AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.5
Data decisione, Autorità:
05.08.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2002.00005
fc/sc
Lugano
5 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice
Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 30 gennaio
2002 di
__________,
contro
Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. ,
nato nel 1959, si è iscritto all'assicurazione disoccupazione percependone le
relative indennità da luglio 1995 a luglio 1997 e da novembre 1998 a novembre
2000 (IX). Dal 1. luglio 1997, con l'entrata in vigore dell'Ordinanza federale
sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati del 3 marzo 1997, è
stato iscritto all'istituto collettore per il rischio morte e invalidità. La
prestazione di libero passaggio riconosciutagli nel 1995 dal suo ultimo datore
di lavoro è rimasta depositata presso un conto di libero passaggio
dell' (I).
1.2. Con
decisione 13 settembre 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità ha posto
__________ al beneficio di una rendita intera d'invalidità, oltre a completive
per moglie e figlio, a decorrere dal 1. marzo 2001 (XIII/1).
1.3. Con effetto
dalla medesima data la Fondazione istituto collettore LPP ha dal canto suo
riconosciuto all'assicurato il diritto a una rendita d'invalidità intera oltre
ai relativi supplementi per le figlie minorenni. Con scritto del 15 gennaio
2002, facente seguito ad una richiesta dell'interessato del 21 settembre 2001
(A/1), la Fondazione gli ha comunicato:
"
Gentile signor __________,
al 01.03.01 vengono a scadenza le prestazioni per
l'incapacità lavorativa nell'ambito della sua previdenza professionale.
Siccome la sua rendita d'invalidità di fr.
1'071.00 risulta inferiore al 10% della rendita minima completa AVS
(attualmente CHF 1'236.00) e la rendita per figli di fr. 214.00 per ogni figlio
è inferiore al 2% della rendita minima completa AVS (attualmente di CHF 247.00)
le stesse, poiché di poca entità, le vengono capitalizzate e liquidate in
un'indennità unica.
Questa liquidazione ammonta a CHF 18'358.00, che
le viene versata sul conto presso la Banca __________. Di conseguenza, tutti i
diritti derivanti dal regolamento sono estinti." (Doc. _)
1.4. Con
petizione del 30 gennaio 2002 nei confronti della Fondazione istituto
collettore LPP __________ ha sostanzialmente contestato l'ammontare della
prestazione concessagli chiedendo in particolare che la stessa venga
ricalcolata tenendo conto anche degli accrediti di vecchiaia maturati prima del
periodo di disoccupazione e tuttora depositati su un conto di libero passaggio
presso la Banca __________. A motivazione della sua pretesa l'assicurato ha
evidenziato che:
" Con
la presente chiedo la verifica del calcolo che la Fondazione istituto
collettore LPP ha fatto. Con la lettera del 15.01.2002 l'istituto collettore
LPP mi a comunicato che mi aspetto un importo unico di Fr. 18'358.00, che a me
sembra un po' basso. E poi mi chiedo se, in caso io dovessi venire a mancare se
a mia moglie o anche miei figli gli tocca una rendita. Come risulta della
lettera vedi copia allegato loro dicono che con il pagamento di Fr. 18'358.00
tutti i diritti sono estinti.
Adesso vi spiego un pò la mia situazione:
Durante gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 ho percepito
la disoccupazione presso la cassa disoccupazione __________, dove mi sono stati
tolti regolarmente i contributi della LPP, (parte rischio, dal 1997 obbligato).
In questo tempo sono anche stato molto tempo in malattia.
Dal mese di marzo 2001 l'AI, mia ha riconosciuto un grado di
invalidità totale pari all'80%.
Il mio ultimo datore di lavoro (nel 1995) mi ha versato il mio
capitale LPP su con conto libero passaggio presso l'__________, questo capitale
finora ammonta a Fr. 30'715.45 (Saldo 31.12.2001).
Vi chiedo se l'istituto collettore LPP non doveva anche prendere
questo capitale di Fr. 30'715.45, per calcolare la mia parte che mi aspetta di
una rendita mensile invece di un importo unico di Fr. 18'358.00 che mi sembra
veramente un pò basso.
Vi ringrazio per la cortese attenzione e in attesa della vostra
risposta vi saluto cordialmente." (Doc. _)
1.5. Nella sua
risposta del 19 febbraio 2002 l'Istituto collettore ha postulato la reiezione
della petizione ribadendo la correttezza della prestazione erogata e in
particolare che nel calcolo della stessa non deve essere incluso l'avere di
libero passaggio del beneficiario. A motivazione del proprio assunto ha
specificato:
" Il
signor __________, sulla base della decisione AI, dal 01.03.2001 ha diritto a
una rendita d'invalidità e a una rendita per figli d'invalido nell'ambito della
previdenza professionale. La rendita d'invalidità assicurata ammonta a CHF.
1'071.00 all'anno. Questa rendita sarebbe stata erogata al più tardi fino al
__________.2024 (raggiungimento del 65° anno d'età). Per i figli del signor
__________, __________, nata il __________.1999 e __________, nata il
__________.1993, sono assicurate delle rendite per figli che ammontano a CHF.
214.00 all'anno per ogni figlio. Le rendite per figli vengono versate fino al
compimento del 18° anno. Se il figlio si trovasse ancora in formazione, la
rendita viene ulteriormente pagata per tutta la durata della formazione, al più
tardi fino al compimento del 25° anno d'età.
Secondo l'art. 4.2.2.1 del regolamento della Fondazione istituto
collettore, le rendite d'invalidità inferiori al 10% e le rendite per figli
d'invalido inferiori al 2 % della rendita di vecchiaia semplice AVS in vigore
al momento, possono essere versate sotto forma di capitale. Attualmente la
rendita di vecchiaia semplice AVS ammonta a CHF. 12'360.00. Di conseguenza le
rendite annue d'invalidità inferiori a CHF. 1'236.00 e le rendite annue per
figli d'invalido inferiori a CHF. 247.00 possono essere capitalizzate.
L'indennità di cui beneficia l'assicurato, corrisponde alla
riserva che la fondazione avrebbe dovuto accantonare dall'inizio della rendita
per l'evento assicurato. Le riserve devono venir accantonate per la rendita
d'invalidità in corso e per la prospettiva di prestazioni di rischio assicurate
(rendita vedovile, rendite per orfani). Nel computo dell'indennità in capitale
le rendite future vengono ridotte degli interessi maturati dal momento
dell'inizio del pagamento delle rendite, in base al tasso tecnico assicurativo.
II calcolo viene influenzato dall'eventualità che la persona assicurata
decedesse prima del raggiungimento dell'età di pensionamento (probabilità di
morte) oppure che ridiventi abile al lavoro. Con la liquidazione in capitale,
il diritto alle prestazioni di decesso è compensato.
II signor __________ richiede che gli accrediti di vecchiaia
maturati in precedenza vengano considerati nel calcolo della rendita
d'invalidità. Ciò contraddice la legislazione in vigore al momento dell'inizio
dell'incapacità lavorativa. L'art. 6 cpv. 1 e 2 dell'Ordinanza sulla previdenza
professionale obbligatoria delle persone disoccupate, in deroga all'art. 24
cpv. 2 lett. a LPP, recita quanto segue:
Le prestazioni in caso di morte o invalidità si calcolano sulla
base del salario giornaliero coordinato del periodo di controllo nel quale si è
verificato l'evento assicurato (cpv. 1).
L'importo delle rendite è calcolato in base alla somma degli
accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti dall'inizio dell'assicurazione
sino all'età che dà diritto al pensionamento, senza interessi (cpv. 2).
Di conseguenza le prestazioni sono calcolate esclusivamente sulla
base del salario giornaliero soggetto alla LPP al momento dell'inizio
dell'incapacità lavorativa. Gli accrediti di vecchiaia maturati in precedenza
non vengono considerati." (Doc. _)
1.6. Con scritto
26 febbraio 2002 l'assicurato, si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie
posizioni osservando:
" Da
parte mia non ho altre prove. Vi prego però di controllare se non esiste una
legge che in cui dice che dal 1995 vengano presi tutti soldi del LPP (in mio
caso Fr. 30'715.45) calcolati insieme a quelli della fondazione istituto
collettore LPP." (Doc. _)
1.7. Pendente
causa il TCA ha richiamato dalla Cassa Disoccupazione __________ la
documentazione relativa alle prestazioni percepite da __________ che ha poi
proceduto a notificare alle parti.
La
vicecancelliera ha quindi chiesto alcuni chiarimenti alla Fondazione istituto
collettore LPP, la quale vi ha dato seguito con uno scritto del 3 ap.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile
e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è in sostanza l'ammontare della prestazione d'invalidità assegnata
dalla fondazione convenuta a __________, già beneficiario di indennità di
disoccupazione e, in particolare, la questione di sapere se nel calcolo della
stessa si debba tenere conto degli accrediti di vecchiaia maturati in
precedenza dall'interessato e depositati su di un conto di libero passaggio a
lui intestato.
In
concreto non è infatti litigioso il riconoscimento, nel suo principio, di una
rendita intera di invalidità all'attore, oltre alle completive per le figlie,
né la decorrenza della stessa.
2.3. La seconda
revisione parziale della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
(LADI), ha, fra l'altro, introdotto la copertura parziale obbligatoria di
previdenza professionale per i disoccupati presso l'istituto collettore.
L'assicurazione prevede una copertura solo per i rischi morte e invalidità
(art. 22a cpv. 3 LADI, art. 2 cpv. 1bis LPP) e presuppone che l'assicurato
abbia diritto, giusta l'art. 8 LADI, alle indennità giornaliere dell'assicurazione
contro la disoccupazione e percepisca un salario giornaliero coordinato
conforme alla LPP (art. 1 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale
obbligatoria dei disoccupati del 3 marzo 1997) .
L'art. 22a LADI, entrato in vigore il 1. luglio
1997, relativo ai "Contributi alle assicurazioni sociali" da dedurre
dall'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, prevede
infatti al cpv. 3:
"
La Cassa deduce inoltre dall'indennità la quota
di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la
protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità dell'assicurato e la
versa, con la quota del datore di lavoro che essa 1 prende a carico,
all'istituto collettore della previdenza professionale. Il Consiglio federale
stabilisce l'importo dei contributi in base a principi attuariali e disciplina
la procedura."
Inoltre,
giusta l'art. 2 cpv. 1 bis LPP, anch'esso in vigore dal 1. luglio 1997, i
beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione
sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.
Dell'attuazione è incaricato l'istituto collettore, il quale, secondo l'art. 60
cpv. 2 lett. e LPP, è obbligato ad affiliare l'assicurazione contro la
disoccupazione e ad attuare l'assicurazione obbligatoria per i beneficiari di
indennità giornaliere annunciati all'assicurazione.
Le
disposizioni d'applicazione alla nuova normativa sono contenute nella citata
Ordinanza del 3 marzo 1997, entrata in vigore il 1. luglio dello stesso anno,
la quale regola, sotto vari punti di vista, il rapporto assicurativo autonomo
che si instaura con l'istituto collettore.
In
particolare, per quanto riguarda l'ammontare delle prestazioni per i superstiti
e d'invalidità, l'art. 3 cpv. 1 stabilisce i principi per determinare il
salario coordinato precisando, tra l'altro, che gli importi limite secondo gli
art. 2,7,8 LPP sono divisi per 260,4 (importi limite giornalieri). L'art. 4
cpv. 2 precisa inoltre che il salario giornaliero coordinato equivale alla
differenza positiva ottenuta deducendo dall'indennità giornaliera di
disoccupazione l'importo di coordinazione calcolato su base giornaliera ai
sensi dell'art. 3 cpv. 1. Dal canto suo, l'art. 6 definisce come segue il
salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e
d'invalidità:
"
1 Le
prestazioni in caso di morte o invalidità si calcolano sulla base del salario
giornaliero coordinato del periodo di controllo nel quale si è verificato
l'evento assicurato. Nel caso in cui l'assicurato non abbia potuto adempiere
il suo obbligo regola meritare di controllo a causa dell'evento, si tiene conto
dei giorni del periodo di controllo precedente e sino al verificarsi
dell'evento in questione.
2 L'importo
delle rendite è calcolato in base alla somma degli averi di vecchiaia relativi
agli anni mancanti dall'inizio dell'assicurazione sino all'età che dà diritto
al pensionamento, senza interessi."
Si noti che il cpv. 2 dell'art. 6 è stato
modificato il 19 dicembre 2001 (cfr. consid. 2.7).
2.4. Nell'evenienza
concreta oggetto della lite è, come detto, la questione di sapere se nel
calcolo della prestazione d'invalidità riconosciuta dall'Istituto collettore a
__________, beneficiario di indennità di disoccupazione sino al mese di novembre
2000, si debba tener conto degli accrediti di vecchiaia maturati in precedenza
a dipendenza delle attività lavorative svolte e depositati su un conto di
libero passaggio presso la Banca __________. La Fondazione convenuta,
richiamato l'art. 6 dell'Ordinanza del 3 marzo 1997 (nel tenore in vigore al
momento in cui si è realizzato il rischio assicurato), reputa che il calcolo
della rendita debba essere effettuato esclusivamente sulla base della somma
degli accrediti di vecchiaia teorici maturati dall'inizio dell'assicurazione
fino all'età di pensionamento, senza interessi e ad esclusione di eventuali
accrediti di vecchiaia acquisiti in precedenza e, nel caso concreto, depositati
su di un conto di libero passaggio.
2.5. In una
vertenza analoga alla presente questa Corte ha già avuto modo di chinarsi su
detta problematica e in particolare sul tema di sapere se l'art. 6 della
succitata ordinanza federale, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2001
(cfr. il consid. 2.7), fosse conforme alla legge e alla Costituzione (STCA non
pubblicata del 7 marzo 2002 nella causa S., __________).
Osservato come
l'art. 6 dell'Ordinanza in oggetto si fondi sulla delega generale di cui
all'art. 97 cpv. 1 LPP che assegna al Consiglio federale la competenza di
disciplinare l'esecuzione della legge e sulla delega contenuta all'art. 22a
cpv. 3 LADI che pure affida all'esecutivo federale il compito di disciplinare
la procedura dell'assicurazione obbligatoria dei disoccupati, questa Corte ha
concluso che l'articolo d'ordinanza in esame, nella misura in cui esclude il
computo dell'eventuale prestazione di libero passaggio nel calcolo delle
rendite erogate agli assicurati disoccupati, non è contrario alla legge, ma, al
contrario, rientra nella libertà discrezionale attribuita all'esecutivo
federale ed è idoneo a realizzare lo scopo che si è prefisso il legislatore
(cfr. anche STFA del 27 dicembre 2001 nella causa F., U 360/00).
il TCA,
richiamato il Messaggio del Consiglio Federale del 29 novembre 1993 concernente
la seconda revisione parziale della LADI (cfr. FF 1994 I pag. 312 segg.), ha
innanzitutto rilevato che la copertura previdenziale obbligatoria delle persone
al beneficio di indennità giornaliere dell'assicurazione disoccupazione è stata
introdotta dalla menzionata seconda revisione della LADI allo scopo di
garantire, a determinate condizioni, anche ai senza lavoro il mantenimento
della previdenza professionale. Per espressa volontà del legislatore, tale
copertura si estende tuttavia unicamente ai rischi morte e invalidità, non
invece a quello vecchiaia, essenzialmente a causa dei costi troppo elevati che
una copertura integrale avrebbe comportato per l'assicurazione federale e per
gli assicurati medesimi (cfr. Messaggio succitato, pag. 332).
Questa limitazione, posta a fondamento della
nuova normativa, determina tutta l'impostazione della legge e del relativo
disciplinamento d'applicazione che, di conseguenza, non contemplando il
mantenimento della previdenza professionale per il rischio vecchiaia, fa
astrazione dagli accrediti di vecchiaia maturati in precedenza dall'assicurato
e per i quali, quindi, non è nemmeno previsto il trasferimento all'istituto
collettore.
Va detto che comunque la legge concede
all'assicurato divenuto disoccupato la possibilità di optare per il
mantenimento della previdenza per la vecchiaia acquisita sino a quel momento a
titolo volontario, nell'ambito dell'istituto di previdenza precedente,
segnatamente al fine di evitare l'insorgere di lacune negli accrediti di
vecchiaia, e, di conseguenza, nelle future prestazioni di vecchiaia (cfr.
l'art. 47 cpv. 1 LPP nella sua versione introdotta dalla seconda revisione
parziale della LADI; sull'argomento cfr. Th. Nussbaumer,
"Arbeitslosenversicherung" in SBVR, pag. 113;
cfr. anche Hans-Ulrich Stauffer, Hohe Prämien für
Risikoschutz, Schweizer Personalvorsorge 1997, pag. 553 segg. e dello stesso
autore Aktuelle Fragen aus dem Grenzbereich Arbeitsrecht,
Arbeitslosenversicherung und Berufliche vorsorge, SZS 1998, pag. 282 segg.;
cfr. anche H. Dolder, "Revision 96/97 des AVIG im Lichte der Praxis",
SZS 1999, pag. 479 segg.) .
Al suddetto principio della copertura parziale si
ispira del resto implicitamente anche l'art. 26 cpv. 3 LPP, nella sua versione
introdotta dalla medesima revisione della LADI, laddove prevede che per gli
assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'art. 2 cpv.
1bis LPP la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del
diritto ad una prestazione di vecchiaia.
In questo quadro generale la scelta operata dal
Consiglio federale all'art. 6 cpv. 2 dell'Ordinanza si rivelava dunque conforme
alla delega legislativa (cfr. in proposito anche il Commento del Dipartimento
federale dell'interno al progetto d'ordinanza del 24 settembre 1996, pag. 4 e
Bollettino della previdenza professionale edito dall'UFAS no. 38 del 12 marzo
1997, pag. 11).
2.6. In concreto
pertanto, alla luce di quanto precede, accertata la conformità con la legge e
con la Costituzione dell'art. 6 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale
obbligatoria dei disoccupati, nel tenore in vigore al momento in cui si è
realizzato l'evento assicurato, merita di essere confermato il mancato computo,
nel calcolo della rendita d'invalidità riconosciuta dalla Fondazione istituto
collettore LPP a __________, dell'avere di libero passaggio da lui accumulato.
Si osservi in ogni modo che oltre alla prestazione versatagli dall'istituto
collettore l'assicurato ha comunque a disposizione la prestazione di libero
passaggio maturata in precedenza.
2.7. Come è stato
anticipato, va comunque rilevato, a titolo abbondanziale, che la disposizione
dell'Ordinanza in questione è stata modificata il 19 dicembre 2001.
Il nuovo tenore dell'art. 6 cpv. 2 dell'Ordinanza
sulla previdenza professionale obbligatoria dei dipendenti, in vigore dal 1°
gennaio 2002, è il seguente:
"
L'importo delle rendite è calcolato in base
all'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato prima dell'inizio
dell'assicurazione e alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni
mancanti dall'inizio dell'assicurazione sino all'età che dà diritto al
pensionamento, senza interessi."
Nella medesima occasione è pure stato modificato
l'art. 8 cpv. 1 il quale stabilisce che:
"
Per i rischi di morte e di invalidità,
l'aliquota di contribuzione degli assicurati è del 2,20 per cento del salario
giornaliero coordinato."
Nella sua proposta al Consiglio federale, il
Dipartimento federale dell'economia si era così espresso:
"
Änderung der Verordnung über die
obligatorische berufliche Vorsorge von arbeitslosen Personen
- Ausgangslage
Die Verordnung über die obligatorische berufliche Vorsorge von
arbeitslosen Personen regelt seit ihrem Inkrafttreten am 3. März 1997 die
Versicherung für die Risiken Tod und Invalidität von arbeitslosen Personen. Zu
Beginn galt für sämtliche gemäss dieser Verordnung versicherten Personen ein
Beitragssatz von 5.28 Prozent des koordinierten Taglohnes. Per 1. Januar 2000
wurde des Beitragssatz aufgrund des günstigen Risikoverlaufes auf 3,5 Prozent
für Personen bis Alter 54 bzw. 1.74 Prozent für Personen ab Alter 55 gesenkt.
Per 1. Januar 2001 konnte der Prämiensatz nochmals auf 2,2 Prozent für Personen
bis Alter 54 und 1,1 Prozent für Personen ab Alter 55 gesenkt werden. Diese
sukzessiven Beitragssenkungen wurden dadurch ermöglicht, dass mit den
bisherigen Beitragseinnahmen erhebliche Reserven gebildet werden konnten. Per
Ende 1999 betrugen die Reserve rund 250% des aktuellen Jahresbeitrages, was
nach gängiger Anschauung und Erfahrung als Obergrenze gelten kann.
- Leistungsverbesserungen
Die bisherige Regelung war so ausgestaltet, dass Personen ab
dem 55. Altersjahr im Vergleich zu den jüngeren Personen weit geringere
Leistungen erhielten. Dies rechtfertigte denn auch die Beitragssenkung für
Versicherte ab Alter 55, wie sie seit dem 1.1.2000 umgesetzt worden ist.
Mit der nun vorliegenden Anpassung der Verordnung soll nun die
bisherige Benachteiligung der älteren Versicherten entfallen. Alle Versicherten
kommen in den Genuss derselben Leistungen in Prozent des versicherten
Taglohnes. Deshalb kann logischer- weise auch auf die unterschiedliche
Beitragsregelung verzichtet werden. Neu gilt für alle Versicherten ein
einheitlicher Beitrags- satz von 2,2 Prozent des koordinierten Taglohnes.
- Umsetzung der Leistungsverbesserung
Das vor der Arbeitslosigkeit angesammelte Altersguthaben wird
für die Berechnung der Risikoleistungen berücksichtigt. Bei voller
Beitragsdauer würde dies approximativ zu folgender Lösung führen.
® Invalidenrente: 36 % des
koordinierten Taglohnes
® Invalidenkinderrente: 7.2 % des
koordinierten Taglohnes
®Wittwenrente: 21.6 % des
koordinierten Taglohnes
®Waisenrente: 7.2 % des
koordinierten Taglohnes
Diese Umsetzung trägt dem BVG-Grundgedanken besser Rechnung
als die bisherige Lösung. Überdies entfällt eben durch die Berücksichtigung des
angesammelten Altersguthabens die bisherige Benachteiligung der älteren
Versicherten. Trotzdem soll jedoch weiterhin auf das effektive Einfordern des
angesammelten Altersguthabens verzichtet werden, zumindest solange das
Alterssparen ausgeklammert bleibt.
- Finanzielle und personelle Auswirkungen
Die vorliegende Verordnungsänderung hat nur sehr geringe
finanziellen und keine personellen Auswirkungen auf den Bund. Durch die
Anhebung des Beitragssatzes für eine bestimmte Personengruppe (ab Alter 55)
wird der Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung aufgrund der hälftigen
Aufteilung der BVG-Beiträge zwischen arbeitslosen Personen und der Arbeitslosenversicherung
finanziell leicht (rund 1,5 Mio. Franken) belastet.
- Inkrafttreten
Die Änderung der Verordnung vom 3. März 1997 über die
obligatorische berufliche Vorsorge von arbeitslosen Personen
soll am 1. Januar 2002 in Kraft treten.
- Ämterkonsultation
Die Anpassungsvorschläge der konsultierten Stellen sind
übernommen worden. Damit sind alle konsultierten Departemente und Ämter mit dem
vorliegenden Antrag einverstanden."
Per le prestazioni dovute a dipendenza di eventi
assicurati realizzatisi successivamente al 1° gennaio 2002 l'importo della
rendita viene dunque determinato considerando anche l'avere di vecchiaia
acquisito dall'assicurato prima dell'inizio dell'assicurazione (cfr. anche PPS
2/02 pag. 159).
2.8. Appurata la
conformità delle modalità di calcolo della rendita spettante all'attore con
riferimento alla mancata computazione della prestazione di libero passaggio di
spettanza dell'interessato, resta ancora da verificare il calcolo che la
Fondazione convenuta ha operato per calcolare la rendita dovuta e la relativa
liquidazione mediante versamento di un'indennità unica di fr. 18'358.00.
Pendente causa
il TCA ha chiesto alla Cassa disoccupazione __________ di produrre la
documentazione relativa al periodo in cui __________ ha percepito le indennità
di disoccupazione (VII e IX) e alla convenuta di indicare in dettaglio come è
stata calcolata la prestazione d'invalidità dovuta all'attore e la relativa
capitalizzazione. Con scritto del 3 aprile 2002 la Fondazione ha precisato:
" in
riferimento al caso assicurativo in oggetto, rispondiamo alla vostra
corrispondenza del 04.03.2002 come segue:
Come da vostra richiesta, in allegato ricevete una copia della
decisione dell'assicurazione invalidità.
Computo delle prestazioni:
II signor __________ è divenuto inabile al guadagno nel corso del
mese di marzo 2000. In questo mese, l'indennità giornaliera dell'assicurazione
disoccupazione ammontava a CHF 107.45. Quest'importo va moltiplicato per 260.4
giorni lavorativi annui.
Guadagno assicurato (GA) = ind.
giornaliera x giorni lavorativi annui -
importo
di coordinamento
= CHF
107.45 x 260.40 - 24'120.00
=
3'860.00
Età dell'assicurato al 01.01.2001 (anno d'inizio della rendita
d'invalidità): 41 2/12 anni
Rendita d'invalidità = (accrediti teorici di vecchiaia
nell'anno 2000
con interessi + accrediti
nell'anno 2001 di
vecchiaia futuri senza interessi) x tasso di conversione (7.2 %)
Avere di vecchiaia per l'anno 2000 = 3860 x 10 % x 1.04 = 401.00
Computo degli accrediti di vecchiaia futuri
Periodo
Numero di
anni
accrediti
in % GA
Totale in
%
01.01.01
3
10
30
01.01.04
10
15
150
01.01.14
10 A 10 M
18
195
Totale
375
Rendita d'invalidità = (401.00
- 3860 x 375 %) x 7.2 % = 1'071.00
Rendita per figli d'invalido = 1'071.00
x 20 % = 214.00
L'indennità in capitale per __________ corrisponde alla riserva
matematica d'inventario delle prestazioni d'invalidità, calcolate fino all'età
termine di 65 anni per la rendita
d'invalidità, risp. fino a 21 per la
rendita per figli d'invalido. La formula applicata e le direttive per il
calcolo della riserva matematica d'inventario si riferiscono alle tariffe
dell'assicurazione vita collettiva 1995 (Direttive
delle assicurazioni svizzere d'associazione), e il tasso tecnico è del 3.5%.
Volentieri a vostra
disposizione per ulteriori informazioni in merito, inviamo distinti
saluti." (Doc. _)
Alla luce
di tali risultanze questo Tribunale non può che concludere per la correttezza
del calcolo operato dalla convenuta. In effetti lo stesso, basato sull'importo
d'indennità giornaliera effettivamente percepita dall'interessato nel periodo
determinante (cfr. IX), è conforme alle disposizioni in vigore alla nascita del
diritto (cfr. il consid. 2.3; art. 3, 4, 6 dell'Ordinanza sulla previdenza
professionale obbligatoria dei disoccupati del 3 marzo 1997; art. 8, 14, 24
cpv. 2 LPP; art. 17 OPP; cfr. anche il Regolamento della Fondazione convenuta,
in particolare le cifre 4.1.1.2.3., 4.1.1.5.5. delle Disposizioni generali e la
parte II e III del Piano di previdenza, doc. _). Del resto, sia detto di
transenna, l'assicurato non ha sollevato alcuna particolare eccezione in merito
al calcolo delle prestazioni limitandosi ad esprimere la sua generica
insoddisfazione per l'esiguità della prestazione concessa.
2.9. Per quanto
infine concerne le modalità di versamento delle rendite d'invalidità spettanti
all'assicurato, va detto che, di principio, in materia di previdenza
professionale le prestazioni vengono erogate in forma di rendita, in quanto
questa modalità di pagamento meglio si adatta allo scopo della legge che è
quello di sostituire il salario mancante dopo la sopravvenienza del rischio
assicurato e quindi di mantenere il tenore di vita anteriore (SZS 1989 p. 312
consid. 2c; Messaggio del Consiglio federale alla LPP, FF 1976 I p. 225).
Il
versamento in forma di capitale è quindi un’eccezione (cfr. SVR 1994 BVG Nr. 13
p. 35; SZS 1989 p. 312 consid. 2c; STFA dell’11 aprile 1997 in re A. C;
Messaggio succitato p. 225).
Infatti
i capoversi 2 e 3 dell'art. 37 LPP prevedono che:
"
2 L'istituto
di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di una
rendita di vecchiaia o d'invalidità, di una rendita per vedove o di una rendita
per orfani che fossero inferiori al 10 rispettivamente al 6 e al 2 per cento
della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS.
3 Le
disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza possono stabilire che
l'avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo di una
rendita di vecchiaia, per vedove o d'invalidità. Per la prestazione di
vecchiaia, l'assicurato deve fare la corrispondente dichiarazione il più tardi
tre anni prima della nascita del diritto."
Tramite
questa deroga al principio del versamento in forma di rendita il legislatore ha
voluto offrire all’assicurato una certa libertà nell’utilizzazione del capitale
di vecchiaia (Messaggio p. 226).
Per
quanto riguarda il capoverso 2 il legislatore ha inoltre precisato che
"
È possibile che il valore della prestazione
dovuta sia così basso che sarebbe derisorio e costoso, dal punto di vista
amministrativo, pagarla sotto forma di rendita. Sono considerate tali le
prestazioni che, sotto forma di rendita, sarebbero inferiori al 10% della
rendita semplici minima completa dell'AVS." (cfr. Messaggio, p. 225)
In
concreto, le disposizioni regolamentari della convenuta contemplano un
disciplinamento analogo a quello legale, la cifra 4.2.2.1. delle Disposizioni
generali del Regolamento disponendo che se la rendita d'invalidità è
inferiore al 10% e la rendita per figli al 2% del minimo della rendita di
vecchiaia semplice AVS al momento in vigore, la prestazione viene versata sotto
forma di capitale.
Nel caso
particolare di __________, considerato come la rendita mensile AVS fosse pari,
nel 2001, a fr. 1'030 (cfr. l'art. 34 cpv. 5 LAVS e l'art. 1 dell'Ordinanza 01
sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI), il 10%
di questa rendita ammonta a fr. 103 mensili. Poiché quindi la rendita
d'invalidità mensile assegnata all'attore (di fr. 89.25 mensili, XIII) è
inferiore al 10% della rendita minima AVS, il pagamento in capitale della
prestazione è legittimo e rientra nel potere dispositivo del fondo di
previdenza. Analogo discorso vale per le rendite dovute per le figlie minorenni
dell'attore (ammontanti a fr. 214 mensili; cfr. doc. _ ripreso al consid.
1.3.).
Ritenuto
d'altra parte come il calcolo della capitalizzazione operato dalla Fondazione
convenuta appaia incensurabile (cfr. III con allegato), anche su questo punto
la petizione di __________ va considerata infondata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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