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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.14
Data decisione, Autorità:
21.11.2002, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2002.14
fc
Lugano
21 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 26 marzo 2002
di
contro
in materia di previdenza professionale
considerato che
-
con
istanza 16/17 dicembre 2001 alla Pretura di __________ ha chiesto di condannare
il suo ex datore di lavoro __________ al pagamento di un importo di fr.
2'026.45 di cui fr. 1'380 per contributi arretrati di cassa pensione non
riversati all'istituto di previdenza, e la differenza per pretese legate al
pagamento della tredicesima mensilità, ad un'indennità vacanza e a trattenute
non giustificate (I);
-
che in
data 20 dicembre 2001 __________ ha poi esteso la sua domanda chiedendo pure la
condanna al pagamento di ulteriori fr. 649.50 per pretesi ammanchi nei
contributi riversati alla cassa pensione;
-
che a
seguito dell'udienza di fronte al Pretore del 7 marzo 2002 il convenuto ha
provveduto a tacitare una parte delle pretese dell'istante mediante un
versamento di fr. 666.65;
-
che
__________ ha successivamente precisato che l'unica questione ancora sottoposta
a giudizio riguardava una differenza, di complessivi fr. 934.50, tra quanto
effettivamente riversato dal datore di lavoro all'istituto di previdenza e
quanto effettivamente dovuto;
-
che,
costatata la sua incompetenza a derimere la vertenza, con decreto 26 marzo 2002
il Pretore di Lugano ha stralciato la causa dai ruoli della Pretura per quanto
atteneva ai punti risolti per intervenuto accordo tra le parti e trasmesso al
TCA l'istanza di __________, nonché la successiva estensione della stessa del
20 dicembre 2001 e 19 marzo 2002 (I);
-
che con
scritto del 9 aprile 2002 __________ ha confermato al TCA di mantenere la
propria donanda intesa alla condanna di __________ al pagamento di fr. 934.50
(IV);
-
che dal
canto suo il convenuto, con uno scritto del 2 maggio 2002, si è opposto
all'accoglimento della petizione sostenendo di aver correttamente accreditato i
contributi a favore dell'attore al competente istituto di previdenza (VII);
-
che con
una presa di posizione del 10 giugno 2002 __________ si è riconfermato nelle
proprie posizioni limitando tuttavia la propria pretesa al pagamento da parte
del convenuto di fr. 805.50 (X);
-
che sulla
base di documentazione versata agli atti dal convenuto (doc. _), il TCA ha
provveduto ad effettuare degli accertamenti presso l'istituto di previdenza
presso il quale era assicurato l'attore, la Cassa pensione __________;
-
che le
relative risultanze sono state intimate alle parti con l'assegnazione di un
termine per formulare osservazioni;
-
che con
scritto del 28 ottobre 2002 l'attore, censurati i conti effettuati
dall'istituto di previdenza, e osservato come egli avesse comunque ottenuto il
rimborso da parte del convenuto di più della metà di quanto preteso, ha
dichiarato di non voler far perdere ulteriore tempo al TCA e, quindi, di voler
"porre termine a codesta situazione";
-
che
__________, su richiesta del TCA, ha confermato di ritirare la petizione
presentata nei confronti di __________ con scritto del 16 novembre 2002;
-
che di
conseguenza la causa è divenuta priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli ;
viste
le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 in relazione all'art. 8 della
LALPP
decreta 1.- La
causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si
percepiscono né tasse né spese.
3.- Intimazione
alle parti.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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