AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2001.56
Data decisione, Autorità:
03.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00056
RG/sc
Lugano
3 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
__________,
rappr. da: avv. __________,
- Fondaz.
coll. LPP __________,
a
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
-
che con sentenza di divorzio 10 agosto 2001, cresciuta in
giudicato il 20 settembre 2001, il Pretore del Distretto di __________ ha
accertato il diritto di __________ all'accredito sulla propria cassa pensione
rispettivamente su di un proprio conto di libero passaggio o polizza di libero
passaggio LPP, della metà della prestazione di libero passaggio accumulata da
__________ durante il matrimonio;
-
che con scritto 2 ottobre 2001 il Pretore ha trasmesso l'intero
incarto relativo al divorzio al TCA, conformemente all'art. 142 cpv. 3 CC, per
il calcolo della prestazione di libero passaggio da accreditare a favore
dell'istituto di previdenza di __________, indicando la quota di ripartizione,
la durata del matrimonio, i fondi di previdenza dei coniugi e l'ammontare degli
averi LPP del marito e precisando che la ex moglie non dispone di alcun conto
di libero passaggio in quanto casalinga;
-
che, ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata
dal marito durante il matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi e alla
Fondazione collettiva LPP della __________, in qualità di fondo di previdenza
dell'ex marito, di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2
LFLP, trasmettendo copia agli ex coniugi;
-
che, in data 22 ottobre 2001, la Fondazione collettiva LPP della
__________ ha trasmesso al TCA un documento attestante che __________ è stato
ad essa affiliato in data 1 aprile 1993, che il capitale di vecchiaia
accumulato sino al 20 settembre 2001 ammonta a fr. 89'052 e che il capitale da
trasferire a favore dell'ex coniuge conformemente alla chiave di ripartizione
stabilita dal giudice del divorzio è pari a fr. 44'526;
-
che con scritto 22 ottobre 2001 il patrocinatrice di __________
ha comunicato al TCA il proprio accordo al trasferimento a favore dell'ex
coniuge dell'importo di fr. 44'526; del pari, con scritto 25 ottobre 2001 il
patrocinatore di __________ ha confermato il proprio assenso all'accredito di
tale somma a favore della sua assistita;
considerato, in
diritto
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
-
che giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia
all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere.";
- che a norma
dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a
statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è
tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,
giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono
essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (cfr.
Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau
droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
che il matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso il
__________ 1975 e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;
-
che il
calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe
quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die Berücksichtigung
von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art.
122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528), secondo cui
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato
della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo
della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
la tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
che
tuttavia l'art. 22a LFLP presuppone l'esistenza di un'affiliazione ad un
istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato
durante il matrimonio (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen
Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001
in re AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
-
che in concreto dagli atti di causa non risulta che __________
fosse affiliato ad un fondo di previdenza al momento del matrimonio;
-
che di
conseguenza la prestazione di previdenza da dividere secondo la chiave di
riparto stabilita dal giudice del divorzio coincide con la prestazione
accumulata dalla data d'affiliazione alla Fondazione collettiva LPP della
__________ (1. aprile 1993, cfr. VIIbis) sino al momento del divorzio;
-
che
la prestazione d'uscita di __________ è pari all'ammontare comunicato dalla
Fondazione collettiva LPP della __________ in data 18 ottobre 2001 (VII,
VIIbis), al momento della crescita in giudicato del divorzio (Vetterli/Keel,
op.cit., in AJP 12/99, S. 1620), e quindi a fr. 89'052, interessi compresi
(Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620/21);
-
che di
conseguenza, considerata la chiave di ripartizione, pari, per la ex moglie,
alla metà della prestazione accumulata dall'ex marito, il credito a favore di
__________ ammonta a fr. 44'526;
-
che
pendente lite i rispettivi patrocinatori degli ex coniugi __________ hanno
dichiarato il loro accordo al trasferimento di detto importo a favore di
__________ (VI, VIbis, XI);
-
che a carico di quest'ultima non è stata per contro fissata
alcuna quota di riparto non essendo essa affiliata a nessun istituto di
previdenza e non disponendo di averi di libero passaggio al momento del
matrimonio e del divorzio;
-
che per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita
all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio
trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi
della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);
-
che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un
istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;
-
che __________ dispone attualmente di un conto di libero
passaggio presso la Fondazione di libero passaggio di __________ sul quale
dovrà essere trasferito l'importo di fr. 44'526.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 89'052.
2.- E' fatto
ordine alla Fondazione collettiva LPP della __________ con sede a __________ di
versare sul conto no. __________presso la Fondazione di libero passaggio di
__________ a favore di __________ l'importo di fr. 44'526.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster