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Numero d'incarto:
34.2001.65
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00065
fc
Lugano
28 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella causa che oppone
__________,
rappr. da: avv. __________,
a
__________,
rappr. da: avv. __________,
e
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
-
che con
sentenza di divorzio 14 agosto 2001, cresciuta in giudicato il 20 settembre
2001, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di
ciascuno degli ex coniugi __________ e __________ "all'accredito sulla
propria cassa pensione (o, in difetto, su di un conto o una polizza di libero
passaggio) della metà della prestazione di uscita LPP accumulata dall’altro
durante il matrimonio" (I, II);
-
che con
scritto 23 ottobre 2001 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto relativo al
divorzio al TCA, conformemente all'art. 142 cpv. 3 CC, per il calcolo della
prestazione di libero passaggio da accreditare a favore degli istituti di
previdenza di __________ e __________, indicando la quota di ripartizione, la
durata del matrimonio, il fondo di previdenza del marito e l'ammontare degli
averi LPP del marito (II);
-
che, ai
fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il
matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi, tramite i rispettivi legali, e
alla __________ Assicurazioni, in qualità di fondo di previdenza del marito, di
determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP (III);
-
che
__________, assistita dall’avv. __________, ha prodotto una dichiarazione dell’attuale
datore di lavoro, __________, dalla quale si evince che sino al 31 dicembre
2001 l’interessata non è entrata a far parte della Cassa pensioni __________
per mancato raggiungimento dell’occupazione minima; per il resto __________ ha
precisato di non essere mai stata in precedenza affiliata ad alcun fondo di
previdenza LPP in costanza di matrimonio (V);
-
che, in
data 1. novembre 2001, la __________ Fondazione LPP ha trasmesso al TCA
l'estratto conto relativo alla prestazione d'uscita di __________, al 30
settembre 2001 ammontante a fr. 117'734.60 (contratto no. __________)
rispettivamente a fr. 1'102.40 per quanto riguarda il contratto no. __________)
(IV);
-
che, su
espressa richiesta del TCA, in data 25 febbraio 2002 la __________ Fondazione
LPP, ha nuovamente indicato l'ammontare della prestazione di libero passaggio
di __________ al giorno della crescita in giudicato della sentenza di divorzio
quantificandola in fr. 117'375.65 rispettivamente fr. 1'101.20 (XXVII);
-
che
questa Corte ha chiesto alcuni chiarimenti al patrocinatore di __________ in
merito a suoi eventuali precedenti datori di lavoro e relativi istituti di
previdenza dal momento del matrimonio in poi e all’esistenza di eventuali altri
averi di libero passaggio di spettanza dell’interessato (IX, XXI);
-
che
l’avv. __________ ha dato seguito alle richieste con scritti del 17 dicembre
2001 e 28 febbraio 2002 (XII, XXVIII);
-
che il
TCA ha chiesto ulteriori chiarimenti alla __________ Fondazione LPP nonché alla
__________ e alla __________, precedenti istituti di previdenza del marito e ai
suoi diversi precedenti datori di;
in data
24 aprile 2002 il TCA ha trasmesso alle parti l'intera documentazione assunta
agli atti assegnando loro un termine di 10 giorni per presa di posizione
(XLIII) ;
-
che con
scritto del 25 aprile 2002 il patrocinatore di __________ ha comunicato che il
capitale da trasferire alla ex moglie ammonta a fr. 59'418.50 (XLIV);
-
che dal
canto suo, con scritto del 3 maggio 2002, il legale di __________ ha dichiarato
di rimettersi al giudizio del TCA (XLVI);
considerato, in
diritto
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H
304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
-
che giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
"
In caso di mancata intesa, il giudice fissa le
proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti.
- che a norma
dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che, in
concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla
presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia
piu estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta
l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte
nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez,
La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
che il
matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso il 10 giugno 1980 (I) e
quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;
-
che il
calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe
quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die Berücksichtigung
von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art.
122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528), secondo cui
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato
della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente
all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento
della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della
prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della
prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione
d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
la tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
che nella
fattispecie non è nota l’esistenza di un’eventuale prestazione d'uscita di
__________ al momento del matrimonio, né se il coniuge fosse realmente
affiliato ad un istituto di previdenza, bensì unicamente che l’interessato è
entrato a far parte della __________, Società di Assicurazioni sulla vita il 1
gennaio 1985 (XX, XXVI), che l'avere di libero passaggio qui accumulato – di
fr. 7'963 - è stato trasferito alla __________ il 1. febbraio 1991 (XXV), che
l’ulteriore avere di libero passaggio accumulato presso quest’ultimo istituto
di previdenza (di fr. 84'778, XXV) è stato trasferito all’inizio del 1999 alla
__________ (XIII, XXV, e allegati);
-
che
l'art. 22a LFLP presuppone l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di
previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di
uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS,
34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
-
che in concreto dagli atti, dalle affermazioni delle parti e
dagli accertamenti esperiti pendente causa (VIII, IX, XII, XX, XXI, XXVIII,
XXIX-XXXIX, XLV), non risulta che __________ fosse affiliato ad un fondo di
previdenza al momento del matrimonio né che al momento del divorzio esistessero
ulteriori averi di libero passaggio presso altri istituti previdenziali (cfr.
l’art. 22 cpv. 2 LFLP);
-
che di
conseguenza la prestazione di previdenza da dividere secondo la chiave di
riparto stabilita dal giudice del divorzio coincide con la prestazione
accumulata durante il matrimonio e, quindi, con la prestazione d’uscita
esistente a favore di __________ presso la __________ Fondazione LPP (cfr. STCA
succitata; Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, p. 1621);
-
che la
prestazione d'uscita di __________ è pari all'ammontare comunicato dalla
__________ Fondazione LPP in data 25 febbraio 2002 (XXVII), al momento della crescita
in giudicato del divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, S. 1620), e
quindi a fr. 117'375.65 (polizza no. __________) oltre a fr. 1'101.20 (polizza
no. __________) pari a complessivi fr. 118'476.85;
-
che di
conseguenza, considerata la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del
divorzio, pari per ognuno degli ex coniugi alla metà della prestazione
accumulata dall'altro coniuge durante il matrimonio, il credito a favore di
__________ ammonta a fr. 59'238.40;
-
che a favore di __________, benchè il giudice del divorzio
abbia stabilito il diritto al versamento di metà della prestazione di d'uscita
accumulata durante il matrimonio da __________, non può essere accreditato
nessun importo, non essendo quest'ultima affiliata a nessun istituto di
previdenza e non disponendo di averi di libero passaggio al momento del
matrimonio e del divorzio;
-
che per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita
all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di
principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio
ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);
-
che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un
istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;
-
che dalle dichiarazioni del 13 novembre 2001 (V/1) e 17 aprile
2002 (XLII/1) dell’attuale suo datore di lavoro, __________, risulta che dal
- gennaio 2002 __________ è affiliata alla Pensionskasse __________;
- che pertanto la __________ Fondazione LPP verserà la metà della
prestazione d'uscita del marito alla moglie presso la Pensionskasse __________;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 118'476.85.
2.- E' fatto
ordine alla __________ Fondazione LPP di versare alla Pensionskasse __________
a favore di __________ l'importo di fr. 59'238.40.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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