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Numero d'incarto:
34.2002.40
Data decisione, Autorità:
06.12.2002, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2002.40
RG/sc
Lugano
6 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
rappr. da: avv.
e
a
e
Fondazione di libero passaggio __________
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
-
con
sentenza di divorzio __________ 2001, cresciuta in giudicato il __________
2001, il Segretario Assessore della Pretura di __________ ha stabilito la
ripartizione per metà ciascuno delle prestazioni d'uscita accumulate dagli ex
coniugi __________ e __________ durante il matrimonio (doc. _);
-
con
scritto 23 agosto 2002 il Segretario Assessore ha trasmesso l'intero incarto
relativo al divorzio al TCA, conformemente all'art. 142 cpv. 2 e 3 CC, per il
calcolo della prestazione di libero passaggio da accreditare a favore degli
istituti di previdenza degli ex coniugi, indicando la quota di ripartizione, la
durata del matrimonio e fornendo le indicazioni a lui note relativamente al
fondo di previdenza degli interessati e all'ammontare degli averi LPP (doc. _);
-
ai fini
del calcolo della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il
matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi (a __________, di ignota dimora,
tramite pubblicazione edittale, doc. _), all'istituto di previdenza __________
e alla Fondazione di libero passaggio di __________ di determinarsi in
proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP (doc. _);
-
in data
27 agosto 2002 la __________ ha trasmesso al TCA gli estratti del conto di
spettanza di __________, affiliata dal 1° agosto 1997, indicando l'esistenza di
una prestazione di libero passaggio al __________ 2001 (data della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio) pari a fr. 3'123.95 (doc. _);
-
con
scritto 30 agosto 2002 il patrocinatore di __________ ha comunicato che, in
base ai dati in suo possesso, l'importo da versarsi a favore di quest'ultima
ammonta a fr. 19'161.75 (doc. _);
-
con
scritto 7 ottobre 2002 la Fondazione di libero passaggio di __________ ha
comunicato che l'avere acquisito da __________ durante il matrimonio è pari a
20'133 producendo il relativo dettaglio di calcolo (doc. _). Con successiva
lettera 14 ottobre 2002 la Fondazione ha precisato che il conto di libero
passaggio a nome di __________ è stato aperto in data 21 settembre 1998 a
seguito del trasferimento di una prestazione di libero passaggio da parte della
Fondazione collettiva LPP della __________;
-
con
lettera 25 ottobre 2002 la __________ Compagnia d'Assicurazioni ha confermato
che __________ è stato assicurato presso la Fondazione collettiva LPP della
__________ nel periodo 24 novembre 1994-30 giugno 1998 e prodotto la relativa
documentazione da cui si evince che la prestazione acquisita dall'assicurato
nel citato periodo è stata trasferita nel settembre 1998 alla Fondazione di
libero passaggio di __________ (doc. _);
-
prendendo
posizione sull'intera documentazione acquisita agli atti, con scritto 27
novembre 2002 il patrocinatore di __________ ha rilevato come al momento del
matrimonio la prestazione di libero passaggio spettante all'ex marito ammontava
a fr. 21'975 (XVI), rimettendosi per il resto all'esatta verifica di tale
importo da parte del TCA (doc. _).
considerando in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
-
giusta
l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
"
In caso di mancata intesa, il giudice fissa le
proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti.
- a norma
dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
in
concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire
sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è
tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,
giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono
essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, pag. 253);
-
il
matrimonio tra __________ e __________ è stato concluso il __________ 1992 e
quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;
-
il
calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe
quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (Brunner, Die Berücksichtigung
von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittsleistung nach Art.
122 ZGB, in: ZBJV 2000, pag. 528), secondo cui
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale
dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio
1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della
sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
La tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
l'art.
22a LFLP presuppone tuttavia l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di
previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di
uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in
der Scheidung, in: AJP 12/99, pag. 1623; STCA del 12 marzo 2001 in re AV
e CS, __________, cresciuta in giudicato);
-
in
concreto dagli atti di causa e dagli accertamenti esperiti pendente causa,
risulta che sia __________ - affiliato alla Fondazione collettiva LPP della
__________ a partire dal novembre 1994 e sino al giugno 1998 e la cui prestazione
d'uscita acquisita in tale periodo è stata trasferita sul conto di libero
passaggio presso la Fondazione di libero passaggio di __________ dove
attualmente è ancora depositata) - che __________ - affiliata alla __________
dall'agosto 1997 a tutt'oggi - al momento del matrimonio non erano assicurati
presso alcun istituto di previdenza né disponevano di averi di libero passaggio
e non beneficiavano di conseguenza a tale momento di alcuna prestazione
d'uscita (doc. _);
-
di
conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di
riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con le
prestazioni accumulate durante il matrimonio;
-
in
concreto la prestazione accumulata da __________ durante il matrimonio corrisponde
all'importo di fr. 3'123.95 comunicato dalle __________ quale
prestazione presente al momento della crescita in giudicato del divorzio (doc.
_; Vetterli/Keel, op.cit., pag. 1620), quella accumulata da __________
all'importo di fr. 42'108 riportato nel conteggio allestito dalla
Fondazione di libero passaggio di __________ (doc. _);
-
considerata
pertanto la chiave di ripartizione pari, per ognuno degli ex coniugi, alla metà
della prestazione accumulata dall'altro coniuge durante il matrimonio, il credito
a favore di __________ ammonta a fr. 21'054 (42'108 : 2), quello a favore di
__________ a fr. 1'562 (3'123.95 : 2);
-
considerate
le suevidenziate reciproche pretese dei coniugi, a favore di __________ spetta,
a saldo, una prestazione d'uscita pari a fr. 19'492;
-
per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et
le divorce, in: SVZ 68/2000, pag. 258);
-
l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
-
è affiliata presso la __________ dove dovrà quindi essere trasferito l'importo
di fr. 19'492.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 42'108.
2.- La prestazione
d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 3'123.95.
3.- E' fatto
ordine alla Fondazione di libero passaggio di __________ di versare alla
__________ Cassa pensione __________, a favore di __________ la somma di fr.
19'492.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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