AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.12
Data decisione, Autorità:
27.08.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2002.00012
fc/cd
Lugano
27 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 13 marzo 2002
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
Cassa pensioni della __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della Clinica __________ dal 1.
gennaio 1982 al 31 agosto 1986. Ai fini della previdenza professionale
l'assicurata è stata affilliata alla Cassa pensioni della __________ (doc. _;
atti AI).
In
seguito alla cessazione della sua attività presso la Clinica __________, il 16
dicembre 1986 la __________ ha comunicato all'assicurata il trasferimento della
prestazione di libero passaggio a suo favore, per un ammontare di fr.
35'478.20, al __________ (doc. _).
1.2. In data 1.
giugno 1988 __________ ha presentato istanza tendente all'assegnazione di
prestazioni AI per adulti. In accoglimento della domanda, con provvedimento 19
luglio 1990 (intimato all'interessata il 7 agosto successivo) l'Ufficio
assicurazione invalidità (UAI) ha assegnato a __________ una rendita intera
d'invalidità, per un grado d'inabilità del 70%, con effetto dal 1. agosto 1987
(doc. _).
1.3. A far tempo
dal 1. novembre 1991 l'assicurata ha ripreso un'attività lucrativa nella misura
del 30% alle dipendenze dell'Ospedale __________ (I pag. 3).
1.4. In data 24
luglio 2000 __________, tramite __________, ha chiesto alla __________ la
concessione di una rendita d'invalidità della previdenza professionale (doc.
_).
Con
scritto del 26 agosto 2001 il Fondo di previdenza ha respinto la domanda di
rendita sostenendo che nell’istante in cui era insorta l’incapacità lavorativa
la richiedente non era più assicurata presso la cassa pensioni. La domanda
doveva comunque essere rigettata anche per il motivo che il presunto diritto
alla rendita era da considerare prescritto (doc. _).
1.5. Poiché la
vertenza non ha in seguito potuto essere risolta bonalmente, con petizione 13
marzo 2002, presentata nei confronti della __________, , sempre
tramite l', ha chiesto al TCA l'assegnazione di una rendita intera
d'invalidità.
A motivazione
della propria pretesa ha fra l'altro evidenziato quanto segue:
" 2.4.
Secondo l'art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP)
hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che, nel senso dell'AI
sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta
l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità.
Non è invece necessario che l'interessato sia assicurato
nell'istante della nascita dell'invalidità.
Questa soluzione è stata introdotta per evitare lacune
assicurative nel caso in cui il datore di lavoro disdice il contratto prima che
sia trascorso l'anno di attesa ai fini dell'erogazione della rendita (art. 29
cpv. 1 lett. b LAI)
Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era
assicurato il dipendente al momento dell'intervenuta incapacità lavorativa è
obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del
riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo è sciolto.
(…)
2.8.
E' incontestato che l'inizio dell'incapacità al lavoro che ha poi
portato al riconoscimento della rendita d'invalidità (AI) è da ricondurre al 26
agosto 1986 data in cui __________ era ancora dipendente della Clinica
__________.
(…)
2.10.
E' inconfutabile, quindi, che
__________ all'insorgere dell'inabilità lavorativa era assicurata,
conseguentemente, ha diritto all'assegnazione di una rendita intera di
invalidità della previdenza professionale.
2.11.
A mente dell'assicurata non può
trovare tutela l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
2.12.
__________, infatti, é venuta a
conoscenza del riconosciuto stato d'invalida, per la prima volta, tosto
ricevuta la lettera di data 7 agosto 1990 (recapitata il giorno 10)
con la quale la Commissione AI del Cantone
Ticino così indica:
"Nella procedura
ordinaria é stato costatato quanto segue:
1 Indicazioni concernenti
la rendita
1.1 Grado d'invalidità:
70% dal 26.08.1987
1.2 Nascita del diritto
alla rendita: 01.08.1987"
La relativa decisione Al,
invece, é stata emanata il 26 novembre 1990.
2.13.
Per quanto sopra si ritiene che
l'azione di prescrizione decorre non dal momento in cui è sorta l'incapacità al
lavoro la cui causa ha portato all'invalidità, ma, nella peggiore delle
ipotesi, dal giorno in cui __________ venne a conoscenza della pronunciata
invalidità, conseguentemente, la prima data utile é il 10 agosto 1990.
2.14.
Ella, tramite l'__________, con
lettera di data 24 luglio 2000, ha chiesto alla Cassa pensioni della __________
l'assegnazione di prestazione d'invalidità.
2.15.
E' inconfutabile che, alla data
di cui sopra, il termine di prescrizione non era ancora spirato giacché
giungeva a scadenza il 9 agosto 2000." (cfr. doc. _)
1.6. Con risposta
del 25 aprile 2002 la __________ ha postulato la reiezione della petizione
argomentando:
"
(…)
- Conformemente
all'articolo 41 capoverso 1 LPP, i crediti che riguardano contributi o
prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni;
sono applicabili gli articoli 129-142 del Codice delle obbligazioni. L'articolo
11 capoverso 4 dell'ordinanza del 24 agosto 1994 concernente la Cassa pensioni
della __________ (Statuti della __________; RS 172.222.1) riprende il tenore
dell'articolo 41 LPP. Nella DTF 117 V 329 consid. 4 il Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito, in merito al disciplinamento della LPP, che quest'ultimo
si basa direttamente sugli articoli 127 e 128 CO e quindi che singoli importi
della rendita nella previdenza professionale si prescrivono in cinque anni, il
credito in quanto tale (diritto principale) in dieci anni.
Secondo
l'articolo 131 capoverso 1 CO, la prescrizione per l'intero credito comincia alla
scadenza della prima prestazione arretrata. Un credito scade quando il
creditore può esigere e il debitore effettuare il pagamento liberatorio. L'AI
ha fissato l'inizio della rendita AI con effetto retroattivo al 1° agosto 1987
(cfr. allegato 5). Se ci si basa su questa decisione dell'AZ, (anche) la
scadenza di una prima rendita della __________ sarebbe decorsa dal 1° agosto
1987, poiché a partire da questa data si sarebbe potuto esigere la rendita ed
effettuare il pagamento liberatorio. La prescrizione di un'eventuale rendita
della __________ sarebbe dunque iniziata a decorrere da tale giorno. Ciò
corrisponde invero anche alla regolamentazione in materia di rendite del primo
pilastro ai sensi della LAI (legge federale del 19 giugno 1959 su
l'assicurazione per l'invalidità; RS 831.20), secondo cui il diritto al
pagamento di prestazioni non riscosse si estingue in cinque anni dalla fine del
mese per il quale la prestazione era dovuta (art. 48 cpv. 1 LAI). II momento in
cui l'istante è venuta a conoscenza del diritto alla rendita non
riveste, secondo il chiaro tenore dell'articolo 131 CO (e la LAI), nessuna
importanza nella fattispecie. Questa conclusione non viene nemmeno
modificata dal fatto che altre disposizioni nel CO concernenti la prescrizione
- come ad esempio l'articolo 60 - basano talvolta l'inizio di decorrenza del
termine su una conoscenza soggettiva del danneggiato; queste regolamentazioni,
che non trovano applicazione nella fattispecie, prevedono però, contrariamente
all'articolo 131 CO, oltre a un termine di prescrizione assoluto anche un
termine relativo molto breve. Se, del resto, in base alla teoria dell'istante,
per l'inizio della prescrizione ci si volesse fondare sulla data della
deliberazione dell'Al (risp. sulla presunta conoscenza dell'istante), le
rendite non si prescriverebbero fino a un'eventuale deliberazione e potrebbero
addirittura essere fatte valere anche decenni dopo il sopraggiungere
dell'invalidità; in questo modo le disposizioni concernenti la prescrizione si
svuoterebbero completamente del loro significato. Secondo l'articolo 131
capoverso 1 CO, nella fattispecie la pretesa è quindi caduta in prescrizione,
in tutto e per tutto, il 1° agosto 1997.
II diritto
alla rendita dell'istante sarebbe pure prescritto anche se si partisse dalle
sue argomentazioni, secondo cui la prescrizione è iniziata a decorrere dalla
data della deliberazione dell'AZ, dunque dal 10 agosto 1990. In questo caso,
il termine decennale della prescrizione sarebbe scaduto il 10 agosto 2000
senza che fosse mai stato interrotto. Secondo il già accennato rinvio di cui
all'articolo 11 capoverso 4 degli Statuti della __________ e all'articolo 41
LPP, ai sensi dell'articolo 135 CO la prescrizione può essere interrotta
unicamente mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in specie
mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o
fideiussioni ma anche mediante atti di esecuzione, azione od eccezione avanti
un giudice o un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o
citazione avanti l'ufficio di conciliazione. Nel periodo di tempo tra il 10
agosto 1990 e il 10 agosto 2000 non è stato compiuto nessuno dei predetti atti
di interruzione; neppure la lettera che l'istante ha scritto il 24 luglio 2000
alla convenuta è evidentemente un atto del genere. II primo atto di interruzione
compiuto dall'istante è stato l'inoltro della petizione del 13 marzo 2002
al Tribunale cantonale delle assicurazioni. A tale data il diritto dell'istante
era caduto in prescrizione, e ciò se anche si volesse dar seguito al suo
(errato) punto di vista in merito all'inizio della prescrizione.
- La
questione se l'incapacità al lavoro dell'istante, la cui causa ha portato
all'invalidità, sia effettivamente sopraggiunta durante il periodo di
affiliazione alla __________ può, a seguito dell'intervenuta prescrizione,
rimanere irrisolta. AI riguardo occorre unicamente evidenziare che l'articolo
38 capoverso 1 degli Statuti della __________ si basa su una nozione di invalidità
diversa da quella dell'assicurazione invalidità, legittimando la __________ a
effettuare una verifica autonoma dello stato di invalidità (DTF 115 V 208
consid. 2c). L'ipotesi avanzata dagli organi dell'Al, secondo cui l'incapacità
al lavoro che ha portato all'invalidità sia sopraggiunta il 26 agosto 1986,
non sarebbe determinante per la __________C."
(cfr. doc.
_)
1.7. Con scritto
del 2 maggio 2002 __________, sempre tramite il suo patrocinatore, si è
riconfermata nelle proprie domande di petizione (VII).
1.8. In corso di
causa il TCA ha richiamato agli atti l'incarto AI dell’assicurata, dandone
comunicazione alle parti, e ha chiesto alla convenuta di produrre alcuni
documenti, che sono stati notificati all'attrice.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l’assegnazione a __________, da parte della Cassa convenuta, di
una rendita d’invalidità della previdenza professionale. La __________ ha
sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto alla rendita e, quindi, delle
relative rate. Ritiene che l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del
diritto alla prestazione renda superfluo ogni più ampio esame dei presupposti
materiali del diritto stesso, segnatamente della questione di sapere se la
richiedente era ancora assicurata presso questo istituto di previdenza nel
momento in cui è insorta l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato
all’invalidità (art. 23 LPP).
2.3. L’art. 26
LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità,
sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale
sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L’istituto di previdenza può inoltre
stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle
prestazioni sia differito, fintanto che l’assicurato riscuote il salario
completo (SZS 1995 p. 464 consid. 3b).
Secondo
l’art. 29 LAI, il diritto alla rendita secondo l’art. 28 nasce il più presto
nel momento in cui l’assicurato presenta un’incapacità permanente di guadagno
pari almeno al 40%, oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
2.4. Per l'art.
41 cpv. 1 LPP i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si
prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129 a 142 del
Codice delle obbligazioni sono applicabili (cfr. RDAT I-1995 p. 232; SZS 1997
p. 562). Tale norma si applica sia agli istituti di diritto pubblico che di
diritto privato, tuttavia solo alla previdenza obbligatoria (art. 49 cpv. 2
LPP; DTF 127 V 317; A Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p.
220; H. M. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berna
1985, p. 104 N 20). Nella previdenza sovraobbligatoria e preobbligatoria, in
difetto di una prescrizione regolamentare (DTF 127 V 318), sono applicabili gli
art. 127 e 128 CO che contemplano un’analoga regolamentazione (SVR 1995 BVG Nr.
43 p. 129 consid. 5b; Riemer, op. cit., pag. 104 n. 20).
Non
essendo l’azione di cui all’art. 73 LPP sottoposta ad un termine, le pretese si
estinguono quindi solo in virtù dell’art. 41 LPP (DTF 117 V 333; DTF 116 V 343;
DTF 115 V 379).
2.5. A proposito
delle prestazioni periodiche l’art. 131 CO prevede che la prescrizione delle
rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche comincia per l'intero
credito alla scadenza della prima prestazione arretrata (cpv. 1). Prescritto
l'intero credito sono prescritte anche le singole prestazioni (cpv. 2).
La
prescrizione comincia quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO).
Per
quanto quindi attiene alla rendita d’invalidità ciascuno degli arretrati si
prescrive in cinque anni dall’esigibilità del credito in applicazione dell’art.
130 cpv. 1 CO, mentre la pretesa principale (“Rentenstammrecht”) nel termine
ordinario di dieci anni dalla scadenza della prima prestazione arretrata,
conformemente all’art. 131 cpv. 1 CO (DTF 124 III 451 consid. 3b; DTF 117 V 332
consid. 4; DTF111 II 501; STFA non pubblicata del 4 agosto 2000 in re X., B
9/99; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129 consid. 5b; SZS 1994 p. 270; Riemer, op. cit.,
pag. 104 n. 20).
Infine,
per l'art. 135 CO
"
La prescrizione è interrotta:
mediante riconoscimento del debito per parte del
debitore, in specie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la
dazione di pegni o fideiussioni;
mediante atti di esecuzione, azione od eccezione
aventi un giudice od un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel
fallimento o citazione avanti l’ufficio di conciliazione".
Gli
statuti della __________ contemplano una regolamentazione analoga a quella
legale, l’art.11 cpv. 4 prevedendo che i crediti inerenti a contributi o
prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, quelli concernenti
contributi o prestazioni unici in dieci anni e statuendo l’applicabilità degli
art. 129-142 CO (cfr. parimenti l'art. 10 cpv. 3 nella versione degli Statuti
in vigore dal 1. gennaio 1988). Gli statuti in vigore al momento dell'uscita
dalla Cassa dell'attrice non contemplavano invece alcuna regolamentazione in
materia di prescrizione rendendo quindi applicabile la normativa legale sopra
descritta (cfr. XIII).
2.6. Nel caso
concreto l’AI ha riconosciuto all’attrice il diritto ad una rendita di
invalidità dal 1. agosto 1987 (doc. _). Di conseguenza, il preteso diritto
della medesima ad una rendita d’invalidità della previdenza professionale
sarebbe parimenti sorto alla medesima data, vale a dire alla scadenza del
periodo di carenza di un anno previsto dall’art. 29 cpv. 1 LAI, applicabile in
virtù del rinvio all’art. 26 LPP (cfr. consid. 2.3) (cfr. DTF 123 V 271 consid.
2a in fine). È quindi a questo momento che deve essere situata la scadenza
della prima prestazione arretrata, ai sensi dell’art. 131 cpv. 1 CO, con la
conseguenza che la prescrizione decennale del diritto alla pensione
d’invalidità ha cominciato a decorrere dal mese di agosto 1987.
L’assicurata
ha dal canto suo fatto valere per la prima volta la propria pretesa con lettera
del 24 luglio 2000 alla __________ (doc. _). Giusta l’art. 135 CO, questo atto
non è tuttavia interruttivo della prescrizione.
Di
conseguenza, come rettamente sostenuto dalla convenuta, il diritto alla rendita
deve essere considerato prescritto (e con esso anche le singole prestazioni
periodiche, giusta l’art. 131 cpv. 2 CO), poiché il 13 marzo 2002 (I), data
della presentazione della petizione, quale primo e unico atto interruttivo agli
atti (art. 135 cif. 2 CO; doc. _), erano già trascorsi dieci anni dalla
nascita, nell’agosto 1987, del diritto alla prima rata della rendita.
Abbondanzialmente
va detto che il diritto alla prestazione sarebbe da considerare prescritto
anche nell’ipotesi in cui si potesse ammettere che la prescrizione abbia
cominciato a decorrere solo nel momento in cui l’interessata ha avuto notizia
dell’assegnazione della rendita d’invalidità da parte dell’AI e, quindi,
nell’agosto 1990 (consid. 1.2). Anche in quest’ipotesi, più favorevole per l’attrice
(e che comunque – sia detto di transenna – non trova conferma nella
giurisprudenza; cfr. in proposito la già citata sentenza non pubblicata del TFA
del 4 agosto 2000), la prescrizione sarebbe infatti già ampiamente subentrata
nel momento in cui __________ ha inoltrato al TCA la petizione nei confronti
della Cassa pensioni.
2.7. Per quanto
precede, a ragione la Cassa convenuta ha sollevato l’eccezione di prescrizione.
La petizione di __________ deve pertanto essere respinta. In queste condizioni
è superfluo esaminare l’adempimento dei presupposti materiali per il
riconoscimento, da parte della __________, di una rendita di invalidità della
previdenza professionale e in particolare la questione di sapere se
l’incapacità al lavoro che ha condotto all’invalidità sia insorta durante
l'affiliazione dell’attrice alla medesima Cassa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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