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Numero d'incarto:
34.2003.51
Data decisione, Autorità:
04.11.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.51
RG/sc
Lugano
4 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
ATTO0
rappr. da: RAPP0
a
-
_CONV1
rappr. da: RAPP1
-
_CONV2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
- che con
sentenza __________ 2003, cresciuta in giudicato il
2003, il Segretario Assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il
divorzio tra i coniugi __________, omologando la convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio in cui è stata concordata la divisione per metà del
capitale LPP accumulato in costanza di matrimonio sul conto del marito;
-
che con
scritto 16 settembre 2003 il Segretario Assessore ha trasmesso l'intero incarto
al TCA, competente a procedere alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (art. 142 cpv. 2 e 3 CC, art.
25a LFLP);
-
che ai
fini del calcolo della prestazione da dividersi il TCA ha chiesto agli ex
coniugi __________ come pure all'istituto di previdenza interessato di
determinarsi al proposito (cfr. art. 25a cpv. 2 LFLP);
-
che con
scritto 22 settembre 2003, a nome di entrambi gli ex coniugi l'avv. __________
ha comunicato al TCA che i medesimi hanno di comune accordo fissato in fr.
8'094.-- l'importo da trasferire a favore della ex moglie tenuto conto della
chiave di ripartizione fissata dal giudice del divorzio;
-
che con
scritto 15 ottobre 2003 l'Amministrazione della Cassa pensioni __________ ha
confermato l'attuabilità del trasferimento di detto importo a favore di
__________.
considerato, in
diritto
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
-
che
giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
"
In caso di mancata intesa, il giudice fissa le
proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti.
- che a norma
dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che in
concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire
sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è
tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,
giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono
essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, pag. 253);
-
che in
applicazione analogica dell'art. 141 CC, davanti al giudice delle assicurazioni
sociali chiamato a procedere alla divisione in applicazione degli artt. 142
cpv. 2 CC e art. 25a LFLP, agli ex coniugi è data la facoltà di accordarsi in
merito all'importo da dividersi sulla base della chiave di ripartizione
stabilita dal giudice del divorzio, ritenuto che in simile evenienza è comunque
richiesta una dichiarazione da parte dell'istituto previdenziale interessato
circa l'attuabilità della soluzione adottata (in argomento cfr. Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 226);
-
che in
casu l'attuabilità della soluzione concordata tra gli ex coniugi __________,
consistente segnatamente nel trasferimento dell'importo di fr. 8'094.-- a
favore di __________, è stata confermata dalla Cassa pensioni __________,
istituto cui __________ è attualmente assicurato e presso il quale risulta pure
essere stata trasferita, nell'aprile 2002, la prestazione di libero passaggio
precedentemente maturata presso la Fondazione per la previdenza del personale
della __________ cui a sua volta il Fondo di previdenza per il personale
__________, nel giugno 2001, aveva trasferito la prestazione di libero
passaggio di spettanza dell'ex marito all'uscita dall'istituto (doc. _);
-
che per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et
le divorce, in: SVZ 68/2000, pag. 258);
-
che
l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto o polizza di libero passaggio;
-
che
__________ risulta disporre di un conto di libero passaggio aperto presso la
Banca __________ (cfr. doc. _), sul quale dovrà quindi essere trasferito
l'importo di fr. 8'094.--;
-
che per
il tramite dell'avv. __________ con scritto 22 settembre 2003 __________ ha
chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
-
che
presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono,
cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito
favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato
(cfr. artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la
giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di
un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di
facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le
necessarie conoscenze giuridiche (cfr. DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14
cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio
non è concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la
designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi
interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari);
-
che a non
aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato elementi di particolare
difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e non ha
richiesto conoscenze tali da rendere necessario l'intervento di un
patrocinatore. Infatti, per dar seguito alla richiesta del TCA di data 19
settembre 2003, gli ex coniugi, per il tramite del loro patrocinatore, hanno
potuto limitarsi a comunicare allo scrivente TCA il tenore del loro accordo -
peraltro già stipulato nell'ambito della precedente procedura di divorzio - con
il quale è stato pattuito l'ammontare della prestazione da trasferire a favore
della ex moglie. La presente procedura ha potuto quindi essere evasa sulla base
di tale comunicazione e della relativa conferma d'attuabilità sottoscritta
dall'istituto previdenziale interessato e da questi trasmessa al TCA in data 16
ottobre 2003 (doc. _), senza ulteriori atti istruttori o interventi delle
parti.
Per
quanto riguarda infine le riflessioni e le critiche sollevate dall'avv.
__________ nel suo scritto 22 settembre 2003, le stesse, in quanto attinenti
alla procedura dinanzi al giudice del divorzio, appaiono ininfluenti e prive di
pertinenza ai fini del presente giudizio.
L'istanza
presentata da __________ deve pertanto essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- E' fatto
ordine alla Cassa pensioni __________ di versare alla Banca __________ a favore
di __________ (conto di libero passaggio n. __________) la somma di fr.
8'094.--.
2.- L'istanza
22 settembre 2003 di __________ tendente alla concessione dell'assistenza
giudiziaria è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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