Withdrawal of petition; case struck from the docket

34.2003.26Altro tribunale14 apr 2003Partially Granted

Sintesi

The Ticino Cantonal Insurance Court dealt with the consequences of a withdrawal filed after a federal remand. Counsel informed the court that one petition was being withdrawn for lack of standing. The court held that this petition had become devoid of object and therefore struck it from the docket. The remaining petition in the same matter was not affected. The court also ordered that no court fees or expenses be collected.

Regest

Legge di procedura 6.4.1961; when a party withdraws a petition and the proceeding has thereby become devoid of object, the court strikes that petition from the docket. A withdrawal based on lack of standing does not affect the continued pendency of a separate, non-withdrawn petition by another party. In such a procedural termination, the court may order that no fees or costs be levied (consid. implicit).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2003.26

Data decisione, Autorità: 14.04.2003, TCA

Raccomandata

Incarto n. 34.2003.26

BS

Lugano 14 aprile 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla STFA di rinvio del 13 dicembre 2002 nella causa promossa con petizioni del 10 dicembre 1999 (inc. __________) dalla


rappr. da: avv. __________

contro

Fondaz.coll.prev. prof. __________ rappr. da: avv. __________

ritenuto che con sentenza 2 maggio 2000 il TCA ha respinto le petizioni presentate da __________ e dalla __________, entrambi patrocinati dall’avv. __________, nei confronti della Fondazione collettiva di previdenza professionale __________ tendente al versamento della prestazione di libero passaggio maturata da __________ (inc. __________);

considerato che giudizio del 13 dicembre 2002 (pervenuto al TCA il 28 gennaio 2003) il TFA ha accolto il gravame di __________ rinviando gli atti allo scrivente Tribunale per l’espletamento di ulteriori accertamenti, dichiarando tuttavia inammissibile il ricorso della __________ per mancanza di legittimazione attiva (B 40/00);

visto che con scritto 10 aprile 2003 l’avv. __________ ha dichiarato “ di ritirare la petizione da parte della __________ per mancanza di legittimazione attiva” (XI);

rilevato dunque che la causa promossa dalla __________ è divenuta priva di oggetto, mentre rimane confermata la petizione intentata da __________;

richiamate le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1. la causa promossa dalla __________ è stralciata dai ruoli:

  1. non si prelevano né tasse né spese;

  2. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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