LPP contributions, default interest, and definitive debt collection removal

34.2002.61Altro tribunale31 mar 2003Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The pension foundation sued an employer for unpaid occupational pension contributions, default interest, enforcement costs, and definitive removal of opposition after the employer failed to honor an installment plan and did not participate in the case. The court held that the contribution calculation was documented and uncontested, accepted default interest at 5% except for overdue interest on overdue interest, and granted the claim in part. It also held that the judgment served as a title for continuation of enforcement and removed the opposition to the relevant extent. Due to the defendant’s dilatory conduct, court costs of CHF 300 were imposed on it, while no party compensation was awarded to the foundation.

Massima Omnilex

Art. 11, 60 and 66 LPP; Art. 102 ff. CO; definitive removal of opposition in an action for LPP contributions. The employer is the sole debtor of occupational pension contributions and, once the contribution claim is judicially recognized, the judgment may serve directly as title for continuation of enforcement, provided it refers with sufficient precision to the pending debt collection and formally removes the opposition to the relevant extent. Default interest follows from debtor’s default under the contractual and statutory rules; however, interest on overdue interest is excluded absent a specific legal basis. In LPP proceedings, party compensation is not generally owed to a victorious pension institution, whereas temerarious conduct may justify charging procedural costs (consid. on costs and ripetibili).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2002.61

Data decisione, Autorità: 31.03.2003, TCA

Raccomandata

Incarto n. 34.2002.61

RG/sc

Lugano 31 marzo 20032003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione del 28 novembre 2002 interposta da

Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano

contro


in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

  • con convenzione 13 novembre 2001 la __________, con sede a __________ ha aderito alla Fondazione Istituto collettore LPP, Agenzia regionale della Svizzera italiana (in seguito: Fondazione) ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2001 (doc. _);

  • in base ai salari notificati dal datore di lavoro, la Fondazione ha stabilito l’ammontare dei contributi dovuti per il periodo 1° gennaio 2001 - 30 aprile 2002, per un ammontare complessivo di fr. 6'443.25 ed ha inviato i relativi conteggi e richieste di pagamento (doc. _);

  • in data 18 aprile 2002 la Fondazione ha accettato il piano di pagamento rateale proposto dalla società datrice di lavoro in data 15 aprile 2002 ed avente per oggetto il pagamento del debito contributivo relativo al periodo 1. gennaio 2001- 31 marzo 2002 ammontante a fr. 6'233.85 (doc. _);

  • non avendo la __________ ossequiato al summenzionato piano di pagamento, in data 11 agosto 2002 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UEF di __________ nei confronti della __________ il precetto esecutivo no. __________ per un importo di fr. 6'334.50 oltre interessi del 5% dal 8 luglio 2002 e fr. 150.-- per spese;

  • l’escussa ha interposto opposizione;

  • con la petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 6'636.55 a titolo di contributi previdenziali e interessi rimasti scoperti dal 1. gennaio 2001 al 30 aprile 2002 aumentati degli interessi al 5% dal 8 luglio 2002 e di fr. 150.-- per spese ex artt. 103 e 106 CO, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'UEF di __________ e la rifusione di ripetibili;

  • la convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da parte del Vicepresidente del TCA (II, III) per la presentazione della risposta;

considerato in diritto che

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

  • l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;

  • l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);

  • l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di affiliazione);

  • l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;

  • secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

  • in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);

  • per la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

" La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:

  • con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;

  • con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;

  • con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;

  • con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;

  • dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

  • con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

  • con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;

  • con elargizioni e donazioni." (Doc. _)

  • la richiesta attorea non è stata contestata dalla ditta convenuta, la quale non è intervenuta in causa, né precedentemente ha sollevato obiezioni in merito al calcolo dei contributi previdenziali allestito dall’attrice;

  • il calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;

  • infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc. _). Il calcolo del debito contributivo relativo al periodo 1. gennaio 2001 - 30 aprile 2002 per complessivi fr. 6'636.55 si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente e tiene conto delle mutazioni intervenute durante il periodo assicurativo (doc. _);

  • in quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo di fr. 6'636.55 come pure i costi di esecuzione (fr. 150) di cui al PE __________ dell'UEF di __________ (cfr. Tariffa costi amministrativi allegata alla convenzione d'adesione, doc. _; cfr. DTF 117 II 258) dev’essere pertanto confermato;

  • la Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 8 luglio 2002 su fr. 6'636.55;

  • poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 4 cpv. 3 e 4 della Convenzione d'adesione, doc. _; art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi, e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta, ad esclusione tuttavia degli interessi pretesi per il ritardo nel pagamento degli interessi di mora di fr. 193.30 di cui al conteggio 1 marzo 2002 (cfr. art. 105 cpv. 3 CO, cfr. doc. _);

  • pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare fr. 6'786.55 oltre a interessi del 5% su fr. 6'443.25;

  • con la petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell’UEF di __________;

  • secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima di DTF 107 III 60ss.

Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);

  • la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, per l’importo di fr. 6'484.50 oltre a interessi del 5% su fr. 6'334.50 dal 8 luglio 2002, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

  • secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999, la procedura è di principio gratuita;

  • il TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);

  • secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.

Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).

La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl);

  • nel caso in esame la ditta convenuta ha dato seguito solo parzialmente alle richieste e diffide di pagamento inviatele da quest’ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta;

  • alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 300 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl);

  • il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).

In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992).

Visto quanto sopra la Fondazione, per altro non patrocinata in causa, ancorché vittoriosa non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione é accolta.

§) Di conseguenza la __________, con sede a __________ è condannata a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, Agenzia della Svizzera italiana fr. 6'786.55 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il periodo 1° gennaio 2000 - 30 aprile 2002 oltre a interessi del 5% dal 8 luglio 2002 su fr. 6'443.25.

§§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell'UEF di __________ per l'importo di fr. 6'484.50 oltre a interessi del 5% su fr. 6'334.50 dal 8 luglio 2002.

2.- La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 300 sono poste a carico della convenuta.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

occupational pensioncontributionsdefault interestdebt collectionopposition removalprocedural coststemerityparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the employer owed the claimed LPP contributions and costs for the period 1 January 2001 to 30 April 2002

Decisione estratta

Yes. The claimed contribution debt was sufficiently documented and uncontested, so the employer had to pay the principal amount and execution costs.

Motivazione estratta

The employer was obliged to affiliate and pay contributions under the LPP; the calculation was supported by salary and insured-person documents and by the applicable foundation rules.

Questione giuridica chiave

Whether default interest at 5% was owed on the outstanding contributions

Decisione estratta

Yes, but not on the default interest already charged in the earlier account.

Motivazione estratta

The debtor was in default under the adhesion agreement and the CO; the requested 5% rate matched the statutory rate, except for interest on overdue interest.

Questione giuridica chiave

Whether the opposition to the debt collection proceeding should be definitively removed

Decisione estratta

Yes, for the amount corresponding to the enforceable debt recognized by the court.

Motivazione estratta

Once the claim was judicially recognized, the judgment served as a title for continuation of enforcement without a separate mainlevée procedure.

Questione giuridica chiave

Whether the conduct of the defendant was temerarious, justifying court costs

Decisione estratta

Yes. The defendant’s partial non-payment, opposition, and failure to participate in the proceedings were treated as temerarious conduct.

Motivazione estratta

In LPP contribution cases, dilatory conduct and ignoring invoices, reminders, and the action can justify charging procedural costs to the losing party.

Questione giuridica chiave

Whether the victorious foundation was entitled to party compensation

Decisione estratta

No. In LPP disputes, repeat costs are generally reserved to the victorious insured defendant, not to the victorious insurer or pension institution.

Motivazione estratta

Cantonal and federal case law do not grant repeat costs by analogy to the general social insurance rules, and the foundation was not represented by counsel in any event.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.