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Numero d'incarto:
34.2004.41
Data decisione, Autorità:
10.06.2005, TCA
Titolo:
mancata affiliazione da parte del datore di lavoro ad un istituto previdenziale con conseguente manacata assicurazione LPP di un dipendente; affiliazione d'ufficio da parte dell'autorità di vigilanza richiesta in tal senso dal TCA; cusa divenuta priva di oggetto a seguito d'intervenuta affiliazione
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.41
RG/sc
Lugano
10 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele
Guffi
vista la
petizione presentata l’8 luglio 2004 da
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
con cui
l’attore - ex dipendente del convenuto quale titolare dell’esercizio pubblico CV
1 nel periodo 1.1.2003-6.4.2004 - accertato il mancato versamento di
qualsivoglia importo da parte del datore di lavoro, malgrado le regolari
deduzioni a tale scopo risultanti dai certificati di salario, a titolo di
contributi LPP a suo favore e costatato quindi come egli non risultasse
assicurato ai fini previdenziali, ha chiesto al TCA “di procedere al fine
di sistemare questa situazione”;
ritenuto che
il convenuto, malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della
risposta di causa, non è intervenuto in causa;
richiamati
-
lo scritto 28 ottobre 2007 con cui il TCA ha segnalato alla
competente autorità di vigilanza la verosimile assenza di affiliazione del
convenuto, quale datore di lavoro, ad un istituto previdenziale (XII) e la
relativa successiva risoluzione 9 dicembre 2004 con cui detta autorità ha
notificato alla Fondazione istituto collettore LPP (Fondazione), __________ la
ditta CV 1 per l’affiliazione d’ufficio a valere dal 1. gennaio 2003 (XVIII);
-
la decisione 19 gennaio 2005, prodotta agli atti su richiesta 21
dicembre 2005 del TCA e parimenti trasmessa per conoscenza all’attore, con cui
la Fondazione ha affiliato d’ufficio il convenuto al proprio istituto con
effetto dal 1. gennaio 2003 (XXI/1), nonché la comunicazione di ugual data con
cui la Fondazione ha richiesto al TCA la trasmissione dei dati inerenti
l’assicurato/attore ai fini del conteggio dei relativi contributi previdenziali
e del successivo trasferimento della prestazione di libero passaggio di
spettanza di quest’ultimo (XXI);
-
lo scritto 31 gennaio 2005 con cui attore ha comunicato al TCA i
succitati dati richiesti i quali sono quindi stati senza indugio trasmessi alla
Fondazione (XXIII, XXIV);
-
lo scritto 26 aprile 2005 con cui la Fondazione, dando seguito
alla richiesta 16 marzo 2005 del TCA, ha confermato l’avvenuta crescita in
giudicato di predetta decisione d’affiliazione precisando che, terminato
l’allestimento dei conteggi 2003-2004, provvederà al versamento della
prestazione di libero passaggio di spettanza dell’attore all’istituto da questi
indicato, ossia alla __________ (XXVI);
-
l’ulteriore scritto 19 maggio 2005 al TCA unitamente al quale la
Fondazione ha prodotto gli attestati d’assicurazione ed il conteggio d’uscita
da cui si evince l’ammontare dell’avere accumulato nel periodo 1. gennaio 2003
– 31 marzo 2004 dall’attore alle dipendenze dell’__________ rispettivamente il
valore della prestazione d’uscita (unitamente agli interessi) trasferita,
all’uscita dall’ente, alla __________ (XXIX);
rilevato che
le suddette comunicazioni 26 aprile e 19 maggio 2005 e relativi annessi,
trasmessi per osservazioni alle parti, non hanno suscitato reazione alcuna da
parte delle stesse;
atteso che
tramite predetta affiliazione - intervenuta pendente lite per agire dello
scrivente TCA rispettivamente della competenti autorità interpellate - del
convenuto alla Fondazione con consecutiva assicurazione dell’attore nel periodo
litigioso e successivo trasferimento della prestazione d’uscita di fr. 5'016.--
di spettanza di quest’ultimo alla __________, la richiesta attorea è da considerare
siccome divenuta priva di oggetto con conseguente stralcio della causa dai
ruoli;
considerato il
comportamento temerario del convenuto - che non ha dato seguito al proprio
obbligo assicurativo, ha provocato la presente procedura giudiziaria e non è intervenuto
in causa (DTF 128 V 324, 124 V 288, 290; STCA 28.1.1998 in re P. Sagl; art. 20
cpv. 2 LPTCA) - vanno poste a suo carico tasse e spese del presente
procedimento;
decreta
la causa è stralciata dai ruoli;
-
la
tassa e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del convenuto.
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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