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Numero d'incarto:
34.2002.49
Data decisione, Autorità:
17.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2002.49
RG/sc
Lugano
17 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
-
rappr. da: avv. __________
- Cassa pensioni __________
a
rappr. da: avv. __________
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
-
che con
sentenza 6 settembre 2002, cresciuta in giudicato il 2 ottobre 2002, il Pretore
del Distretto di __________ ha stabilito il diritto di __________ all'accredito
di metà della prestazione di libero passaggio accumulata da __________ durante
il matrimonio (I);
-
che in
data 3 ottobre 2002 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto relativo al
divorzio al TCA, conformemente all'art.142 cpv. 2 e 3 CC, per il calcolo della
prestazione di libero passaggio da accreditare a favore della ex moglie,
indicando la quota di ripartizione, la durata del matrimonio e fornendo le
indicazioni a lui note relativamente al fondo di previdenza dell'ex marito
(II);
-
che ai
fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il
matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi e alla Cassa pensioni __________
di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP (V);
-
che con
scritto 29 ottobre 2002 il patrocinatore di __________, trasmettendo copia
della richiesta d'apertura di un conto di libero passaggio a nome di
quest'ultima presso la Fondazione __________, si è riservato di pronunciarsi in
merito all'importo da ripartire una volta terminata l'istruttoria (VIII):
-
che con
comunicazione 19 novembre 2002 il patrocinatore di __________ ha chiesto di
potersi determinare sull'importo da ripartire dopo l'allestimento da parte
dell'istituto previdenziale interessato del relativo conteggio (XI);
-
che con
comunicazione 22 novembre 2002 la Banca __________ ha confermato l'apertura a
nome di __________ di un conto di libero passaggio (XIII);
-
che la
Cassa pensioni __________ in data 25 novembre 2002 ha trasmesso al TCA la
tabella di calcolo della prestazione d'uscita da dividersi giusta l'art. 22
LFLP, la quale è stata cifrata in fr. 353'957 (XIV);
-
che nelle rispettive date 2 e 13 dicembre 2002, su richiesta del
TCA, la Cassa pensioni __________ ha fornito alcune precisazioni e ha
effettuato delle correzioni di calcolo producendo un nuovo conteggio indicante
una prestazione d'uscita da dividere pari a fr. 357'631 (XVI, XVIII);
-
che le risultanze di causa sono quindi state trasmesse ai
rispettivi patrocinatori per osservazioni (XIX,XX);
-
che con scritto 23 dicembre 2002 il rappresentante di __________
ha comunicato al TCA di non avere osservazioni al riguardo (XXI), mentre che
con scritto 9 gennaio 2003 il rappresentante di __________ ha chiesto
l'attribuzione a quest'ultima di una prestazione pari alla metà di fr. 357'631
(XXII).
considerato in diritto
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
-
che giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere.";
- che, inoltre, a
norma dell'art. 25a LFLP
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a
statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione
materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP,
ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza,
possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce,
Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
che il matrimonio tra i coniugi __________ essendo stato
concluso il __________ 1970, quindi anteriormente al 1° gennaio 1995, e non
essendo inoltre conosciuta la prestazione d'uscita al momento del matrimonio,
il calcolo della prestazione d'uscita esistente a tale momento deve quindi
essere effettuato secondo l'art. 22a LFLP (Brunner, Die Berücksichtigung
von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art.
122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528), secondo cui
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato
della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
la tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
che per quanto riguarda la prestazione d'uscita di __________,
l'ammontare comunicato dalla sua cassa pensioni, in difetto dell'ammontare
della prestazione d'uscita al momento del matrimonio risulta essere stato
correttamente calcolato secondo i criteri di cui all'art. 22 a cpv. 2 LFLP;
-
che, infatti, la conclusione del matrimonio risalendo a prima
del 1° gennaio 1995 (data d'entrata in vigore della LFLP) e la Cassa pensioni
__________ (sino al 31.12.2001 Cassa pensioni della __________) - quale
istituto di previdenza cui l'interessato è stato affiliato a far tempo dal 1°
marzo 1967 - non disponendo dell'ammontare dell'avere d'uscita tra la data
d'affiliazione e la data del matrimonio (__________1970), ha effettuato il
calcolo della prestazione d'uscita al momento del matrimonio a mezzo della
tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno (RS 831.425.4). La
cassa ha quindi da un lato considerato una prestazione uguale a zero al momento
dell'entrata nella cassa, dall'altro l'importo di fr. 26'459, corrispondente
all'ammontare della prima prestazione d'uscita comunicata giusta l'art. 24 LFLP
l'8 aprile 1982, dopo la data del matrimonio;
-
che, di conseguenza, considerato da un lato il numero di anni di
contribuzione (15) tra l'ultima prestazione d'uscita prima del matrimonio
(entrata nella cassa il 1° marzo 1967) e la prima prestazione d'uscita
conosciuta dopo il matrimonio (8 aprile 1982), dall'altro il numero di anni di
matrimonio (12) in tale periodo di contribuzione, applicato il corrispondente
valore tabellare del 10%, l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del
matrimonio, in assenza di deduzioni dovute a versamenti unici effettuati
nell'intervallo considerato e tenuto conto degli interessi al 4% maturati sino
alla data del divorzio (art. 22 cpv. 2, 26 cpv. 3 LFLP, art. 8a OLP e art. 12
OPP 2), è pari a fr. 9'484.
-
che quindi l'avere di __________ accumulato durante il
matrimonio, corrispondente alla differenza tra la prestazione d'uscita al
momento del divorzio - fr. 367'115, pari alla prestazione d'uscita
calcolata tenendo conto anche dell'esistenza di un conto di risparmio speciale,
cfr. artt. 21 e 45 Regolamento Cassa Pensione __________, cfr. XVI - e la
prestazione d'uscita al momento del matrimonio più gli interessi (fr. 9'484), e
non essendo per il resto stato effettuato alcun versamento anticipato durante
il matrimonio, deve essere cifrato in fr. 357'631;
-
che posta quindi la chiave di ripartizione stabilita dal giudice
del divorzio - metà della prestazione accumulata dall'ex marito a favore della
ex moglie - il credito a favore di quest'ultima ammonta a fr. 178'815.50
(357'631 : 2);
-
che del
resto, in sede di osservazioni finali, il conteggio della prestazione d'uscita
da dividersi allestito dalla Cassa pensione __________ in data 13 gennaio 2002
non é stato contestato dai patrocinatori degli ex coniugi (XXI, XXII);
-
che per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita
all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di
principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio
ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);
-
che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un
istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
-
che __________ dispone attualmente di un conto di libero
passaggio presso la Banca __________ di Bellinzona, sul quale dovrà quindi essere
trasferito l'importo di fr. 178'815.50.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 357'631.--.
2.- E' fatto
ordine alla Cassa pensioni __________ di versare sul conto di libero passaggio
no. __________presso la Banca __________ a favore di __________ l'importo di
fr. 178'815.50.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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