Division of vested benefits after divorce

34.2005.4Altro tribunale13 apr 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino social insurance court, acting as the divorce-court pension judge, received the file after a final divorce judgment that had ordered equal sharing of the spouses' vested benefits. The parties agreed that CHF 31,256 should be transferred to AT 1, and the pension institution confirmed that the solution was feasible. The court found the agreement lawful, ordered AT 2 to transfer the amount from CV 1's account to AT 1, and awarded compensatory interest from 5 January 2005 until payment. No court fee was charged, and costs were borne by the State.

Massima Omnilex

Art. 25a LFLP in conjunction with Art. 142 CC; division of vested benefits after divorce and judicial implementation of the sharing key. Once the divorce court has determined the quotas and referred the matter, the competent social insurance judge must ex officio calculate the transfer and may adopt the spouses' agreement if it is lawful and the pension institution confirms its feasibility (consid. 4-7). The amount due is to be transferred in vested-benefits form, not paid in cash. Compensatory interest runs from the finality of the divorce judgment until actual transfer; if payment is delayed beyond the statutory deadline, default interest becomes due under the applicable ordinance rules (consid. 8-9).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2005.4

Data decisione, Autorità: 13.04.2005, TCA

Titolo: divisione delle prestazioni d'uscita (secondo pilastro) a seguito di divorzio

Raccomandata

Incarto n. 34.2005.4

RG/sc

Lugano 13 aprile 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa che oppone

  1. AT 1 1 rappr. da: RA 1
  2. AT 2 rappr. da: RA 3

a

  1. CV 1 1 rappr. da: RA 2
  2. CV 2 rappr. da: RA 3

in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni previdenziali in caso di divorzio)

considerato in fatto e in diritto che

  • con sentenza 29 novembre 2004, cresciuta in giudicato il 5 gennaio 2005, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi AT 1 e CV 1, stabilendo al punto 4 del dispositivo una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio;

  • di seguito il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

  • ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi __________, il TCA ha richiesto a questi ultimi, come pure agli istituti di previdenza interessati, di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);

  • l'intera documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione;

  • CV 1 - assicurato presso la AT 2 - con scritti 26 gennaio e 5 aprile 2005 (IX, XXI) , rispettivamente __________ - anch’essa assicurata presso detta fondazione - con scritti 22 e 29 marzo 2005 (XVI, XIX) hanno dichiarato e confermato il loro accordo al trasferimento a favore di AT 1 dell’importo di fr. 31'256.--;

  • con decreto 7 aprile 2005 il TCA ha accolto l’istanza d’assistenza giudiziaria presentata il 12 gennaio 2005 da AT 1;

  • con scritto 12 aprile 2005, su richiesta del TCA, in rappresentanza della AT 2 la RA 3 ha confermato l’attuabilità della soluzione prospettata dagli ex coniugi (XXIV);

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190ss], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];

  • giusta l'art. 22 LFLP

" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

  • l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;

  • il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione d’uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

  • per l'art. 142 CC

" 1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3 Egli deve in particolare notificargli:

  1. la decisione sulle quote di ripartizione;

  2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

  3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

  4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."

  • a norma dell'art. 25a LFLP

" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

  • in concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

  • che in applicazione analogica dell'art. 141 CC, davanti al giudice delle assicurazioni sociali chiamato a procedere alla divisione in applicazione degli artt. 142 cpv. 2 CC e art. 25a LFLP, agli ex coniugi è data la facoltà di accordarsi in merito all'importo da dividersi sulla base della chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, ritenuto che in simile evenienza è comunque richiesta una dichiarazione da parte dell'istituto previdenziale interessato circa l'attuabilità della soluzione adottata (in argomento cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 226);

  • che in casu l'attuabilità della soluzione prospettata dagli ex coniugi - che risulta per altro conforme al diritto e giustificata alla luce delle emergenze istruttorie - consistente segnatamente nel trasferimento dell'importo di fr. 31'256.-- a favore di AT 1, è stata confermata, come detto, dalla AT 2 presso cui entrambi gli ex coniugi sono attualmente assicurati;

  • per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

  • l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

  • l'importo di fr. 31'256.--, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (5 gennaio 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere trasferito a favore di AT 1 presso la AT 2;

  • in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- E' fatto ordine alla AT 2 di versare, tramite prelevamento dal conto di CV 1 (assicurazione n. __________, contratto __________), a favore e sul conto di AT 1 (assicurazione n. __________), la somma di fr. 31'256.-- oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 5 gennaio 2005.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

divorcevested benefitssecond pillarpension transfercompensatory interestsocial insurance courtjudicial competencelegal aid

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the court could fix the amount to be transferred following the divorce settlement on vested benefits.

Decisione estratta

The court had jurisdiction as the competent divorce-court social insurance judge to carry out the division and order the transfer.

Motivazione estratta

Under Art. 25a LFLP and Art. 142 CC, once the divorce court has determined the sharing key, the social insurance court must calculate and execute the transfer.

Questione giuridica chiave

Whether the spouses' agreement to transfer CHF 31,256 to AT 1 could be approved.

Decisione estratta

The agreed transfer was lawful and operationally feasible and was therefore adopted.

Motivazione estratta

Both ex-spouses agreed to the amount, and the pension institution confirmed that the solution could be implemented; the agreement complied with the applicable rules on vested benefits.

Questione giuridica chiave

Whether compensatory interest and default interest would be owed on the transferred amount.

Decisione estratta

Compensatory interest accrues from the divorce judgment becoming final until transfer; default interest applies if payment is late after the specified deadline.

Motivazione estratta

The court applied the statutory rules on vested-benefit transfers and the case law governing interest on delayed transfer.

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