AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.46
Data decisione, Autorità:
19.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2002.46
FC
Lugano
19 maggio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
rappr. da: avv. __________
a
-
1 rappr. da__________
-
Cassa Pensione __________,
-
Fondazione istituto collettore LPP __________
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
-
che con
sentenza di divorzio __________ 2002, cresciuta in giudicato il __________ 2002
il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di __________
“all’accredito sulla propria cassa pensioni della metà della prestazione di
libero passaggio accumulata dall’ex marito __________ dal giorno del matrimonio
al giorno del divorzio” (I);
-
che con
scritto del 9 settembre 2002 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di
divorzio e notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 144 cpv. 2 CC (II);
-
che ai
fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio
dal marito, il TCA ha richiesto ai coniugi, agli istituti di previdenza e fondi
di libero passaggio interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv.
2 LFLP) (III);
-
che l’11
settembre 2002 l’avv. __________, rappresentante legale di __________ a, ha
comunicato di attendere l’esito della procedura giudiziaria per potersi pronunciare
sull’entità dell’avere di vecchiaia da accreditare alla sua cliente (IV); con
uno scritto del successivo 24 ottobre 2002 il medesimo legale ha comunicato gli
estremi del conto di libero passaggio intestato alla sua cliente presso la
Cassa pensione __________ (XII);
-
che con
lettere del 17 settembre e del 23 ottobre 2002 la __________– Cassa pensione
del gruppo __________ (in seguito Cassa pensione __________) istituto di
previdenza della __________ (alle dipendenze della quale __________ aveva lavorato
dal 1. marzo 1990 al 28 febbraio 1992), ha comunicato di aver ricevuto dalla
Cassa pensione del __________, a favore di __________, in data 1. marzo 1990
una prestazione di libero passaggio di fr. 34'201, di cui fr. 7'305 versati su
un conto di libero passaggio a nome dell’assicurato presso la __________,
Fondazione di libero passaggio 2. Pilastro, __________ e il rimanente
utilizzato per il recupero di anni assicurativi dell’assicurato; ha poi
precisato che la prestazione di libero passaggio riconosciuta a __________
all’uscita dalla Cassa, il 28 febbraio 1992, ammontava a fr. 34'764 (V, XIII);
in risposta ad una richiesta del TCA, con scritto del 20 novembre 2002 la Cassa
pensione __________ ha precisato che la prestazione d’uscita era stata versata,
valuta 28 febbraio 1992, sul conto di libero passaggio presso la __________,
Fondazione di libero passaggio 2. Pilastro intestato all’assicurato;
-
che con
lettera del 30 settembre 2002, __________, assistito dall’avv. __________,
postulata la concessione dell’assistenza giudiziaria, ha quantificato in fr.
27'429.30 la quota della prestazione di libero passaggio accumulata dal suo
cliente in costanza di matrimonio da assegnare all’ex moglie (VI); il 9 ottobre
2002 ha poi fatto pervenire al TCA un’attestazione della Cassa pensione del
__________ (VII);
-
che con
scritto 24 ottobre 2002 la Cassa pensione del __________ (in seguito: Cassa
pensione del __________), istituto di previdenza al quale __________ era stato
affiliato dal 1. gennaio 1979 al 28 febbraio 1990, ha confermato che
all’uscita dall’istituto di previdenza a favore di __________ era stata versata
alla __________ una prestazione di libero passaggio di fr. 34’201 (valuta 28
febbraio 1990) precisando che l’importo di libero passaggio per la data del
matrimonio ammontava a fr. 22'887.20 (XIV);
-
che con
comunicazione del 5 novembre 2002 il legale di __________ ha comunicato la
lista dei datori di lavoro per i quali il suo assistito aveva lavorato
allegando un estratto della Fondazione istituto collettore LPP, amministrazione
conti di libero passaggio, attestante una prestazione di libero passaggio
depositata a favore di __________ ammontante all’8 settembre 2002 a fr.
89'100.15;
-
che con
lettera del 19 novembre 2002 l’Amministrazione della Cassa pensioni __________
ha comunicato che __________ era stato affiliato alla __________ dal 1.
febbraio 1994 al 28 febbraio 1997, che l’assicurato aveva apportato,
all’entrata, una prestazione di libero passaggio di fr. 48'256 riversata dalla
__________, Fondazione di libero passaggio 2. Pilastro e che all’uscita a
__________ era stata riconosciuta una prestazione previdenziale di fr. 82'245
versata in data 30 dicembre 1999 all’istituto collettore;
-
che la
Fondazione Istituto collettore LPP di __________, con scritto del 20 novembre
2002, ha confermato di aver ricevuto dalla __________, a favore di __________,
una prestazione di libero passaggio di fr. 82’245 il 30 dicembre 1999
comunicando altresì che l’importo a disposizione dell’interessato sul conto di
libero passaggio n. __________, al 5 settembre 2002, è di fr. 89'095.25;
-
che in
data 25 novembre 2002 e 24 gennaio 2003 la __________, Fondazione di libero
passaggio 2. Pilastro ha confermato l’esistenza di un conto di libero passaggio
intestato a __________, aperto nel 1990 e chiuso il 1. giugno 1994, sul quale
erano stati depositati fr. 7'305 il 27 marzo 1990 e fr. 34'764 il 2 marzo 1992
provenienti dalla Cassa pensione __________; alla chiusura il saldo di fr.
49'074.55 era stato versato in data 1. giugno 1994 alla __________;
-
che con
scritto del 26 novembre 2002 il legale di __________ ha precisato che il suo
cliente non aveva concluso alcuna forma di previdenza nell’ambito dell’attività
indipendente esercitata dalla fine del 1997 al maggio 2001 comunicando pure che
a far tempo dal 1. dicembre 2002 __________ sarebbe stato patrocinato dal
lic.iur. __________ dello studio legale __________;
-
che a
seguito dell’invio, da parte del lic.iur. __________ in data 2 dicembre 2002
(XXX), della documentazione attestante la situazione finanziaria del suo
patrocinato, con decreto del 15 gennaio 2003 il Vicepresidente del TCA ha
accolto l'istanza presentata da __________ riconoscendogli il beneficio
dell’assistenza giudiziaria;
-
che con
scritto pervenuto al TCA il 16 dicembre 2002 la Cassa pensione del __________
ha confermato quanto già comunicato con il precedente scritto del 24 ottobre
2002 (XIV) e in particolare il calcolo dell’importo di libero passaggio per la
data del matrimonio (fr. 22'887.20) (XXXII);
-
che su
richiesta del TCA (XXXIV) la Cassa pensione del __________, in data 13 gennaio
2003, ha comunicato che la prestazione d’uscita di __________ al momento del
matrimonio, calcolata a mezzo della Tabella allestita dal Dipartimento federale
dell’interno, ammontava a fr. 22'654 (XXXVII); a seguito di alcune
precisazioni formulate dal TCA (XXXIX), il medesimo istituto previdenziale ha
ulteriormente precisato il calcolo della prestazione al momento del matrimonio
con scritto del 18 febbraio 2003 (XLII);
-
che in
data 5 marzo 2003 il TCA ha trasmesso ai coniugi l'intera documentazione
relativa al calcolo della prestazione d'uscita di __________ ed ha loro
assegnato un termine di 10 giorni per eventuali osservazioni in merito (XLIII);
-
che con
scritto 24 marzo 2003 il patrocinatore di __________ ha quantificato in fr.
89'100.15 l'avere di __________ al momento del divorzio, rispettivamente in fr.
40'532.80 quello presente al momento del matrimonio (interessi compresi),
rimettendosi comunque al giudizio di questo Tribunale quo all'esatto importo da
ripartire (L); dal canto suo con scritto 9 aprile 2003 il patrocinatore di
__________ ha cifrato in fr. 24'281.25 l'importo da versarsi a favore della ex
moglie (LI);
considerato, in diritto
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98);
-
che
giusta l'art. 22 LFLP in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
"
In caso di mancata intesa, il giudice fissa le
proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti."
- che a norma
dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da
dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC),
il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73
capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della
chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia
stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che
giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente
vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai
sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa
rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che giusta l'art. 25a
cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parti alla
procedura anche le istituzioni di libero passaggio (in casu la Fondazione NAB-2
di Brugg e la Fondazione Istituto collettore LPP di Zurigo; sul punto cfr.
Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau
droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Lausanne 2000, p. 253);
-
che nella
fattispecie in esame, il matrimonio tra i coniugi __________ essendo stato
celebrato il __________ 1987 e, quindi, anteriormente al 1° gennaio 1995 e non
essendo inoltre conosciuta la prestazione d'uscita di __________ al momento del
matrimonio, osservato altresì come a tale momento l'interessato fosse affiliato
ad un fondo di previdenza (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge
in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e
CS, __________, cresciuta in giudicato), il calcolo della prestazione d'uscita
esistente alla data del matrimonio deve essere effettuato conformemente
all'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für
Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV
2000, S. 528);
-
che in
effetti l'art. 22a LFLP dispone che
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione
d'uscita esistente al momento della celebrazione
del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l'importo
accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del
matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il
calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
La tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
che in concreto
dalla documentazione agli atti risulta che __________ al momento del divorzio
esercitava un’attività lavorativa la cui retribuzione non raggiungeva il minimo
soggetto a obbligatorietà LPP e non era pertanto affiliato ad alcun istituto di
previdenza;
-
che
tuttavia giusta l'art. 22 cpv. 2 LFLP oggetto della divisione in caso di
divorzio non sono soltanto le prestazioni d'uscita, ma anche gli averi di
libero passaggio esistenti al momento del divorzio rispettivamente alla
celebrazione del matrimonio. D'altronde pure nel campo d'applicazione
(materiale) dell'art. 122 CC, che disciplina la divisione dell'avere d'uscita
in caso di divorzio, rientrano non soltanto le prestazioni d'uscita ma anche i
diritti verso istituzioni di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 248);
-
che nella
specie, di conseguenza, la prestazione di previdenza accumulata da __________
durante il matrimonio da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal
giudice del divorzio coincide con la differenza tra la somma degli averi di
libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita
(aumentata di eventuali averi di libero passaggio) esistente al momento del
matrimonio;
-
che dagli
atti e dagli accertamenti esperiti dal TCA risulta che __________, nato nel
1957, è entrato a far parte della Cassa pensione del __________ il 1. gennaio
1979 (con la copertura vecchiaia a far tempo dal 1. gennaio 1982,
successivamente al compimento del 24. esimo anno d'età) e che l'avere di libero
passaggio qui accumulato - di fr. 34’201 - è stato trasferito il 1. marzo 1990
nella misura di fr. 26'896 alla Cassa pensione __________ e di fr. 7'305 su un
conto di libero passaggio a nome dell’assicurato presso la __________,
Fondazione di libero passaggio 2. Pilastro, __________; risulta inoltre che
all’uscita dalla Cassa pensione __________ gli è stata riconosciuta una
prestazione di libero passaggio di fr. 34'764, valuta 28 febbraio 1992 (V,
XIII), che è stata versata alla medesima data sul precitato conto di libero
passaggio a lui intestato presso la __________, Fondazione di libero passaggio
- Pilastro (XXVII); risulta inoltre che l’intero avere previdenziale
depositato su quest’ultimo conto di libero passaggio (fr. 49'074.55) è poi
stato versato alla Cassa pensioni __________ __________ in data 1. giugno 1994
(XXVI, XXXVIII) e che l'ulteriore avere di libero passaggio accumulato presso
quest'ultimo istituto previdenziale, per un ammontare complessivo di fr.
82’245, è stato trasferito il 30 dicembre 1999 alla Fondazione Istituto
collettore di __________ (VI, XVII, XXIV);
-
che per
quanto riguarda quindi l’avere di libero passaggio di __________ al momento del
divorzio (determinante è il 5 settembre 2002, data in cui la sentenza di
divorzio è cresciuta in giudicato; cfr. Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99,
S. 1620), dalla documentazione agli atti esso risulta essere composto
dall’avere di libero passaggio di fr. 89'095.25, interessi compresi,
depositato presso la Fondazione Istituto collettore di __________ (XXV);
-
che per
quanto attiene invece alla prestazione d’uscita di __________ al momento del
matrimonio, la celebrazione delle nozze risalendo a prima del 1° gennaio 1995
(data d'entrata in vigore della LFLP) e la Cassa pensione del __________ non
disponendo dell'ammontare dell'avere d'uscita tra la data d'affiliazione (1°
gennaio 1979; l'assicurazione vecchiaia è tuttavia iniziata solo dopo il
compimento del 24esimo anno d'età e, quindi, il __________ 1982 conformemente
all'art. 10 del Regolamento applicabile, cfr. XXXVII) e la data del matrimonio
(__________1987), la medesima Cassa ha effettuato, su richiesta del TCA, il
calcolo della prestazione d'uscita al momento del matrimonio in applicazione
dei criteri posti dall’art. 22a cpv. 2 LFLP e, quindi, a mezzo della tabella
allestita dal Dipartimento federale dell'interno (RS 831.425.4). La cassa ha
quindi da un lato considerato una prestazione uguale a zero al momento
dell'entrata nella cassa, dall'altro l'importo di fr. 27'968, corrispondente
alla prestazione d'uscita al 1. gennaio 1989, dopo la data del matrimonio (cfr.
LVI, XXXVII, XLII);
-
che, di
conseguenza, considerato da un lato il numero di anni di contribuzione tra la
prestazione d'entrata prima del matrimonio (entrata nella cassa il 1. gennaio
- e la prima prestazione d'uscita conosciuta dopo il matrimonio (fr. 27'968
il 1. gennaio 1989), dall'altro il numero di anni di matrimonio nel periodo di
contribuzione (dal __________ 1987 al 1. gennaio 1989), applicato il
corrispondente valore tabellare dell'81%, l'ammontare della prestazione
d'uscita al momento del matrimonio, in assenza di deduzioni dovute a versamenti
unici effettuati nell'intervallo considerato e tenuto conto degli interessi al
4% maturati sino alla data del divorzio (art. 22 cpv. 2, 26 cpv. 3 LFLP, art.
8a OLP e art. 12 OPP 2), è pari a fr. 40'532.80 (XXXVII, XLII);
- che
pertanto l'avere di previdenza di __________ accumulato durante il matrimonio,
corrispondente alla differenza tra l’avere
di libero
passaggio esistente al momento del divorzio
(fr.
89'095.25) e la prestazione d'uscita al momento del matrimonio più gli
interessi (fr. 40'532.80), e non essendo per il resto stato effettuato alcun
versamento anticipato durante il matrimonio, deve essere cifrato in fr. 48'562.45;
-
che di
conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio
(per __________ metà della prestazione accumulata dall'ex coniuge), il credito
a favore della moglie ammonta a fr. 24'281.20 (48'562.45 : 2);
-
che, per
il resto, gli importi comunicati dagli istituti di previdenza e di libero
passaggio non sono stati contestati dalle parti nelle more della presente
procedura; incontestata è pure rimasta la data alla quale è stata calcolata la
prestazione di previdenza al momento del divorzio, ovvero il 5 settembre 2002;
-
che in
conclusione, a favore di __________ spetta a saldo una prestazione d'uscita
pari a fr. 24'281.20;
-
che a carico di quest'ultima non è stata per contro fissata
alcuna quota di riparto non essendo essa affiliata a nessun istituto di
previdenza e non disponendo di averi di libero passaggio al momento del
matrimonio e del divorzio;
-
che per
applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, op. cit. in SVZ 68/2000, p. 258);
-
che
l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto di libero passaggio;
-
che,
richiesta in tal senso dal TCA, __________ ha comunicato che la prestazione
di sua spettanza dovrà essere versata a suo favore presso la Cassa pensione di
__________ (XII, LVI);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione di previdenza acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta
a fr. 48'562.45.
2.- E' fatto
ordine alla Fondazione istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero
passaggio, __________ di versare alla Cassa pensione di __________ a favore di
__________ (assicurata n. __________) l’importo di fr. 24'281.20.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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