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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.23
Data decisione, Autorità:
19.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2002.00023
RG/cd
Lugano
19 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 15 maggio 2002
interposta da
Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 15 maggio 2002 con
cui la Fondazione Istituto colelttore LPP, Lugano ha chiesto al TCA di
condannare la __________ al versamento di fr. 2'495.55 oltre interessi del 5%
dal 26 luglio 2001 nonché fr. 150 per spese ai sensi degli artt. 103,106 CO,
postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE n.
__________del 2 agosto 2001 dell'UEF di __________ per fr. 2'495.55 oltre
interessi del 5% dal 26 luglio 2001 nonché fr. 150 per spese;
vista la risposta di causa 10 giugno 2002
con cui la società convenuta ha dichiarato di non contestare la pretesa attorea
e di impegnarsi "inderogabilmente" ad onorare il credito vantato
dall'attrice entro il 4 luglio 2002 (III);
visto lo scritto
17 giugno 2002 di parte attrice la quale si dichiara d'accordo con la proposta
di pagamento del debito entro il 4 luglio 2002 (IV);
rilevato:
- che
tramite il riconoscimento del debito relativo ai contributi della previdenza
professionale chiesti con la petizione (acquiescenza del
debitore), la convenuta ha aderito alla richiesta dell’attrice, la quale ha
manifestato il proprio accordo al pagamento dell'importo dovuto entro il 4
luglio 2002;
- che
questa soluzione può essere omologata in quanto conforme alla legge, la
causa potendo quindi essere stralciata dai ruoli, in
quanto priva di oggetto (cfr. SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a;
STFA 10.3.1982; nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V
162; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 387-388);
viste
le disposizioni della legge di procedura del 6 aprile 1961;
decreta
1.- La
petizione é stralciata dai ruoli ai sensi dei considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati a sensi ed effetti di legge, con l’avvertenza che contro il
presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura
o di difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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