Division of vested benefits after divorce

34.2005.79Altro tribunale14 giu 2006Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino insurance court, acting on a divorce referral, calculated the vested benefits accrued by CV 1 during the marriage, taking into account the marriage-date vested benefit of AT 1 with statutory interest and excluding the housing-related advance withdrawal already deducted from the husband’s divorce-date benefit. It fixed the divisible amount at CHF 73,329.95 and ordered CV 2 to transfer half, CHF 36,665.00, to AT 1’s vested-benefits account, with compensatory interest from the date the divorce judgment entered into force. No court fee was charged and the costs were placed on the State.

Massima Omnilex

Art. 22, 22a and 25a LFLP; Art. 122, 123, 141 and 142 CC: in a divorce-related pension-splitting procedure, the vested benefits accrued during marriage are determined by comparing the divorce-date vested benefits with the marriage-date vested benefits, the latter increased by statutory interest until divorce. Advance withdrawals for home financing already deducted from the divorce-date benefit are not to be divided again. The amount attributable to the spouse entitled under the divorce judgment is to be transferred in vested-benefits form to a vested-benefits institution or account; compensatory interest runs from the finality of the divorce judgment until transfer (consid. 3-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2005.79

Data decisione, Autorità: 14.06.2006, TCA

Titolo: Divisione delle prestazioni d'usicta in caso di divorzio

Raccomandata

Incarto n. 34.2005.79

rg/td

Lugano 14 giugno 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 15 dicembre 2005 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

AT 1 rappr. da: RA 1

a

  1. CV 1 rappr. da: RA 2
  2. CV 2

in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

considerato in fatto e in diritto

che - con sentenza 15 novembre 2005, cresciuta in giudicato il 7 dicembre 2005, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________), accertando, al dispositivo n. 5, il diritto di quest’ultima alla metà della prestazione d’uscita accumulata dal marito durante il matrimonio previa deduzione di fr. 49'200.-- quale importo da questi prelevato in costanza di matrimonio per il finanziamento dell’abitazione primaria;

  • il giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l’intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

  • ai fini del calcolo della prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio, il TCA ha richiesto ad entrambi gli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha inoltre effettuato ulteriori accertamenti. Delle rispettive prese di posizione delle parti e degli ulteriori accertamenti esperiti dal TCA si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo;

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

  • giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

  • l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;

  • a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni;

  • competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

  • nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che al momento del matrimonio (5 agosto 1982) CV 1, assicurato presso la Cassa pensioni __________, disponeva di una prestazione di libero passaggio di fr. 1'778.80 (XXI). Al momento del divorzio (7 dicembre 2005: data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, cfr. STFA 28 febbraio 2006 nella causa X e Y [B 16/05 e 17/05]) egli disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 77'608.05 presso la CV 2, alla quale risulta affiliato a far tempo dal 1. dicembre 1983 (doc. VI). Su richiesta del TCA la Cassa pensioni ha precisato che l’importo di fr. 77'608.05 rappresenta il valore della prestazione di libero passaggio al momento del divorzio al netto del prelievo anticipato di fr. 49'200.-- effettuato da CV 1 nell’agosto 1997 per il finanziamento dell’abitazione (VI/bis, XXIII, XXIV). Quest’ultima precisazione non ha fatto oggetto di contestazione alcuna da parte degli ex coniugi;

ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);

  • l'avere di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 1'778.80), aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 2'499.30) e calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch), deve quindi essere cifrato in fr. 4'278.10;

  • di conseguenza, richiamato il dispositivo n. 5 della sentenza di divorzio e considerato che - come visto - l’importo di fr. 77'608.05 rappresenta il valore della prestazione d’uscita presente al momento del divorzio dopo deduzione di fr. 49’200.-- prelevati in costanza di matrimonio per il finanziamento dell’abitazione, l'avere previdenziale di CV 1 soggetto a divisione ammonta a fr. 73'329.95 (77'608.05 – 4'278.10),

il credito a favore di AT 1 deve pertanto essere cifrato in fr. 36'665.-- (73'329.95 : 2);

  • per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

  • la somma di fr. 36'665.--, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (7 dicembre 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio n. __________ ad essa intestato presso la __________ (IX/bis);

  • in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 73'329.95.

2.- E' fatto ordine alla CV 2 di versare sul conto di libero passaggio n. __________ intestato a AT 1 presso la __________ la somma di fr. 36'665.-- oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 7 dicembre 2005.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

vested benefitsdivorcepension splittingoccupational pensionstatutory interestadvance withdrawaltransfer ordercourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

How much of CV 1's vested benefits accrued during the marriage and is subject to division?

Decisione estratta

The divisible vested benefits amount to CHF 73,329.95.

Motivazione estratta

The husband's vested benefit at divorce was CHF 77,608.05, already net of the CHF 49,200.00 advance withdrawal for housing. The wife's vested benefit at marriage, increased by statutory interest to the divorce date, was CHF 4,278.10. The difference subject to division is therefore CHF 73,329.95.

Questione giuridica chiave

What amount must be transferred to AT 1 under the divorce-related pension splitting?

Decisione estratta

Half of the divisible amount, namely CHF 36,665.00, must be transferred to AT 1's vested benefits account with compensatory interest from 2005-12-07 until transfer.

Motivazione estratta

Under the statutory division rule, the divisible vested benefits are split equally. The transfer must be made in vested-benefits form to a vested-benefits account or institution, with compensatory interest at the minimum statutory rate, or higher if the debtor institution applies a higher rate.

Questione giuridica chiave

How are costs allocated?

Decisione estratta

No court fee is charged and the costs are borne by the State.

Motivazione estratta

The court expressly ordered no justice fee and assigned the expenses to the State.

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