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Numero d'incarto:
34.2003.10
Data decisione, Autorità:
03.10.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.10
RG/sc
Lugano
3 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
-
-
-
__________,
a
-
rappr. da: __________
-
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
-
che con
sentenza __________ 2002, cresciuta in giudicato il __________ 2002, il Pretore
di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________, decidendo,
al dispositivo n. 6 della sentenza, la ripartizione a metà delle rispettive
prestazioni di libero passaggio accumulate durante il matrimonio;
-
che con
scritto 29 gennaio 2003 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e
notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 2 CCS;
-
che ai
fini del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex
coniugi __________, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti
di previdenza interessati di determinarsi a tale proposito (cfr. art. 25a cpv.
2 LFLP);
-
che in
corso d'istruttoria il TCA ha esperito alcuni accertamenti presso gli istituti
interessati; delle relative risultanze si dirà - per quanto occorra - nei
considerandi successivi;
-
che in
data 8 agosto 2003 il TCA ha trasmesso agli ex coniugi l'intera documentazione
acquisita agli atti assegnando loro un termine di 10 giorni per una presa di
posizione;
-
che con
scritto 18 agosto 2003 __________, rappresentata dall'avv. __________ ha
quantificato in (almeno) fr. 87'546.05 gli averi dell'ex marito da dividersi
secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, mentre
che __________ è rimasto silente.
considerato in diritto
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
che
giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
"
In caso di mancata intesa, il giudice fissa le
proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti.
- che a norma
dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale
hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un
termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che in
concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire
sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è
tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,
giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono
essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, pag. 253);
-
che il
matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso __________ 1988 e quindi
anteriormente al 1° gennaio 1995;
-
che il
calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe
quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (Brunner, Die Berücksichtigung
von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittsleistung nach Art.
122 ZGB, in: ZBJV 2000, pag. 528), secondo cui
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio
è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale
dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio
1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della
sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
La tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
che
l'art. 22a LFLP presuppone tuttavia l'esistenza di averi previdenziali al
momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 12/99, pag.
1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta
in giudicato);
-
che in
casu dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle
dichiarazioni delle parti, non risulta che all'epoca del matrimonio gli ex
coniugi __________ disponessero di prestazioni d'uscita presso un istituto
previdenziale e neppure di averi di libero passaggio (cfr. art. 22 cpv. 2
LFLP);
-
che di
conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di
riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con le
prestazioni accumulate durante il matrimonio;
-
che la
prestazione accumulata da __________ durante il matrimonio corrisponde
all'importo di fr. 8'836.90 comunicato dalla __________ (doc. _), quale
avere di spettanza della citata - assicurata presso la Fondazione __________
per l'incremento dell'assicurazione del personale a far tempo dal 1. giugno
2002 (doc. _) - al momento del divorzio; tale ammontare é comprensivo della
prestazione di libero passaggio trasferita nel luglio 2002 all'attuale
assicuratore da parte della __________, presso cui __________ risulta essere
stata in precedenza affiliata (doc. _);
-
che la
prestazione accumulata da __________ durante il matrimonio ammonta a
complessivi fr. 69'582.75, corrispondenti alla somma di fr. 11'279.10 -
quale prestazione presente al momento del divorzio ed acquisita presso la
__________ , alla quale egli è assicurato con effetto dal 1. ottobre 1999 (doc.
_) - e di fr. 58'303.65 - quale prestazione presente al momento del divorzio ed
acquisita presso la __________, alla quale egli risulta parimenti essere
assicurato a far tempo dal 1. novembre 1989 (doc. _);
-
che
considerata pertanto la chiave di ripartizione pari, per ognuno, alla metà
della prestazione accumulata dall'altro durante il matrimonio, il credito a
favore di __________ ammonta a fr. 34'791.40 (69'582.75 : 2), quello a favore
di __________ a fr. 4'418.45 (8'836.90 : 2);
-
che
considerate le suevidenziate reciproche pretese, a favore di __________ spetta,
a saldo (cfr. art 122 cpv. 2 CC), una prestazione pari a fr. 30'372.95;
-
che per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et
le divorce, in: SVZ 68/2000, pag. 258);
-
che
l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto o polizza di libero passaggio;
-
che
__________ risulta attualmente essere assicurata presso la Fondazione
__________, dove dovrà quindi essere trasferito l'importo di fr. 30'372.95.
-
che
pertanto la __________ e la __________ verseranno a favore di __________,
presso il citato istituto assicurativo, la prima l'importo di fr. 3'430.35, la
seconda l'importo di fr. 26'942.60.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 69'582.75.
2.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 8'836.90.
3.- E' fatto
ordine alla __________ di versare alla Fondazione __________ per l'incremento
dell'assicurazione del personale, __________ (contratto di previdenza n.
__________) a favore di __________ la somma di
fr. 3'430.35.
4.- E' fatto
ordine alla __________ di versare alla Fondazione __________ per l'incremento
dell'assicurazione del personale, __________ (contratto di previdenza n.
__________), a favore di __________ la somma di fr. 26'942.60.
5.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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