a seguito di divorzio

Raccomandata

Incarto n. 34.2005.80

RG

Lugano 29 marzo 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 16 dicembre 2005 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

  1. AT 1
  2. AT 2

a

CV 1 rappr. da: RA 1

in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

considerato in fatto e in diritto

che - con sentenza 15 novembre 2005, cresciuta in giudicato il 12 dicembre successivo, il Pretore supplente del Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra i coniugi AT 1 e CV 1 (nata __________) e riconosciuto a favore di quest’ultima il diritto alla metà della prestazione d’uscita accumulata dal marito durante il matrimonio;

  • il giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

  • ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati, di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha effettuato ulteriori accertamenti acquisendo agli atti della documentazione, sulla quale alle parti è stata data la facoltà di prendere posizione;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

  • giusta l'art. 22 LFLP

" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

  • il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

  • per l'art. 142 CC

" 1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3 Egli deve in particolare notificargli:

  1. la decisione sulle quote di ripartizione;

  2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

  3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

  4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."

  • a norma dell'art. 25a LFLP

" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

  • in concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP, ritenuto che a norma dell'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal
  1. gennaio 2005);
  • a norma dell’art. 25a cpv. 1 LFLP il giudice competente, ricevuta la comunicazione dal giudice del divorzio, deve dirigere d’ufficio la procedura. Egli fissa un termine ai coniugi ed agli istituti di previdenza per formulare le relative conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

  • dalla documentazione acquisita agli atti - in merito alla quale gli ex coniugi nulla hanno eccepito - risulta che al momento del matrimonio (ottobre 1997) AT 1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 1'083.60 presso la __________ (XII, XII/bis), mentre al momento del divorzio (dicembre 2005) disponeva presso la __________ di una prestazione di fr. 79’079.45 (IV), in seguito trasferita alla AT 2. Su richiesta del TCA, tale istituto ha confermato l’attuabilità di una divisione ex art. 122 CC dell’avere accumulato da AT 1 durante il matrimonio ed attualmente depositato sul conto di libero passaggio __________ (X);

ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);

  • l'avere di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 1'083.60) aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 352.50) - calcolati in applicazione dell’art. art. 12 OPP2 - deve quindi essere cifrato in fr. 1'436.10;

  • di conseguenza l'avere di previdenza dell'ex marito accumulato durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 77'643.35 (79'079.45 – 1'436.10);

il credito a favore di CV 1 deve pertanto essere cifrato in fr. 38'821.70 (77'643.35 : 2);

  • per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

  • l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

  • la somma di fr. 38'821.70, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________ (conto n. __________; cfr. doc. II/2);

  • in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 77'643.35.

2.- E' fatto ordine alla AT 2 di versare a debito del conto __________ e a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la __________ (conto __________), __________, la somma di fr. 38'821.70 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 12 dicembre 2005.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

pension divisiondivorcevested benefitscompensatory interestjurisdictiontransfer ordercourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal insurance court had jurisdiction to decide the transfer amount after the divorce judgment.

Decisione estratta

Yes. The divorce court properly referred the matter, and the TCA was the competent court for calculating the amount to be transferred.

Motivazione estratta

Under Art. 25a LFLP and Art. 73 LPP, the court of the place of divorce decides ex officio on the division once the divorce court has referred the file.

Questione giuridica chiave

How much of AT 1’s vested benefits accrued during the marriage was subject to division.

Decisione estratta

The divisible vested benefit amounted to CHF 77,643.35, after deducting the vested benefit existing at marriage plus accrued interest.

Motivazione estratta

The balance at marriage had to be increased by statutory interest up to divorce and excluded from division; the remaining amount represented savings accumulated during marriage.

Questione giuridica chiave

What transfer had to be ordered in favor of CV 1 and under what conditions.

Decisione estratta

AT 2 had to transfer CHF 38,821.70 plus compensatory interest from 12 December 2005 to CV 1’s vested-benefit account.

Motivazione estratta

The divisible amount is split equally; transfer must be made in vested-benefit form, with compensatory interest until actual transfer and default interest if payment is late.

Questione giuridica chiave

Who bore court costs.

Decisione estratta

No court fee was charged; costs were borne by the State.

Motivazione estratta

The court ordered a fee waiver in this matter and allocated expenses to the State.

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