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Numero d'incarto:
34.2003.44
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.44
RG/sc
Lugano
22 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 19 agosto 2003
interposta da
ATTO0 +
LLCC
rappr. da: RAPP0
contro
_CONV0
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto che
-
con
effetto dal 1° gennaio 1997, ai fini dell'attuazione della previdenza
professionale dei propri dipendenti la ditta individuale __________ aveva
aderito alla (attuale) __________ Fondazione collettiva di __________.
Precedentemente la ditta __________ era stata affiliata alla __________, Fondazione
collettiva per la previdenza professionale obbligatoria;
-
a seguito
dell'affiliazione alla __________ la ditta ha inoltre trasferito a quest'ultima
il capitale libero ancora gestito dalla Fondazione di Previdenza per il
personale della ditta __________, istituita nel dicembre 1996 e sciolta per
decisione 24 ottobre 1997 del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino
quale autorità di vigilanza;
-
dopo il
decesso di __________ e conseguente cessazione dell'attività dell'omonima
ditta, nel dicembre 2002 l'__________, a nome di alcuni ex dipendenti della
ditta __________, si è rivolto alla __________ chiedendo informazioni in merito
alla liquidazione dell'istituto di previdenza e alla destinazione dei relativi
fondi liberi. Non condividendo la relativa presa di posizione della fondazione
secondo cui, a motivo dell'esistenza di un debito contributivo da compensare
tramite l'impiego di fondi liberi, la quantificazione e l'eventuale
ripartizione degli stessi potrà essere effettuata solo dopo la conclusione
della procedura di liquidazione dell'eredità giacente fu ,
l' ha nuovamente chiesto alla __________ di procedere alla
ripartizione dei fondi liberi tra gli aventi diritto;
-
stante il
successivo confermato rifiuto della __________ di procedere alla postulata
ripartizione, con la petizione in oggetto 60 ex dipendenti della ditta
, rappresentati dall' si aggravano a questo TCA e,
censurando il modo di (non) procedere dell'istituto previdenziale, chiedono che
lo stesso venga obbligato a dar seguito alla ripartizione dei fondi liberi
derivanti da liquidazione;
-
con la
risposta di causa la fondazione convenuta ha in sostanza ribadito
l'impossibilità di procedere alla liquidazione dei fondi prima di conoscere
l'esito della procedura di liquidazione dell'eredità giacente fu __________;
-
pendente
lite la fondazione convenuta ha trasmesso al TCA copia dello scritto 15 aprile
2003 con cui l'UFAS, Vigilanza previdenza professionale, su richiesta del
rappresentante degli attori, aveva espresso un proprio parere in merito alla
problematica in oggetto;
-
giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Cantone Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni
quale istanza unica (art. 8 LALPP).
Per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni
specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.
Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP
le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai
contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non
sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella
previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti
nel campo di detta previdenza (DTF 128 V 44, 258-259, 127 V 35, 125 V
168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b con riferimenti). Inoltre, perché sia data
la competenza giusta l'art. 73 LPP, la controversia non deve rientrare nella
sfera di competenza dell'autorità di vigilanza (DTF 119 V 198, 115 V
373; SVR 1995 BVG Nr. 31 pag. 89; SZS 1995 pag. 66; Meyer,
Die Rechtswege nach dem BVG, in: ZSR 106/1987 I p. 624);
-
ai sensi
dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LPP le decisioni dell'autorità di vigilanza possono
essere impugnate dinanzi alla Commissione federale di ricorso. Contro le
decisioni di detta Commissione è data la possibilità di ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale;
-
giusta
l'art. 23 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 1995, in caso di liquidazione
totale o parziale di un fondo, al diritto alla prestazione d'uscita si aggiunge
un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi. L'autorità di vigilanza
decide se le condizioni di una liquidazione parziale o totale sono adempiute e
ne approva il relativo piano di ripartizione (prima del 1 gennaio 1995 l'esame
e l'approvazione del piano di ripartizione incombeva parimenti all'autorità di
vigilanza in virtù dei combinati artt. 62 cpv. 2 LPP, 84 cpv. 2, 85 e 86 CC);
-
pretese
relative all'attribuzione di fondi liberi possono di conseguenza essere fatte
valere unicamente nell'ambito della liquidazione parziale o totale di un
istituto di previdenza da operarsi sulla base di un piano di ripartizione il
cui esame e la cui approvazione competono all'autorità di vigilanza (SZS
1995 pag. 376, 1985 pag. 198; Lang, Liquidation und Teilliquidation von
Personalvorsorgeeinrichtungen unter Berücksichtigung des Freizügigkeitsgesetz,
in: SZS 1994 pag. 113);
-
pretese
concernenti l'attribuzione di fondi liberi possono pertanto essere fatte valere
unicamente tramite le vie di diritto di cui all'art. 74 LPP, ad esclusione di
quelle previste all'art. 73 LPP (SZS 1995 pag. 373ss; Meyer-Blaser,
Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht
zum BVG (1990-1994), in: SZS 1995 pag. 111; idem, Die Rechtsprechung von
Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG (1995-1999), in:
SZS 2000 pag. 318s; Stauffer, Die berufliche Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR,
in: Murer/Stauffer (Hrsg.), Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 82, 108-109; STFA inedita
del 30 novembre 2001 nella causa S., consid. 3a; DTF 119 Ib 50, 119 V
198; SZS 1995 pag. 373ss; Walser, Der rechtschutz der
Versicherten bei Rechtsansprüche aus beruflicher Vorsorge, in: FS 75 Jahre EVG,
pag. 479; v. anche STFA del 3 ottobre 2001 nella causa Spitex B84/00,
B86/00, consid. 7, parzialmente pubblicata in DTF 127 V 377ss);
-
inoltre
la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il diritto all'attribuzione di
fondi liberi, da farsi valere nell'ambito della liquidazione (totale o
parziale) di un istituto di previdenza, nasce solo a seguito della decisione
con cui l'autorità di vigilanza approva il piano ripartizione (STFA
inedita del 30 novembre 2001 nella causa S., consid. 3a; STFA del 3 febbraio
1995 pubblicata in: SZS 1995 p. 376; Schneider, Fonds libres et
liquidations des caisses de pensions. Eléments de jurisprudence, in: SZS 2001
pag. 452 ss, 473);
-
in
concreto con la petizione in oggetto gli attori chiedono che la fondazione
convenuta proceda alla liquidazione e alla ripartizione dei fondi liberi senza
attendere l'esito della liquidazione dell'eredità giacente fu __________;
-
la
richiesta attorea, che trova il suo fondamento nell'art. 23 LFLP, ha per
oggetto una fattispecie, segnatamente il rifiuto da parte dell'istituto di
previdenza convenuto di procedere alla liquidazione e alla ripartizione di
fondi liberi, il cui esame spetta all'autorità di vigilanza nell'ambito delle
competenze attribuitele dagli artt. 61 e segg. LPP (l'art. 62 cpv. 2 LPP
richiama pure i compiti designati agli artt. 84 cpv. 2, 85 e 86 CC), ritenuto
che le decisioni di questa autorità - tra cui vanno annoverate anche quelle che
essa é chiamata ad emanare allorché interessati, tramite ricorso (cd.
Stiftunsaufsichtsbeschwerde, dedotta dall'art. 84 cpv. 2 CC; cfr. in argomento
soprattutto DTF 112 Ia 190ss; Pra 87 438; Riemer,
Commentario bernese, ad art. 84, n. 119ss, idem, Commentario basilese, ad art.
84, n. 17), si aggravano ad essa censurando l'operato, rispettivamente
l'inagire di un istituto di previdenza (in casu il diniego di procedere alla
liquidazione e ripartizione di fondi liberi) - sono in seguito suscettibili di
essere deferite alla Commissione federale di ricorso e successivamente al
Tribunale federale tramite ricorso di diritto amministrativo (art. 74 cpv. 2
lett. a e cpv. 4 LPP, art. 25 LFLP);
-
che in
simili circostanze, la pretesa de quo non potendo essere azionabile giusta
l'art. 73 LPP, la petizione deve essere dichiarata irricevibile per carenza di
competenza ratione materiae e gli atti trasmessi all'UFAS quale autorità
di vigilanza (cui è sottoposta la fondazione convenuta, cfr. doc. _) per
ragione di competenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é irricevibile.
2.- L'incarto è
trasmesso all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Vigilanza
previdenza professionale, Berna per ragione di competenza.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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