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Numero d'incarto:
34.2001.46
Data decisione, Autorità:
14.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00046
RG/sc
Lugano
14 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 18 luglio
2001 di
__________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
-
che con
effetto dal 1 aprile 1999, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale
dei suoi dipendenti la __________ ha aderito in qualità di datore di lavoro
alla __________ Fondazione per la previdenza professionale, (doc. _);
-
che
durante l'affiliazione la __________ si è vista costretta a sollecitare il
versamento dei contributi previdenziali scoperti relativi all'anno 1999 pari a
fr. 241, importo per altro riconosciuto dalla __________ con scritto 23 maggio
2001 (doc. _);
-
che in
data 7 novembre 2000 la __________ ha fatto spiccare nei confronti della
__________ un precetto esecutivo dall'UEF di __________ per fr. 241, oltre
interessi dal 4 ottobre 2000 e fr. 100 per spese di mora. La società debitrice
ha interposto opposizione (doc. _);
-
che con
petizione 18 luglio 2001 la __________ ha chiesto al TCA di condannare
__________, ex gerente della __________ al versamento di fr. 241 oltre
interessi al 5% dal 4 ottobre 2000 al 18 luglio 2001 nonché fr. 100 per danni
di mora e fr. 35 per spese di precetto;
-
che
scaduto infruttuosamente l'ultimo termine perentorio impartito a __________ con
ordinanza 28 settembre 2001 per la presentazione della risposta di causa, con
scritto 16 ottobre 2001 quest'ultimo ha comunicato al TCA di non essere più
stato gerente della __________ a partire dal 19 luglio 2000 e di non aver di
conseguenza potuto provvedere al versamento dell'importo dovuto;
considerato in diritto
- che
giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori
di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza
cantonale.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (art. 8 LALPP);
-
che
giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP il datore di lavoro deve all'istituto di previdenza
gli interi contributi e che sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto
di previdenza può pretendere interessi di mora;
-
che la
presente vertenza ha per oggetto il pagamento dei contributi previdenziali per
l'anno 1999 dovuti in base al contratto di adesione concluso tra __________ e
la __________ concernente l'attuazione della previdenza professionale a favore
dei dipendenti di quest'ultima, con effetto dal 1 aprile 1999 (doc. _)
-
che
conformemente al FUSC del 13 ottobre 2000 la __________ è stata sciolta in
applicazione degli artt. 813 cpv. 2 CO, 86 e 88a ORC; conformemente al FUSC
__________ 2001, inoltre, la società è stata dichiarata in fallimento con
decreto pretorile 30 maggio 2001 (cfr. VIII);
-
che il
convenuto non era datore degli impiegati per i quali l'attrice postula il
versamento dei relativi contributi previdenziali, ma semplicemente gerente
della società datrice di lavoro;
-
che di
conseguenza debitore dei contributi previdenziali litigiosi non è il convenuto,
bensì la __________, che nel frattempo è stata sciolta e dichiarata in
fallimento, e nei cui confronti l'attrice ha avviato la procedura esecutiva di
cui al PE _ novembre 2000 dell'UEF di __________ (doc. _);
-
che nella
previdenza professionale non é applicabile per analogia la norma di cui
all'art. 52 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti e relativa giurisprudenza, secondo cui il datore di lavoro e, in via
sussidiaria, nell'ipotesi in cui questo è una persona giuridica sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, i suoi organi responsabili, devono
risarcire alla cassa di compensazione i danni causati intenzionalmente o per
negligenza grave;
-
che la
pretesa fatta qui valere nei confronti di __________ può essere semmai
azionabile nei confronti di quest'ultimo in applicazione dell'art. 754 CO -
applicabile in virtù dell'art. 827 CO anche alle persone che hanno preso parte
alla costituzione o a quelle incaricate della gestione e alla revisione di una
società a garanzia limitata - secondo cui gli amministratori e tutti coloro che
si occupano della gestione o liquidazione della società sono responsabili sia
verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa del
danno cagionato mediante la violazione intenzionale o dovuta a negligenza dei
doveri loro incombenti;
-
che la
pretesa risarcitoria di cui all'art. 754 CO deve essere fatta valere per le vie
civili;
-
che
pertanto, la vertenza che qui ci occupa non costituisce una controversia ai
sensi dell'art. 73 LPP;
-
che di
conseguenza la petizione della __________ deve essere dichiarata irricevibile
non essendo data la competenza di codesto Tribunale a statuire nel merito della
stessa;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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