AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.53
Data decisione, Autorità:
26.08.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.53
fc/sc
Lugano
26 agosto
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa che oppone
- AT 1
1 rappr. da: RA
1
- AT 2
a
- CV 1
- Cassa pensioni CV 2,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
-
che con
sentenza 9 settembre 2003, cresciuta in giudicato il 26 settembre 2003, il
Pretore di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi AT 1 omologando
la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio che prevede
l'accredito a favore di CV 1 di un mezzo del capitale di previdenza maturato in
costanza di matrimonio da AT 1, dedotta la metà del capitale di previdenza LPP
maturato da AT 1, sul conto della AT 2 di AT 1 (I);
-
che il 26
settembre 2003 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e
notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1
LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC (II);
-
che ai
fini del calcolo della prestazione accumulata durante il matrimonio dai coniugi
AT 1, il TCA ha richiesto ad entrambi i coniugi come pure agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP)
(III) ed ha esperito ulteriori accertamenti;
-
che
l'intera documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con
facoltà di presa di posizione (XII-XXXVI);
considerato, in
diritto
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99;
STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
che
giusta l'art. 22 LFLP
" In
caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono
divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli
articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
" 1 In caso di mancata intesa, il
giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni
d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti."
- che a norma
dell'art. 25a LFLP
" In
caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso
di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che in
concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a
statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione
materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP,
ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza,
possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio
(DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
che il
matrimonio tra i coniugi AT 1 è stato celebrato il 15 settembre 2000 (I, II);
-
che a
tale momento entrambi i coniugi erano affiliati ad un istituto di previdenza
(IV, VI);
-
che in
particolare CV 1 è assicurato a datare dal 1. settembre 1966 presso la Cassa
pensioni CV 2 (IV), mentre che AT 1 è assicurata dal 1. febbraio 1999 alla AT 2
(VI);
-
che per
quanto riguarda la prestazione d'uscita al momento del matrimonio, ai fini del
calcolo della prestazione da dividere, all'avere esistente al momento del
matrimonio devono essere aggiunti gli interessi maturati sino al divorzio (art.
22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio
federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello
effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, op. cit., CEDIDAC, p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, p. 136s) - l'avere al
momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma
spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase
LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n.
698, p. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss).
Il tasso
d'interesse applicabile è del 4% sino al 31 dicembre 2002 (valido anche per il
periodo precedente l'entrata in vigore, il 1. gennaio 1985, della LPP; cfr. art.
8a cpv. 2 OLP, cfr. anche l'art. 12 OPP2; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 2000, p. 253), e del 3,25% dal
- gennaio 2003 sino alla data del divorzio (art. 12 lett. b OPP2 nel suo
tenore in vigore dal 1. gennaio 2004);
-
che in casu, per quanto riguarda CV 1, con scritto 7 novembre
2003 la Cassa pensioni CV 2 ha quantificato la prestazione d'uscita al momento
del matrimonio di AT 1 in fr. 489'323.80 e quella al momento del divorzio in
fr. 601'304.15 (XI);
-
che il
TCA ha provveduto a chiedere alla Cassa precisazioni in merito al calcolo della
prestazione al momento del matrimonio e più precisamente circa il calcolo degli
interessi dovuti sulla stessa al momento del divorzio (XVI);
-
che in
data 19 gennaio 2004 la Cassa ha dato seguito alla richiesta del TCA
specificando come segue:
"
con riferimento alla richiesta del 9 gennaio
2004 provvediamo ad allestire il calcolo della prestazione di libero passaggio
secondo le sue indicazioni:
a) Valore
prestazione libero passaggio al matrimonio (15.09.2000) sulla base della
situazione vigente a quel momento:
Prestazione statutaria fr. 484'775.45
b) Interessi dal 15.9.2000/26.9.2003
2000 = 4% fr. 5'709.50
2001 = 4% fr. 19'391.00
2002 = 4% fr. 19'391.00
2003 = 3.25% fr. 11'641.35
totale fr. 56'132.85
- Totale complessivo fr. 540'908.30"
(Doc. XVII)
- che
richiesta dal TCA (XXI), la Cassa pensioni CV 2, l'11 maggio 2004 ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della prestazione
d'uscita al matrimonio specificando:
"
Con riferimento alla sua lettera del 3 maggio
2004, provvediamo a comunicarle le informazioni richieste.
a) Differenze conteggi allestiti
dall'Amministrazione della Cassa
a1) Valore prestazione
libero passaggio al matrimonio
(15.09.2000) fr. 489'323.80
Questo importo è stato
definito sulla base della situazione al 26 settembre 2003 (per quanto riguarda
lo stipendio determinante e le tabelle attuariali) riferiti alla situazione al
15 settembre 2000 (età e periodo assicurativo).
Alleghiamo la nostra lettera del 7
novembre 2003
a2) Valore prestazione di
libero passaggio al matrimonio
(15.09.2000) fr. 484.775.45
Questo importo è stato
definito sulla base della richiesta del Tribunale del 9 gennaio 2004 che prevede
il calcolo sulla situazione al 15.09.2000 (per quanto riguarda lo stipendio
assicurato e le tabelle attuariali).
Alleghiamo la nostra risposta del 19
gennaio 2004.
a3) Valore prestazione di
libero passaggio al matrimonio
(15.09.2000) fr. 540'908.30
Si tratta dell'importo
di cui al punto a2) della presente lettera, con l'applicazione degli
interessi come richiesto dal Tribunale (art. 8a OLP/art. 12 OPP2).
b) Prestazione
di libero passaggio al matrimonio (15.09.2000) - secondo la sua richiesta del 3
maggio 2004
b1) Art. 16 LFLP
· Valore prestazione di libero passaggio fr. 484'775.45
· Interessi (art. 8a OLP/art. 12 OPP2
18.09.2000/31.12.2000 =
4.00% fr. 5'709.55
2001/2002 =
4.00% fr. 38'782.00
01.01./26.09.2003 =
3.25% fr. 11'641.30 fr. 56'132.85
Totale fr. 540'908.30
b2) Art.
17 LFLP
· Totale contributi versati fr. 149'083.15
· supplemento art. 17 LFLP - 100% fr. 149'083.15
Totale fr. 298.166.30
Interessi
(art. 8a OLP/art. 12 OPP2)
15.09.2000/31.12.2000 = 4.00% fr. 3'511.75
2001.2002 =
4.00% fr. 28'853.30
01.01/26.09.2003 =
3.25% fr. 7'160.15 fr. 34'525.20
Totale fr. 332'691.50
(Doc. XXIII)
- che,
sempre su invito del TCA, la CV 2, con lettera del 7 luglio 2004, ha precisato:
"
Con riferimento alla sua lettera del 28 giugno
2004 provvediamo a rispondere alle sue domande in merito alla pratica citata in
oggetto:
Precisiamo che il presente conteggio viene
allestito sulla base della sentenza di codesto lodevole Tribunale del 26 maggio
2004 (inc. n. 34.2003.31) in merito alle modalità di calcolo della prestazione
di libero passaggio al matrimonio.
In dettaglio il calcolo è quindi il seguente:
Valore prestazione di libero passaggio al
matrimonio, compresi gli interessi:
Dati di base:
· data del matrimonio: 15.09.2000
· data del divorzio: 26.09.2003
· stipendio assicurato al 15.09.2000 fr. 86'166.00
· tabelle attuariali al 26.09.2003:
· tasso di conversione pensione vecchiaia 9.073
· tasso di conversione pensione vedovile 3.002
Valore prestazione di libero passaggio:
rendita di vecchiaia
capitalizzata fr. 399'198.40
rendita vedovile
presunta capitalizzata fr. 88'055.55
Totale prestazione
di liberto passaggio fr. 487'253.95
Interessi art. 8a OLP
e art. 12 OPP2:
2000 = 4% fr. 5'766.95
2001/2002 = 4% fr.
40'230.50
01.01/26.09.2003 = 3.5% fr.
12'772.45
Totale
interessi fr. 58'769.90
Totale
prestazioni di libero passaggio, compresi
gli
interessi composti a valuta 26.09.2003 fr. 546'023.85
Prestazioni a
disposizione per eventuali ulteriori informazioni (sig. __________, assente dal
12 al 16 luglio)." (Doc. XXXV)
-
che le
risultanze di cui sopra sono state trasmesse a AT 1, tramite l'avv. RA 1, e a AT
1, i quali hanno presentato le loro osservazioni in merito (XIII- XX, XXIV-
XXXVI);
-
che alla
luce degli accertamenti suesposti, questo Tribunale deve concludere che la
prestazione d'uscita di AT 1 esistente al momento del matrimonio deve essere
quantificata in fr. 546'023.85 conformemente al calcolo operato nello scritto
del 7 luglio 2004 della Cassa pensioni CV 2 (XXXV); tale calcolo infatti è
stato eseguito secondo il nuovo diritto e meglio sulla base delle tabelle
attuariali in vigore al momento del divorzio e del salario di CV 1 al momento
del matrimonio con l'aggiunta degli interessi maturati sulla prestazione
d'uscita sino alla data del divorzio come prescrive espressamente l'art. 22
cpv. 2 seconda frase LFLP (cfr. in questo senso STCA non pubblicata del
26 maggio 2004 in re E., 34.2003.31, cresciuta in giudicato);
-
che non
può invece essere ritenuto l'importo di fr. 489.323.80, indicato dalla Cassa
pensioni nello scritto 11 maggio 2004, lett. a1 (XXIII); tale importo è infatti
stato calcolato basandosi sul salario assicurato di AT 1 al momento del
divorzio e senza computo degli interessi; se è vero che la presumibile
rivalutazione di cui ha beneficiato il salario assicurato percepito da AT 1 dal
momento del matrimonio a quello del divorzio potrebbe compensare il mancato
computo degli interessi, tale modo di calcolare non è conforme all'applicazione
corretta della legge (in particolare l'art. 22 cpv. 2 LFLP) che prescrive la
presa in considerazione del salario al momento del matrimonio e il computo
degli interessi al momento del divorzio (cfr. in tal senso esplicitamente la
già citata STCA non pubblicata del 26 maggio 2004 in re E., 34.2003.31);
-
che non
può d'altro canto essere ritenuto nemmeno l'importo di fr. 540'908.30 come dal
calcolo operato dalla Cassa pensioni CV 2 negli scritti 19 gennaio e 11 maggio
2004 (XVII, XXIII) considerato come questo calcolo, pur basandosi correttamente
sul salario percepito da CV 1 al momento del matrimonio, con l'aggiunta degli
interessi, sia stato effettuato sulla base delle disposizioni, segnatamente le
tabelle attuariali, vigenti al momento del matrimonio;
-
che
infine per quanto riguarda la prestazione calcolata dalla Cassa giusta l'art.
17 LFLP, ossia in base ai contributi versati dall'assicurato, va detto che ai
fini del calcolo della prestazione d'uscita al momento del matrimonio se
l'importo calcolato secondo il regolamento (o, in casu, la Lcpd) risulta
superiore a quello dell'articolo 17 LFLP, è il più elevato che deve essere
considerato (cfr. la già citata STCA del 26 maggio 2004); nella presente
fattispecie quindi non può essere considerato il valore di fr. 332'691.50 (cfr.
XXIII lett. b2) in quanto meno elevato della prestazione d'uscita, di fr.
546'023.85, calcolata secondo l'art. 16 LFLP e le norme della cassa pensioni
interessata;
-
che
d'altra parte, al momento del divorzio (ossia al 26 settembre 2003, data della
crescita in giudicato della sentenza di divorzio; cfr. II; cfr. Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999 p. 1620)
AT 1 disponeva presso la Cassa pensioni CV 2 di una prestazione di libero
passaggio di fr. 601'304.15 (XI);
-
che di
conseguenza l'avere di previdenza di AT 1 accumulato durante il matrimonio
deve essere cifrato in fr. 55'280.30. Tale importo corrisponde alla differenza
tra la prestazione presente al momento del divorzio (fr. 601'304.15) e quella
esistente all'epoca del matrimonio più gli interessi (546'023.85);
-
che per
quanto riguarda invece AT 1, la medesima è assicurata a contare dal 1. febbraio
1999 presso la AT 2. Al momento del matrimonio (15 settembre 2000)
l'interessata disponeva di una prestazione d'uscita di fr. 10'358, calcolata
dalla AT 2 in applicazione della LFLP e con l'aggiunta degli interessi maturati
sulla prestazione d'uscita sino alla data del divorzio come prescrive l'art. 22
cpv. 2 LFLP (XII, XXVI, XXII, XXVI, XXXII, XXXIV);
-
che
d'altra parte, al momento della crescita in giudicato della sentenza di
divorzio, AT 1 disponeva presso la AT 2 di una prestazione di libero passaggio
di fr. 17'262 (XII);
-
che
l'avere di AT 1 accumulato durante il matrimonio deve quindi essere cifrato in
fr. 6'904;
-
che di
conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita nella convenzione
omologata dal giudice del divorzio, considerate le suevidenziate reciproche
pretese (per ogni coniuge metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge
in costanza di matrimonio), a favore di AT 1 spetta a saldo (cfr. art. 122 cpv.
2 CCS e la convenzione sottoscritta dalle parti), una prestazione di fr.
24'188.15 (fr. 27'640.15 - 3'452);
-
che per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., SVZ 2000, p. 258);
-
che
l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto o polizza di libero passaggio;
-
che
conformemente alle indicazioni fornite da AT 1 nelle more della presente
procedura (XXVII), l'importo di fr. 24'188.15, unitamente agli interessi
compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12
OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in
giudicato della sentenza di divorzio (26 settembre 2003) e sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA
dell'8 aprile 2003 nella causa A., B 73/02; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa
M., B 94/02; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa L., B 113/02; STFA del 18
luglio 2003 nella causa L., B 36/02), dovrà essere trasferito sulla sua
polizza LPP presso la __________, agenzia __________, __________ a favore di AT
1 (n. assicurata 258.49.745.118, contratto 2/5917/MM). In caso di mancato
versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente
giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle
assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (art. 38 e 135 OG),
saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi
suddetti interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e
sentenze inedite del TFA succitate).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio ammonta a fr.
55'280.30.
2.- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio ammonta a fr.
6'904.
3.- E' fatto
ordine alla Cassa pensioni CV 2, __________ di versare alla __________, agenzia
__________, __________ a favore di AT 1 (n. assicurata 258.49.745.118,
contratto 2/5917/MM) la somma fr. 24'188.15 oltre interessi compensativi ai
sensi dei considerandi a datare dal 26 settembre 2003.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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