AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.13
Data decisione, Autorità:
25.11.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2002.00013
fc/cd
Lugano
25 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele
Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 21 marzo 2002
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
Fondo di Prev. per il Personale
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1937, dal 1. febbraio 1985 ha svolto attività lucrativa, quale
infermiere, alle dipendenze . Ai fini dell'attuazione della
previdenza professionale è stato assicurato al Fondo di previdenza per il
Personale dell’ a far tempo dal 1. gennaio 1986 (doc. _).
1.2. Dal 1.
aprile 1994 a __________ è stata riconosciuta una mezza rendita
dell'Assicurazione per l'invalidità (AI), poi trasformata in una prestazione
intera a far tempo dal 1. aprile 1996 (doc. ). Dal 1° novembre 1995, esaurite
le indennità giornaliere, l’interessato ha pure avuto diritto ad una mezza
rendita d'invalidità della previdenza professionale dal Fondo dell’_________
di fr. 14'400 annui, dal 1° novembre 1997 una rendita intera di fr. 37'152
annui (doc. _), dal 1 gennaio 1999 ammontante a fr. 41'457 annui (doc. _).
1.3. In vista del
raggiungimento dell’età di pensionamento, con lettera del 6 ottobre 2001
__________ ha chiesto al Fondo dell’__________ un aggiornamento della sua
situazione previdenziale (doc. _) e, alla luce della risposta fornitagli il 6
novembre 2001 (doc. _), optato per la rendita di vecchiaia dopo il
pensionamento.
Il 9
gennaio 2002 l’assicurato si è nuovamente rivolto all’Istituto di previdenza
postulando che, sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni, anche a decorrere dal 1° marzo 2002, vale a dire dopo il raggiungimento
dell'età di pensionamento, la rendita erogatagli restasse di importo
equivalente a quella d’invalidità fino a quel momento percepita (doc. _). La
richiesta è stata disattesa dall'Istituto previdenziale con uno scritto datato
11 gennaio 2002 del seguente tenore:
" dopo
esame da parte del nostro consulente giuridico, le
comunichiamo che non possiamo dar seguito alla sua richiesta del 9
gennaio 2002 di mantenere anche dopo il pensionamento la stessa rendita
percepita durante il periodo d'invalidità.
La sentenza del TFA ha effetto sul caso trattato e non
necessariamente deve essere applicata indistintamente da tutte le istituzioni
previdenziali.
Naturalmente ha sempre la possibilità di impugnare questa nostra
decisione davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni."
(cfr. doc. _)
1.4. Con
petizione 21 marzo 2002, presentata al TCA nei confronti del Fondo
dell’__________, __________, assistito dall’avv. __________, ha chiesto:
"
- La petizione è accolta.
§ Di conseguenza, a
partire dal 1. marzo 2002 è riconosciuta al
signor __________
il diritto ad una rendita di
vecchiaia di
valore equivalente a quello della rendita d’invalidità
versatagli sino
al febbraio 2002.
- Protestate tasse, spese e ripetibili."
(cfr. doc. _)
A motivazione
della propria pretesa ha fatto valere:
"
(…)
- Nella
già citata sentenza del 24 luglio 2001 il Tribunale federale delle
assicurazioni ha sancito il principio secondo cui la giurisprudenza sviluppata
nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale la rendita di
invalidità ha carattere vitalizio, rispettivamente quella di vecchiaia
dev'essere perlomeno equivalente al valore della rendita d'invalidità erogata
sino al momento del pensionamento, è richiamabile anche in materia di
previdenza sovraobbligatoria (consid. 3 c in fine).
Trattasi,
come risulta dalla lettura dei considerandi di tale sentenza, di un principio
generale, applicabile quindi anche al caso concreto, per cui a torto il fondo
__________ ha ritenuto che il verdetto dei giudici di Lucerna avrebbe effetto
solo "sul caso trattato".
- Discende
da queste considerazioni che la petizione deve essere accolta e all'attore
riconosciuta una rendita di vecchiaia di valore equivalente a quello della
rendita d'invalidità versatagli sino al febbraio 2002." (cfr. doc. _)
1.5. Con risposta
24 aprile 2002, completata da uno scritto e da allegati inoltrati il 27 maggio
seguente (V), la Fondazione, rappresentata dall’avv. __________, ha postulato
la reiezione della petizione sulla base di una serie di motivazioni, di cui si
dirà, ove necessario, nel prosieguo, concludendo come segue:
"
(…)
L) Conclusioni
La giurisprudenza del TFA di questi ultimi anni, in materia
d'invalidità, si è mostrata generalmente favorevole agli assicurati per quanto
concerne l'attuazione delle regole di sovraindennizzo in caso di concorso di
prestazioni (art. 34 LPP e art. 24 OPP2). Per contro, in relazione alla
clausola assicurativa dell'art. 23 LPP, la prassi è divenuta restrittiva,
raggiungendo il suo punto culminante con l'esclusione della copertura delle
minacce alla salute all'origine di un'invalidità ulteriore, anche se
l'invalidità aveva già comportato, al momento dell'entrata nell'istituto
previdenziale, un'incapacità lavorativa durevole del 20% almeno (E. MAUGUE', LPP
: qui paie quand l'invalidité s'aggrave?,
in Plädoyer, 1/01, p. 43-45).
Queste restrizioni della clausola assicurativa non erano
ineluttabili. Sarebbe stato possibile anche interpretare la nozione di "incapacità
lavorativa la cui causa è all'origine dell'invalidità" in un senso più
vicino a quello dell'assicurazione dell'invalidità, alfine di garantire una
buona coordinazione fra i due piani (o pilastri) della previdenza. A questo
titolo, la nozione dell'incapacità lavorativa determinante avrebbe potuto
essere legata alla nozione di nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 LAI, ossia quella di un'incapacità di lavoro al 50% al
minimo durante un anno, senza interruzione notevole (art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI). La nozione d'interruzione notevole avrebbe potuto essere interpretata
alla luce degli artt. 88a e 88 bis RAI, tenendo conto
delle specificità della previdenza professionale attraverso le nozioni di
connessità materiale e temporale sviluppate dalla giurisprudenza. Una tale
interpretazione avrebbe, a nostro parere, rispettato il quadro
dell'interpretazione della legge, settore riservato al giudice, e avrebbe
potuto apportare un miglioramento apprezzabile alla situazione degli invalidi
in una prospettiva prioritaria di riadattamento e di reinserimento nella vita
professionale, in particolare per le persone colpite nella loro salute in modo
precoce o già dalla nascita, che perseguono un'attività lucrativa,
eventualmente con una leggera diminuzione di reddito.
Lungi dall'apportare un miglioramento strutturale, la DTF 127 V
259 viene ad accentuare le restrizioni della giurisprudenza in materia di
prestazioni d'invalidità e di superstiti legate alla malattia, anche se
temporaneamente alcuni assicurati ne trarranno sicuramente un vantaggio immediato.
II Fondo previdenziale dell'__________ accorda prestazioni di
rischio per il decesso e l'invalidità nel regime del primato delle prestazioni,
le prestazioni d'invalidità essendo temporanee (cfr. artt. 41 ss. e 47 ss.
Regolamento).
Le prestazioni d'invalidità non tengono conto della carriera
assicurativa precedente.
Le prestazioni sono generose perché sono espresse in percentuale
del salario assicurato che corrisponde al totale del salario AVS contrattuale
versato mensilmente 13 volte all'anno. Non c'è deduzione di coordinazione, ciò
che costituisce un vantaggio per le persone che lavorano a tempo parziale nel
settore ospedaliero.
Sono numerose le donne, particolarmente favorite da questo
sistema, che lavorano nel settore della sanità degli ospedali, a tempo parziale
e con una carriera assicurativa incompleta.
La Cassa ha migliorato le prestazioni d'invalidità nel corso del
tempo, il che ha avvantaggiato il signor __________ per le seguenti ragioni:
< il
tasso di rendita è passato dal 40 al 60% del salario assicurato al 1.1.1995;
< l'avere
di vecchiaia costituito grazie alla liberazione dei premi, ha beneficiato
dell'accreditamento degli interessi complementari regolari, migliorando così le
prestazioni di vecchiaia;
< i
bonifici di vecchiaia sono stati aumentati;
< le
rendite d'invalidità sono state fatte oggetto di indennizzo regolare;
< negli
ultimi anni gli invalidi hanno ricevuto una tredicesima rendita mensile.
II signor __________ è stato informato in modo regolare e completo
circa il livello delle prestazioni di vecchiaia. Sapeva dunque già da tempo che
avrebbe subito una riduzione della prestazione al momento dei pensionamento.
Tenuto conto della generosità delle prestazioni d'invalidità egli aveva a
disposizione il tempo e i mezzi per costituirsi, eventualmente, un risparmio
personale complementare.
Riepilogando, i motivi dell'opposizione del Fondo dell'__________
sono così riassumibili:
< La DTF 127 V 259 viola l'art.
5 della CF, perché una prestazione assicurativa nuova è stata accordata
senza alcuna base legale;
< la decisione viola l'art. 113 della CF che non esplica effetto diretto;
< non ossequiando il principio di legalità,
la decisione viola anche il principio della separazione dei poteri (art. 191
della CF);
< la decisione inoltre disattende il
principio della parità di trattamento (art. 8 della CF) in particolare:
â perché
accorda a una categoria di assicurati prestazioni non finanziate;
â perché
obbliga i contribuenti e gli assicurati attivi a sopportare il deficit tecnico
e le misure di risanamento per far fronte a questo miglioramento;
â perché
costringe l'istituto previdenziale interessato a cessare l'erogazione, a danno
degli assicurati attivi, di rendite d'invalidità temporanee in regime di
primato delle prestazioni.
< La decisione viola inoltre l'art. 49 cpv. 2 LPP che consacra l'autonomia dell'istituto previdenziale;
< la decisione disattende la convenzione di
previdenza, completandola su punti che non possono essere definiti secondari
(art. 2 cpv. 2 CO);
< e infine la decisione viola pure il
principio di equivalenza come è stato ampiamente dimostrato.
Pertanto la decisione 127 V 259 deve essere riconsiderata ai fini
di un cambiamento di giurisprudenza." (cfr. doc. _)
1.6. Il 27 agosto
2002 il TCA ha chiesto alcune precisazioni alla convenuta. La relativa risposta
del 30 agosto 2002 è stata trasmessa all'attore, il quale ha comunicato di non
avere ulteriori osservazioni da formulare.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'erogazione a , anche dopo il 1° marzo 2002 di una
rendita di vecchiaia di valore equivalente a quello della rendita d'invalidità
versatagli fino a quel momento. A far tempo dal 1° marzo 2002 il Fondo di
previdenza per il Personale dell' ha infatti riconosciuto unicamente
il versamento di una rendita di vecchiaia di fr. 1'667 mensili (doc. _), in
luogo della prestazione d'invalidità di
fr.
41'457 annui erogata sino a tale momento (doc. _). Il Fondo convenuto ritiene
che il principio per cui la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio è
applicabile solo nella previdenza professionale obbligatoria e, richiamato un
parere giuridico dell'avv. dott. __________ prodotto quale doc. _, reputa
comunque inapplicabile, per tutta una serie di motivazioni, la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 127 V 259segg. Rileva
poi che in concreto la prestazione di vecchiaia regolamentare riconosciuta dal
1° marzo 2002, di
fr. 1'667
mensili, risulta comunque di importo pressoché doppio di quello della rendita
minima LPP (III, pag. 12segg.).
L'attore,
per contro, ribadisce il diritto all'attribuzione, anche dopo il pensionamento,
di una rendita di importo pari a quella percepita in precedenza, in quanto la
pretesa è vitalizia. Si appella in modo particolare alla menzionata sentenza
resa il 24 luglio 2001 dalla massima Corte federale (I).
2.3. Secondo il
Regolamento del Fondo di previdenza per il Personale dell'__________ (doc. _),
in vigore dal 1. gennaio 2001, il diritto alla rendita d'invalidità si
estingue, fra l'altro, quando la persona assicurata raggiunge l'età di
pensionamento (art. 41 cpv. 3, cfr. anche l'art. 34). Da questo momento
l'assicurato ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia o alla
liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia (art. 34, 36, 41).
Vale
quindi il principio secondo cui all'insorgere dell'età di pensionamento la
rendita d'invalidità si estingue e viene sostituita da una rendita di
vecchiaia.
2.4. In base alle
disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui
l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di
invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata,
poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF
123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11
aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
In una
recente pronunzia l'alta Corte federale, esprimendosi sulla sorte giuridica
della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far
tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza sviluppata
nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto la rendita
d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima, anche nella
previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di previdenza di
disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità sia
sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di
vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa
deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita
d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT
II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die
Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum
BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p.
30; cfr. STCA non pubblicate del 31 marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10;
cfr. anche STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
2.5. Come
ampiamente rilevato dalla Fondazione convenuta, questa sentenza è stata oggetto
di vigorose critiche da parte della dottrina, per la quale, tra l’altro, il
TFA, con la sua pronunzia, avrebbe ignorato i limiti posti dal principio
costituzionale della separazione dei poteri operando un’inspiegabile ingerenza
in un campo, quello della previdenza professionale sovraobbligatoria, che il
legislatore ha voluto espressamente riservare alla libertà dispositiva degli
istituti di previdenza.
L’estensione dei principi LPP alla previdenza
professionale sovraobbligatoria non sarebbe del resto giustificata nemmeno dal
richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore di vita
abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito del
giudice quello di intervenire in un settore così complesso come quello della
previdenza professionale.
La
pronunzia in oggetto partirebbe inoltre da presupposti errati e misconoscerebbe
in particolare che i diritti scaturenti da un’invalidità non si esauriscono nel
diritto alla rendita d’invalidità. Nel senso di una prestazione accessoria e
nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto
di previdenza deve infatti continuare a tenere il conto di vecchiaia
dell’invalido fino al momento in cui questi ha riacquistato la capacità di
guadagno o ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia
(art. 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'avere di vecchiaia continua
pertanto ad essere incrementato anche dopo il sopraggiungere dell'invalidità
mediante accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell’ultimo salario
assicurato (art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34 cpv. 1 lett. a LPP).
Siffatto ordinamento vuole fare in modo che l’invalido possa disporre, nel caso
di ripresa della capacità lavorativa, di un avere di vecchiaia più o meno
uguale a quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di conseguenza, secondo la
dottrina, non può essere seguito il TFA quando osserva che la diminuzione delle
prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età di pensionamento, nel caso
di un assicurato invalido, è da ricondurre direttamente all’invalidità stessa
che ha ostacolato il finanziamento delle medesime e, in particolare,
l'incremento dell'avere di vecchiaia.
In linea generale invece - argomenta ancora la
dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli
accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base
dell’ultimo salario assicurato prima dell’insorgenza dell’incapacità di
guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituirebbe una
critica alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso
d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP.
La
dottrina sottolinea infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza –
di cui in ogni modo auspica l’immediato cambiamento – sarebbe costitutivo di
una violazione del principio dell'equivalenza e avrebbe conseguenze disastrose
per l’equilibrio finanziario degli istituti di previdenza e, di conseguenza,
mutamenti drammatici a livello di piani di previdenza. Evidenti sarebbero
inoltre gli svantaggi per gli assicurati attivi e i loro aventi diritto i quali
si vedrebbero imporre contributi supplementari destinati a coprire gli
importanti deficit tecnici che ne deriverebbero. Siffatta conseguenza
costituirebbe una crassa disparità di trattamento rispetto agli assicurati
invalidi (cfr. Moser, Stauffer, Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24
Juli 2001 – Desaster oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 12/2001, p. 1376
segg. e in: Schweizer Personalvorsorge 12/01, p. 865 segg.; Schweizer
Personalvorsorge 1/02, p. 11; H. Walser, "Ein Urteil mit Folgen für die
Vorsorgepläne der beruflichen Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24
Juli 2001 "in SZS 2002 pag. 159 seg."; H.M. Riemer "Die überobligatorische
berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG - obligatorium und
vertragsrecht" in SZS 2002 pag. 168; G. Wirz, "Das eidgenossische
Versicherungsgericht schiesst den vogel ab" in plädoyer 2/02 pag. 3; cfr.
anche il parere giuridico dell'avv. dott. __________ prodotto quale doc. _ dal
titolo: "Portée de l'ATF 127 V 259: La fin du système de la bi-primauté
des prestations dans la prévoyance professionnelle ?").
Questo
Tribunale ha preso atto delle critiche della dottrina appena riassunte e esaustivamente
esposte negli allegati del Fondo qui convenuto. Tuttavia, considerato come la
sentenza federale in questione è stata emessa in una vertenza ticinese dalla Ia
Camera del TFA , nella composizione di cinque giudici, ed è stata inoltre
pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF 127 V 259) e nel Bollettino della
previdenza professionale dell'ufas
(n° 58 del 10 ottobre 2001 pag. 8), il TCA non può far altro che conformarvisi.
Spetterà
semmai all’Alta Corte, se lo riterrà opportuno, modificare tale giurisprudenza,
o, se del caso, al legislatore adottare eventuali correttivi (cfr. le STCA non
pubblicate del 18 febbraio 2002 nella causa P., __________e del 3 maggio 2002
nella causa O., __________, cresciute in giudicato).
2.6. Nella
fattispecie, in applicazione della citata giurisprudenza federale, questo
Tribunale deve dunque concludere che a __________ deve essere garantita, anche
dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, una rendita di vecchiaia di
valore equivalente a quello della rendita d'invalidità (parte sovraobbligatoria
inclusa) versatagli sino a quel momento, pari a fr. 41'457 annui (doc. _).
2.7. A siffatta
conclusione non possono mutare le allegazioni della Fondazione convenuta. In
effetti, essa si limita in sostanza a riproporre le critiche espresse alla
recente sentenza del TFA dalla dottrina (cfr. consid. 2.5), le quali tuttavia,
per i motivi già evocati, non possono esimere questo Tribunale dall’applicare
la giurisprudenza federale.
Basterà
nella specie ricordare che nella citata recente sentenza, la massima Corte
federale, esprimendosi, come detto, sulla sorte giuridica della rendita
d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età di
pensionamento, ha fatto specifico riferimento al principio generale della
previdenza professionale per il quale l'assicurato, al pensionamento, deve
poter mantenere il suo livello di vita abituale (DTF 127 V 259 seg.). Tale
principio non è garantito nel caso in cui, come in concreto, l'assicurato si
vede confrontato con una diminuzione delle sue entrate di considerevole
importanza al momento della sostituzione della rendita di invalidità di fr.
3'189 mensili con una rendita di vecchiaia di fr. 1'667 mensili.
2.8. La petizione
merita pertanto accoglimento. Di conseguenza, a far tempo dal 1° marzo 2002 a
__________ è riconosciuta una rendita di vecchiaia di importo equivalente a
quello della rendita d'invalidità versatagli in precedenza.
Visto
l’esito della presente vertenza, il Fondo dell’__________ verserà inoltre a
__________, rappresentato da un legale, un’indennità per spese ripetibili di
fr. 1'500.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ Il Fondo di previdenza per il Personale dell’__________ è
condannato a versare a __________ una rendita di vecchiaia di
fr. 41'457 annui a far tempo dal 1° marzo 2002.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Il Fondo
di previdenza per il Personale dell’__________ verserà a __________ fr. 1'500 a
titolo di spese ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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