Division of vested benefits in divorce

34.2005.60Altro tribunale30 ago 2006Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Canton Ticino insurance court, acting on a divorce referral, calculated the vested benefits accrued during the marriage and ordered the pension institution CV 2 to transfer half of CV 1's divisible vested benefits to AT 1's vested-benefit account. The court held that the premarital vested-benefit amount and interest accrued on it were not subject to division, while the remainder accumulated during marriage, with compensatory interest, was divisible. It set the divisible amount at CHF 61,805.65 and AT 1's share at CHF 30,902.85. No court fee was charged, and costs were borne by the State.

Massima Omnilex

Art. 22 LFLP; division of vested benefits upon divorce. In determining the divisible amount, the vested benefit existing at marriage is to be increased by statutory interest until the date of divorce; that premarital amount and the interest accrued thereon remain with the entitled spouse and are excluded from division. The share to be transferred is calculated from the difference between the vested benefit at divorce and the indexed marriage-date amount, then split in principle by half. The court must order transfer in vested-benefit form to a vested-benefit institution or account; compensatory interest runs from the divorce becoming final until payment, and default interest may accrue after expiry of the payment period (consid. on calculation and transfer).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2005.60

Data decisione, Autorità: 30.08.2006, TCA

Titolo: Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

Raccomandata

Incarto n. 34.2005.60

RG

Lugano 30 agosto 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 22 settembre 2005 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

  1. AT 1
  2. AT 2

a

  1. CV 1 1 rappr. da: RA 1
  2. CV 2

in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

considerato in fatto e in diritto

che - con sentenza 30 gennaio 2004 il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (dispositivo n. 4) e deciso la ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio (dispositivo n. 13). Entrambi i citati dispositivi sono cresciuti in giudicato il 23 febbraio 2004,

  • il giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l’intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quan-tum da trasferire;

  • il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi e agli istituti previdenziali interessati di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP ed ha inoltre effettuato ulteriori accertamenti;

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

  • giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corri-sponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

  • l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;

  • a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni;

  • competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

in concreto, dalla documentazione acquisita agli atti risulta che per AT 1 durante il matrimonio vi è stato unicamente accumulo di interessi maturati sulla prestazione esistente al 9 luglio 1993 (data del matrimonio) di fr. 1'756.55 (IV/1+2). Ora, sia l’avere al momento del matrimonio che gli interessi maturati sino al divorzio spettano esclusivamente al coniuge che ne è titolare e non sottostanno a divisione (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Cons., Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Bau-mann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);

  • dal fascicolo risulta inoltre che al momento del matrimonio CV 1 disponeva di una prestazione d'uscita di fr. 29'884.- presso la __________ (XX), rispettvamente al momento del divorzio (23 febbraio 2004, data della crescita in giudicato della relativa sentenza; cfr. STFA 28 febbraio 2006 nella causa X e Y [B 16/05 e 17/05]) di una prestazione di fr. 106'694.90 presso la __________ (V). L’avere accumulato presso quest’ultimo istituto è in seguito stato trasferito alla CV 2, presso cui l’ex marito risulta assicurato a far tempo dal 1. aprile 2004 e che ha pure confermato l’attuabilità di una divisione secondo le norme applicabili in materia (XXVIII);

ai fini del calcolo della prestazione da dividere, la prestazione esistente al momento del matrimonio deve essere aumentata degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);

  • di conseguenza per CV 1 la prestazione da dividere ammonta a fr. 61'805.65, importo corrispondente alla differenza tra fr. 106'694.90 e fr. 29'884.- aumentati degli interessi maturati sino al 23 febbraio 2004 per fr. 15'005.25 e calcolati conformemente all'art. 12 OPP2 (per il calcolo degli interessi cfr. www. berechnungsblaetter.ch);

  • a AT 1 spetta quindi l’accredito di fr. 30'902.85 (61'805.65 : 2);

  • per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, cit., SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

  • pertanto, la somma di fr. 30'902.85, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (23 febbraio 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà essere trasferita a favore di AT 1 (ora __________) presso la AT 2;

  • in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di Claudia Di Gregorio, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 61'805.65.

2.- E' fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1 (ora __________; n. AVS __________) presso la AT 2, la somma di fr. 30'902.85 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 23 febbraio 2004.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

divorcevested benefitspension divisionoccupational pensioncompensatory interesttransfer ordercourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

How much of CV 1's vested benefits accrued during the marriage must be divided?

Decisione estratta

CV 1's divisible vested benefits amounted to CHF 61,805.65.

Motivazione estratta

The court compared the vested benefit at marriage with that at divorce, added statutory interest to the marriage-date amount, and excluded the premarital amount and accrued interest from division.

Questione giuridica chiave

What amount must be transferred to AT 1 and with what interest?

Decisione estratta

CV 2 must transfer CHF 30,902.85 to AT 1's vested-benefit account, plus compensatory interest from 2004-02-23 until transfer.

Motivazione estratta

The divisible amount was to be split equally; the share had to be transferred in vested-benefit form, not paid out in cash.

Questione giuridica chiave

Who bears court costs?

Decisione estratta

No court fee was charged; the costs were borne by the State.

Motivazione estratta

The court ordered an exemption from justice fees and assigned expenses to the State.

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