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Numero d'incarto:
34.2002.53
Data decisione, Autorità:
11.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2002.53
RG/sc
Lugano
11 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 26 ottobre 2002
interposta da
__________ Fondaz. coll. prev. prof.
obbligatoria,
contro
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
-
ai fini
dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti __________
si è affiliata alla __________ Fondazione collettiva per la previdenza
obbligatoria (in seguito: Fondazione), con effetto dal 1. ottobre 2000 (doc.
_);
-
la
Fondazione, a seguito dell'affiliazione e sulla base dei salari annunciati
dalla datrice di lavoro, ha trasmesso a quest'ultima la distinta dei premi
relativi agli anno 2000 e 2001 e relative richieste di pagamento per
complessivi fr. 4'779 (doc. _);
-
con
lettere 15 marzo e 15 maggio 2001 la Fondazione ha sollecitato il pagamento
dello scoperto contributivo ammontante a fr. 1'603.80, rispettivamente a fr.
2'338.90 (doc. _);
-
causa lo
scioglimento della ditta, il contratto d'affiliazione è stato annullato con
effetto al 30 giugno 2001 (doc. _).
In data 3
agosto 2001 la Fondazione ha quindi richiesto alla datrice di lavoro il
versamento del saldo contributivo (comprensivo degli interessi) cifrato in fr.
2'910.10. Il relativo successivo sollecito di pagamento per complessivi fr.
2'926.50 è stato inviato a __________ in data 14 settembre 2001;
-
costatato
il mancato versamento dell'importo dovuto, il 23 ottobre 2001 la Fondazione ha
presentato presso l’UEF di __________ una domanda di esecuzione nei confronti
di __________, per un importo di fr. 3'136.10 a titolo di contributi
previdenziali dovuti sino al 30 giugno 2001, oltre interessi al 5% dal 23
ottobre 2001. Il relativo PE n. __________, datato 26 ottobre 2001, è stato
notificato alla debitrice in data 5 novembre 2001, la quale ha interposto opposizione
(doc. _);
-
con la
petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA la condanna __________ al
pagamento di fr. 3'136.10 oltre interessi al 5% a far tempo dal 23 ottobre
2001, come pure il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n.
__________ dell'UEF di __________. La Fondazione attrice chiede pure la
rifusione delle spese ripetibili;
-
malgrado
l'assegnazione di due termini per la presentazione della risposta, la datrice
di lavoro non è intervenuta in causa (II, III);
considerato in
diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
-
oggetto
del contendere è la condanna della convenuta, che non ha mai contestato la
pretesa, al pagamento di fr. 3'136.10 oltre interessi al 5% a far tempo dal 23
ottobre 2001 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti nel
2000 e nel 2001;
-
l’art. 11
LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente, di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente
registrato.
Uno degli
obblighi derivanti dall’affiliazione consiste nel pagamento di contributi
all’istituto di previdenza (T. Lüthy, das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber
und Personalvorsorge- stiftung, Zurigo 1989, p. 85/86);
- per
quanto riguarda l’ammontare dei contributi, secondo l’art. 66 cpv. 1 prima
frase LPP l’Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari
l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.
Nell’ambito
della previdenza professionale inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP).
I
contributi non devono quindi necessariamente corrispondere agli accrediti di
vecchiaia di cui all’art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p.
98).
Gli uni
vengono infatti accreditati sul conto individuale (art. 11 OPP2) e servono
quale base per la fissazione delle prestazioni, in modo particolare di quelle
minime previste da legge (art. 6 LPP), gli altri per il loro finanziamento;
- per quanto
riguarda il finanziamento della previdenza l’articolo 6 delle condizioni
contrattuali prevede che
"
Il datore di lavoro si assume l'obbligo di
pagamento per gli interi costi della previdenza professionale nei confronti
della Fondazione conformemente al regolamento. Egli corrisponde trimestralmente
ed in anticipo dei pagamenti almeno in misura dei mesi trascorsi dall'inizio
dell'anno civile. I premi unici devono essere pagati immediatamente in un solo
importo.
La Fondazione tiene un conto corrente fruttifero
ed eventuali conti di deposito per ogni Cassa di previdenza. Essa mette in
conto al datore di lavoro i costi per assicurazioni concluse prima del 1°
luglio ogni anno di calendario con valuta 1° luglio. I costi per nuove
assicurazioni ed assicurazione suppletive vengono valutati al momento della
conclusione.
I mezzi della Cassa di previdenza vengono
investiti dalla Fondazione quale credito fruttifero verso la __________. Gli
interessi attivi e passivi per il conto corrente e i conti di deposito possono
essere adattati senza preavviso ad eventuali mutamenti della situazione.
L'interesse attivo non è inferiore al tasso d'interesse minimo fissato per
l'avere di vecchiaia secondo la LPP.
In quanto le persone assicurate versino
contributi alla previdenza professionale, questi vengono dedotti dal loro
salario dal datore di lavoro e versati alla Fondazione. I contributi
conformemente al regolamento possono essere modificati in ogni momento e senza
preavviso per l'inizio di un anno civile.
La Fondazione presenta un rendiconto annuale al
datore di lavoro, all'intenzione del Comitato di cassa."
- l'ammontare
dei contributi dovuti (composti dei contributi di risparmio e di rischio) a
favore della previdenza è fissato nel Piano di previdenza quale allegato al
contratto d'affiliazione (doc. _)
Nel piano
di previdenza viene pure precisato che l'importo dovuto dipende in particolare
dall'età e dal sesso. Inoltre viene indicata la modalità di calcolo del salario
assicurato e indicato che con i contributi vengono finanziate anche ulteriori
prestazioni legali, quali l'adeguamento al rincaro delle prestazioni
d'invalidità e i superstiti, le prestazioni completive per la generazione
d'entrata, come pure i costi per il fondo di garanzia;
- nel caso
concreto, l'importo dei contributi dovuti così come quello delle spese
addebitate e degli interessi, non è contestato.
Dall’esame
della documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi oggetto
della petizione è stato effettuato conformemente alle disposizioni esposte al
considerando precedente e a quelle della LPP. È stato inoltre correttamente
tenuto conto dei salari notificati e delle intervenute mutazioni.
Le
persone assicurate e i salari erogati risultano ai documenti di causa, in
particolare dalla tabella dei costi e delle prestazioni.
Il
calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda sugli elementi
suesposti ed è quindi fondato.
L'importo
chiesto con la petizione di fr. 3'136.10, comprensivo di interessi passivi e
spese può quindi essere riconosciuto integralmente;
- l’attrice
chiede pure il versamento di interessi di mora del 5 % dal 23 ottobre 2001.
Poiché la
convenuta è palesemente in mora (art. 102, 103 CO) e il tasso chiesto (5%)
corrisponde a quello legale, l'interesse di mora può essere riconosciuto;
- l’attrice
chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta
al precetto esecutivo no. __________dall’UEF di __________.
Secondo
la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù
dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in
materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita. Di
regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste
carico dello Stato.
Il TFA ha
tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124
V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V
287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P
Sagl).
Nel caso
in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele
dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è
intervenuta in causa malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del
TCA, di due termini per la presentazione della risposta.
In tali
circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, il comportamento della
convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico
tasse e spese di procedura per fr. 200 (cfr. STCA del 28 gennaio 1998 nella
causa FICLPP contro P. Sagl, cresciuta in giudicato);
- il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere
applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante
giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a
ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il
ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice
al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra
citate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando
che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente
debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative
senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA
del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362,
RAMI 1992 pag. 164;
Nel caso
concreto alla Fondazione attrice, per altro non patrocinata in causa, ancorché
vittoriosa, non si assegnano pertanto spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ Di
conseguenza __________ è condannata a versare alla __________ Fondazione
collettiva per la previdenza professionale obbligatoria, l'importo di fr.
3'136.10 oltre interessi del 5 % dal 23 ottobre 2001.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________dell'UEF di __________ del 26 ottobre 2001.
2.- La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 200 sono poste a carico di __________.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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