AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2001.48
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00048
fc/cd
Lugano
28 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice
Raffaele Guffi
redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 28 agosto
2001 di
Fondaz. coll. LPP __________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
convenzione di adesione del 27 marzo rispettivamente 23 aprile 1998, con
effetto dal 1. aprile 1998, la ditta individuale __________, ha aderito, in
qualità di datrice di lavoro, alla Fondazione collettiva LPP della __________
(in seguito: Fondazione), ai fini dell'attuazione della previdenza
professionale dei suoi dipendenti ai sensi della relativa legge federale (LPP;
cfr. doc. _). Il contratto è stato sottoscritto da __________, titolare della
__________.
A sua volta la
Fondazione, per garantire l’adempimento dei suoi obblighi derivanti dalla LPP e
dal Regolamento, ha stipulato con la __________ (in seguito __________) un
contratto di assicurazione collettiva (cifra II del contratto d’adesione, doc.
_).
1.2. Sulla base
dei salari annunciatile dalla datrice di lavoro, la Fondazione ha in seguito
inviato a quest’ultima il conteggio relativo ai premi dovuti per l'anno in
corso pari a complessivi fr. 4'255’.30 (doc. _).
1.3. A seguito
della cessazione dell’attività, la datrice di lavoro ha chiesto lo scioglimento
del contratto d'affiliazione con effetto dal 31 dicembre 1998. Il successivo 24
febbraio 1999 l’istituto di previdenza ha quindi inviato alla ditta il
conteggio finale prevedente un saldo al 31 dicembre 1998 di fr. 3'704.05,
comprensivo degli interessi (doc. _).
Il 30
marzo 1999 la Fondazione ha nuovamente sollecitato il pagamento dell’importo
scoperto di fr. 3'712.85 (doc. _).
1.4. Visto il
perdurare dell’inadempimento, in data 31 maggio 1999 la Fondazione,
rappresentata dalla __________, ha fatto spiccare, dall'Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________, il precetto esecutivo no. __________per fr. 3'704.05,
oltre a interessi al 5 % dal 1. gennaio 1999 oltre a fr. 80 di spese di
richiamo nei confronti di __________, titolare della ditta individuale
__________, ditta che nel frattempo era stata cancellata da RC il __________
1999 (doc. _). Al precetto esecutivo è stata interposta opposizione.
1.5. Considerato
che in seguito il debito non è stato soluto e che fra le parti non è stato
raggiunto un accordo in merito ad un pagamento rateale dello scoperto, in data
28 novembre 2000 la Fondazione, sempre rappresentata dalla __________, ha fatto
spiccare un nuovo precetto esecutivo (no. __________) per il medesimo importo,
oltre a ulteriori fr. 70 di spese esecutive (doc. _).
1.6. Con
petizione 28 agosto 2001 presentata nei confronti di __________, titolare della
ditta individuale __________, la Fondazione collettiva LPP della __________ ha
chiesto al TCA di giudicare:
"
- Si obblighi la parte convenuta a pagare alla
parte attrice i premi
arretrati pari a fr.
3'704.05, comprensivi gli interessi del 5% dal 1.1.1999, nonché fr. 80 per le
spese del precetto esecutivo dell’1.4.1999, più fr. 70 per le spese d’incasso
del 18.5.1999.
- Sia
sospesa completamente l'opposizione interposta nel precetto esecutivo n°
__________dell'Ufficio di esecuzione di __________.
L’importo dell’indennizzo e delle spese siano a
carico della parte convenuta”. (I)
A motivazione
delle proprie richieste, l’attrice ha, tra l'altro, rammentato che:
"
(…)
3.1 L'obbligo
della convenuta al pagamento dei premi scaturisce dalla cifra 3.3 delle
Condizioni generali sul contratto di adesione e art. 9 e art. 10 die condizioni
generali di assicurazioni..
3.2 Ai sensi
dell'art.66 cpv. 2 LPP, la convenuta è tenuta a pagare all'attrice, quale
istituzione previdenziale, tutti i relativi importi.
Con la
sottoscrizione del contratto collettivo di assicurazione sulla vita, la convenuta
riconosceva - quali parti integranti dello stesso - l'accordo di adesione, la
copia autentica dell'atto costitutivo di Fondazione nonché il relativo regolamento
previdenziale.
Mediante
contratto di adesione, la convenuta è contrattualmente vincolata all'attrice.
Ai sensi della cifra 3.3 delle Condizioni generali sullo stesso contratto di
adesione, la convenuta si obbligava nei confronti dell'attrice a versare i
premi nonché tutti gli altri importi dovuti per legge alla __________Compagnia
di Assicurazioni sulla Vita. Quale controprestazione, l'attrice si impegnava a
corrispondere ai dipendenti assicurati le prestazioni a lei trasferite dalla
stessa __________Compagnia di Assicurazioni sulla Vita.
I
diritti che gli assicurati vantano nei confronti della attrice sono stabiliti
nel regolamento previdenziale. L'attrice deve garantire le prestazioni ivi
previste a favore degli
assicurati, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro adempia o meno
ai suoi obblighi di pagamento dei relativi premi.
Con la approvazione dell'accordo di
adesione, la convenuta ha riconosciuto nel contempo il proprio obbligo al
pagamento dei premi." (I)
1.7. Con risposta
di causa del 18 settembre 2001 __________ non ha contestato le domande di
petizione; ha tuttavia sostenuto di aver in precedenza ripetutamente cercato di
concordare con la Fondazione un piano di pagamento rateale, ma senza successo.
Ha concluso:
"
(…)
Quindi Egregi Signori, del Tribunale come vedete che per mettermi
in contatto ho dovuto fare diverse telefonate, come anche in passato, invece
l'unica cosa che sono riusciti a fare sono i precetti esecutivi.
Quindi visto che mi fanno pagare l'importo totale, sono disposta a
pagare a rate mensili di chf 300.- visto che lavora solo mio marito e abbiamo 3
figli piccoli, nonostante che stiamo anche pagando i debiti residui di quando
avevamo la ditta.
Tutto quello menzionato non sono bugie, potete chiedere
informazioni all'ufficio Esecuzioni e Fallimenti di __________ i debiti che
abbiamo avuto e che ancora abbiamo e che tutt'ora stiamo pagando."
(III)
1.8. Con scritto
dell’8 ottobre 2001 l’attrice ha dichiarato di non voler apportare "alcuna
modifica all’azione e ai fatti" (V).
Il 19 dicembre
2001 il TCA ha chiesto alla Fondazione di comunicare l’eventuale accordo alla
proposta di pagamento rateale di fr. 300 mensili formulata dalla convenuta
(VI).
In risposta,
il 23 gennaio 2002 la Fondazione ha inviato uno scritto del seguente tenore:
"In riferimento al vostro Fax del 19.12.2001 vi comunichiamo
che siamo disposti a dilazionarvi il pagamento dell'importo totale di
fr. 3'854.05 (compresi le spese) come
seguente:
- mensile fr. 1'000.00 a partire da subito e
ogni primo del mese.
L'interessi dovranno essere pagati separatamente.
Se non verranno rispettati i termini, proseguiremo per il tramite
delle vie legali." (VIII)
Interpellata
in merito alla controproposta dell’attrice, __________, con scritto del 5
febbraio 2002, ha ribadito di essere d’accordo di tacitare il proprio debito
ratealmente. Ha tuttavia dichiarato di essere finanziariamente impossibilitata
a versare rate di fr. 1000 e ha pertanto ribadito la propria offerta di
versamenti mensili di fr. 300 (X).
L’attrice,
sollecitata ad una presa di posizione da parte del TCA, ha infine respinto la
proposta della convenuta (XI, XII, XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. __________ è
titolare della ditta individuale __________. I contratti relativi alla
previdenza professionale sono stati da lei sottoscritti (doc. _).
La ditta
individuale manca della capacità di essere parte e di quella processuale, di
conseguenza è il suo titolare ad essere parte nel processo, come ha rettamente
indicato l’attrice (cfr. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese,
Zurigo 1989, p. 14/21). Ciò valga nella specie a maggior ragione, ove si
osservi come la ditta individuale interessata non risulti più iscritta a
Registro di commercio, essendo stata cancellata con effetto dal 6 gennaio 1999
a seguito di cessazione d’attività.
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è il versamento da parte di __________, titolare della ditta
individuale __________ (ditta nel frattempo cancellata da registro di
commercio), alla Fondazione collettiva LPP della __________, dei contributi
previdenziali dovuti per l’anno 1998, oltre agli interessi di mora, alle spese
di diffida e a quelle esecutive (doc. _).
La
convenuta non ha contestato la pretesa, ma anzi l’ha concludentemente
riconosciuta nella misura in cui, richiamate le disagevoli condizioni
finanziarie in cui versa, ha proposto di solvere lo scoperto mediante pagamenti
rateali di fr. 300 cadauno.
L'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel
che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede
-, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (T.
Lüthy, Das Rechts- verhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).
Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli
accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale
sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza,
i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.4. Nel caso
concreto l'obbligo di versare i contributi è previsto alla cifra 3.3. delle
Condizioni generali per il contratto di adesione (punto III, n.2 del Contratto
d'adesione, doc. _), mentre le modalità di finanziamento risultano dal punto
III, cifra 1 del medesimo contratto d'adesione (doc. _).
Il punto
III, cifra 1.1. precisa che, a titolo di premi, al datore di lavoro viene
conteggiato il premio base per l’assicurazione vecchiaia insieme con il premio
supplementare per l’assicurazione di rischio. Gli accrediti di vecchiaia
vengono calcolati ogni anno in percento del salario assicurato, sulla base di
determinate aliquote che dipendono dall'età (cfr. regolamento art. 7, doc. _).
Il premio
di rischio viene determinato in base alla tariffa collettiva approvata
dall'UFAS (C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p.
67).
Il punto
III, cifra 1.2. del contratto d’adesione prevede invece le modalità di
finanziamento delle spese accessorie LPP, che si compongono dello 0,04 % del
salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di garanzia
ai sensi dell'art. 59 LPP, dell' 1% del salario annuo assicurato per misure
speciali (art. 70 LPP), e, infine, dello 0,4 % per gli uomini, risp. dello
0,2 % per
le donne, del salario assicurato come premio supplementare per il finanziamento
delle indennità di rincaro (art. 36 LPP e doc. _ punto III cifra 1.2).
L’obbligo
contributivo della convenuta dev’essere pertanto ammesso. Del resto non è mai
stato contestato.
2.5. Dai
documenti agli atti emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti
dalla convenuta a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente
alle disposizioni regolamentari suesposte, tenuto conto del salario coordinato
LPP. Le persone assicurate, i salari erogati, le mutazioni, risultano in particolare
dalla documentazione di causa.
Il
calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e
su quelli esposti al paragrafo precedente.
Del resto
la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei
contributi, ma anzi l'ha ripetutamente ammesso, concludentemente, proponendo di
solvere il proprio debito ratealmente.
In simili
condizioni la petizione non può che essere accolta e la convenuta condannata a
solvere i contributi previdenziali scoperti e il cui pagamento è stato chiesto
con la petizione.
2.6. Per quanto
riguarda le spese di richiamo di fr. 80 (doc. _ e ), si rileva che secondo
l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal
creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104 CO), in quanto non provi
che non gli incombe nessuna colpa. Nella specie, la cifra 3.3. delle condizioni
generali per il contratto d’adesione stabilisce, tra l’altro, che i costi
risultanti da circostanze speciali come la mancanza di collaborazione nella
gestione della previdenza, il mancato pagamento dei contributi, ecc. sono a
carico del datore di lavoro (doc.. La fondazione ha giustificato le spese
addebitate producendo il “Regolamento delle spese”, nel quale viene
quantificato l’ammontare delle spese addebitabili e, fra queste, quelle di
diffida (doc. _). In tali circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento
possono essere riconosciuti, in quanto trattasi di spese ai sensi della cifra
3.3 delle condizioni d'affiliazione che vanno poste a carico del datore di
lavoro. L’attrice, tramite l’invio del regolamento delle spese applicabile in
tali casi, ha inoltre reso verosimile la loro effettiva entità, in concreto di
fr. 80 (cfr. DTF 117 II 258).
2.7. L’azione non
può per contro essere ammessa nella misura in cui chiede che siano poste a
carico della convenuta anche le spese esecutive (fr. 70) relative al precetto
esecutivo n. __________emesso dall’Ufficio esecuzioni di __________ il 31
maggio 1999 (doc. _). Tale atto esecutivo è scaduto a seguito della decorrenza
del termine di validità di un anno dalla relativa notifica senza che
l’escutente avesse presentato alle competenti autorità alcun procedimento atto
a sospendere la decorrenza del medesimo termine (art. 88 cpv. 2 LEF) e la creditrice
ha in seguito promosso una nuova procedura esecutiva sfociata nel PE no.
__________ del 28 novembre 2000. Ora, se è vero che il primo precetto si era
reso necessario a seguito del mancato pagamento del dovuto da parte della
debitrice qui convenuta, è anche vero che a carico di quest’ultima non possono
essere messe due volte le spese d'incasso forzato (per quelle relative al
secondo PE cfr. infatti il consid. 2.9 che segue) solo per il fatto che
l’escutente ha esitato a intraprendere i passi giudiziari necessari al fine di
rigettare l’opposizione interposta rendendo in tal modo inutili le spese
esecutive relative alla prima esecuzione. D'altra parte, l’attrice non ha
addotto alcuna motivazione che possa in qualche modo giustificare la mancata,
tempestiva domanda giudiziale relativamente all'esecuzione n. __________.
2.8. Sulla
ammontare dei contributi scoperti la Fondazione chiede anche che le siano
assegnati interessi di mora del 5% dal 1. gennaio 1999.
Anche
questa richiesta non è contestata. Poiché il tasso è pari a quello legale (art.
104 cpv. 1 CO) e la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei
contributi (art. 102 CO), la pretesa, in quanto fondata, può essere
riconosciuta.
Su questo
punto la petizione va quindi accolta e la convenuta condannata a versare fr.
3'784.05 (fr. 3'704.05 + fr. 80 di spese di diffida), oltre a interessi del 5%
dal 1. gennaio 1999 su fr. 3'704.05.
2.9. Per quanto
riguarda le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto
dell'opposizione in questa sede (fr. 70 e 19.25; doc. _) in questa sede si
precisa che esse non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo
dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono
un’accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se
non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal
creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è
stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und
Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita
pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.).
Né
l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli
assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).
La
richiesta, in quanto infondata, va quindi respinta.
2.10. L’attrice
postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione del
precetto esecutivo no. __________del 28 novembre 2000 agli atti (doc. _).
Si
ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza federale, il creditore che
"in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il
dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca
con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della
giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss (cfr. DTF 121 V
109ss e DTF 119 V 329ss.).
Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une
poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo
1990, p. 241ss (251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo può essere parzialmente ammessa.
La presente
sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell’esecuzione, senza
che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell’opposizione al giudice dell’esecuzione, limitatamente all’importo di fr.
3'784.05 oltre a interessi del 5% dal 1. dicembre 1999 (gli interessi sono
stati chiesti in sede esecutiva solo da questa data, cfr. doc. _ e _) su fr.
3'704.05.
2.11. Per quel che
riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura,
si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20
capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 della Legge cantonale
d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999, la procedura è di principio
gratuita.
Il TFA ha
tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124
V 285-287; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V
287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia
(DTF 124 V 288, 290).
2.12. Nel caso
concreto dagli atti emerge che la convenuta non ha fatto fronte ai pagamenti
richiestile, provocando l'avvio di due procedure esecutive. La stessa è
tuttavia intervenuta in causa avanzando una proposta di pagamento rateale che,
per i suoi contenuti e considerate le richiamate difficoltà finanziarie, non
poteva a priori considerarsi immeritevole di essere considerata. Ha inoltre
addotto di aver già in precedenza più volte cercato di concordare con la
creditrice un piano di pagamento rateale, circostanza questa che non è stata
negata dall’attrice. In simili condizioni il suo comportamento non può essere
considerato temerario ai sensi della succitata giurisprudenza. Le spese di
procedura non possono quindi essere poste a suo carico.
2.13. Il tema della
rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio
i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere
applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante
giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a
ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il diritto
è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate,
al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando
che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente
debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative
senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA
del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362,
RAMI 1992).
Visto
quanto precede la Fondazione, ancorchè parzialmente vittoriosa in causa, non ha
diritto al rimborso di spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza __________ è condannata a versare alla Fondazione collettiva LPP
della __________ fr. 3'784.05 a titolo di contributi della previdenza
professionale e spese, oltre a interessi del 5% dal 1. gennaio 1999 su fr.
3'704.05.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al precetto
esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ del
28 novembre 2000 limitatamente all'importo di fr. 3'784.05, oltre a interessi
del 5% dal 1. dicembre 1999 su fr. 3'704.05.
2.- Non si
prelevano tasse di giustizia, mentre che le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster