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Numero d'incarto:
34.2001.54
Data decisione, Autorità:
14.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00054
RG/sc
Lugano
14 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 19 settembre
2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
Fondo di prev. per il personale della
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
-
che
__________ ha lavorato alle dipendenze della __________ dal 1967 sino al 15
ottobre 1999;
-
che ai
fini dell'attuazione della previdenza dei propri dipendenti la __________ è
stata affiliata alla Fondazione di previdenza per il personale della __________
(di seguito: Fondazione) a far tempo dal dicembre 1967;
-
che nel
corso del 1999 la __________ ha deciso di procedere alla liquidazione parziale
del fondo di previdenza dei propri dipendenti affidandone il relativo progetto
alla __________;
-
che con
decisione 7 novembre 2000 pubblicata su Foglio ufficiale del __________ 2000,
l'Autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni e LPP, Bellinzona ha
approvato la liquidazione parziale del fondo al 31 dicembre 1995;
-
che con
petizione 19 settembre 2001 __________, patrocinato dall'avv. __________, ha
postulato dinanzi al TCA la condanna della Fondazione al versamento di una
quota delle riserve liberate a seguito della sua liquidazione parziale;
-
che a
sostegno della propria richiesta l'attore, premettendo di non aver avuto la
possibilità di prendere conoscenza della menzionata decisione dell'Autorità di
vigilanza, invoca in sostanza la violazione del principio d'uguaglianza nonché
la lesione dei propri diritti acquisiti, essendo egli stato escluso dalla
cerchia degli aventi diritto all'attribuzione individuale del patrimonio
libero, che giusta l'approvato piano di ripartizione è stata segnatamente
limitata ai dipendenti che hanno cessato la propria attività lavorativa alle dipendenze
della __________ al più tardi il 31 dicembre 1995;
-
che con
risposta di causa 12 novembre 2001 la convenuta, patrocinata dall'avv.
__________, contestata anzitutto la competenza dello scrivente Tribunale a
conoscere il merito della vertenza, la censura sollevata dall'attore essendo da
far valere facendo uso dei rimedi previsti all'art. 74 LPP, e postula in ogni
caso la reiezione nel merito della petizione;
-
che nel
termine assegnato per la presentazione di eventuali altri mezzi probatori, con
"replica" 3 dicembre 2001 l'attore ha confermato la propria domanda
di giudizio producendo ulteriore documentazione.
considerato in diritto
- che
giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori
di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza
cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle
assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP).
Per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella
misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche
della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano
pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le
controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai
contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non
sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella
previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti
nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2, DTF 122 V 323 consid.
2b con riferimenti);
-
che
giusta l'art. 74 cpv. 2 lett. a LPP le decisioni dell'autorità di vigilanza
possono essere impugnate dinanzi alla Commissione federale di ricorso. Contro
le decisioni di detta Commissione è data la possibilità di ricorso di diritto
amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni;
-
che giusta
l'art. 23 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 1995, in caso di liquidazione
totale o parziale di un fondo, al diritto alla prestazione d'uscita si aggiunge
un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi. L'autorità di vigilanza
decide se le condizioni di una liquidazione parziale o totale sono adempiute e
ne approva il relativo piano di ripartizione (prima del 1 gennaio 1995 l'esame
e l'approvazione del piano di ripartizione incombeva parimenti all'autorità di
vigilanza in virtù dei combinati artt. 62 cpv. 2 LPP, 84 cpv. 2, 85 e 86 CC);
-
che
pretese relative all'attribuzione di fondi liberi possono di conseguenza essere
fatte valere unicamente nell'ambito della liquidazione parziale o totale
di un istituto di previdenza operata sulla base di un piano di ripartizione il
cui esame e la cui approvazione competono all'autorità di vigilanza (SZS 1995
pag. 376, SZS 1985 pag. 198; Lang, Liquidation und Teilliquidation von
Personalvorsorgeeinrichtungen unter Berücksichtigung des Freizügigkeitsgesetz, in:
SZS 1994 pag. 133). In particolare, nell'ambito della procedura di
liquidazione, l'autorità di vigilanza è, tra l'altro, tenuta a negare la
propria approvazione nel caso in cui il piano di ripartizione deroghi al
principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. SZS 1985 pag. 221ss e 272ss;
Riemer, Fragen der Teilliquidation von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge
unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung, in: SZS
1999 pag. 347ss);
-
che
pertanto il diritto (individuale o collettivo) all'attribuzione di fondi liberi
può essere giudizialmente fatto valere unicamente tramite i rimedi di
diritto cui all'art. 74 LPP ad esclusione di quelli previsti all'art. 73 LPP
(SZS 1995 pag. 373ss; Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem
Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG (1990-1994), in: SZS 1995 pag.
111; idem, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und
Bundesgericht zum BVG (1995-1999), SZS 2000 pag. 318s; Stauffer, Die berufliche
Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR, in: Murer/Stauffer (Hrsg.), Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 82, 108-109; DTF
119 Ib 50; DTF 119 V 198);
-
che nella
concreta evenienza in lite é il diritto individuale all'attribuzione di una
quota dei fondi liberi a seguito della liquidazione parziale della Fondazione
di previdenza per il personale della __________ al 31 dicembre 1995, approvata
con decisione 7 novembre 2000 dell'autorità di vigilanza contro cui l'attore,
per i motivi evocati in petizione, non ha fatto uso dei rimedi giuridici
esperibili giusta l'art. 74 LPP;
-
che in
simili circostanze, la pretesa attorea non potendo essere azionabile giusta
l'art. 73 LPP, la petizione deve essere dichiarata irricevibile per carenza di
competenza ratione materiae;
-
che per
quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura,
si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20
capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 della Legge di applicazione
della LPP del 4 ottobre 1999, la procedura è di principio gratuita.
Non si
prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello
stato;
- che ai
fondi di previdenza vittoriosi in causa non possono essere assegnate indennità
di patrocinio.
Il tema
della rifusione delle ripetibili non è disciplinato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere
applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante
giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, DTF 112 V 111 con riferimenti), il diritto a
ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il
ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice
al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra
citate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA del 7 dicembre 1989 nella causa
D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF,
precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente
debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative
senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (SZS 2001 pag. 174;
DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni cfr. DTF
112 V 362; RAMI 1992 pag. 164).
- che
pertanto alla Fondazione convenuta, ancorché vittoriosa, non si assegnano spese
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione non è ricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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