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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.11
Data decisione, Autorità:
24.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2002.11
BS
Lugano
24 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 1 marzo 2002
di
-
-
1, 2 rappr.
da: __________
contro
in materia di previdenza professionale
considerato
-
che con
petizione 1° marzo 2002 __________ e la , per il tramite
dell’avv., hanno convenuto la __________ Fondazione collettiva delle
__________ postulando “l’accertamento e l’imposizione alla convenuta del
rispetto dell’attore alle previdenze assicurative complete previste dal
regolamento di previdenza per quadri superiori della __________ (contratto di
previdenza n. __________) garantitegli ai certificati emessi il 18.12.2001
(retroattivamente per il mese di gennaio 2001), il 19.12.2001 (per il periodo a
partire dal 1.2.2001) e il 29.1.2001 (per il 2002) non intenderebbe
riconoscere" (I);
-
che la
convenuta, con risposta del 29 aprile 2002, ha innanzitutto ritenuto come il
TCA non sia competente a derimere la vertenza, trattandosi infatti di un esame
della legittimità di una norma del regolamento, in casu l’appendice al proprio
regolamento.
Nel merito essa ha sostanzialmente confermato la correttezza del proprio
operato (III);
-
che le
parti, con scritti del 31 maggio 2002 rispettivamente 26 giugno 2002, si sono
riconfermate nelle proprie allegazioni e posizioni (XI, XIII);
-
che
interpellato dal TCA, il 28 maggio 2003 l’avv. __________ ha confermato, come
preannunciato il 31 maggio 2002, la disdetta al 31 dicembre 2002 da parte di
__________ del contratto di previdenza professionale con la __________ è
subentrata quale nuova cassa pensione e che con quest’ultima sono in corso
delle trattative per definire la posizione previdenziale di __________;
-
che dopo
diversi atti istruttori compiuti da questo Tribunale,
con scritto 1° settembre 2003 il patrocinatore degli attori ha in particolare
comunicato che la nuova cassa pensioni ha definitivamente garantito la
copertura assicurativa di __________ conformemente al piano previdenziale della
__________, allegando il relativo certificato personale di previdenza.
Contestualmente egli ha segnalato la disponibilità di considerare la vertenza
priva di oggetto, senza rinuncia alle pretesa inerenti spese e ripetibili;
-
che il 9
settembre 2003 la __________ ha sostanzialmente rilevato come la nuova
situazione non dimostri la infondatezza del proprio agire;
-
che, dopo
aver fatto presente, con scritto 19 settembre 2003, la disponibilità delle
parti attrici di stralciare la causa “con spese a carico di chi le ha
anticipate e compensazione delle ripetibili”, il 22 settembre 2003 l’avv.
__________ ha comunicato al TCA quanto segue:
“… ritenuta la
gratuità della procedura e l’assenza delle premesse necessarie per concedere
ripetibili, provvedo al ritiro della petizione 1.3.2002, dato che la causa è
divenuta priva d’oggetto per le ragioni già illustrate”;
-
che di
conseguenza la causa va stralciata dai ruoli;
-
che per
quanto riguarda l’eventuale diritto della __________ alla rifusione di spese
ripetibili a dipendenza dell’esito della presente vertenza, lo stesso deve in
ogni caso essere negato, tale indennizzo non potendo di principio essere fatto
valere da organismi adempienti funzioni di diritto pubblico quale è l’istituto
previdenziale convenuto (DTF 126 V 150, 112 V 49; per le eccezioni, i cui
presupposti non risultano in casu adempiuti, cfr. DTF 128 V 323, 127 V 205, 112
V 326).
viste
le disposizioni di legge di procedura 6.4.1961
decreta 1.- La
causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si
percepiscono né tasse né spese.
3.- Intimazione
alle parti.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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