TCA lacked jurisdiction over provisional opposition removal request

34.2003.36Altro tribunale30 apr 2003Dismissed

Sintesi

A life insurance company asked the Ticino Cantonal Insurance Court to provisionally remove the debtor’s objection to a debt collection order for CHF 50,455.40 in occupational pension contributions. The court held that, although occupational pension disputes normally fall under Art. 73 LPP, this filing was not an action on the merits under Art. 79 LP/LEF but a request for provisional removal of opposition under Art. 82 LP/LEF. Jurisdiction for that summary enforcement remedy lay instead with the competent justice of the peace or district judge under cantonal enforcement law. The court therefore declared itself incompetent and transmitted the file to the competent district court.

Regest

Art. 73 LPP, 79 and 82 LEF; competence in occupational pension disputes and provisional removal of opposition: disputes over pension contributions may fall under Art. 73 LPP only when the merits of the claim are asserted in an ordinary action. A filing that expressly seeks merely provisional removal of opposition under Art. 82 LEF is an enforcement-law remedy and must be brought before the judge designated by cantonal enforcement rules. The social-insurance court lacks jurisdiction to decide such a summary enforcement request and must decline competence and transmit the file to the competent district authority (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2003.36

Data decisione, Autorità: 30.04.2003, TCA

Raccomandata

Incarto n. 34.2003.36

RG/sc

Lugano 30 aprile 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sull' "istanza" del 28 aprile 2003 di

__________ Compagnia d'ass. sulla vita, __________

contro


in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto e in diritto

  • che con atto 28 aprile 2003 la __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita, __________ (in seguito: __________) ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare, in virtù dell'art. 82 LEF, la cancellazione dell'opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________dell'UEF __________, concernente un credito di fr. 50'455.40 per premi della previdenza professionale dovuti dall'escussa nel periodo 1999-2001 in virtù del contratto d'affiliazione sottoscritto nell'agosto 1997 (I);

  • che giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le.

Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);

  • che per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati);

  • che in casu tramite il succitato precetto la __________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della __________ per l'incasso di contributi assicurativi LPP per un importo complessivo di fr. 50'455.40;

  • che l'escussa ha interposto opposizione;

  • che giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione;

  • che in concreto la richiesta di giudizio della __________ non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF 107 III 60ss; Praxis 73, nr. 195);

  • che infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF __________ giusta l'art. 82 LEF;

  • che per applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;

  • che di conseguenza l'istanza in esame deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ quale giudice del luogo dell'esecuzione (art. 14 e 16 LALEF, art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72, RCC 1989 pag. 152).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito

dell' "istanza" 28 aprile 2003 della __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita.

2.- Gli atti sono trasmessi alla Pretura del Distretto di __________ per ragione di competenza.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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