AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.30
Data decisione, Autorità:
28.11.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2002.30
ip/cd
Lugano
28 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattrice:
Irène Pavone,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 12 giugno
2002 di
contro
Cassa pensioni
dei dipendenti __________,
in materia di
previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato il __________ 1939, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze del
comune di __________ dal 1° aprile 1965 (IX 2). Successivamente, a seguito
della fusione del comune di __________ con quello di __________ nel 1972 (doc.
_), __________ è rimasto impiegato del comune di __________ fino al 31 dicembre
1989 (doc. _).
Ai fini
dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, il comune
di __________ aveva concluso un’assicurazione di gruppo presso la __________
(doc. _). A seguito della fusione con il comune di __________, gli averi di
previdenza dei dipendenti del comune di __________ sono stati trasferiti presso
la Cassa Pensioni dei Dipendenti del comune di __________ (doc. _, diventata
poi Cassa Pensioni dei Dipendenti __________, di seguito designata __________).
è stato ammesso nella Cassa pensioni a far tempo dal 1° gennaio 1967 (docc. _).
1.2. Con scritto
del 29 settembre 1989, __________ ha inoltrato le sue dimissioni dal posto
occupato quale Capo sezione presso __________, per iniziare una nuova attività
presso il comune di __________.
Il
Municipio di __________ ha accettato le sue dimissioni con effetto dal 31
dicembre 1989 (doc. _).
ha inoltre chiesto, con lettera datata 23 ottobre 1989 (doc. _) indirizzata
alla Commissione amministratrice della __________:
"
di poter continuare a far parte della Cassa
Pensioni in qualità di
assicurato, in virtù dell’art. 9 dello Statuto
della __________ ”.
1.3. La
commissione amministratrice della __________ ha deciso, nella sua seduta del 27
ottobre 1989, di accettare la richiesta formulata da __________, dandogliene
comunicazione con lettera del 9 novembre 1989 (doc. _).
Fino all’entrata
in vigore del nuovo Statuto nel 1990, la __________ ha provvisoriamente fissato
i contributi da versare in
CHF 899.20 mensili, corrispondente al 17% dello stipendio assicurato ed al
contributo del supplemento temporaneo
(doc. _).
Con
scritto datato 9 luglio 1990, la __________ ha comunicato a __________ il
conteggio definitivo dei contributi dovuti per l’anno 1990: l’importo mensile
ammontava a CHF 1'621.— per i mesi da gennaio a novembre e a CHF 1'631.— per il
mese di dicembre (doc. _), corrispondente al contributo ordinario pari al 31%
dello stipendio assicurato, più il contributo per il supplemento temporaneo.
1.4. In seguito,
la __________ ha comunicato al comune di __________ l’importo di libero
passaggio al quale __________ avrebbe avuto diritto in caso di uscita dalla
__________, nonché l’ammontare del contributo annuo da versare per l’anno 1990,
nel caso in cui rimanesse presso lo stesso Istituto di previdenza.
La
__________ ha chiesto inoltre di essere informata delle intenzioni di
__________ in merito al suo avere di previdenza professionale (docc. _).
Il 24
settembre 1990, il Municipio di __________ ha comunicato a __________ che:
"
il Municipio, preso atto della sua lettera del
19 settembre u.s., ha
accettato il suo desiderio di restare membro
individuale della Cassa pensioni __________.
Il nostro Comune verserà l’importo trattenuto al
dipendente e la quote parte a carico del datore di lavoro direttamente alla
citata Cassa.
(…).”
La
__________ ha preso atto della scelta fatta dal signor __________, confermando
con lettera del 12 ottobre 1990 al Municipio di __________ che:
"
(…)
Come da desiderio del signor __________, lo
stipendio assicurato verrà adeguato annualmente all'evoluzione del rincaro
stabilito per i dipendenti del Comune di __________ ”.
Lo
stipendio è stato aggiornato al carovita per l’anno 1989 (3%, doc. _), ciò che
ha implicato una correzione del conteggio dei contributi relativi all’anno
1990, ammontanti definitivamente a CHF 20'423.— (doc. _).
1.5. Negli anni
successivi, e ciò fino al 1995, la __________ ha regolarmente comunicato a
__________ l’adeguamento annuo dello stipendio assicurato, nonché il conteggio
dei contributi annui corrispondenti (docc. _ per l’anno 1992, _ per l’anno
1993, _ per l’anno 1994 e _ per l’anno 1995).
1.6. Nel 1993,
__________ ha chiesto alla __________ di adeguare il suo stipendio assicurato
del 6%, corrispondente alla percentuale di rincaro concessa dal comune di
__________ per l’anno in questione (doc. _).
La Cassa,
con lettera del 30 aprile 1993, ha rifiutato l’adeguamento chiesto, motivando
come segue (doc. _):
"
(…)
le comunichiamo che in base all’art. 10 dello
statuto, il massimo dell’adeguamento deve corrispondere all’evoluzione del
rincaro stabilito per i dipendenti del comune di __________ che finora è stato
fissato nella misura del 2.06% e che prossimamente verrà ulteriormente
definito.(…)”.
Con
scritto 15 febbraio 1994, __________ ha formulato le seguenti rivendicazioni:
"
dal conteggio dei contributi allegato alla
vostra lettera del 27 gennaio
ns., rilevo che il mio stipendio assicurato per
il 1994 è stato aggiornato del 1,75%.
Come ebbi modo di notificarvi già l'anno scorso
con lettera del 24.3.93, questo sistema impiegato mi penalizza in maniera
pesante, in quanto il rincaro concesso dal mio datore di lavoro (che è poi un
Comune come __________), è ben differente da quello adottato per i vostri
affiliati.
Anche se in consonanza con l'art. 10 dello
Statuto, non vedo il motivo di questa penalizzazione, visto che i contributi si
pagano proporzionalmente allo stipendio dichiarato. E se per caso la situazione
si presentasse all'inverso come vi comportereste?
Per una maggiore chiarezza, nel 1993 al posto del
6%, mi è stato concesso il 2,06 e nel 1994 al 4% avete applicato il 1,75%, con
un totale in meno effettivo del 6,19%.
Inoltre faccio notare che negli anni indietro,
non mi è stato contabilizzato il regolare scatto di anzianità che secondo
l'art. 30 del ROD del Comune di __________, ammonta al 2% annuo.
Infatti dal conteggio effettuato dalla Cassa
comunale di __________ in data 17.1.94, si rileva che il mio stipendio
effettivo è superiore del 16,7% allo stipendio base da voi adottato.
Penso che sia giunto il momento di regolarizzare
la mia posizione, per cui come già verbalmente concordato con il vostro
Amministratore sig. __________, chiedo che mi venga:
- aggiornato lo stipendio del 8% corrispondente
agli scatti annuali
del 2% a partire dal 1991;
- sottoposta una proposta di adeguamento dello
stipendio, per le
differenze del carovita di questi ultimi 2
anni pari al 6,19%, con
possibilità di dilazione." (cfr. doc. _)
La
__________ ha successivamente sottoposto per osservazioni a __________, nella
sua qualità di attuario, la richiesta formulata dall’assicurato (doc. _).
Con
rapporto del 18 marzo 1994 (doc. _), l’attuario ha preso posizione come segue:
"
Secondo lo statuto del 1976, lo stipendio
dell'assicurato esterno
rimaneva costante. Con lo statuto del 1984
l'assicurato esterno doveva dimostrare di non avere la possibilità di
assicurarsi presso un altro fondo; inoltre era previsto il trasferimento al
nuovo fondo appena dovesse assicurarsi altrove; per quanto concerne lo
stipendio assicurato poteva chiedere l'adeguamento all'evoluzione del rincaro stabilito
per i dipendenti del Comune pagando l'intera riserva matematica, come pure la
quota relativa alla garanzia d'interesse.
Con lo statuto attuale del 1990, la richiesta di
non poter assicurarsi altrove non è più domandata come pure il passaggio ad un
nuovo fondo non è più citato. Per contro le condizioni finanziarie sono
identiche: pagamento globale dei contributi, possibilità di chiedere
l'adeguamento del salario assicurato all'evoluzione del rincaro stabilito per i
dipendenti del Comune di __________ pagando l'intera riserva matematica.
Il finanziamento degli aumenti di stipendio
compresi nel rincaro normale è coperto dai contributi ordinari nello statuto
1990 mentre che secondo lo statuto 1984 un versamento specifico unico era
richiesto. Perciò il versamento della riserva matematica per aumenti di
stipendio previsto dallo statuto 1990 è da intendere dovuto per la parte
dell'aumento che supera il rincaro base stabilito per i dipendenti del Comune
di __________.
Il pagamento di un conguaglio riserva per aumenti
di stipendio eccedenti la norma di base è giustificato dalla costatazione
seguente:
un aumento straordinario in particolare ad un
anno del pensionamento per limite di età non può essere finanziato dal
versamento di un contributo (31 % dell'aumento) dovuto per un solo anno,
allorché la prestazione corrispondente della Cassa consiste nel versamento di
una rendita (65 % dell'aumento) dovuta non solo per un anno ma vita natural
durante.
A più o meno lunga distanza di tempo dal
pensionamento le conseguenze sono meno spettacolari che all'atto del
pensionamento o un anno prima ma giustificano il pagamento di una riserva
commisurata alla prestazione supplementare derivante dell'aumento eccedentario.
Per l'assicurato esterno __________ al 1 gennaio
1994 (età 54 1/4) la riserva da pagare per ogni Fr. 10'000 di stipendio
assicurato che supera la quota d'aumento stabilita per i dipendenti del Comune
di __________ ammonta a Fr. 78'648.--.
Il risultato tiene conto dell'età di
pensionamento per limite d'età di 62 anni e del
versamento di una rendita del 65 % dello stipendio assicurato, rendita che
verrà adattata al rincaro applicabile ai pensionati della Cassa pensioni.
Il versamento del conguaglio riserva dà diritto,
al prossimo aumento, all'applicazione del tasso di rincaro base all'ultimo
stipendio assicurato. In caso di sorpasso un nuovo conguaglio sarà da versare.
Questo per precisare che un calcolo esatto è da fare ogni anno successivo e non
globalmente.
Comunque l'importo citato per il 1.1.1994 permette
di giudicare del costo e dovrebbe permettere al Sig. __________ di decidere se
procedere ad un versamento per adattamento, se mantenere lo stipendio limitato
al rincaro previsto oppure se procedere ad un trasferimento alla fondazione del
datore di lavoro.
E' da notare che con l'avvicinarsi dell'età di
pensionamento di 62 anni, il conguaglio cresce di anno in anno." (cfr.
doc. _)
Con
scritto 24 marzo 1994 (doc. _), la __________ ha informato __________ delle
condizioni da adempiere per assicurare il suo salario complessivo,
trasmettendogli il rapporto allestito da __________ per conoscenza.
Malgrado
diversi solleciti scritti e telefonici durante l’anno 1994 (docc. _),
__________ non ha comunicato alla Cassa una sua decisione in merito.
1.7. A seguito di
una lunga assenza dal lavoro dovuta a malattia, __________ ha chiesto di essere
posto al beneficio di una rendita d’invalidità, la quale è stata concessa
dall’Ufficio AI a far tempo dal 1° marzo 1995 (grado di invalidità di 80%,
docc. _).
La __________
ha, da parte sua, concesso a __________ una rendita d’invalidità dal 1° aprile
1995, ammontante a
CHF 4'133.30 mensili (doc. _).
1.8. Con scritto
18 marzo 2002 (doc. _), __________ ha formulato le seguenti rivendicazioni nei
confronti della __________:
"
(…)
inoltro formale richiesta per un riesame della mia posizione,
chiedendo nel contempo di:
-
Aggiornare
l'attuale stipendio assicurato del 2% annuo dal 91 al 95, corrispondente agli
scatti annuali di anzianità ricevuti a __________ e mai tenuti in considerazione,
mettendomi nella pari situazione dei dipendenti del Comune di __________, ai
quali gli scatti annuali venivano compresi nei contributi annuali del 31 %;
-
La
possibilità di assicurare la differenza del carovita tra i due Comuni, tenuto conto
anche della nuova situazione che percependo l'assegno di invalidità, non mi
viene versato il supplemento temporaneo." (cfr. doc. _)
Con
scritti 12 aprile e 29 maggio 2002 (docc. _), la __________ ha ribadito che:
"
La sua richiesta del 23 ottobre 1989 di poter
rimanere assicurato
presso la Cassa pensioni dei dipendenti della
__________, era infatti intesa secondo l’art. 9 dello statuto, dobbiamo
pertanto confermare che la sua pratica è stata trattata conformemente alle
disposizioni statutarie”.
1.9. Con
petizione 12 giugno 2002 al TCA nei confronti della Cassa Pensione dei
dipendenti della __________, __________ ha chiesto l’adeguamento della rendita.
A
motivazione della propria pretesa ha fatto valere in sostanza gli argomenti già
sviluppati nella corrispondenza precedente, ossia:
"
I FATTI
Dal 1965 al 1989, dipendente del Comune di
__________, nel 1990 dimissionario con la funzione di Caposezione e passato al
Comune di __________ pur restando affiliato alla Cassa pensioni di __________
(All. _). In quel momento, per il conteggio dei contributi veniva applicata l’aliquota
del 17% sul salario assicurato pari a fr. 899,20 mensili ed il contributo di
supplemento temporaneo.
Successivamente vi venivano intimate le nuove
condizioni, che prevedevano una aliquota dei contributi del 31% pari a fr.
1621.- mensili compreso il supplemento temporaneo. Con questa nuova
disposizione il finanziamento degli aumenti di stipendio veniva coperto
integralmente dai contributi ordinari.
Di questa situazione ne veniva data comunicazione al Comune di
__________, dopo gli accordi intervenuti tra i due Enti il 23 agosto 1990 (All. _),
Da allora fino al momento del pensionamento per invalidità,
(1 aprile 1995) il mio stipendio assicurato è rimasto invariato,
fatta eccezione del carovita pari a quello riconosciuto a __________ e non
l'effettivo percepito a __________, fissandosi definitivamente a fr.
98'123,75 ben differente dal mio ultimo stipendio assommante a
fr.116'376.
La differenza di fr. 18'253 si fonda oltre
che su un diverso carovita applicato dai due Comuni, ma anche e soprattutto sul
mancato calcolo degli scatti annuali del 2% previsti dall'art. 30 del
ROD di __________, ( All. _ ) oggetto della presente
petizione
IN DIRITTO
L'art. 4 dello Statuto del 1990 (uguale a quello del 1984 ) recita
al capitolo Membri della __________ "Potranno essere ammessi dipendenti
di istituti di diritto pubblico o privato vicini al Comune come dipendenti di
altri Comuni..... se.....ne ....facesse domanda scritta. Per queste ammissioni
verrà stipulata una convenzione.. "( All. _)
Pertanto sia la proposta della __________ in data 23 e 22 agosto 1990 (All. _) , sia la convenzione con il Comune di __________,
concordata con lettera del 12 ottobre 1990 (All. _ ), sono
state pattuite con questo spirito. Non solo ma nella precedente lettera del 12
ottobre si precisa: "Come desiderio del signor __________, lo stipendio
assicurato verrà adeguato annualmente all'evoluzione del rincaro stabilito per
i dipendenti del Comune di __________." E nulla più!
Di condizioni particolari sulla mia posizione giuridica all'interno della Cassa
non se ne accenna minimamente, neanche lo Statuto viene richiamato, se non solo
per disciplinare i pagamenti. Invocare solo adesso le condizioni dell'art. 9, è
quantomeno tardivo oltre che pretestuoso, per cui mi ritengo a giusta ragione
di invocare un vizio di forma. Non è colpa mia se questo documento fa difetto
di chiarezza dall'inizio. La mia buona fede alla quale mi appello, è
intangibile.
Ne consegue che nei miei confronti, devono essere applicati gli
stessi trattamenti dei dipendenti del Comune di __________ ed in via
subordinata degli affiliati degli altri Enti pubblici aderenti alla Cassa quali
ad es. il Consorzio __________, ecc.
Pertanto la richiesta di adeguare il mio stipendio assicurato del
2% annuo dal 91 al 31 marzo 95, corrispondente agli aumenti annui di cui
all’art. 30 del ROD del Comune di __________, (All. _) deve essere accettata ed
i relativi contributi compresi nella nuova aliquota del 31%. Il tal caso sarà
mia premura versare retroattivamente la differenza dei contributi sull’aumento
richiesto, in misura del 31% del 2% annuo. Se ciò non fosse, esisterebbe un
ulteriore motivo per invocare una disparità di trattamento nell’applicazione
dell’art. 9, tra gli aumenti di carovita recepiti alle stesse condizioni dei
dipendenti di __________ e gli aumenti degli scatti annuali richiesti sui quali
viene fatta eccezione. (All. _)" (cfr. doc. _)
1.10. Con risposta
30 agosto 2002, la Cassa pensioni dei dipendenti __________ ha postulato la
reiezione della petizione evidenziando, tra l’altro, dopo aver riassunto il
contenuto delle disposizioni statutarie topiche e i passi intrapresi dalla
Cassa a seguito della richiesta di adeguamento formulata dall’attore, quanto segue:
"
(…)
All'assicurato è stata dunque data la facoltà di decidere se:
• procedere ad un versamento per adeguamento del suo stipendio
assicurato agli aumenti previsti dal Comune di __________,
• mantenere lo
stipendio assicurato con gli adeguamenti al rincaro concessi dal Comune di
__________,
• trasferire il proprio capitale di previdenza al fondo pensione
del suo
datore di lavoro.
Egli non ha più comunicato nulla alla __________ malgrado
solleciti scritti e telefonici, dai quali risultava chiaramente che
l'adeguamento del suo stipendio assicurato poteva avvenire soltanto con il
pagamento da parte sua della riserva matematica secondo le cifre indicate al
punto 4.
Probabilmente il signor __________ non ha deciso di adeguare il
suo stipendio assicurato ritenendo troppo onerosa la copertura della riserva
matematica.
Le ragioni del suo silenzio fino ad oggi sono comunque ininfluenti
per la __________ che, in buona fede, doveva e poteva ritenere che egli avesse
rinunciato a procedere al versamento della riserva matematica, accettando la
situazione vigente." (cfr. doc. _)
1.11. Con replica 6
settembre 2002, l’attore si è sostanzialmente riconfermato nelle sue
allegazioni.
Asserisce inoltre che la
data della sua ammissione presso la __________ risalirebbe al 1° aprile 1965 e
non al 1° gennaio 1967, considerato che gli erano stati dedotti dallo stipendio
contributi destinati alla Cassa pensione sin dall’inizio della sua attività
(docc. _).
Contesta
inoltre di non aver mai dato seguito ai solleciti scritti e telefonici della
Cassa, avendo egli scritto in data 8 giugno 1994 al signor __________ (doc. _).
1.12. Con duplica
20 settembre 2002, la __________ si è riconfermata nelle proprie posizioni e ha
ribadito, sulla base dei documenti trasmessi dal comune di __________, che la
data d’ammissione dell’attore era il 1° gennaio 1967.
1.13. Il TCA ha in
seguito fissato ad ogni parte un termine per presentare osservazioni in merito
alle allegazioni di parte avversa. L’attore si è riconfermato nelle proprie
posizioni con scritti datati 6 ottobre 2002 e 31 ottobre 2002 , come pure la
convenuta con lettere del 18 ottobre 2002 e 18 novembre 2002.
1.14. Su richiesta
scritta del TCA (doc. _), la cassa pensione dei dipendenti __________ ha
versato agli atti un esemplare dello Statuto della cassa pensione dei
dipendenti della __________, nella sua versione valida dal 1° gennaio 1990
(doc. _).
Inoltre,
su richiesta del TCA, ha trasmesso una copia del Regolamento Organico dei
dipendenti del Comune di __________ in vigore nel 1990 (doc. _).
La
__________ è stata poi invitata a spiegare i motivi dell’aumento dei contributi
dal 17% al 31% a far tempo dal 1° gennaio 1990 (doc. _): essa ha fornito le
delucidazioni richieste con scritti 10 settembre (doc. _) e 14 ottobre 2003
(doc. _), i quali sono stati trasmessi all’attore per osservazioni (doc. _;
osservazioni, doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza
cantonale.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (art. 8 LALPP).
L'art. 73
LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto
privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime
obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle
minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a
favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono
il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag.
195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115
V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V 200 consid. 1a, DTF 112 V
358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, RCC 1988 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret,
"La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:
Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, "Die
Rechtspflege nach BVG" in SZS 1983 pag. 174).
Le
controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di
previdenza competono tuttavia a detto Tribunale unicamente se la contestazione
concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (DTF 119
V 443).
Da un
punto di vista temporale il TFA ha statuito inoltre che le autorità indicate
all’art. 73 LPP potevano statuire su controversie derivanti da un avvenimento
sorto dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1985, della LPP. L’Alta Corte ha
tuttavia stabilito che non è necessario, per riconoscere la competenza in
questione che i fatti invocati a giustificazione della pretesa si siano
prodotti interamente sotto l’egida del nuovo diritto (DTF 119 V 443; DTF 117 V
50).
Nel caso
di specie la controversia oppone la Cassa pensioni dei dipendenti __________,
vale a dire un istituto di previdenza di diritto pubblico iscritto nel registro
della previdenza professionale (art. 1 dello Statuto della Cassa pensione dei
dipendenti __________) ad un assicurato sul tema previdenziale dell’ammontare
delle rendita invalidità erogata a far tempo dal 1° aprile 1995 (doc. _). Si
tratta quindi di una vertenza che ha come oggetto un rapporto assicurativo tra
un avente diritto ed un istituto previdenziale ai sensi dell'art. 73 LPP (STFA
24 maggio 1993 in re F.P. per il personale della B.C.L. c/P.R.; RDAT 1993 I n°
91 pag. 234, DTF 117 V 341 consid. 1a, DTF 116 V 113, DTF 115 V 228 consid. 1a;
Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz,
pag. 127-128; Meyer, "Die Rechtswege nach dem BVG"
in RDS 106/1987 I pag. 613 e 629).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è in sostanza l’ammontare della rendita d’invalidità erogata a
__________ dalla Cassa pensioni dei dipendenti __________, di cui l’attore
chiede l’adeguamento prendendo in considerazione i due aspetti seguenti:
a) Assicurazione
esterna
La
__________ ha adeguato lo stipendio assicurato di __________, quale assicurato
esterno, unicamente all’evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del
comune di __________, senza tenere conto:
-
né
del carovita più elevato concesso all’assicurato dal comune di __________,
-
né
dagli aumenti annuali del 2% per ogni anno di servizio previsto dall’art. 30
ROD del comune di __________.
Lo
stipendio assicurato preso in considerazione per il calcolo della rendita
d’invalidità, il quale ammontava a CHF 75'200.-- (doc. _) era di conseguenza
notevolmente inferiore allo stipendio effettivo percepito dall’attore (CHF
116'376.--, vedi lettera dell’attore, doc. _), avendo per conseguenza
l’attribuzione di una rendita d’invalidità di un importo da lui ritenuto troppo
esiguo.
b) Entità
dei contributi
sostiene che sono stati dedotti dal suo stipendio dei contributi per la
previdenza professionale già dal 1° aprile 1965, data d’inizio della sua
attività presso il Comune di __________ (docc. _, allegato al doc. _).
Di
conseguenza l’Istituto di previdenza deve, a mente dell’attore, prendere in
considerazione anche questi contributi per il calcolo della sua rendita
d’invalidità, nonostante risulti dagli atti (doc. _) che è stato ammesso
nell’Istituto di previdenza solo a far tempo dal 1° gennaio 1967.
2.3. Secondo
l’articolo 23 LPP hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che
nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al
momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato
all’invalidità. Non è invece necessario che l’interessato sia assicurato al
momento della nascita dell’invalidità (DTF 118 V 898, 35; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209).
Per quel
che concerne l’ammontare della rendita, l’art. 24 LPP prevede che l’assicurato
ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido
per almeno i due terzi e alla mezza rendita se è invalido almeno per la metà.
La
rendita d’invalidità è calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per
la rendita di vecchiaia (la quale ammonta al 7,2 % dell’avere di vecchiaia,
cfr. art. 17 OPP2). Il pertinente avere di vecchiaia consta (art. 24 cpv. 2
LPP):
a. dell’avere
di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto
alla rendita d’invalidità;
b. della
somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al
raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita, senza interessi.
Tali
accrediti di vecchiaia sono calcolati sul salario coordinato dell’assicurato
durante l’ultimo anno d’assicurazione nell’istituto di previdenza (cpv. 2).
Dev’essere
assicurata la parte di salario annuo tra i 14’880 e i 44’640 franchi (cifra
riferita all’anno 1985). Tale parte è detta salario coordinato (art. 8 cpv. 1
LPP). Secondo l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di
lavoro un salario annuo maggiore di fr. 14’880 franchi sottostanno
all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1. gennaio
dopo che hanno compiuto il 17esimo anno di età e per la vecchiaia dal 1.
gennaio dopo che hanno compiuto il 24esimo anno di età.
Per gli
anni 1990 al 1995 (anno in cui è sorto il diritto alla rendita di invalidità),
il salario coordinato corrispondeva all’importo compreso tra le seguenti cifre:
anni 1993 e 1994: salario tra CHF 22'560.— e
67'680.—
anno 1995: salario tra CHF 23'280.— e 69'840.—
È tenuto
conto del salario determinante giusta la legge federale sull’assicurazione per
la vecchiaia e i superstiti. Il Consiglio federale può tuttavia consentire
delle deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).
2.4.1. La LPP
prevede delle disposizioni minime (art. 6 LPP), a cui non si può derogare a
sfavore dell'assicurato, per cui il fondo di previdenza può prevedere una
diversa modalità di calcolo, nel rispetto di queste disposizioni imperative.
Per
l'art. 49 LPP inoltre:
" 1
Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono
strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione.
2 Se
un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla
previdenza più estesa s'applicano soltanto le disposizioni sull'amministrazione
paritetica (art. 51), sulla responsabilità (art. 52), sul controllo (art. 53),
sul fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c, cpv. 2‑5, art. 56a, art.
57 e 59), sulla vigilanza (art. 61, 62 e 64), sulla sicurezza finanziaria (art.
65 cpv. 1, art. 67, 69 e 71 ), sul contenzioso (art. 73 e 74) e sulle
disposizioni penali (art. 75‑79)."
Secondo
l'art. 50 cpv. 1 lett. a LPP, gli istituti di previdenza emanano, tra l'altro,
disposizioni sulle prestazioni.
Anche se
la legislazione sulla previdenza professionale è dominata dal principio del
primato dei contributi (Gerhards, Grundniss zweite Säule – Das Recht der
beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Bern 1990, p. 50, N. 23), gli istituti di
previdenza possono scegliere piani previdenziali fondati sia su tale principio,
sia sul sistema del primato delle prestazioni o su un sistema misto (STFA 121
II 198 consid. 3).
Nel primo caso, le prestazioni erogate dall’istituto di previdenza
sono calcolate individualmente per ogni assicurato sulla base dei contributi
versati, i quali sono di regola fissi.
Nel
sistema del primato delle prestazioni, l’ammontare dei contributi è calcolato
in funzione delle prestazioni previste dall’istituto di previdenza. Le
prestazioni sono spesso fissate in percentuale dello stipendio assicurato o più
raramente in importi fissi, differenziati secondo le categorie di assicurati. I
relativi contributi (del salariato e del datore di lavoro) sono calcolati in
funzione della tariffa tenendo in considerazione l’età dell’assicurato
(Gerhards, op. cit., p. 51, N. 24 e 25; Carl Helbling, Personalvorsorge und
BVG, 5. Auflage, Bern 1990, p. 113-114).
2.4.2. La Cassa
pensione dei dipendenti della __________ è un’istituzione di diritto pubblico,
iscritta al registro della previdenza professionale, avente lo scopo di
assicurare ai suoi membri una sufficiente previdenza per la vecchiaia o in caso
d’invalidità e ai loro superstiti in caso di morte dell’assicurato o del
pensionamento (art. 1 e 3 dello statuto, doc. _).
Nel caso
di specie, la rendita d’invalidità è regolata dagli articoli 32 a 41 dello
statuto della __________, nella versione del 1990, ancora in vigore nel 1995.
Ai sensi dell’art. 33, l’invalidità è totale quando l’assicurato non è più
idoneo a esercitare la sua funzione o altri servizi compatibili con la sua
situazione personale e conformi alle sue conoscenze e capacità, tali da perdere
interamente il proprio stipendio; essa dà diritto alla pensione.
La
pensione d’invalidità è uguale alla rendita di vecchiaia cui l’assicurato
avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio fino al momento del
pensionamento per limiti d’età. Per il calcolo entra in considerazione lo
stipendio assicurato al momento dell’evento (art. 35).
Conformemente
all’art. 42, in base all’art. 82 ROD (in vigore nel 1995) l’assicurato che ha
compiuto i 62 anni d’età e 30 anni di servizio assicurati è messo al beneficio
della pensione per limiti d’età (cpv. 1).
Gli
uomini hanno diritto alla pensione di vecchiaia per limiti d’età dal mese
seguente il compimento del 65.mo anno d’età, qualunque sia il numero degli anni
assicurati; le donne il mese seguente il compimento del 62.mo anno d’età (cpv.
3).
L’importo
della pensione di vecchiaia per limiti d’età corrisponde ad una percentuale del
salario assicurato in base alla seguente tabella (art. 30):
Numero degli anni
assicurati
Percentuale
1
2 %
2
4 %
3
6 %
4
8 %
5
10 %
6
12 %
7
14 %
8
16 %
9
18 %
10
20 %
11
22 %
12
24 %
13
26 %
14
28 %
15
30 %
16
32 %
17
34 %
18
36 %
19
38 %
20
40 %
21
42 %
22
44 %
23
46 %
24
48 %
25
50 %
26
53 %
27
56 %
28
59 %
29
62 %
30 e più
65 %
Il
salario assicurato è definito all’art. 14:
"
1 Il salario
assicurato corrisponde alla somma comprendente:
- lo stipendio secondo l’art. 39 del ROD, compresa la 13.ma
mensilità;
ridotta
di una quota fissa di coordinamento pari all’importo massimo della rendita
semplice di vecchiaia AVS. Il salario assicurato è arrotondato al cento franchi
superiore.
2 Lo stipendio massimo che può
essere assicurato non deve superare l’importo corrispondente a quello della
XXIII fascia, classe 26 secondo l’art. 40 ROD maggiorato dell’eventuale
supplemento dell’art. 48 cpv. 1, dedotta la quota di coordinamento con l’AVS
secondo il cpv. 1.
(…)
5 A ogni modifica della quota fissa
di coordinamento con l’AVS, il salario assicurato non deve essere inferiore a
quello precedente.”
Nella
versione dello statuto qui applicabile la __________ ha quindi adottato il
sistema del primato delle prestazioni. Inoltre, la normativa prevista dalla
__________ risulta più favorevole all’assicurato rispetto al disciplinamento
legale. In effetti, per il calcolo della rendita d’invalidità fa riferimento al
salario annuo di base (dedotta la quota di coordinamento), il quale non è
limitato al massimo previsto all’art. 8 LPP (cosiddetto salario coordinato).
2.5. Nel caso
concreto, non è contestato né il grado d’invalidità dell’assicurato, fissato in
80% dall’Ufficio AI (docc. _), né il diritto dell’attore ad una pensione intera
d’invalidità (docc. _).
In
discussione è unicamente l’importo concreto della rendita erogata.
Per
determinare l’ammontare della rendita, la __________ ha preso in considerazione
i seguenti elementi (docc. _):
a) anni di servizio assicurati: 34 e 9
mesi, i quali corrispondono agli anni compresi tra il 1° gennaio 1967 (data
di entrata nella cassa pensione, docc. _) e il mese di settembre 2001, mese in
cui l’attore avrebbe compiuto 62 anni raggiungendo così l’età di pensionamento
ai sensi dei combinati articoli 35 e 42 dello statuto (data di nascita:
__________.1939);
b) stipendio
assicurato: CHF 75'200.00, il quale corrisponde all’ultimo stipendio
assicurato, come risulta dal doc. _.
Sulla
base di quanto sopra, e conformemente alle disposizioni statutarie in vigore
nel 1995, la rendita è stata fissata in 65% dell’ultimo stipendio assicurato,
cioè il massimo previsto dallo statuto (cfr. art. 30), ammontante a CHF
48'880.00 annui
(CHF 4'073.30 al mese), più un’indennità per figli di CHF 720.00 annui (CHF
60.00 al mese, cfr. art. 25bis cpv. 2), per un ammontare complessivo di CHF
4'133.30 mensili.
2.6. Deve ora
essere accertato se, ed eventualmente in che misura, gli argomenti sollevati
dall’attore influiscono sull’ammontare della rendita d’invalidità erogata dalla
__________.
2.7. Assicurazione
esterna
La
problematica sollevata dall’attore pone la questione più generale della sorte
dell’avere di previdenza professionale di un assicurato al momento della
disdetta del suo contratto di lavoro e dell’ammissibilità del mantenimento
della sua previdenza professionale presso un istituto a cui il nuovo datore di
lavoro non è affiliato (cosiddetta “Externe Mitgliedschaft”).
2.7.1. Ammissibilità
Va
preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie,
considerato che il cambiamento di datore di lavoro si è verificato prima
dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 1995 (RU 1994 2386), della Legge federale
sul libero passaggio (LFLP) e della relativa ordinanza (OLP).
Le
disposizioni transitorie della LFLP non permettono di risolvere tale questione
(art. 27 LFLP).
Occorre
dunque applicare i principi generali del diritto secondo cui, in caso di
modifica di norme giuridiche, si applicano le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente
oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 121 V 100; SVR 1994 LPP No. 12;
Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 67).
Nel caso
di specie, l’affiliazione quale assicurato esterno presso la __________ è stata
richiesta dall’assicurato nel 1989 ed accettata dalla Cassa nello stesso anno
(vedi p.ti 1.2. e 1.3.): il nuovo datore di lavoro ha dato il suo consenso con
scritto 24 settembre 1990 (doc. _).
Si deve dunque
considerare che lo stato di fatto rilevante si è realizzato in ogni caso prima
dell’entrata in vigore della LFLP.
Sono di
conseguenza applicabili i vecchi articoli 27 a 30 della Legge federale sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (vLPP,
RU 1983 797), nonché l’Ordinanza 12 novembre 1986 sul mantenimento della
previdenza e del libero passaggio (vOLP, RU 1986 2008), in vigore sino al
31
dicembre 1994, applicabili sia in materia di previdenza obbligatoria, sia in
materia di previdenza più estesa (DTF 115 V 103 c. 2c; Bollettino della
previdenza professionale no. 2, N. 13, p. 6-7).
Già sotto
il vecchio diritto la prestazione di libero passaggio garantiva all’assicurato,
alla cessazione del rapporto di lavoro, il mantenimento della protezione
previdenziale (art. 27 cpv. 1 vLPP). In regola generale, l’importo della
prestazione di libero passaggio doveva essere trasferito al nuovo istituto di
previdenza, il quale lo accreditava a favore dell’assicurato (art. 27 cpv. 2
vLPP).
L’Ordinanza
sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio (vOLP) definiva, in
caso di cessazione del rapporto di lavoro, le forme e la procedura per il
mantenimento della previdenza acquisita dal salariato presso l’istituto di previdenza
del suo precedente datore di lavoro allorquando non poteva entrare
immediatamente in una nuova cassa pensione. Erano possibili: il proseguimento
dell’assicurazione presso l’istituto di previdenza competente fino a quel
momento (art. 29 cpv. 2 vLPP) o il mantenimento tramite una polizza o un conto
di libero passaggio (art. 29 cpv. 3 vLPP e art. 2 vOLP; Bollettino della
previdenza professionale no. 2, N. 13, p. 5-6).
Ai sensi
dell’art. 29 cpv. 2 vLPP (per la previdenza obbligatoria, cfr. v.art. 331c cpv.
3 CO per la previdenza più estesa) l’assicurato poteva lasciare l’importo
presso il precedente istituto di previdenza se:
a) le
disposizioni regolamentari dello stesso lo consentivano
e,
b) il nuovo datore di lavoro vi acconsentiva (DTF 115 V 103 c. 2a e
3c).
L’assicurato
poteva pertanto mantenere la sua previdenza professionale presso l’istituto
previdenziale a cui era affiliato finora, pagando i relativi contributi (art. 2
cpv. 1 vOLP; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern
1989, §22, N. 84, p. 514; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der
Schweiz, Bern 1985, §5, N. 3; Gerhards, Grundniss Zweite Säule – Das Recht der
beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Bern 1990, B III, N. 60, p. 93; per quanto
riguarda questa possibilità di mantenimento della previdenza nella nuova LFLP,
cfr. Messaggio LFLP, FF 1992 III p. 572; Bollettino della previdenza
professionale no. 30, ad art. 10 LFLP, p. 11).
Nel caso
di specie, deve essere ammesso che le condizioni cumulative poste dall’art. 29
cpv. 2 vLPP sono adempiute.
In
effetti, le disposizioni statutarie della Cassa pensione dei dipendenti della
__________ (art. 9 dello Statuto 1984 della __________ - doc. _, ripreso
dall’art. 10 dello Statuto 1990 - doc. _) permettevano al dipendente
dimissionario di rimanere affiliato quale assicurato esterno a determinate
condizioni che saranno esaminate di seguito.
Inoltre,
il nuovo datore di lavoro dell’attore ha acconsentito con scritto 24 settembre
1990 (doc._) alla richiesta formulata dall’attore di rimanere assicurato presso
la sua precedente Cassa pensioni.
2.7.2. Condizioni
L’Istituto
di previdenza è tenuto a fissare nelle disposizioni regolamentari le condizioni
alle quali l’assicurazione esterna può essere richiesta (art. 29 cpv. 2 vLPP).
Nel caso
concreto, occorre determinare in via preliminare qual è lo Statuto
dell’Istituto di previdenza convenuto applicabile, ritenuto che lo Statuto
della __________ in vigore dal 1984 è stato modificato con effetto dal 1° gennaio
1990.
Il
principio secondo cui, in caso di modifica di norme giuridiche, si applicano le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze
giuridiche (vedi p.to 2.6. - 1) vale anche in caso di mutamento delle
disposizioni del regolamento o degli statuti dei fondi di previdenza (SVR 1994
BVG no. 12 p. 31 consid. 4a).
Occorre
inoltre sottolineare che l’art. 74 dello statuto 1990 prevede che:
"
Il presente statuto entra in vigore il 1°
gennaio 1990 e abroga tutti gli statuti precedenti.”
Nel caso
di specie, l’attore ha chiesto di mantenere il suo avere di previdenza
professionale presso la __________ con scritto 23 ottobre 1989 (doc. _),
richiesta accettata dalla Commissione amministratrice della __________ nella
sua seduta del 27 ottobre 1989 e comunicata all’interessato con lettera del 9
novembre 1989 (doc. _).
Il comune
di __________, nuovo datore di lavoro di _________, ha acconsentito alla
richiesta del suo dipendente con scritto 24 settembre 1990 (doc.),
perfezionando così le condizioni poste dall’art. 29 cpv. 2 vLPP solo nel 1990.
Di
conseguenza è applicabile lo Statuto in vigore dal 1° gennaio 1990.
Deve
essere precisato che la disposizione topica nel caso di specie è l’art. 10 e
non, come asserisce l’attore, l’art. 4 di detto Statuto (doc. _), giacché
quest’ultimo concerne le nuove ammissioni all’interno della Cassa su
richiesta scritta del Comune o dell’Ente interessato e non, come nella
presente fattispecie, il caso di un assicurato che chiede di rimanere
all’interno della Cassa nonostante il cambiamento di datore di lavoro.
D’altronde,
l’attore stesso nella sua richiesta del 23 ottobre 1989 (doc. _) fa riferimento
all’art. 9 dello Statuto 1984, il quale è stato ripreso in sostanza dall’art.
10 dello Statuto 1990.
L’art. 10
dello Statuto del 1990 disponeva quanto segue:
" Assicurati
esterni
1 Il
dipendente dimissionario che ha superato i 40 anni d'età e che fa parte della
__________ da almeno 15 anni (esclusi gli anni di assicurazione retroattiva)
può domandare di rimanere iscritto alla __________ quale assicurato esterno,
ritenuto che la nuova occupazione non crei maggiori rischi alla __________.
2 L'assicurato
esterno dovrà assumersi il pagamento globale dei contributi sul salario
assicurato al momento delle dimissioni e potrà chiedere l'adeguamento del
salario assicurato all'evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del
Comune di __________, in questo caso pagando l'intera riserva matematica.
3 Egli avrà diritto alla pensione secondo lo
statuto.
4 Sono
pure considerati assicurati esterni quelli che vengono ammessi secondo l'art. 4
cpv. 2." (cfr. doc. _).”
L’adempimento
delle condizioni poste al capoverso 1 non è controverso nella fattispecie: in
effetti, __________, nel 1990, era nel suo 51° anno di età e faceva parte della
__________ da più di 20 anni (docc. _).
Il
capoverso 2 indica chiaramente che l’assicurato può chiedere l’adeguamento
del salario assicurato al momento delle dimissioni unicamente all’evoluzione
del rincaro stabilito per i dipendenti del Comune di __________, pagando
l’intera riserva matematica.
Lo
Statuto non menziona in nessun modo la possibilità di chiedere l’adeguamento
dello stipendio assicurato al salario effettivo ricevuto dall’assicurato presso
il suo nuovo datore di lavoro.
Ciò
nonostante, la __________ ha dato seguito alla richiesta di adeguamento allo
stipendio effettivo, formulata dall’attore il 15 febbraio 1994 (doc. _),
sottoponendo il caso all’attuario __________. Le condizioni da adempiere, in
particolare il pagamento della corrispondente riserva matematica, sono state
comunicate all’assicurato (docc. _). Il rapporto dell’attuario indicava inoltre
la possibilità di trasferire l’avere previdenziale presso la Fondazione del
nuovo datore di lavoro (doc. _).
Tuttavia,
non risulta dagli atti che l’attore abbia mai dato seguito a queste proposte,
nonostante vari solleciti scritti e telefonici (docc. _).
L’unico
scritto in merito, indirizzato alla Cassa, è datato del 18 marzo 2002 (doc. _).
Questo
Tribunale deve di conseguenza concludere che la __________, in assenza di
notizie tempestive dall’assicurato, ha applicato a giusta ragione l’art. 10
dello Statuto 1990, concedendo all’assicurato esterno l’adeguamento annuale
all’evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del comune di __________.
A
siffatta conclusione non possono mutare le allegazioni dell’attore in merito
allo scritto 8 giugno 1994 indirizzato ad __________, allora vice presidente
della commissione amministratrice della __________.
In
effetti, tale lettera è stata spedita all’indirizzo privato di quest’ultimo e
rivestiva un carattere personale, come lo dimostrano i seguenti estratti:
"
Egregio signor __________,
mi scusi innanzitutto se la disturbo nuovamente,
ma è solo per comunicarle che malgrado il suo gentile interessamento, la mia
pendenza con la __________ non ha avuto l'esito sperato.
Infatti come può constatare, la proposta da lei
ventilata ed in un primo momento accettata da __________, ha avuto l'esito di
cui alla lettera allegata.
(…)
Ma da quello che ho capito dalla telefonata
odierna a __________, nei miei confronti non c'è la benchè minima disponibilità
a trovare una via di mediazione e questo non me lo sarei aspettato, se non
altro per riconoscenza dei miei 25 anni di servizio alla __________.
Pertanto la proposta sottopostami, è così onerosa
che non può essere da me accettata, in quanto è discriminante nei confronti
degli impiegati della __________.
A questo punto cosa mi rimane di fare? Accettate
questa che reputo un'ingiustizia o adire per altre strade?
Prima di fare altri passi, desidererei un suo
parere." (cfr. doc. _)
2.8. Protezione
della buona fede
L’attore
invoca la sua buona fede ed asserisce nella petizione che:
"
Invocare solo adesso le condizioni dell’art. 9,
è quantomeno tardivo
oltre che pretestuoso, per cui mi ritengo a
giusta ragione di invocare un vizio di forma. Non è colpa mia se questo
documento fa difetto di chiarezza dall’inizio. La mia buona fede alla quale mi
appello è intangibile”.
Il
diritto alla protezione della buona fede, garantito all’art. 9 della
Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti
le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o
una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un
assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le
condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal
principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata
giurisprudenza:
-
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
-
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
-
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
-
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è
pregiudizievole;
-
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(RAMI
1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a,
RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194
consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT
I-1992 n° 63, STFA 5 aprile 1994 in re M.C., STFA 3 settembre 1993 in re A.Z.;
STFA 121 V 67 consid. 2a e b; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I,
pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109;
Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
A mente
del TCA, nel caso di specie, non ricorrono gli estremi per tutelare la buona
fede dell’assicurato. In effetti, __________ ha chiesto spontaneamente di
rimanere presso la __________ in qualità di assicurato esterno ed ha fatto
esplicito riferimento all’art. 9 dello Statuto nel suo scritto del 23 ottobre
1989 (doc. _), ripreso dall’art. 10 dello Statuto 1990, il cui contenuto gli
era noto.
Inoltre, la
dichiarazione 10 ottobre 1990 firmata da __________ fa riferimento testualmente
all’art. 10 cpv. 2 dello Statuto 1990 (doc. _).
Infine,
lo scritto 12 ottobre 1990 (docc. _) indirizzato dalla __________ al comune di
__________, con copia per conoscenza all’attore, menzionava espressamente:
"
Come da desiderio del signor __________, lo
stipendio assicurato verrà
adeguato annualmente all’evoluzione del rincaro
stabilito per i dipendenti del Comune di __________."
Di
conseguenza, questo Tribunale deve concludere che la __________ non ha mai dato
informazioni erronee all’attore, il quale era al corrente delle condizioni
poste per l’assicurazione esterna e non ha comunque mai chiesto informazioni
complementari in merito.
Ne
consegue che __________ non può prevalersi della protezione della buona fede
(per un diverso caso cfr. STFA del 24 ottobre 2003 nella causa B., B 59/01).
2.9. Parità di
trattamento
2.9.1. L’attore fa
inoltre valere che non è stato rispettato il principio della parità di
trattamento nei suoi confronti (doc. _):
"
I FATTI
(…)
In quel momento, per il conteggio dei contributi
veniva applicata l’aliquota del 17% sul salario assicurato pari a fr. 899.20
mensili ed il contributo di supplemento temporaneo.
Successivamente mi venivano intimate le nuove
condizioni, che prevedevano una aliquota dei contributi del 31% pari a fr.
1'621.- mensili compreso il supplemento temporaneo. Con questa nuova
disposizione il finanziamento degli aumenti di stipendio veniva coperto
integralmente dai contributi ordinari (…).
IN DIRITTO
(…) nei miei confronti, devono essere applicati
gli stessi trattamenti dei dipendenti del Comune di __________ ed in via
subordinata degli affiliati degli altri Enti pubblici aderenti alla Cassa quali
ad es. il Consorzio __________, ecc. Pertanto la richiesta di adeguare il mio
stipendio assicurato del 2% annuo dal 91 al 31 marzo 95, corrispondente agli
aumenti annui di cui all’art. 30 del ROD del Comune di __________, (All. _)
deve essere accettata ed i relativi contributi compresi nella nuova aliquota
del 31%. In tal caso sarà mia premura versare retroattivamente la differenza
dei contributi sull’aumento richiesto, in misura del 31% del 2% annuo. Se ciò
non fosse, esisterebbe un ulteriore motivo per invocare una disparità di trattamento
nell’applicazione dell’art. 9, tra gli aumenti di carovita recepiti alle stesse
condizioni dei dipendenti del Comune di __________ e gli aumenti degli scatti
annuali richiesti sui quali viene fatta eccezione (All. _)."
Ai sensi
della giurisprudenza del TFA, il principio della parità di trattamento impone
di trattare in modo identico le situazioni giuridicamente simili ed in modo
distinto quelle diverse. Si tratta di un principio dedotto dall'art. 8 della
Costituzione federale, che deve essere rispettato dalle autorità legislative,
esecutive e giudiziarie nell’insieme delle loro attività (SVR 2000 EL Nr. 3;
DTF 121 II 198 consid. 4a; STF 118 Ia 1 consid. 3a; vedi peraltro STCA dell’11
novembre 2003 nella causa C., inc. 34.2002.50).
Occorre
sottolineare in primo luogo che di principio, giusta l’art. 49 cpv. 1 LPP, gli
istituti di previdenza possono – nell’ambito della legge – strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione.
Ai sensi
dell’art. 49 cpv. 2 LPP, se un istituto di previdenza concede prestazioni
superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto
certe disposizioni, in particolare quelle relative alla sicurezza finanziaria
(art. 65 cpv. 1, 67, 69 e 71 LPP).
Per
quanto concerne i contributi, gli istituti previdenziali possono scaglionarli
in funzione dell’età o fissarli in una percentuale unica creando in questo modo
una solidarietà tra assicurati giovani e più anziani (Helbling, Les
institutions de prévoyance et la LPP, Berne 1991, p. 118 ss e 121; Gerhards,
Grundniss Zweite Säule, Berne 1990, p. 106 et 108 ss). Possono inoltre fondare
l’assicurazione su un’equivalenza collettiva o individuale (Helbling, op. cit.,
p. 121 e 248 ss).
Salvo
l’art. 66 cpv. 1 LPP (vedi anche art. 113 cpv. 3 i.f. CF), il quale prevede che
il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello
complessivo dei suoi lavoratori, gli istituti di previdenza godono pertanto di
una grande indipendenza nell’ambito della legislazione sulla previdenza
professionale (SZS 33/1989 p. 211 c. 3; Brühwiler, Die betriebliche
Personalvorsorge in der Schweiz, Berne 1989, p. 419 ss).
Pertanto
nessuna disposizione della LPP obbliga gli istituti di previdenza a finanziare
gli aumenti degli stipendi assicurati tramite richiami di contributi (“rappels
de cotisations”) piuttosto che con il contributo di base (vedi DTF 121 II 198
c. 3).
Per
quanto riguarda in particolare il finanziamento di aumenti di stipendio, nella
sentenza pubblicata in DTF 121 II 198, l’Alta Corte ha dovuto giudicare, a
seguito di un ricorso inoltrato dall’istituto previdenziale stesso (Caisse de
prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de
Genève, corporazione di diritto pubblico) contro la decisione resa
dall’autorità di sorveglianza sulle fondazioni che gli imponeva una modifica
del suo statuto, se una disposizione statutaria relativa al finanziamento degli
aumenti di stipendio del personale degli stabilimenti medici pubblici generava
una disparità di trattamento.
Le
considerazioni dell’Alta Corte sono state le seguenti:
"
4.
(…)
b) En
ce qui concerne le financement des augmentations de traitement des membres de
caisses de prévoyance avec primauté des prestations, on rencontre les méthodes
les plus diverses. (…)
c) La
recourante applique une méthode intermédiaire: en cas de promotion,
l’augmentation de traitement est financée par un rappel de
cotisation, alors que les augmentations intervenant dans le cadre d’une
carrière normale le sont par la cotisation de base. Ainsi les augmentations
tenant à des circonstances purement personnelles de l’assuré sont financées par
lui-même; celles qui résultent du déroulement ordinaire de la vie
professionnelle (y compris les revalorisations de fonction) font l’objet d’une
solidarité entre les assurés, qui s’exprime par un financement au moyen de la
cotisation de base.
Contrairement à l’avis
de l’autorité intimée, cette méthode n’entraîne, entre les assurés, aucune
inégalité de traitement qui ne soit pas justifiée par des différences
objectives. En particulier, il n’est pas injuste que les assurés qui font des
carrières rapides ou particulièrement réussies paient des cotisations en fin de
compte plus élevées que ceux dont la vie professionnelle a été plus calme, même
si les pensions sont finalement identiques. Il n’est pas exclu au demeurant que
les premiers bénéficient également d’une revalorisation de fonction ou de toute
autre augmentation financée par la cotisation de base. Par ailleurs, il est
vrai que lorsque les augmentations de salaire sont financées en tout ou en
partie par la cotisation de base, les assurés dont les traitements augmentent
le moins participent au financement des améliorations salariales des autres.
C'est toutefois la conséquence de la solidarité créée entre les assurés pour le
financement de ce risque. Pas plus qu’une solidarité entre assurés célibataires
et mariés, jeunes et plus âgés, un financement collectif des augmentations de
salaire par la cotisation de base ne viole le principe de l’égalité de
traitement.
Tout au plus faut-il
réserver le cas où certaines catégories d’assurés ne bénéficieraient de manière
prévisible d’aucune augmentation de traitement ou d’augmentations
particulièrement faibles durant leur carrière, ce qui
n’est généralement pas le cas dans les services publics [la sottolineatura è del redattore]. (…)"
2.9.2. Nella
fattispecie in esame dagli atti di causa risulta che la __________, dopo aver
chiesto il versamento all’assicurato, nell’attesa dell’approvazione del nuovo
statuto, di un contributo pari al 17% dello stipendio (doc. _), ha emesso un
nuovo conteggio per un contributo di base pari al 31% dello stipendio
assicurato, più il contributo per il supplemento temporaneo (doc. _),
conformemente al nuovo statuto entrato in vigore il 1° gennaio 1990 (l’aumento
dei contributi concerne tutti gli assicurati presso la __________).
A mente
dell’attore, “con questa nuova disposizione il finanziamento degli aumenti
di stipendio veniva coperto integralmente dai contributi ordinari” (vedi
doc. _).
Invitata
da questo TCA a spiegare i motivi dell’importante aumento dei contributi (doc.
_), la convenuta ha indicato che (doc. _):
"
secondo lo statuto in vigore fino al 31
dicembre 1989, i contributi erano i seguenti:
datore di lavoro ordinari
10% del salario assicurato
supplemento temporaneo fr. 20.00 mensili
assicurato ordinari
7% del salario assicurato
supplemento temporaneo fr. 15.00 mensili
Confermiamo che dal 1990, anno in cui è entrato
in vigore il nuovo regolamento, i contributi ordinari complessivi sono passati
dal 17% al 31% (22.5% datore di lavoro e 8.5% assicurato) e che i contributi
straordinari generati da aumenti di stipendio sono stati abrogati [la
sottolineatura è del redattore]”.
Con
scritto 14 ottobre 2003, la convenuta ha ulteriormente precisato che (doc. _):
"
Nello studio del regolamento 1990 della ditta
__________, inizialmente era stato indicato che il tasso dei contributi
necessari per il finanziamento del piano di assicurazione ammontava al 27% dei
salari assicurati.
Questa percentuale non comprendeva il
finanziamento degli aumenti generali di stipendio.
La Commissione amministratrice, in un secondo
tempo, decideva di includere questo finanziamento nel contributo ordinario,
portando il tasso al 31% così composto:
Contributo base 14.50
%
Contributo rischio e spese 3.00
%
Contributo per tutti gli aumenti dei salari
assicurati 4.50 %
Contributo per indicizzazione rendite in corso 6.00
%
Margine 3.00
%
Contributo totale 31.00
%
(22.50% datore di lavoro e 8.50% assicurato)
Il contributo del 4.50% per gli aumenti dei
salari assicurati permetteva di finanziare aumenti reali di circa il 2.5%.
Purtroppo non siamo stati informati sulla
suddivisione dettagliata dei contributi tra il datore di lavoro e l’assicurato. (…) [la sottolineatura è del redattore]".
La
__________ conferma pertanto di aver scelto un sistema di finanziamento degli
aumenti di stipendio tramite i contributi ordinari. Come illustrato nella
sentenza pubblicata in DTF 121 II 198, questo modo di finanziamento è di
principio ammissibile, anche se ciò implica che degli assicurati con una
carriera meno brillante devono partecipare al finanziamento degli aumenti di
salari di colleghi con carriere più riuscite: è la conseguenza della
solidarietà creata fra gli assicurati per questo rischio.
L’Alta
Corte riserva comunque il caso in cui certe categorie di assicurati non
dovessero beneficiare in modo prevedibile di alcun aumento di stipendio o di
aumenti particolarmente insignificanti durante la loro carriera, ciò che
rappresenterebbe un caso di violazione del principio di parità di trattamento.
Nel caso
concreto, il capoverso 2 dell’art. 10 dello Statuto 1990 precisa che:
"
L’assicurato esterno dovrà assumersi il
pagamento globale dei contributi sul salario assicurato al momento delle
dimissioni e potrà chiedere l’adeguamento del salario assicurato all’evoluzione
del rincaro stabilito per i dipendenti del Comune di __________, in questo caso
pagando l’intera riserva matematica."
La
disposizione è molto chiara in merito allo stipendio da prendere in
considerazione: si tratta dello stipendio assicurato al momento delle
dimissioni. Nessun aumento di salario – a differenza di quanto previsto per
gli assicurati dipendenti del Comune di __________ e degli affiliati di altri
Enti pubblici aderenti alla Cassa posti al beneficio di convenzioni specifiche
ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 dello Statuto (cfr. art. 4 cpv. 2 i.f. dello
Statuto: “Per queste ammissioni verrà stipulata una convenzione nella quale
saranno inserite tutte le condizioni attuariali e statutarie che dovranno
essere applicate”) - potrà pertanto essere preso in conto, ad eccezione
dell’adeguamento all’evoluzione del rincaro per i dipendenti del Comune di
__________ (pagando l’intera riserva matematica).
La
problematica dell’adeguamento all’evoluzione del rincaro è già stata esaminata
da questo Tribunale, il quale ha concluso che la __________ aveva correttamente
applicato l’art. 10 dello Statuto 1990, concedendo all’attore unicamente il
rincaro stabilito per i dipendenti del Comune di __________ (consid. 2.7.2.).
Tale disposizione rispetta inoltre all’evidenza il principio della parità di
trattamento, in quanto l’attore – seppur con lo statuto particolare di
assicurato esterno - è in questo modo trattato al pari degli altri assicurati
della __________.
2.9.3. Ci si deve
tuttavia chiedere se è ammissibile che l’attore paghi dei contributi destinati
anche a finanziare degli aumenti reali di stipendi, allorché lo Statuto prevede
esplicitamente che nessuna maggiorazione reale di salario sarà presa in
considerazione per quanto concerne le sue prestazioni della previdenza
professionale.
Tale
questione di principio può tuttavia rimanere irrisolta nel caso di specie. In
effetti, allorché il contributo destinato a finanziare tutti gli aumenti dei
salari assicurati era pari al 4.50% (su un contributo totale di 31%),
l’attore ha beneficiato, senza nemmeno pagare la riserva matematica (come
invece era previsto dalla disposizione applicabile, cfr. art. 10 cpv. 2 i.f.
del regolamento 1990; cfr. osservazioni della convenuta del 18.10.2002 ad 4
cpv. 1) i.f., doc. _; cfr. lettera dell’attore del 31.10.2002, doc. _), dei
seguenti aumenti di stipendio (corrispondenti all’adeguamento all’evoluzione
del rincaro per i dipendenti del Comune di __________) (cfr. doc. _):
"
31.12.1989 fine rapporto di lavoro con il
Comune di __________
stipendio stipendio %le effettivo assicurato aumento
stip.
ass.
fr. 80'800.00 fr. 61'000.00
1990 adeguamento 3.00% fr. 83'224.00 fr. 64'000.00 4.90%
1991 adeguamento 5.54% fr. 87'834.00 fr. 68'700.00 7.18%
1992 adeguamento 5.80% fr. 92'929.00 fr. 71'400.00 3.93%
1993 adeguamento 2.06% fr. 96'043.00 fr. 73'500.00 2.95%
e 2% mass. Fr. 1'200.00
1994 adeguamento 1.75% fr. 97'723.00 fr. 75'200.00 2.31%
1995 adeguamento 0.5% fr. 98'211.00 fr. 75'200.00 0.00%
media 3.545%”
Queste
cifre sono confermate dai conteggi dei contributi annuali allestiti dalla
convenuta (anno 1990: doc. _; anno 1991: doc. _; anno 1992: doc. _; anno 1993:
doc. _; anno 1994: doc. _; anno 1995: doc. _).
Da questi
dati si evince chiaramente che __________, a fronte di un contributo globale
annuo per aumenti di stipendio pari al 4.50%, ha beneficiato di aumenti di
salari annui regolari per l’adeguamento al rincaro, corrispondenti in media al 3,545%
all’anno, dal 1990 al 1995 (compreso).
Si
sottolinea inoltre che l’aumento del contributo a carico degli assicurati
presso la __________ è stato solo dell’1,5% (dal 7% fino al 31.12.1989 al 8,5%
dal 1.1.1990 fino al 1995, anno di inizio dell’erogazione della rendita
d’invalidità della previdenza professionale).
In simili
condizioni, ritenuto per di più come solo una parte del contributo del 4.50%
era stata destinata a finanziare aumenti reali di stipendio (segnatamente in
ragione di ca. il 2.50%, cfr. doc. _), nonostante l’assenza di dati
precisi sulla suddivisione di detto contributo tra datore di lavoro e
lavoratore (doc. _), è da ritenere altamente verosimile (sul criterio della
verosimiglianza preponderante, valido nel settore delle assicurazioni sociali
cfr. STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag.
202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF
115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.
31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), che la parte dei contributi a
carico di __________ destinati in concreto a finanziare aumenti reali di
stipendio era in ogni caso minima, se non addirittura nulla.
Sulla
base delle considerazioni suesposte, è pertanto da ritenere che non vi è stata
alcuna violazione del principio della parità di trattamento.
2.10. Entità dei
contributi
Dal
certificato allestito dal comune di __________ il 20 aprile 1972 (doc. _),
__________ risulta essere stato ammesso nella Cassa pensione dal 1° gennaio
1967.
La
__________, a seguito della fusione dei Comuni di __________ e __________, ha
confermato a __________ che era ammesso nella nuova Cassa Pensioni a far tempo
della stessa data (doc. _).
Per la
prima volta il 13 ottobre 1995 (doc. _), l’attore ha comunicato all’Istituto di
previdenza le seguenti osservazioni, fatte valere in seguito in corso di causa:
"
(…)
Approfitto dell'occasione per rispondere anche alla vostra lettera
di cui oggetto, per portarvi a conoscenza di documenti in mio possesso che
fanno rilevare una divergenza della data d'inizio della mia assicurazione.
Infatti, dal conteggio del mio primo stipendio del mese di aprile
1965 allegato, si rileva già la deduzione per C.P. ammontante a fr.
90,65. Questa deduzione si ripete per tutti gli stipendi dei mesi a
venire, senza quindi interruzioni di sorta. Pertanto la comunicazione dell'ex
Comune di __________ da voi allegata, non corrisponde ai documenti in mio
possesso. Questa divergenza non sta a me giustificarla; l'unica cosa di certo è
che ho pagato le mie regolari quote a partire dal
1° aprile 1965. Pertanto anche la vostra comunicazione del 20
settembre 1972 non comprova niente, in quanto si basa su informazioni
errate." (cfr. doc. _)
Dalla
documentazione acquisita agli atti risulta effettivamente che contributi per la
Cassa pensione sono stati dedotti mensilmente dallo stipendio dell’attore; in
particolare, i conteggi degli stipendi di aprile (allegato al doc. _) e
dicembre 1965 (doc. _), unici versati agli atti, indicano entrambi una
deduzione di CHF 90,65.
Inoltre,
il certificato di salario 1965-1966 menziona sotto la voce “Cassa pensioni” un
importo di CHF 1'400.00 (doc. _).
Questa
constatazione contrasta evidentemente con il fatto che la Cassa ha ammesso
l’attore solo a far tempo dal 1° gennaio 1967.
Tuttavia,
non è necessario esaminare ulteriormente la questione dell’entità contributiva:
in effetti, la rendita d’invalidità erogata a __________ corrisponde in ogni
modo al massimo previsto dallo Statuto 1990 della __________, ossia al 65%
dell’ultimo stipendio assicurato (docc. _).
2.11. Questo
Tribunale deve di conseguenza concludere che la rendita d’invalidità di cui
__________ è a beneficio è stata calcolata correttamente dalla __________, nel
rispetto delle prescrizioni legali e conformemente alle sue disposizioni
regolamentari, e non deve di conseguenza essere adeguata.
La
petizione deve pertanto essere respinta.
2.12. Per quanto
concerne la rifusione delle ripetibili, il tema non è regolato dalla LPP (DTF
118 V 238). L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1) non
cambia nulla a questa situazione. In effetti, la LPP non è di principio
sottoposta alla LPGA (Bulletin de la prévoyance professionelle N° 66, N. 397),
eccetto in materia di coordinamento e prestazione anticipata (n.art. 34a LPP).
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Per
costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il
diritto a ripetibili non può essere dedotto né dall'art. 4 CF nè è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, applicabili anche alle vertenze in materia LPP
in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP
del 4 ottobre 1999, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che
vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso
delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra
citate, al solo ricorrente rispettivamente attore.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA nella sua pronunzia del 7 dicembre 1989
nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108
LAINF. La massima Corte ha precisato che scopo della norma è di consentire
all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue
pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover
sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi
analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di
organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2
OG in fine (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere quindi esclusivamente
riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale
ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 118 V 169; DTF
112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/s. SA; SZS 1995 p.389; per le
eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164).
Nella
fattispecie, in applicazione dell'esposta giurisprudenza, considerato in particolare
il tenore dell'art. 22 cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, la Cassa pensioni dei dipendenti della
__________, peraltro non rappresentata in causa, benché vittoriosa, non ha
diritto ad alcuna indennità per spese ripetibili.
Per quel
che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relativa alla presente
procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali
(art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’art. 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è
di principio gratuita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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