AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2001.69
Data decisione, Autorità:
08.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00069
BS
Lugano
8 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 5 novembre
2001 di
Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
-
che con
decisione 11 ottobre 1996, cresciuta in giudicato, l'Istituto collettore ha
affiliato d’ufficio, con decorrenza dal 1. gennaio 1996, la ditta __________ in
quanto ha accertato che con effetto dal 31 dicembre 1995 era stato sciolto il
precedente contratto di adesione e che vi erano dipendenti sottoposti
all'assicurazione obbligatoria LPP (doc. _);
-
che in
base ai salari notificatigli dalla __________ il fondo di previdenza ha
stabilito l’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro a favore dei
suoi dipendenti per il periodo dal 1. gennaio 1996 al 30 giugno 2000 per
complessivi fr. 302'266,35 (doc. _), il cui saldo a favore dell’attrice
corrisponde a fr. 296'404.— (doc. _);
-
che ripetutamente
l’Istituto collettore ha diffidato il pagamento dei contributi dovuti, l'ultima
volta con scritto 3 maggio 2001 relativamente ad un saldo (al 30.03.2001) di
fr. 278'846.--, incluse spese di diffida per fr. 100 (doc. _);
-
che a
seguito del mancato pagamento del dovuto, il 2 agosto 2001 la Fondazione ha
fatto spiccare dall'Ufficio esecuzioni di __________ il precetto esecutivo no.
__________per fr. 296'404.--, pari ai contributi della previdenza professionale
dovuti per il periodo dal 1. gennaio 1996 al 30 giugno 2001, oltre a interessi
del 5%, a cui ha aggiunto fr. 150 a titolo di spese (cfr. doc. _);
-
che
l’escussa ha interposto opposizione;
-
che con
petizione 5 novembre 2001 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare
la ditta __________ al pagamento di fr. 296'404.-- a titolo di contributi
della previdenza professionale dovuti dal 1. gennaio 1996 al 30 giugno 2001 e
di fr. 150 per spese, oltre a interessi del 5% dall'inoltro della domanda
d'esecuzione così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al
precetto esecutivo no. __________ dell'Ufficio esecuzione di __________ (doc.
_);
-
che dopo
la fissazione da parte del Vicepresidente del TCA del termine per la
presentazione della risposta (doc _), con scritto 23 gennaio 2002 il datore di
lavoro ha chiesto “di interrompere temporaneamente la causa di cui a margine
promossa il 05 novembre 2001 della Fondazione Istituto Collettore LPP di Lugano
in quanto stiamo esaminando con la stessa un accordo bonale. Nel corso dei
prossimi 15 giorni sapremo essere più precisi in merito “(doc. _);
-
che,
interpellato dal TCA, mediante scritto 5 febbraio 2002 l’Istituto collettore ha
informato che “ a tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcuna richiesta d’accordo
bonale e tanto meno alcun pagamento” e comunicato di non essere disposti a
sospendere la causa (doc. _);
-
che con
l’11 febbraio 2002 il TCA ha trasmesso alla convenuta lo scritto 5 febbraio
2002 dell’Istituto collettore, assegnando contemporaneamente un termine
perentorio di 5 giorni per inoltrare la risposta di causa (doc. _);
-
che la
ditta __________ è tuttavia rimasta silente;
considerato
in diritto
-
che
l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da
assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato;
-
che
l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare
d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un
istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1
dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di
previdenza professionale);
-
che
l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto
collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla
legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un
istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di
affiliazione);
-
che
l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai
stato contestato e dev’essere ammesso;
-
che
secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e
che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 32);
-
che in
concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del
regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che
rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in
dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);
-
che per
la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali
"
La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i
suoi obblighi:
-
con il suo patrimonio e il reddito dello
stesso;
-
con le prestazioni di libero passaggio e i
versamenti unici;
-
con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;
-
con le quote di eccedenze provenienti dal contratto
d'assicurazione;
-
dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole
struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
-
con gli indennizzi del fondo di garanzia ai
sensi dell'art. 56 LPP;
-
con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le
misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende
affiliate;
-
con elargizioni e donazioni." (doc. _)
-
che con
la petizione l’Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la ditta
__________ al pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti
dal 1. gennaio 1996 al 30 giugno 2000 oltre alle spese, per un importo
complessivo di fr. 296’554 (inclusi fr. 150.— di spese) oltre interessi al 5% dalla
domanda di esecuzione;
-
che la
richiesta non è stata contestata dalla ditta convenuta, la quale, dopo aver
unicamente segnalato la possibilità di un accordo bonale con l’Istituto
collettore - risultata poi infondata - non ha presentato la risposta di causa;
-
che il
calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;
-
che,
infatti, i dipendenti assicurati e i salari erogati risultano dai documenti di
causa, in particolare dalle dichiarazioni sottoscritte dal datore di lavoro (doc.
_). Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi
elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente (doc. _);
-
che in
quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento,
l’importo chiesto con la petizione dev’essere pertanto confermato;
-
che per
quanto riguarda le spese di incasso e di diffida (doc. _), si rileva che
secondo l’articolo 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno
patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104 CO), in quanto
non provi che non gli incombe alcuna colpa.
Nella specie l’art. 4 cpv. 4 delle condizioni di affiliazione stabilisce in
particolare che
"
I contributi sono soggetti a diffida. In caso
d’inosservanza della diffida, l’Istituto collettore può procedere all’incasso
per via esecutiva. Le diffide e le procedure esecutive sono soggette a spese.
Il conteggio dei contributi e delle spese d’incasso si ritengono accettati, se
non sono contestati entro 20 giorni dalla ricezione.
Costi che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di
collaborazione nell’attuazione dell’assicurazione, mancato pagamento dei
contributi, ecc. sono a carico del Datore di lavoro. Essi sono regolati
nell'apposita Tariffa allegata." (doc. _)
Tale
assoggettamento a diffida è stato stabilito, nell’ambito dell’autonomia
organizzativa degli istituti di previdenza ex art. 49 e 50 cpv. 1c LPP,
dall’art. 9 cpv. 2 del contratto di gestione con il Pool delle compagnie
svizzere d’assicurazione sulla vita (cfr. doc. _ allegato alla lettera 4 giugno
2002 dell’attrice).
L’Istituto collettore ha quindi giustificato le spese addebitate producendo la
tariffa denominata “Tariffa dei costi amministrativi”, nella quale viene
quantificato l’ammontare delle spese addebitabili (doc. _). In tali circostanze
i costi di cui è chiesto il pagamento possono essere riconosciuti, in quanto
trattasi di spese di cui all’art. 4 cpv. 4 delle condizioni di affiliazione che
vanno poste a carico del datore di lavoro. L’istituto collettore, tramite
l’invio della tariffa applicabile in tali casi, ha inoltre reso verosimile la
loro effettiva entità, in concreto pari a fr. 150 (cfr. DTF 117 II 258);
-
che
l'Istituto postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 23 luglio
2001, data dell'inoltro della domanda d'esecuzione;
-
che
poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 4 cpv. 3 e 4 delle Condizioni
d'affiliazione, doc. _ art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei
contributi, e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104
CO), la domanda dev'essere accolta;
-
che
pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare fr. fr. 296’554 oltre a
interessi del 5% dal 23 luglio 2001 su fr. 296'404;
-
che con
la petizione l’attrice chiede inoltre la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ emesso
dall’Ufficio esecuzione di __________;
-
che
secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito
d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79
LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della
giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o
della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di
un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima
del DTF 107 III 60ss.
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);
- che,
nonostante l’art. 4 cpv. 4 delle condizioni di affiliazione ( “i contributi
sono soggetti a diffida. In caso d’inosservanza della diffida, l’Istituto
collettore può procedere all’incasso per via esecutiva ”) l’Istituto
collettore non ha diffidato il pagamento dei contributi relativi al 2°
trimestre 2001 (fr. 17'557.--, doc. _.
Interpellato
dal TCA in merito alla mancata diffida, con lettera 4 giugno 2002 l’Istituto
collettore ha rilevato di aver in precedenza inviato tre ingiunzioni per il
pagamento dei premi scaduti, tutte rimaste infruttuose, per cui “ si
riteneva superfluo l’invio di un’ulteriore diffida che avrebbe pure peggiorato
la situazione debitoria della convenuta e, al 23.07.2001 (rispettando in ogni
caso il termine sostanziale di diffida), si fece spiccare il precetto esecutivo
per l’intero importo scoperto” (doc. _). Invitato dal TCA a prendere
posizione su tale scritto, la ditta convenuta è rimasta silente (doc. _);
-
che vista
la palese morosità della ditta, risalente sin dall’affiliazione d’ufficio,
un’ulteriore diffida, oltre a causare altre inutili spese amministrative,
sarebbe stata superflua, per cui i contributi relativi al 2° trimestre possono
essere inclusi nel precetto esecutivo no. __________dell’UE di __________;
-
che la
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, per l’importo di fr. 296’554 oltre a interessi del 5% dal 23
luglio 2001 su fr. 296'404, senza che il creditore debba previamente chiedere
il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
-
che
secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù
dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in
materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita;
-
che il
TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS
1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);
-
che
secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte
fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere
l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si
attiene ad un'opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità
di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI
Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P
Sagl).
-
che nel
caso in esame la ditta convenuta è stata affiliata d’ufficio dalla Fondazione
attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da
quest’ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo, non ha prodotto
la risposta di causa (malgrado la fissazione, da parte del Vicepresidente del
TCA, di due termini per la presentazione della risposta);
-
che alla
luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va
considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di
procedura per
fr. 900.- (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa __________ contro P.
Sagl);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§) Di
conseguenza la __________, è condannata a versare all’Istituto collettore LPP
fr. fr. 296’554 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il
periodo dal 1. gennaio 1996 al 30 giugno 2001 oltre a interessi del 5% dal 23
luglio 2001 su fr. 296'404.
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________dell'Ufficio esecuzione di __________, per l’importo di fr. 296’554
oltre a interessi del 5% dal 23 luglio 2001 su fr. 296'404.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 900.-- sono poste a carico della
convenuta.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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