AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.38
Data decisione, Autorità:
17.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2002.38
RG/sc
Lugano
17 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
-
rappr. da: avv. __________
- Fondaz.coll. LPP __________
a
rappr. da: avv. __________
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
-
con
sentenza 11 gennaio 2002, cresciuta in giudicato, la I. Camera Civile del
Tribunale d'appello ha stabilito il diritto di __________ all'accredito della
metà della prestazione di libero passaggio accumulata da __________ durante il
matrimonio, il quale è stato sciolto con pronunzia __________ 1999 del Pretore
di __________, cresciuta in giudicato il __________ 1999 (doc. _);
-
con
scritto 19 agosto 2002 il Giudice delegato della I. Camera civile ha trasmesso
l'intero incarto relativo al divorzio al TCA, conformemente all'art. 142 cpv. 2
e 3 CC, per il calcolo della prestazione di libero passaggio da accreditare a
favore della ex moglie, indicando la quota di ripartizione, la durata del
matrimonio e fornendo le indicazioni a lui note relativamente al fondo di previdenza
dell'ex marito e all'ammontare degli averi LPP (doc. _);
-
ai fini
del calcolo della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il
matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi e alla Fondazione collettiva LPP
della __________ di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2
LFLP (doc. _);
-
con
scritto 3 settembre 2002 la citata Fondazione ha comunicato al TCA che alla
data della crescita in giudicato della pronunzia del divorzio la prestazione
d'uscita accumulata da __________ - assicurato dal 1. gennaio 1991 - ammontava
a fr. 17'963 (doc. _);
-
con
scritto 12 settembre 2002 il patrocinatore di __________ r, cifrando in fr.
17'963 l'importo da dividere tra gli ex coniugi, ha evidenziato come la somma
da versarsi a favore di quest'ultima ammonta a fr. 8'981.50 (doc. _);
-
con
decreto 26 settembre 2002 il Vicepresidente del TCA ha accolto l'istanza di
assistenza giudiziaria presentata da __________ pendente lite;
-
con
scritto 25 settembre 2002 il patrocinatore di __________, producendo copia dei
certificati d'assicurazione emessi dalla __________ nel 1998 e 1999, nonché
copia di uno scritto del proprio mandante con cui questi dichiara di non aver
fatto parte di alcuna cassa pensione precedentemente al 1. gennaio 1991, ha cifrato
in fr. 18'210 l'importo da ripartire tra gli ex coniugi;
-
in data 30 settembre 2002 il TCA ha trasmesso ai rispettivi
patrocinatori degli ex coniugi la documentazione acquisita agli atti assegnando
loro un termine per presentare osservazioni (X, XI);
-
con scritto 1. ottobre 2002 il rappresentante di __________ ha
comunicato al TCA di concordare con la Fondazione e con controparte in merito
all'importo da dividersi, cifrato in fr. 17'963 (XII), confermando altresì come
il suo patrocinato non benefici di ulteriori prestazioni d'uscita, mentre che
il patrocinatore di __________ è rimasto silente;
-
con lettera 7 gennaio 2003 il rappresentante di __________ ha
confermato l'avvenuta apertura di un conto di libero passaggio a nome di
quest'ultima presso la __________;
considerato in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98);
-
giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere.";
- a norma dell'art.
25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire
sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia
più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta
l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte
nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez, La
prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
il matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso
__________ 1989 e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;
-
il
calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe
quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (Brunner, Die Berücksichtigung von
Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122
ZGB, in: ZBJV 2000, S. 528), secondo cui
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato
della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
La tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
tuttavia
l'art. 22a LFLP presuppone l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di
previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di
uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in: AJP 12/99, S. 1623; STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS,
34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
-
in concreto dagli atti di causa e per ammissione di __________
medesimo non risulta che quest'ultimo fosse affiliato ad un fondo di previdenza
al momento del matrimonio;
-
di
conseguenza la prestazione di previdenza da dividere secondo la chiave di
riparto stabilita dal giudice del divorzio coincide con la prestazione
accumulata dalla data d'affiliazione alla Fondazione collettiva LPP della
(1.
gennaio 1991, cfr. V) sino al momento del divorzio;
-
la
prestazione d'uscita di __________ è quindi pari all'ammontare comunicato dalla
Fondazione in data 3 settembre 2002 (V), al momento della crescita in giudicato
della pronunzia del divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, S. 1620), e
quindi a fr. 17'963, interessi compresi (Vetterli/Keel, op.cit., p.
1620/21);
-
di
conseguenza, considerata la chiave di ripartizione, pari, per la ex moglie,
alla metà della prestazione accumulata dall'ex marito, il credito a favore di
__________ ammonta a fr. 8'981.50;
-
pendente
lite i rispettivi patrocinatori degli ex coniugi hanno dichiarato il loro
accordo al trasferimento di detto importo a favore di __________;
-
per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita
all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di
principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio
ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: SVZ 68/2000, p. 258);
-
l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un
istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;
-
__________ dispone attualmente di un conto di libero passaggio
presso la __________, sul quale dovrà essere trasferito l'importo di fr.
8'981.50.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 17'963.--.
2.- E' fatto
ordine alla Fondazione collettiva LPP della __________ di versare sul conto di
libero passaggio no. __________presso la Banca __________ a favore di
__________ l'importo di fr. 8'981.50.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster