AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2001.71
Data decisione, Autorità:
27.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00071
fc/cd
Lugano
27 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Raffaello Balerna
(in sostituzione
del gd Ivano Ranzanici, astenuto)
Redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini
Segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 9 novembre
2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
Fondazione coll.LPP della __________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1968, di formazione elettromeccanico, dal 1988 alla fine del 1994 ha
svolto attività lucrativa quale agente della polizia __________.
Dal 1. gennaio
1995 al 30 giugno 1996 è stato disoccupato e dal 1. luglio 1996 al 31 gennaio
1997 ha lavorato per la ditta __________. Dal 1. febbraio 1997 è stato
nuovamente disoccupato sino al 14 novembre 1997.
Durante il
periodo di disoccupazione ha subito un ricovero presso la Clinica __________
dal 30 luglio al 7 ottobre 1997 in ragione di una reazione ansioso-depressiva
importante e relativa totale incapacità lavorativa. Dal 3 novembre successivo è
stato giudicato nuovamente abile al lavoro pur dovendo continuare a seguire una
terapia ambulatoriale.
1.2. Il 15
novembre 1997 __________ è stato assunto dalla __________ nella funzione di
addetto alla sicurezza con un'occupazione a tempo pieno (doc. _). Ai fini
dell'attuazione della previdenza professionale dei propri dipendenti la datrice
di lavoro era affiliata alla Fondazione collettiva LPP della __________ (doc.
_).
Il
rapporto di lavoro è in seguito stato sciolto con disdetta della datrice di
lavoro del 23 marzo 1998 per il 30 aprile seguente. In ragione dell'incapacità
di lavoro di __________, la disdetta è divenuta effettiva il 31 maggio 1998
(doc. _).
In
seguito, dopo un periodo di incapacità lavorativa completa, dal 1. novembre
1998 __________ ha ripreso un'attività a metà tempo quale vegliatore notturno
presso il Centro di terapia stazionaria del __________.
1.3. In data 22
luglio 1999 __________ ha presentato istanza all'assicurazione invalidità
tendente all'assegnazione di prestazioni per adulti, in quanto affetto da
"disturbi di carattere nervoso" (cfr. inc. AI).
Con
provvedimento del 14 maggio 2001 l'Ufficio AI (UAI) ha accolto la domanda e
riconosciuto al richiedente una mezza rendita per un grado d'incapacità al
guadagno del 50% a decorrere dal 1. giugno 1999 (doc. _).
1.4. __________
si è in seguito rivolto alla Fondazione collettiva LPP della __________
postulando l'erogazione di una rendita d'invalidità della previdenza professionale.
La domanda è stata respinta con lettere del 19 marzo e 20 agosto 2001 (doc. _).
1.5. In data 9
novembre 2001 __________, rappresentato dall'avv. __________, ha presentato
petizione al TCA nei confronti della Fondazione collettiva LPP della __________
(in
seguito:
Fondazione) chiedendo il riconoscimento, da parte della Fondazione convenuta,
di una mezza rendita d'invalidità oltre interessi al 5% dal giorno dell'inoltro
della petizione.
A
motivazione della propria richiesta l'assicurato ha, tra l'altro, evidenziato:
"
(…)
Il diritto da parte di __________ a prestazioni d'invalidità LPP è
chiaro. Egli è infatti stato riconosciuto dall'AI invalido nella misura del 50%
con effetto a decorrere dal 1. giugno 1999. Resta da determinare quale istituto
di previdenza sia responsabile per il versamento delle prestazioni.
È vero che i problemi psichici del signor __________ sono iniziati
prima dell'assunzione da parte del __________. Anzi, come si è detto essi sono
in realtà iniziati ancora prima del ricovero avvenuto nell'estate del 1997.
Questo non basta comunque a liberare l'istituto della propria responsabilità.
Giusta l'art. 23 LPP deve versare le prestazioni la Cassa presso
la quale l'interessato era assicurato al momento in cui è insorta l'incapacità
lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un'incapacità
lavorativa è rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 23 LPP solo nella
misura in cui tra quest'ultima e l'invalidità sussiste uno stretto legame non
solo materiale ma anche temporale. Perché vi sia un tale legame temporale
occorre che l'incapacità non si sia mai durevolmente interrotta (STF 120 V
117).
Sulla base di tale giurisprudenza si può escludere una rilevanza
dell'incapacità 1.6.1997 - 30.7.1997. In effetti dopo tale periodo di
incapacità l'attore ha ritrovato una piena capacità lavorativa per diversi
mesi. Tant'è che ha lavorato regolarmente per il __________ per 4 mesi, dal 15
novembre 1997 a metà marzo 1998!
È vero che il Tribunale federale non ha per il momento fissato la
durata a partire dalla quale una capacità interrompe il nesso temporale.
Occorre però senz'altro ammettere che è generalmente il caso per una capacità
totale di durata superiore ai tre mesi.
Un'attività lavorativa di una tale durata potrebbe non mettere
fine alla responsabilità dell'istituto di previdenza precedente solo nel caso
in cui l'interessato avesse lavorato a titolo di prova nell'ambito di un
programma di reinserimento, senza avere riacquistato una capacità lavorativa
vera e propria (cfr. STF 123 V 267). Questo non è comunque il caso nella
fattispecie. Il signor __________ era stato riconosciuto dal proprio medico
abile al 100% e ha lavorato per il __________ per mesi come impiegato a tutti
gli effetti. All'inizio dell'attività le prospettive di un ristabilimento
duraturo erano buone. Sul piano sintomatico non erano più evidenziabili
caratteristiche degne di rilievo.
In realtà è proprio con il licenziamento da parte del __________
che la situazione si è durevolmente e definitivamente compromessa, come risulta
dal rapporto indirizzato dal dott. __________ all'ufficio AI.
Indipendentemente dalle cause dell'incapacità, il periodo di
lavoro per il __________ ha sicuramente posto fine alla responsabilità dell'istituto
di previdenza presso il quale l'attore era affiliato nel luglio del 1997.
Gli accertamenti dell'Ufficio AI giungono in sostanza alle stesse
conclusioni. In effetti, riconoscendo la rendita a decorrere dal l. giugno
1999, l'Ufficio AI ha considerato che l'incapacità che ha condotto
all'invalidità è intervenuta il 1. giugno 1998 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
L'incapacità cui si fa riferimento è evidentemente quella insorta nel marzo del
1998, anche se, in ragione delle indicazioni imprecise dei medici e del datore
di lavoro nei loro rispettivi rapporti, sui quali non figurano con precisione i
periodi di inabilità, viene ritenuta una data posteriore. Tali accertamenti
riconoscono comunque che l'incapacità è insorta mentre l'assicurato era assicurato
presso l'istituto convenuto e non già nel 1997.
Occorre quindi concludere che l'incapacità lavorativa rilevante ai
fini dell'art. 23 LPP è intervenuta quando l'attore era assicurato presso
l'istituto convenuto, che è quindi tenuto al versamento delle prestazioni."
(Doc. _)
1.6. Con risposta
di causa del 21 dicembre 2001 la Fondazione convenuta, assistita dall'avv.
__________, ha proposto di respingere la petizione adducendo quanto segue:
"
(…)
Si premette che parte convenuta non contesta il diritto dell'attore
a ricevere le prestazioni d'invalidità LPP, a decorrere dall'1.6.1999 nella
misura del 50%, come stabilito dall'istituto delle assicurazioni sociali.
Contestato è il fatto che tali prestazioni debbano essere
corrisposte dalla convenuta."(…)
Nel caso in esame risulta evidente che la causa che ha portato
all'attuale invalidità è identica alla causa che ha provocato la precedente
incapacità lavorativa dal 1.6.1997 al 31.10.1997.
I problemi psichici dell'attore sono iniziati ben prima della sua
breve attività (4 mesi) presso la __________ e dunque le prestazioni
previdenziali devono essere assunte dall'istituto di previdenza presso il quale
l'attore era assicurato nel luglio 1997. Che i problemi psichici dell'attore
siano iniziati ben prima del rapporto di lavoro con il __________ è ammesso
anche dall'attore medesimo (vedi petizione pto.7 a pag. 4). Non basta quindi un
periodo lavorativo di meno di 4 mesi per interrompere il legame
temporale e causale tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità. Si può a giusta
ragione affermare che l'incapacità lavorativa non si è mai interrotta, non
potendo certo bastare un periodo lavorativo così breve (meno di 4 mesi!) per
interromperla.
A questo proposito si fa riferimento alla sentenza del TFA non
pubblicata del 4 maggio 2001 (cfr. doc. _) dove il TFA si pronuncia in merito
alla durata a partire dalla quale subentra un'interruzione del
nesso temporale (nel caso concreto il TFA ammette l'interruzione
del legame temporale per un periodo di un anno e mezzo a partire dal quale il
soggetto ha lavorato ininterrottamente !).
Per quanto riguarda il nesso temporale, dagli atti dell'ufficio
AI, risulta che l'incapacità lavorativa nella funzione di poliziotto o in
un'altra attività nell'ambito della sorveglianza è persistita in misura
considerevole.
I problemi di saluti psichici che l'attore aveva nel suo posto di
lavoro erano talmente gravi da precludere la prosecuzione del lavoro
nell'ambito della sicurezza del __________ stesso (cfr. rapporto medico Dr.
med. __________).
Non corrisponde al vero che è stato il licenziamento dell'attore
da parte del __________ a compromettere la salute dell'attore.
L'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità ha
cominciato prima del sorgere del rapporto previdenziale con la convenuta, e
cioè già il 30 luglio 1997 (si sottolinea che l'attore è stato degente in
clinica, con un'incapacità lavorativa totale, dal 30.7.1997 al 7.10.1997). Del
resto né dal rapporto del medico dr. __________ né da quello del datore di
lavoro emerge qualcosa che possa ricondurre l'inabilità lavorativa ad un
periodo posteriore al luglio 1997. II certificato medico rilasciato dalla
clinica __________ del 7 ottobre 1997 afferma che "dal 01.11.1997,
il paziente può effettuare un reinserimento graduale all'attività
lavorativa" (cfr. doc. _, sottolineatura nostra).
Questo fatto dimostra come benché l'attore fosse stato dichiarato
abile al lavoro, il suo stato di salute non era ancora stabile, tant'è che i
medici dichiarano che il reinserimento all'attività professionale deve essere
graduale. Contravvenendo a questa chiara disposizione l'attore inizia
un'attività lavorativa al 100%, il 15 novembre 2001, appena 15 giorni dopo,
quale addetto alla sicurezza del __________. Ciò non era certamente un
reinserimento graduale nel mondo del lavoro, come stabilito dai medici, per un
paziente che ancora soffriva di problemi di salute a livello psichico. Lo
stesso TFA nella sentenza citata del 4 maggio 2001 sottolinea che:
"Dementsprechend ist für den Verlauf dieses geistigen Gesundheitsschadens
geradezu typisch, dass die auf längere Sicht gegebene Arbeits- und
Erwerbsunfähigkeit durch kurze Perioden gesteigerter Arbeits- und
Erwerbsfähigkeit unterbrochen wird, ohne dass dadurch eine dauerhafte
Verbesserung des persistierenden Residualzustandes eintreten würde (vgl. BGE 99
V 100 f. Erw. 2) „ (pag. 3 della sentenza
citata).
La susseguente interruzione
dell'incapacità lavorativa, per la breve durata del rapporto di lavoro tra
l'attore e il __________, meno di 4 mesi, non ha pertanto interrotto il
nesso temporale e causale, per il cui le prestazioni di invalidità non devono
essere assunte dalla convenuta, bensì dall'istituto a cui l'attore era
affiliato nel corso dei luglio 1997." (Doc. _)
1.7. Pendente
causa il TCA ha richiamato agli atti l'incarto AI e LADI dell'assicurato,
comunicando alle parti la possibilità di visionare i documenti presso il TCA.
1.8. Con scritto
12 marzo 2002 la patrocinatrice di __________ ha osservato quanto segue:
" Ho
preso visione della documentazione prodotta dall'AI, dalla Cassa cantonale di
disoccupazione e da LPP __________ e rilevo quanto segue.
La documentazione in questione non fa che confermare le
allegazioni di cui all'istanza. Dalla stessa risulta che i problemi di salute
del signor __________ sono iniziati ben prima del 1997, almeno nel 1994 (cfr. i
rapporti medici del dottor __________ del 24.7.1997 e del 7.11.1997 di cui agli
incarti della Cassa disoccupazione). Risulta inoltre che fino al marzo del 1998
il signor __________ è stato
abile al lavoro, se si eccettuano
brevi periodi di incapacità. Risulta per concludere che tra il 15 novembre 1997
e il 23 marzo 1998 l'istante ha regolarmente prestato servizio alle dipendenze
del __________."
(Doc. _)
1.9. Dal canto
suo, il 20 marzo 2002 la convenuta, tramite il suo rappresentante, ha fatto
rilevare che:
" In
riferimento allo scritto 12 marzo 2002 dell'avv. __________ osservo quanto
segue.
Dalla documentazione prodotta dall'AI, dalla Cassa cantonale di
disoccupazione e da LPP __________ emerge in modo evidente che, come d'altronde
già sostenuto in sede di risposta di causa, i problemi di salute del signor
__________ sono cominciati prima dell'inizio della sua attività lavorativa (15
novembre 1997) presso il __________.
La causa che ha portato all'attuale invalidità è identica a quella
che ha provocato la precedente incapacità lavorativa dal 1.6.1997 al
31.10.1997, per cui le prestazioni di invalidità non devono essere assunte
dalla convenuta Fondazione Collettiva LPP della __________, ma dall'istituto a
cui il signor __________ era affiliato nel corso del luglio 1997." (Doc.
_)
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è l'assegnazione a __________ di una mezza rendita d'invalidità
della previdenza professionale. La Fondazione convenuta respinge la domanda
sostenendo che nel momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha poi
condotto all'invalidità, ossia nell'estate 1997, il richiedente non era ancora
assicurato presso di lei.
2.2. Secondo
l’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle
prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per
almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di
lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che
l’interessato sia assicurato nell’istante della nascita dell’invalidità (SZS
1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116
consid. 2b; M. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p.
403; DTF 118 V 898, 35; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea
1994, p. 209). L' evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la
sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza, non la
nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p.
469 consid. 5a; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re consid. 2).
Il
richiedente dev'essere quindi assicurato secondo la LPP al momento
dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non
necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della
stessa (SZS 2002 pag. 155 seg.; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA non pubbl. del
6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; SZS 1994 p. 469; STFA non
pubbl. del 20 luglio 1994 in re R consid. 2).
Questa
soluzione è stata introdotta per evitare lacune assicurative nel caso in cui il
datore di lavoro disdice il contratto prima che sia trascorso l’anno di attesa
ai fini dell’erogazione della rendita AI (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V
264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b). Le prestazioni sono dovute
dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al
momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che
tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e
temporale (SZS 1997 pag. 552).
2.3. L’art. 4 LAI
stabilisce che l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o
di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di
guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere
dall’interessato in mercato del lavoro e equilibrato e quindi non solo quella
di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c DTF 109 V 28; Maurer,
op. cit., p. 140/141).
In ambito
AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno
nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre
professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; DTF
111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p.
488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono
con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività
diverse.
Per la
stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del
secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della
previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio
il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).
2.4. Nel caso in
esame litigiosa è, come detto, l'assegnazione all'assicurato di una mezza
rendita d'invalidità della previdenza professionale.
è invalido ai sensi dell'AI, in quanto dal 1. giugno 1999 percepisce una mezza
una rendita di invalidità (consid. 1.3).
La
Fondazione convenuta non contesta l'invalidità dell'attore, bensì il fatto di
essere la debitrice della relativa prestazione d'invalidità LPP. A suo avviso
infatti il danno alla salute all'origine dell'incapacità lavorativa che ha poi
causato l'invalidità - vale a dire la sindrome depressiva - era preesistente
all'assunzione da parte della __________ e, quindi, all'affiliazione alla
Fondazione coll. LPP della __________.
Secondo
la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la
responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio
nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta
a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore
di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.
In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal
precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264
consid. 1c; DTF 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise
quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance
au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée";
cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001
in re B., B 64/99).
Secondo
la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia
tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve
essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso
quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità
uno stretto nesso materiale e temporale.
Vi è connessione
materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è
essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al
precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.
La connessione
temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità
lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale
connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è
nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di
remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale
(cfr. SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V 117 consid. 2c;
già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In effetti secondo il TFA:
" l’ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre
de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs
années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c)
In tal
caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120
V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p.
210).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non
si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto
agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb),
mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il
nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se
l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata
un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993
B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67).
Per
risolvere tale questione si dovrà quindi tener conto delle circostanze del caso
concreto, e meglio della natura della malattia, del pronostico del medico e dei
motivi che hanno indotto ad assumere l’interessato (SZS 2002 pag. 156 consid.
2b; SVR
2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr.
anche DTF 120 V 118 consid. 2b).
Si osservi
infine che il requisito della connessione materiale e temporale quale criterio
per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza non è applicabile solo
quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di
previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, in particolare anche
nell'eventualità in cui un assicurato diventa incapace al lavoro in un periodo
in cui è assicurato e successivamente, in un momento in cui ancora non si è
affilliato ad un nuovo istuto di previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG no.
18 pag. 69segg.).
2.5. In concreto,
dagli atti emerge che l'assicurato ha presentato domanda di prestazioni dell'AI
il 22 luglio 1999 adducendo disturbi nervosi che egli dichiara essere iniziati
nel 1994. Dall'incarto AI risulta in effetti che l'assicurato soffre di una
sindrome da disadattamento con importante reazione mista ansioso-depressiva
dalla fine del 1994, a seguito di una vicenda giudiziaria in cui era stato
coinvolto e che ha avuto come conseguenza la perdita del posto di lavoro come
agente di polizia.
A
proposito dei periodi di inabilità lavorativa riconducibili a questo danno alla
salute, dagli atti AI risulta che __________ è stato inabile al lavoro al 100%
dal 24 al 28 febbraio 1997 (certificato del 25 febbraio 1997 del dott.
__________ agli atti __________), dal 1. giugno al 2 novembre 1997 (cfr.
certificato medico Clinica __________ del 7 ottobre 1997; rapporti medici del
dottor __________ del 3 e 27 giugno 1997 e della dott.ssa __________ del 7
novembre 1997 agli atti AI). Dal 30 luglio al 7 ottobre 1997 è pure stato
degente presso la Clinica __________. Alla dimissione egli è stato nuovamente
dichiarato abile al lavoro dal 3 novembre 1997 (certificato della dott.ssa
__________ del 7 novembre 1997 agli atti AI).
Il 15
novembre 1997 l'assicurato ha ricominciato un'attività lavorativa quale agente
di custodia presso la __________. Una prima inabilità si è tuttavia manifestata
dopo neppure 4 mesi e si è protratta dal 10 al 16 marzo 1998 (cfr. certificato
medico del dott. __________ del 16 marzo 1998 agli atti AI). Dopo il
licenziamento l'interessato è stato nuovamente inabile al lavoro in misura
totale dal 25 marzo 1998 al 31 ottobre 1998 (cfr. doc. _; attestato del dott.
__________ del 6 luglio 1998 agli atti AI). Dal 1. settembre 1998 la sua
incapacità si è ridotta al 70% e dal 1. novembre seguente al 50%. Dall'inizio
di novembre 1998 __________ ha ripreso un'attività lavorativa a metà tempo
quale vegliatore presso il Centro del __________, una ripresa dell'attività
precedentemente svolta, segnatamente quale agente di polizia, non risultando
proponibile per i noti problemi di salute (cfr. i certificati del dott.
__________ del 10 agosto 1999, del dott. __________ del 27 agosto 1999, del
dott. __________ del 18 marzo e 16 maggio 2000 agli atti AI).
Nel
luglio 1999 __________ ha presentato domanda di invalidità all'UAI, il quale,
con provvedimento del 14 maggio 2001, gli ha riconosciuto una mezza rendita di
invalidità dal 1. giugno 1999 (doc. _).
2.6. Nelle
circostanze concrete secondo questa Corte si deve ammettere, come sostenuto
dalla Fondazione coll. LPP della __________, che fra l' incapacità lavorativa
manifestatasi la prima volta a partire dal giugno 1997, quando l'attore
necessitò pure di un ricovero in una struttura protetta per oltre due mesi, e
la susseguente invalidità è data sia una connessione materiale che temporale
stretta ai sensi della giurisprudenza federale applicabile (cfr. consid. 2.4).
Innanzitutto,
per quanto attiene al legame materiale, è incontestabile - e del resto
pacificamente ammesso dalle parti in causa - che i problemi di natura
psichiatrica manifestatisi nel 1994 e che causarono una totale incapacità
lavorativa dal 1. giugno al 2 novembre 1997 sono gli stessi all'origine
dell'incapacità lavorativa totale, dal mese di marzo 1998, del 70% dal 1.
settembre 1998 e del 50 % dal 1. novembre seguente e della relativa invalidità.
Dal punto
di vista della connessione temporale, dagli atti emerge che la situazione di
salute dell'assicurato rispettivamente la conseguente inabilità lavorativa non
hanno subito mutamenti notevoli dall'estate del 1997. Anzi la documentazione
comprova che le patologie di cui soffre l'interessato e la conseguente
inabilità lavorativa si sono in realtà ulteriormente confermate. Se al termine
del ricovero nell'estate del 1997 l'assicurato appariva in grado di riprendere,
anche se gradualmente e con il supporto di una terapia ambulatoriale, un'attività
confacente, in seguito, dopo quattro mesi di ritorno ad un'attività lavorativa
piena e il suo licenziamento, la sintomatologia ansio-depressiva di cui è
portatore si è nuovamente riacutizzata. A detta del suo medico curante,
"verosimilmente i problemi che l'assicurato portava sul posto di lavoro
erano tali da controindicare la sua prosecuzione lavorativa nell'ambito della
sicurezza del __________ stesso" rispettivamente "l'assicurato aveva
ripreso un'attività lavorativa nell'ambito della sorveglianza ma i suoi
disturbi sarebbero stati tali da indurre il suo datore di lavoro a
licenziarlo" (rapporto all'AI del dott. __________, psichiatra, del 10
agosto 1999). A prescindere dalle intenzioni delle parti, la nuova attività
lavorativa intrapresa dal richiedente per la __________ deve quindi essere
considerata come un tentativo di ritorno all'attività professionale che si è
però dichiarato infruttuoso a motivo delle condizioni di salute
dell'interessato. In realtà appare verosimile che l'attore, per le note ragioni
mediche, non fosse
idoneo a
esercitare l'attività lavorativa per la quale era stato assunto dalla ditta a
__________ a tempo pieno.
In queste
condizioni, non può essere seguito __________ laddove sostanzialmente sostiene
che avendo egli lavorato dal 15 novembre 1997 al 23 marzo 1998, vale a dire per
quattro mesi, la connessione temporale tra l'incapacità sviluppata nell'estate
1997 e l'attuale invalidità sarebbe interrotta.
Se è vero
innanzitutto che al termine del ricovero alla Clinica __________, l'interessato
è stato giudicato nuovamente abile al lavoro in misura completa dal 3 novembre
1997 (certificato della dott.ssa __________ del 7 novembre 1997 agli atti AI),
è anche vero che, vista la persistenza dei suoi problemi di salute, egli ha
comunque continuato a seguire una terapia ambulatoriale, il ritorno ad
un'attività professionale dovendo avvenire, a detta dei suoi medici curanti, in
modo graduale. Ciò a comprova di una situazione tutt'altro che stabilizzata.
D'altra parte,
a mente di questo Tribunale un miglioramento della capacità lavorativa di soli
quattro mesi non può costituire, nella fattispecie concreta, un'interruzione
prolungata ai sensi della giurisprudenza tale da rompere il nesso temporale tra
l'incapacità lavorativa e l'invalidità, specie quando, come in concreto, al
termine di tale apparente temporaneo miglioramento è seguito un nuovo
peggioramento delle condizioni di salute dell'interessato con conseguente
necessità di cura ospedaliera semistazionaria e inabilità totale per oltre
cinque mesi, del 70% per i successivi due mesi e del 50% dal 1. novembre 1998 a
tutt'oggi (cfr. certificato del dott. __________ del 12 ottobre 2001 agli atti
AI) (cfr. SZS 2002 pag. 156; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; DTF 123 V 264
consid. 1c e 267 consid. 2c; DTF 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non
pubblicata del 6 giugno 2001; cfr. anche STFA non pubblicata del 6 agosto 2001
in re P., B 22/99 dove una ripresa dell'attività lavorativa della durata di
sette mesi non ha comportato nel caso specifico un'interruzione del legame
temporale; STFA non pubblicata del 30 novembre 1993, B 38/92 in Plädoyer 4/94
p. 66/67; STCA del 27 agosto 2001 in re M., 34.2000.43-46). In realtà, detta
evoluzione ulteriore non ha fatto altro che dimostrare che un miglioramento
duraturo e stabile delle condizioni del richiedente non era (ancora)
obiettivamente ipotizzabile, fatto questo ulteriormente documentato dal fatto
che la terapia psicoterapeutica con psicofarmaci non è di fatto mai stata
interrotta (rapporti del dott. __________ all'UAI del 10 agosto 1999 e del 12
ottobre 2001; vari certificati all'attenzione della __________ Assicurazioni
agli atti AI).
2.7. Alla luce di
quanto sopra, responsabile del versamento della rendita di invalidità della LPP
non può essere ritenuta la Fondazione collettiva LPP della __________, in
qualità di istituto di previdenza della __________, datrice di lavoro
dell'assicurato dal 15 novembre 1997 al 31 maggio 1998 (di fatto l'attore ha
smesso di lavorare il 25 marzo precedente). In effetti l’incapacità al lavoro
la cui causa ha poi condotto all’invalidità secondo l'art. 23 LPP si è
manifestata nell'estate del 1997, momento in cui __________ non era alle
dipendenze della
menzionata
ditta di __________ e non era quindi assicurato presso la Fondazione convenuta.
I
presupposti di cui all'art. 23 LPP per il riconoscimento di una rendita
d'invalidità del 2. pilastro da parte dell'Istituto di previdenza convenuto non
sono quindi adempiuti, ragione per cui la petizione presentata da __________ va
respinta.
2.8. Si osservi
abbondanzialmente che questa conclusione si impone anche nell'eventualità in
cui l'interessato non dovesse essere stato affilliato ad alcun istituto
previdenziale al momento in cui si è verificato l'evento assicurato, vale a
dire in cui è insorta l'incapacità lavorativa la cui causa è all'origine
dell'invalidità. Il sistema legale che fa capo all'art. 23 LPP non ha in
effetti lo scopo di garantire in tutti i casi delle prestazioni della
previdenza professionale, ma, in virtù del principio d'assicurazione
espressamente sancito dalla medesima norma, è inteso a distinguere i rischi
assicurati da un determinato istituto di previdenza da quelli che invece non lo
sono. Si richiami altresì il principio in materia d'assicurazione per il quale
non può essere coperto un rischio già realizzato (DTF 123 V 266 consid. 2b e
268 consid. 3b).
2.9. Ai fondi di
previdenza vittoriosi in causa non possono essere assegnate indennità di
patrocinio.
Il tema
della rifusione delle ripetibili non è disciplinato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente
vittorioso
ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di
LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con
riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così
come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il
ricorrente che vince la causa ha il diritto nella
misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra
citate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando
che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente
debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative
senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha perso la causa.
L'assicuratore
che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (SZS 2001 p. 174;
DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni
vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164).
Nella
specie, malgrado la Fondazione convenuta sia vittoriosa, non è giustificato
assegnarle spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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