AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.57
Data decisione, Autorità:
12.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2002.57
RG/sc
Lugano
12 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull' "istanza" del 27
novembre 2002 di
Fondazione collettiva __________ ,
contro
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
-
che con
atto 27 novembre 2002 la __________ ha chiesto a codesto Tribunale di
pronunciare la cancellazione dell'opposizione interposta dalla __________ al PE
n. __________dell'UE di __________, concernente un credito di fr. 233'999.50
per premi assicurativi della previdenza professionale dovuti nel periodo
1996-2001 (I);
-
che a
completazione della richiesta 27 novembre 2002 con successivo scritto
denominato "istanza di rigetto dell'opposizione (82 LEF)" la
__________, sulla base di riconoscimenti di debito allegati all'istanza, ha
chiesto la pronuncia del rigetto provvisorio dell'opposizione della __________
PE n. __________ (IV);
-
che con
scritto 9 dicembre 2002 la __________ ha chiesto di poter procedere al
pagamento della somma richiesta tramite versamenti ratealizzati di fr. 5'000
mensili (III), proposta rifiutata dalla __________ con presa di posizione 5
febbraio 2003 (VIII);
considerando in diritto
- che
giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori
di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza
cantonale.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (art. 8 LALPP);
-
per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni
specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.
Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP
le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai
contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e
riferimenti ivi citati);
-
che in
casu tramite PE n. __________dell'UE di __________ la __________ ha avviato una
procedura esecutiva nei confronti della __________ per l'incasso di contributi
assicurativi LPP relativi al periodo 1996-2001 per un importo complessivo di
fr. 233'999.50;
-
che la
__________ ha interposto opposizione;
-
che giusta
l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore,
per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella
amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in
forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente
l'opposizione;
-
che in
concreto la richiesta di giudizio della __________ non configura azione di
riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79
LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito
della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione
(DTF 107 III 60ss, Praxis 73, nr. 195);
-
che
infatti, come confermato dalla __________ in sede di completazione
dell'istanza, con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il
rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo sulla
base di un asserito riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF;
-
che per
applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per
decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio
dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore
secondo la loro competenza;
-
che di
conseguenza l'istanza in esame con cui è chiesto il rigetto provvisorio
dell'opposizione al PE n. __________dell'UE di __________ indicante un credito
di fr. 233'999.50 deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per
ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ (cfr. art. 16
LALEF, art. 1 lett. e Regolamento sull'organizzazione della Pretura del
Distretto di __________; cfr. anche DTF 114 III 72, RCC 1989 pag. 152).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo
Tribunale non è competente a statuire nel merito
dell'
"istanza" 27 novembre 2002 della __________.
2.- Gli atti
sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster