Proceedings struck out after withdrawal of petition

34.2001.50Altro tribunale30 apr 2002Withdrawn

Sintesi

The claimant in a pension-law case withdrew its petition after the bankruptcy of the defendant had been definitively suspended for lack of an advance for liquidation costs. The Tribunal cantonale delle assicurazioni held that the case had become moot and ordered it struck from the docket. It further decided that no court fees or costs would be levied.

Regest

Art. 230 LEF; withdrawal of action and mootness in pending proceedings: where the claimant withdraws the petition, the court strikes the case from the roll as lacking object. If no live controversy remains, no decision on the merits is rendered. In the absence of a substantive adjudication, and where the cantonal procedural rules so provide, no court fees or party costs are charged (consid. implicit).

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Numero d'incarto: 34.2001.50

Data decisione, Autorità: 30.04.2002, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2001.00050

rg/gm

Lugano 30 aprile 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione del 10 settembre 2001 interposta da

__________ Fondaz. coll. prev. prof. Obbligatoria,

contro

__________,

in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti;

richiamate le ordinanze 12 settembre 2001 e 30 novembre 2001 con le quali il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito rispettivamente fissato un ultimo termine perentorio di 10 giorni per presentare la risposta di causa;

vista la lettera 17 aprile 2002 con cui l'Ufficio fallimenti del Distretto di __________ ha comunicato che il fallimento decretato nei confronti della convenuta in data 14 novembre 2001 è stato definitivamente sospeso in applicazione dell'art. 230 LEF, nessun creditore avendo provveduto in tempo utile all'anticipo delle spese di liquidazione come da pubblicazione FUC del __________ 2002;

vista la lettera 25 aprile 2002 di parte attrice comunica il ritiro della petizione;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:

  1. non si prelevano né tasse né spese;

  2. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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