Proceedings struck off after bankruptcy and withdrawal

34.2003.17Altro tribunale15 mag 2003Withdrawn

Sintesi

The Ticino Cantonal Insurance Court dealt with a petition filed by Fondaz. istituto collettore LPP in a professional pension matter. After the defendant's bankruptcy had been suspended for lack of assets, the claimant informed the court that it was withdrawing the petition. The court held that the case had become devoid of object and ordered it struck from the docket. It further decided that no court fees or expenses would be charged.

Regest

Proceedings may be struck from the roll when the dispute has become devoid of object, in particular following withdrawal of the petition; in such a situation the court may also order that no fees or costs be levied, depending on the applicable procedural law (consid. implicit).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2003.17

Data decisione, Autorità: 15.05.2003, TCA

Raccomandata

Incarto n. 34.2003.17

RG/sc

Lugano 15 maggio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione del 20 marzo 2003 interposta da

Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano

contro


in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti;

richiamate le ordinanze 21 marzo e 13 maggio 2003 con le quali il Tribunale ha assegnato a parte convenuta il termine di rito, rispettivamente fissato un ultimo termine perentorio di 10 giorni per presentare la risposta di causa;

vista la lettera 14 maggio 2003 con cui l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ ha comunicato che il fallimento decretato nei confronti della convenuta in data 22 aprile 2003 è stato sospeso per mancanza di attivo e che in caso di mancato anticipo da parte di un interessato la procedura sarà chiusa per mancanza d'attivo;

vista la lettera 14 maggio 2003 di parte attrice che comunica il ritiro della petizione a seguito dell'apertura del fallimento e della relativa sospensione;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:

  1. non si prelevano né tasse né spese;

  2. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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