AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2001.30
Data decisione, Autorità:
03.12.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00030
FC
Lugano
3 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 12 marzo 2001
di
__________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto,
-
che dal
15 luglio 1994 al 31 agosto 2000 __________, nata nel 1973, ha svolto
l'attività di assistente dentale alle dipendenze del dott. __________, medico
dentista a __________ (doc. _);
-
che ai
fini dell'attuazione della previdenza professionale dei propri dipendenti il
dott. __________ ha aderito alla Fondazione di previdenza _______ con effetto
dal 1. gennaio 1985 (V/5);
-
che,
terminato il rapporto di lavoro, dopo aver ripetutamente ed invano chiesto sia
al dott. __________ che alla Fondazione __________ informazioni in merito al
versamento dei contributi previdenziali ed alla prestazione da versarsi
all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro (segnatamente la
__________ quale istituto previdenziale del dott. __________, V/2), con
petizione 12 marzo 2001 __________ ha chiesto al TCA la condanna del dott.
__________ al versamento dei contributi previdenziali relativi all'intero
periodo lavorativo (I);
-
che il
convenuto non è intervenuto in causa malgrado la fissazione di due termini da
parte del Vicepresidente del TCA (II, III);
-
che
pendente lite il TCA ha chiesto alla Fondazione __________ la produzione
dell'intera documentazione relativa all'affiliazione di __________ (IV);
-
che in
data 2 ottobre 2001 la Fondazione __________ ha trasmesso al TCA la
documentazione richiesta, dalla quale risulta che, malgrado le diverse
sollecitazioni, il dott. __________ non ha mai provveduto a notificare i salari
versati a __________ nel periodo 1994-2000 (V);
-
che in
proposito l'attrice si è riconfermata nelle proprie domande e allegazioni con
uno scritto dell'8 ottobre 2001 (VII), mentre che il convenuto è rimasto
silente;
-
che in
data 22 ottobre 2001 il TCA ha chiesto alla Fondazione __________ di
quantificare l'ammontare dei contributi previdenziali da versarsi dal dott.
__________ a favore di __________ relativamente al suo periodo di impiego
(VIII);
-
che in
risposta, il 26 ottobre successivo la Fondazione __________ ha comunicato di
necessitare, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali relativi a
__________, dei salari AVS notificati dal dott. __________ negli anni 1994-2000
(IX);
-
che,
richiesta in tal senso dal TCA (X), la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG di Bellinzona, con scritti del 9 novembre 2001, 28 marzo 2002 e 11
luglio 2002, ha trasmesso al TCA l'estratto del conto individuale relativo a
__________, dal quale risultano i salari notificati dal dott. __________ dal
luglio 1994 al mese di agosto 2000 (XI, XVII, XX);
-
che la
documentazione prodotta dalla Cassa di compensazione è stata notificata alle
parti e alla Fondazione , e a quest'ultima è stato nuovamente
richiesto di calcolare i contributi dovuti dal dott;
-
che con
scritto del 23 agosto 2002 la Fondazione __________ ha fornito la lista dei
contributi dovuti a favore di __________ dal suo ex datore di lavoro
comunicando all’assicurata di tenere a sua disposizione una prestazione di
libero passaggio di fr. 3'953 e chiedendo di dare le istruzioni necessarie per
procedere al pagamento a suo favore (XXVI);
-
che in
data 27 settembre 2002 __________ ha comunicato di aver modificato, a seguito
di matrimonio, il suo cognome in __________; ha inoltre chiesto chiarimenti in
merito al calcolo operato dalla Fondazione __________;
-
che la
Fondazione __________, con uno scritto del 4 ottobre 2002, ha ribadito la
correttezza del calcolo dei contributi effettuato col precedente scritto e in
data 11 ottobre 2002 ha inviato al TCA il regolamento applicabile; su richiesta
del TCA in data 25 novembre 2002 ha ulteriormente precisato il conteggio dei
premi dovuti;
-
che dal
canto suo __________, in data 19 ottobre e 16 novembre 2002, ha nuovamente
esposto le sue perplessità in merito al calcolo operato dalla Fondazione
__________;
-
che il
dott. __________, al quale sono state intimate tutte le risultanze di causa, è
rimasto silente;
-
che in
data 12 giugno 2002 il Vicepresidente del TCA ha provveduto a segnalare al
Ministero pubblico di __________ la possibile commissione, da parte del dott.
__________, del reato previsto dall'art. 76 LPP (XIX);
considerato in diritto,
- che
giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori
di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale
istanza unica (art. 8 LALPP).
Per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni
specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.
Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP
le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai
contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non
sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella
previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti
nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid.
2b e riferimenti ivi citati);
-
che
l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da
assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta,
per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP);
-
che
secondo la giurisprudenza del TFA le pretese del lavoratore aventi per oggetto
l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il
versamento, da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si
fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della
previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore
al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e
al pagamento dei contributi LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi
dell'art. 73 LPP (STFA del 6 dicembre 1999 nella causa P. pubblicata in SZS
2002 p. 499segg.; Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem
Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1995-1999 in SZS 2000 p.
291segg., in particolare p. 316; STFA del 18 giugno 1999 pubblicata in SZS 2000
p. 145segg.; STFA non pubblicate del 25 gennaio 2000 nella causa F. e Z., B
37/99 e nella causa M. e Hockey-Club X, B 34/99 e del 15 marzo 2000 nella
causa X., B 36/99; DTF 122 III 59 consid. 2; Meyer-Blaser; Die Rechtswege nach
dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-,Hinterlassenen-und
Invalidenvorsorge (BVG), in: ZSR 1987, pag. 601ss, 614; SZS 1990 p. 201;
Bollettino della previdenza professionale edito dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali n. 53);
-
che la
presente vertenza oppone una lavoratrice, __________, al dott. __________, già
suo ex datore di lavoro ed ha per oggetto il mancato ossequio, da parte di
quest'ultimo, dell'obbligo di assicurare la propria dipendente e, quindi, il
mancato versamento dei contributi previdenziali a far tempo dall'inizio del
rapporto di impiego;
-
che
pertanto questo TCA, quale istanza giudicante istituita giusta l'art. 73 LPP, è
competente a statuire nel merito della presente vertenza;
-
che, nel
merito, dagli atti di causa emerge che il rapporto di lavoro che legava
l'attrice al convenuto ha preso inizio nel luglio 1994 ed si è concluso a fine
agosto 2000, ultimo mese nel quale a __________ risulta essere stato versato il
salario da parte del dott. __________ (cfr. estratto conto individuale AVS del
8 novembre 2001;
-
che
d’altra parte, dalla documentazione versata agli atti dalla Fondazione
__________, risulta che tra il medesimo istituto di previdenza e il dott.
__________ il 5/16 novembre 1984, con effetto dal 1. gennaio 1985, è stato
concluso un contratto d'adesione con il quale il personale dello studio
dentistico veniva assicurato per la previdenza professionale presso la
Fondazione di previdenza contraente, il datore di lavoro essendo fra l’altro tenuto
a notificare ogni cambiamento di personale e a versare i relativi contributi
(doc. _);
-
che
secondo l’art. 2 cpv. 1 e 3 LPP
" I
lavoratori che hanno compiuto i diciassette anni e riscuotono da un datore di
lavoro un salario annuo maggiore di fr. 24’720 (art. 7) (nel 2001 e 2002)
sottostanno all’assicurazione obbligatoria”.
" Il
Consiglio federale determina quali categorie di salariati non sottostanno, per
particolari motivi, all’assicurazione obbligatoria.”
Per l'anno 1994
il salario minimo comportante l’obbligo assicurativo ammontava a fr. 22'560,
negli anni 1995 e 1996 a fr. 23'280, nel 1997 e 1998 a fr. 23'880, negli anni
1999 e 2000 a fr. 24'120 (cfr. l’art. 5 OPP2 e le relative modifiche);
- che
giusta l’art. 1 OPP2:
"
I seguenti salariati non sottostanno
all’assicurazione obbligatoria:
a. i salariati il cui datore di lavoro non é sottoposto
all’obbligo di versare contributi all’AVS;
b. i salariati assunti per un periodo limitato
non superiore ai tre mesi;
se il rapporto di lavoro é prolungato oltre i tre mesi, il
salariato é assicurato dal momento in cui é stato convenuto il prolungamento;
c. i salariati che esercitano un’attività accessoria, se sono già
obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa principale oppure se
esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo principale;
d. le persone che sono invalide almeno in misura dei due terzi, ai
sensi dell’AI;
e. i
seguenti membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi
lavorano:
-
i
parenti del conduttore in linea ascendente e discendente e i loro congiunti;
i generi del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l’azienda per
gestirla personalmente.”
-
che
d’altra parte, per l’art. 7 cpv. 1 LPP, i lavoratori che riscuotono da un
datore di lavoro un salario annuo maggiore della somma indicata all’art. 2 cpv.
1 LPP sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e
invalidità dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 17.esimo anno d’età e per
la vecchiaia dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 24. esimo anno;
-
che in
concreto dall’attestazione della Cassa di compensazione competente risulta che
__________, negli anni in cui è stata alle dipendenze del dott.. __________
(1994-2000), ha percepito un salario annuo sempre superiore al salario minimo
comportante l’obbligo assicurativo previdenziale giusta l’art. 2 LPP;
-
che in
tali circostanze, malgrado il datore di lavoro qui convenuto non abbia
notificato la dipendente alla Fondazione __________, contravvenendo in tal modo
agli obblighi legali e contrattuali che gli incombevano, l’attrice era
obbligatoriamente assicurata ai sensi della LPP, dal 1994 per i rischi morte e
invalidità, a far tempo dal 1. gennaio 1998 anche per il rischio vecchiaia
(art. 7 cpv. 1 LPP);
-
che per
quanto riguarda il versamento dei contributi, tranne nei casi in cui assume
interamente a suo carico l'onere contributivo, il datore di lavoro preleva i
contributi dei lavoratori e li versa unitamente ai suoi all'istituto di previdenza,
nella misura stabilita dal relativo regolamento (art. 50 LPP); egli è infatti
l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32). Sui contributi
non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66
cpv. 2 LPP);
-
che nella
specie secondo il punto 2 della convenzione d’adesione con la Fondazione
__________ (V/5), il dott. __________ si impegna a versare direttamente la
totalità dei contributi alla Fondazione di previdenza (cfr. anche l’art.
21 del Regolamento);
-
che di
conseguenza l’obbligo contributivo del convenuto concernente la previdenza
professionale dei suoi dipendenti e segnatamente di __________ deve essere
ammesso, poiché previsto sia dalla legge sia dal contratto d’adesione da lui
sottoscritto e dal regolamento applicabile;
-
che per
quanto concerne l’ammontare dei contributi, la LPP prevede che
" l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari
l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori" (art. 66
cpv. 1 prima frase LPP; cfr. anche art. 50 LPP)."
- che
inoltre, considerato come nell’ambito della LPP gli istituti di previdenza
possano strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP), i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all’art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP p. 98; STFA non pubbl. del
30 luglio
1996 in re L. T.); i primi servono infatti a finanziare la previdenza, mentre i
secondi a stabilire le prestazioni minime secondo la LPP;
- che a
proposito del finanziamento della previdenza, l’art. 21 del Regolamento della
Fondazione __________ (XXXIV), applicabile in concreto, precisa che
"
Gli accrediti di vecchiaia ai sensi dell’art. 12
e gli altri costi della
previdenza a favore del personale, segnatamente i
premi per le prestazioni di rischio e i contributi per il fondo nazionale di
garanzia, vengono finanziati mediante contributi annui del titolare dello
studio e delle persone assicurate” (art. 21 cifra 1, cpv. 1).
Il contributo del titolare dello studio e del
singolo dipendente assicurato corrisponde per ciascuno al 50% dei premi
afferenti gli accrediti di vecchiaia, nonché gli altri consti precedentemente
definiti. Il titolare dello studio può accollarsi una percentuale maggiore; il
50% dei premi afferenti gli accrediti di vecchiaia e gli altri costi
precedentemente definiti vale comunque come contributo del dipendente. (cifra
1, cpv. 2)
Il Consiglio di fondazione può decidere il
finanziamento di una parte dei precitati contributi complessivi mediante i
mezzi liberi della Fondazione. Il rapporto tra i contributi del datore di
lavoro e quelli dei dipendenti rimane comunque invariato." (cifra 1, cpv.
6)
-
che
inoltre, giusta l'art. 22 (Misure speciali), i piani previdenziali ai sensi del
regolamento rendono superflua la gestione di un fondo per il finanziamento
delle misure speciali prescritte dall'art. 70 LPP;
-
che per
quanto riguarda gli accrediti di vecchiaia l’art. 12 del Regolamento riprende
le medesime percentuali di cui all’art. 16 LPP;
-
che
d'altra parte, il premio di rischio è di regola determinato in base alle
tariffe ratificate ufficialmente (cfr. tariffe per l'assicurazione collettiva
approvate dall'Ufficio federale per le assicurazioni private; C. Helbling,
Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p. 67), mentre che
l’adeguamento al rincaro è previsto dall’art. 36 LPP e dalla relativa
ordinanza, il premio relativo al fondo di garanzia dall’art. 59 LPP;
-
che per
quanto riguarda la presente lite, in data 23 agosto 2002 la Fondazione
__________, richiesta dal TCA in merito al conteggio dettagliato dei contributi
dovuti dall'ex datore di lavoro convenuto a favore di __________, ha così
precisato:
"
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf Ihre Zuschriften vom 13. diesen
Monates und 12. Juli, wobei Sie uns mit letzterem Versand auch neue
AHV-Lohnsummen gemeldet haben, die einige
Nachrechnungen verursacht haben. Im Einzelnen präsentiert sich nun das Bild wie
folgt:
Jahr
Monate
Gemeldeter
Lohn
Jahresprämie
Arbeitnehmeranteil
1994
6
17'490
Fr.
104.70
Fr.
52.35
1995
12
41'340
Fr.
278.30
Fr.
139.15
1996
12
41'340
Fr.
272.90
Fr.
136.45
1997
12
41'340
Fr.
278.30
Fr.
139.15
1998
12
41'400
Fr.
1'474.30
Fr.
737.15
1999
12
47'450
Fr.
2'003.50
Fr.
1'001.75
2000
8
29'900
Fr.
1'116.20
Fr.
558.10
Das Prämienzahlungskonto des Arbeitgebers ist mit
den entsprechenden Zahlen belastet worden, wobei diese Beträge noch offen sind.
Der ehemaligen, vom 01.07.1994 bis 31.08.2000 Versicherten steht per
Dienstaustrittsdatum und somit per 31.08.2000 eine Freizügigkeitsleistung von
Fr. 3'953.00 zu. Gerne erwarten wir deren Instruktionen, was mit dieser
Freizügigkeitsleistung zu geschehen hat, weshalb wir Ihnen auch ein
entsprechendes Dienstaustrittsformular zustellen.
Gerne hoffen wir, Ihnen mit diesen Angaben gedient
zu haben und verbleiben." (cfr. doc. _)
- che
inoltre, sempre su richiesta espressa del TCA, il 4 ottobre 2002 il medesimo
Istituto di previdenza ha prodotto una specificazione del conteggio dei
contributi completo affermando, tra l'altro, quanto segue:
"
(…)
Die jährlichen Prämien setzen sich jeweils aus den Spar- und Risikoprämien
zusammen, wobei nur die Sparprämien dem Altersguthaben gutgeschrieben werden
(siehe Aufstellung). Gemäss Gesetz und Reglement war Frau __________ ab Alter 25 sparversichert, wobei die Sparprämie 7% des koordinierten Lohnen betrug.
Jahr
gemeldeter Lohn
koordinierter Lohn
Zins
4 %
Sparprämie %
Sparprämie Fr.
Kapital 31.12.
1994
34'980
12'420
0
1995
41'341
18'060
0
1996
41'341
18'060
0
1997
41'340
17'460
0
1998
41'400
17'520
7 %
1'226.40
1'226
1999
47'450
23'330
49.-
7 %
1'633.10
2'908
2000
44'850
20'730
77.60
7 %
967.40
3'953*
- berechnet per 31.8.00." (cfr. doc. _)
- che in
data 25 novembre 2002 la Fondazione __________ ha ulteriormente precisato i
propri conteggi come segue:
"Wir beziehen uns auf Ihre Briefe vom 5. und
14. November 02 sowie die telefonische Besprechung mit Herrn __________. Die
Beiträge für Sondermassnahmen, Sicherheitsfonds und Teuerungsausgleich sind
Herrn __________ nicht in Rechnung gestellt worden, da sie nicht erhoben, bzw.
von unserer Stiftung übernommen werden.
Nachstehend stellen wir Ihnen wie gewünscht die
Prämienbestandteile zusammen:
Jahr
Monate
Sparprämie
Risikoprämie
Total
1994
6
Fr. 0.00
Fr. 104.70
Fr. 104.70
1995
12
Fr. 0.00
Fr. 278.30
Fr. 278.30
1996
12
Fr. 0.00
Fr. 272.90
Fr. 272.90
1997
12
Fr. 0.00
Fr. 278.30
Fr. 278.30
1998
12
Fr. 1'226.40
Fr. 247.90
Fr. 1'474.30
1999
12
Fr. 1'633.10
Fr. 370.40
Fr. 2'003.50
2000
8
Fr. 967.40
Fr. 148.80
Fr. 1'116.20
Gerne hoffen wir, Ihnen mit diesen Angaben
gedient zu haben und verbleiben." (cfr. doc. _)
-
che,
rilevato come i salari considerati dalla Fondazione __________ corrispondano ai
salari comunicati al TCA dalla competente Cassa di compensazione (XX) e sono
del resto stati ritenuti corretti anche dall'assicurata (XXIX), in virtù di
quanto precedentemente esposto si deve concludere che la fondazione convenuta
ha calcolato correttamente, vale a dire nel rispetto delle suesposte
disposizioni legali e regolamentari, i contributi dovuti da datore di lavoro e
assicurata;
-
che per
quanto attiene alle perplessità espresse dall'attrice, si rilevi che la
differenza tra i premi a carico del suo ex datore di lavoro (per complessivi
fr. 5'528.20; XXVI) e la prestazione di libero passaggio attualmente a sua
disposizione (di fr. 3'953, XXVI) è da ricondurre alla circostanza che mentre
che i contributi complessivamente dovuti dal datore di lavoro si compongono sia
dei premi di rischio che dei premi di risparmio (o accrediti di vecchiaia),
solo questi ultimi concorrono a costituire l'avere di vecchiaia e, quindi, la
prestazione d'uscita (art. 15,16 LPP; art. 15 LFLP); in concreto si ricordi
inoltre che a favore di __________ sono dovuti contributi di risparmio solo a
partire dal 1998, vale a dire dall'anno successivo il compimento del suo
24esimo anno d'età (cfr. il succitato art. 7 LPP);
-
che di
conseguenza, in accoglimento della petizione di __________, il dott. __________
deve essere tenuto al pagamento dei contributi previdenziali dovuti per la sua
ex dipendente relativamente al periodo luglio 1994-agosto 2000 e meglio come al
conteggio allestito dall'istituto di previdenza interessato, per complessivi
fr. 5'528.20;
-
che per
contro, nella misura in cui __________ postula pure, seppur implicitamente, il
pagamento della prestazione di uscita spettantele a dipendenza del periodo in
cui è stata alle dipendenze del dott. __________, questo TCA non può entrare
nel merito di una siffatta richiesta considerato come al convenuto difetti la
necessaria legittimazione passiva;
-
che in
effetti secondo la giurisprudenza, dopo la cessazione del rapporto di lavoro e
prima del realizzarsi di un caso di previdenza (età, invalidità, morte), la
pretesa al versamento di una prestazione di libero passaggio (attualmente
prestazione d’uscita) deve essere fatta valere nei confronti dell’istituto di
previdenza cui era affiliato il datore di lavoro (o, in assenza di esso,
dell’Istituto collettore), mentre che non può in nessun caso essere fatta valere
giudizialmente nei confronti dell’ex datore di lavoro al quale difetta la
legittimazione passiva (SZS 2002 p. 502; 1999 p. 56 e 1990 p. 203);
-
che
all'attrice è quindi data la facoltà di far valere il proprio diritto alla
prestazione di libero passaggio che le spetta (incluso il relativo interesse di
mora; cfr. gli art. 2 cpv. 3 e 4 cpv. 2 LFLP e l’art. 7 OLP) nei confronti
della Fondazione __________, osservato tuttavia come una procedura giudiziaria
in questo senso non dovrebbe rivelarsi necessaria considerato come in corso di
causa la Fondazione interessata si sia dichiarata disposta a procedere al
versamento all'attrice della prestazione d’uscita che le è dovuta;
-
che
d'altra parte, questo Tribunale non è competente per esaminare la fondatezza
delle ulteriori allegazioni dell'attrice, laddove, nello scritto 19 ottobre
2002 al TCA (XXXV), adduce in sostanza che il suo ex datore di lavoro avrebbe
operato delle deduzioni sul suo salario mensile superiori al dovuto;
-
che in
effetti l’esame di una simile pretesa, che in pratica si traduce nella
richiesta di condanna del dott. __________ al pagamento di una parte di salario
non corrispostale, manifestamente non compete al giudice delle assicurazioni
sociali, ma dovrà essere avanzata, se del caso, in sede civile, fermo restando
che al giudice competente potranno essere utili gli accertamenti operati in
questa sede quanto all'esatto ammontare dei contributi LPP da corrispondere
dall'ex datore di lavoro all'istituto di previdenza negli anni litigiosi;
-
che
secondo la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo
dell'art. 8 cpv. 2 della LALPP, la procedura è di principio gratuita;
-
che il
TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS
1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);
-
che
secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte
fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere
l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si
attiene ad un opinione palesemente illegale o nel caso in cui una parte viola
un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi
dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non
intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento
del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte
dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P
Sagl);
-
che nel
caso in esame il convenuto, benchè affiliato alla Fondazione __________, non ha
provveduto ad annunciare all’istituto di previdenza la propria dipendente
__________ né, quindi, a versare i contributi dovuti a favore della medesima,
non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviategli da quest’ultima e
dall'istituto di previdenza rendendo necessaria la presente procedura nel corso
della quale non è intervenuto in causa (malgrado la fissazione, da parte del
presidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta, II e
III) e non ha fornito alcuna collaborazione nel corso dell’istruttoria;
-
che alla
luce della suesposta giurisprudenza il comportamento del convenuto va considerato
temerario; di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura
per fr. 800 (cfr. STCA del 4 gennaio 2002 nella causa Ist. coll.- V.,
__________);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione, nella misura in cui è ricevibile, è accolta.
§ Di
conseguenza, il dott. __________ è condannato a versare alla Fondazione di
previdenza __________ fr. 5'528.20 a titolo di contributi della previdenza
professionale dovuti a favore di __________, conformemente ai considerandi.
2.- La tassa di
giustizia e le spese, per globali fr. 800.-- sono poste a carico del dott.
__________.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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